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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 ottobre 2022

Cassazione n. 48029/2022

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ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/06/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 27 febbraio del 2019 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in relazione al reato di frode assicurativa di cui all'art. 642 cod.pen., per avere simulato un falso sinistro al fine di conseguire indebitamente il relativo indennizzo.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato la tardività della querela, che sarebbe stata sporta circa sei mesi dopo la piena conoscenza del fatto da parte della compagnia assicuratrice; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità.

La Corte avrebbe travisato le prove ritenendo che vi fosse stato un modello di contestazione amichevole, in realtà inesistente, non avvedendosi che nessuna prova fosse emersa della partecipazione della ricorrente all'illecito, dedotta attraverso mere congetture; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte applicato l'art. 131-bis cod.pen., pur in presenza di una condotta non abituale; 4) violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Dalle due conformi sentenze di merito risulta che la piena conoscenza dell'illecito da parte della compagnia assicuratrice querelante era stata rapportata al momento nel quale le era pervenuta la relazione scritta da parte della società di investigazioni incaricata di accertare la veridicità del sinistro che vedeva coinvolta la ricorrente.

Tale relazione - con riguardo al sinistro di cui si discute, che si assumeva essere avvenuto il 3 febbraio del 2014 e che la Corte ha confuso con altro sinistro fasullo, dichiarato come avvenuto il 20 gennaio del 2014, vicenda della quale era stato chiamato a rispondere altro imputato non ricorrente - era pervenuta alla compagnia assicuratrice il 25 febbraio del 2015 (cfr. fg. 2 della sentenza di primo grado e documenti allegati all'atto di appello ed al ricorso).

Ne consegue che la querela, sporta dalla parte civile il 7 agosto del 2015, oltre i tre mesi previsti dall'art. 124 cod.pen. decorrenti dalla piena conoscenza dell'illecito, era tardiva.

Sul punto, Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Pompilio, Rv. 273517, secondo cui, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen e decorre dalla piena conoscenza dell'illecito.Ne consegue che l'azione penale non poteva essere iniziata, evenienza che travolge le statuizioni civili.

2. Tale rilievo assorbe i restanti motivi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela.

Revoca le statuizioni civili.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.10.2022.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] roi 'aola LAA+1,4v) [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 08/06/2021 della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna emessa il 27 febbraio del 2019 che aveva condannato la ricorrente alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno nei confronti della parte civile [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., in relazione al reato di frode assicurativa di cui all'art. 642 cod.pen., per avere simulato un falso sinistro al fine di conseguire indebitamente il relativo indennizzo. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge per non avere la Corte rilevato la tardività della querela, che sarebbe stata sporta circa sei mesi dopo la piena conoscenza del fatto da parte della compagnia assicuratrice; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità. La Corte avrebbe travisato le prove ritenendo che vi fosse stato un modello di contestazione amichevole, in realtà inesistente, non avvedendosi che nessuna prova fosse emersa della partecipazione della ricorrente all'illecito, dedotta attraverso mere congetture; 3) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte applicato l'art. 131-bis cod.pen., pur in presenza di una condotta non abituale; 4) violazione di legge quanto al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.Dalle due conformi sentenze di merito risulta che la piena conoscenza dell'illecito da parte della compagnia assicuratrice querelante era stata rapportata al momento nel quale le era pervenuta la relazione scritta da parte della società di investigazioni incaricata di accertare la veridicità del sinistro che vedeva coinvolta la ricorrente. Tale relazione - con riguardo al sinistro di cui si discute, che si assumeva essere avvenuto il 3 febbraio del 2014 e che la Corte ha confuso con altro sinistro fasullo, dichiarato come avvenuto il 20 gennaio del 2014, vicenda della quale era stato chiamato a rispondere altro imputato non ricorrente - era pervenuta alla compagnia assicuratrice il 25 febbraio del 2015 (cfr. fg. 2 della sentenza di primo grado e documenti allegati all'atto di appello ed al ricorso). Ne consegue che la querela, sporta dalla parte civile il 7 agosto del 2015, oltre i tre mesi previsti dall'art. 124 cod.pen. decorrenti dalla piena conoscenza dell'illecito, era tardiva. Sul punto, Sez. 2, n. 36942 del 27/04/2018, Pompilio, Rv. 273517, secondo cui, in tema di frode alle compagnie assicuratrici, nel caso in cui non sia stata attivata la procedura amministrativa di cui all'art. 148 d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, il termine per la proposizione della querela è quello ordinario previsto dall'art. 124 cod. pen e decorre dalla piena conoscenza dell'illecito.Ne consegue che l'azione penale non poteva essere iniziata, evenienza che travolge le statuizioni civili. 2. Tale rilievo assorbe i restanti motivi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per tardività della querela. Revoca le statuizioni civili. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 18.10.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] roi 'aola LAA+1,4v) [OSCURATO:PERSONA] C
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