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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00667/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29345/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] S.SPIRITO 42, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] , e rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

MILANO n. 2111/2015 depositata il19/05/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento per IVA relativa al 2008 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl che ha impugnato vittoriosamente l’atto davanti alla CTP di Milano, la cui decisione è stata gravata dall’Ufficio e riformata dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe.

Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per la sua cassazione la società che si è affidata a cinque motivi.

Non resiste con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more la società ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 e ha presentato rinunzia al ricorso notificato alla controparte in data 3.10.2019, depositando la relativa documentazione.

Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio.

Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese» (Cass. n. 10198 del 2018 ; Cass. n. 28311 del 2018).

P.Q.M.

Dichiara l’estinzione del giudizio;

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29345/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] S.SPIRITO 42, presso lo studio legale [OSCURATO:PERSONA] , e rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -resistente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. MILANO n. 2111/2015 depositata il19/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] L’Agenzia delle entrate ha emesso avviso di accertamento per IVA relativa al 2008 nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] srl che ha impugnato vittoriosamente l’atto davanti alla CTP di Milano, la cui decisione è stata gravata dall’Ufficio e riformata dalla CTR della Lombardia con la sentenza in epigrafe. Avverso questa pronuncia ha proposto ricorso per la sua cassazione la società che si è affidata a cinque motivi. Non resiste con controricorso l’Agenzia. [OSCURATO:PERSONA] Nelle more la società ha aderito alla definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 193/2016 e ha presentato rinunzia al ricorso notificato alla controparte in data 3.10.2019, depositando la relativa documentazione. Ai sensi degli artt. 390 e 391 c.p.c., può dichiararsi l’estinzione del giudizio. Sussistono i presupposti per la compensazione delle spese processuali, alla luce dell’orientamento di questa Corte secondo cui «in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, del d.l. n. 193 del 2016 (conv., con modif., nella l. n. 225 del 2016), ove il contribuente rinunci al ricorso durante il procedimento di legittimità, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, comma 2, c.p.c., poiché la condanna alle spese del medesimo contrasterebbe con la "ratio" della definizione agevolata, dissuadendolo ad aderire alla stessa, mediante la previsione di oneri ulteriori rispetto a quelli contemplati dalla legge, sicché, anche se l'Amministrazione finanziaria non accetta la rinuncia, deve essere disposta la compensazione delle spese» (Cass. n. 10198 del 2018 ; Cass. n. 28311 del 2018). P.Q.M. Dichiara l’estinzione del giudizio;
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