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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07988/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO

1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva tra alcune sentenze irrevocabili e due gruppi di sentenze, relative a fatti giudicati con pronunce definitive, tra i quali è stato già riconosciuto il vincolo della continuazione con ordinanza del 19 maggio 2021 del medesimo Tribunale (in particolare tra i reati oggetto di sentenze indicate dal ricorrente ai n. 1, 7 e 13 dell'istanza e i reati del cd. primo gruppo, nonché tra i reati oggetto delle sentenze indicate nell'istanza, n. 3, 12, 23 e 24 e i reati del cd. secondo gruppo).

2. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti (violazione di legge per vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in ordine al medesimo disegno criminoso ed in ordine alle circostanze temporali di commissione dei reati) devolvono doglianze non consentite in sede di legittimità perché riproduttive di motivi di censura già vagliati in sede di merito dal giudice dell'esecuzione e in quanto non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del diniego, a fronte della lineare e coerente logicità della motivazione censurata, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori.

3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza, quanto al diniego relativo al cd. primo gruppo di reati, la diversa natura dei reati di furto e quelli giudicati con le altre pronunce, nonché tra i reati di furto, le diverse modalità operative ed il contesto temporale ampio intercorso tra i fatti-reato, sottolineando anzi l'abitualità a commettere il medesimo tipo di delitto, piuttosto che l'esistenza di una ideazione programmatica unitaria; quanto al diniego relativo al cd. secondo gruppo, la circostanza che, per una delle sentenze, l'istanza di continuazione era stata già respinta in sede di merito, che comunque, per altra sentenza, il vincolo della continuazione risultava già riconosciuto in sede esecutiva e che per le sentenze indicate a pag. 8 era di ostacolo il lasso temporale tra i fatti-reato).3.1.

Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, quanto ai reati di furto in relazione a quelli del cd. primo gruppo, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, la omogeneità di alcuni dei titoli di reato (che la difesa sottolinea a pag. 6 del ricorso, evidenziando, peraltro, l'esistenza di condanna irrevocabile per associazione finalizzata proprio alla com.

Tissione di reati fine consistiti in furti di autoveicoli) dovendo anzi, ravvisarsMtra e propria scelta di vita adottata dal condannato, ragionamento che resiste anche alle critiche avanzate con il ricorso. 3.3.Rilevato che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata nella fase genetica e che risulta dirimente anche il lasso temporale indicato dal Giudice (dal 2005 al 2007 per i reati di furto in relazione al cd. primo gruppo, nonché per quanto concerne la richiesta relativa al cd. secondo gruppo di reati, perché trattasi di fatti che sono stati commessi a distanza di tempo, da due e quattro anni dopo). 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15 dicembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e IN DIRITTO 1. Rilevato che con l'ordinanza impugnata il Tribunale di Palermo, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta, proposta ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] di riconoscimento del vincolo della continuazione in sede esecutiva tra alcune sentenze irrevocabili e due gruppi di sentenze, relative a fatti giudicati con pronunce definitive, tra i quali è stato già riconosciuto il vincolo della continuazione con ordinanza del 19 maggio 2021 del medesimo Tribunale (in particolare tra i reati oggetto di sentenze indicate dal ricorrente ai n. 1, 7 e 13 dell'istanza e i reati del cd. primo gruppo, nonché tra i reati oggetto delle sentenze indicate nell'istanza, n. 3, 12, 23 e 24 e i reati del cd. secondo gruppo). 2. Ritenuto che i due motivi di ricorso proposti (violazione di legge per vizio di motivazione e inosservanza ed erronea applicazione di legge penale in relazione agli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. in ordine al medesimo disegno criminoso ed in ordine alle circostanze temporali di commissione dei reati) devolvono doglianze non consentite in sede di legittimità perché riproduttive di motivi di censura già vagliati in sede di merito dal giudice dell'esecuzione e in quanto non scandite da necessaria critica analisi delle argomentazioni poste a base del diniego, a fronte della lineare e coerente logicità della motivazione censurata, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori. 3. Reputato che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati (come avvenuto nel caso al vaglio, ove si valorizza, quanto al diniego relativo al cd. primo gruppo di reati, la diversa natura dei reati di furto e quelli giudicati con le altre pronunce, nonché tra i reati di furto, le diverse modalità operative ed il contesto temporale ampio intercorso tra i fatti-reato, sottolineando anzi l'abitualità a commettere il medesimo tipo di delitto, piuttosto che l'esistenza di una ideazione programmatica unitaria; quanto al diniego relativo al cd. secondo gruppo, la circostanza che, per una delle sentenze, l'istanza di continuazione era stata già respinta in sede di merito, che comunque, per altra sentenza, il vincolo della continuazione risultava già riconosciuto in sede esecutiva e che per le sentenze indicate a pag. 8 era di ostacolo il lasso temporale tra i fatti-reato).3.1. Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). 3.2. Evidenziato che la prova del medesimo disegno criminoso è stata esclusa dal giudice dell'esecuzione, con adeguata analisi, quanto ai reati di furto in relazione a quelli del cd. primo gruppo, estrinsecata attraverso una motivazione non manifestamente illogica, immune da violazione di legge e coerente con i principi giurisprudenziali indicati, nonché sottolineando, correttamente, che non poteva essere rilevante, dal punto di vista unificante dedotto dalla difesa, la omogeneità di alcuni dei titoli di reato (che la difesa sottolinea a pag. 6 del ricorso, evidenziando, peraltro, l'esistenza di condanna irrevocabile per associazione finalizzata proprio alla com. Tissione di reati fine consistiti in furti di autoveicoli) dovendo anzi, ravvisarsMtra e propria scelta di vita adottata dal condannato, ragionamento che resiste anche alle critiche avanzate con il ricorso. 3.3.Rilevato che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie, pur nelle grandi linee, fosse stata unitariamente programmata nella fase genetica e che risulta dirimente anche il lasso temporale indicato dal Giudice (dal 2005 al 2007 per i reati di furto in relazione al cd. primo gruppo, nonché per quanto concerne la richiesta relativa al cd. secondo gruppo di reati, perché trattasi di fatti che sono stati commessi a distanza di tempo, da due e quattro anni dopo). 4.Considerato che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 15 dicembre
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