CassazionedecretoSezione 6Decisione del 13 maggio 2020
Cassazione n. 27852/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] •TERESA, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in L'Aquila, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., elettivamente domiciliata in Teramo presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso il provvedimento n. 7767/2020 della Tribunale di Teramo, depositato il 13.5.2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16 settembre 2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO - che viene proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ricorso straordinario per cassazione avverso il provvedimento n. 7767/2020, depositato il 13.5.2020, con cui è stato accolto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e per l'effetto revocato il decreto di apertura della procedura di liquidazione per la composizione della crisi da sovraindebitamento presentato dagli odierni ricorrenti. - che la [OSCURATO:PERSONA] ha depositato controricorso con il quale ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso ovvero il suo rigetto; - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; CONSIDERATO 1.Prima di esaminare i motivi presentati dal ricorrente, occorre scrutinare il profilo dì ammissibilità del ricorso straordinario nella materia in esame. 1.1 II ricorso è in realtà inammissibile. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che è inammissibile il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. avverso il decreto reiettivo del reclamo proposto dal debitore contro la decisione di rigetto della domanda di ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento trattandosi - al pari del decreto confermativo del provvedimento di rigetto dell'istanza di fallimento - di decisione non definitiva, priva di natura decisoria su diritti soggettivi e pertanto non suscettibile di passaggio in giudicato, non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima (ord. n. 4500 del 23.2.2018; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 15821 del 23/07/2020; Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 4499 del 23/02/2018; v. anche Cass. n. 1869-16 e Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 20917 del 07/09/2017; per la medesima ratio decidendi in materia di inammissibilità della proposta di concordato, ai sensi dell'art. 162, comma 2, I.fall., cfr. Cass. Sez. U., Sentenza n. 27073 del 2016). Allo stesso modo e per le medesime ragioni deve essere dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di accoglimento del reclamo che contesti l'ammissione alla procedura di sovraindebitamento del debitore. 2. che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. condanna i ricorrenti al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in C 6.100 di cui C 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.2? Ai sensi dell'art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art.13. Così deciso in Roma