CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10829/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22208/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] G . C . , elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato D'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresentae difende -controricorrente- NONCHE’ [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 161, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentat a e difes a dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. [OSCURATO:PERSONA] - TORINO n. 235/2015depositata il 20/02/2015 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/12/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Dagli atti di causa emerge quanto segue. In data 31 marzo 2004, [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] G. C. aderiva al condono ex art. 9 - bis l. n. 289 del 2002 giusta dichiarazione integrativa presentata il 3 maggio 2004, versando l’ultima delle quattro rate dovute oltre i termini di legge. In data 30 giugno 2006, l’Agenzia delle entrate notificava provvedimento di diniego di definizione, impugnato da [OSCURATO:PERSONA]. In data 27 novembre 2006, l’Agenzia delle entrate rendeva esecutivo il ruolo n. 2006/300354, notificato il 6 febbraio 2007 dall’agente della riscossione mediante cartella n. 0732007000091627, per la complessiva somma di euro 3.178 oltre interessi e sanzioni a titolo di sanzioni IVA per l’a.i. 2002. In data 6 aprile 2007, [OSCURATO:PERSONA] proponeva impugnazione avverso ruolo e cartella, instaurando il procedimento che ne occupa. Con sentenza n. 13/06/2011, emessa il 12 luglio 2010 e depositata il 22 febbraio 2011, la CTP di Novara rigettava il ricorso. Proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], rigettato dalla CTR con la sentenza in epigrafe, rilevando il mancato perfezionamento del condono, a causa del ritardato versamento delle somme dovute; la corretta formazione del ruolo, in conseguenza del mero controllo dei dati forniti dalla stessa contribuente, e della cartella, redatta in conformità al modello ministeriale; la regolarità della notificazione. Con atto in data 28 luglio 2015, recante in calce “procura speciale ‘ad litem’” in pari data sottoscritta, per [OSCURATO:PERSONA], da CASARO Gabriella quale suo “legale rappresentante”, propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] – “società corrente in Novara, [OSCURATO:PERSONA] 1/C […], in persona del legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA] […]” –con sette motivi. Resistono con controricorso l’Agenzia delle entrate ed [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA], in persona del predetto legale rappresentante, “memoria di costituzione per sostituzione di difensore”, in favore degli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Acunti, sottoscrivente il ricorso per cassazione. [OSCURATO:PERSONA]: Con il ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] G. C. denuncia vizi afferenti all’instaurazione del contraddittorio dei vari gradi (primo motivo); vizi afferenti al ruolo (motivi dal secondo al quinto); vizi della notificazione del ruolo (sesto e settimo motivo). A fronte di ciò, viene in linea di conto avere l’Agenzia delle entrate allegato e comprovato (mediante produzione di visura camerale) risultare la società ricorrente cancellata dal registro delle imprese già a far data dal 28 gennaio 2009. Come statuito da Sez. U, n. 6070 del 12/03/2013, Rv. 625325- 01, dopo la riforma del diritto societario, attuata dal D.Lgs. n. 6 del 2003, la cancellazione dal registro delle imprese estingue anche la società di persone, sebbene non tutti i rapporti giuridici ad essa facenti capo siano stati definiti. Deve pertanto escludersi che al difensore sottoscrivente il ricorso per cassazione sia stata conferita una procura speciale idonea a rappresentare la parte. Invero, s’è affermato che “il ricorso per cassazione proposto dall'ex rappresentante di società estinta è inammissibile, perché per la sua proposizione occorre la procura speciale, sicché non può valere l'ultrattività di procure in precedenza rilasciate e nemmeno può esserne rilasciata una nuova, stante la necessità che il relativo conferimento provenga da un soggetto esistente e capace di stare in giudizio; ne consegue la condanna alle spese in proprio del detto rappresentante, in quanto, salvo che particolari condizioni o circostanze o elementi anche indiziari nonlo richiedano, non corrisponde ad uno specifico dovere professionale dell'avvocato, che si limita ad autenticarne la sottoscrizione, verificare costantemente la persistenza della qualità di legale rappresentante della persona fisica che gli conferisce il mandato, che ha invece l'onere di conoscere la cessata persistenza dei propri poteri e di renderne preventivamente ed adeguatamente edotto il suo difensore” (Sez. L, n. 1392 del 22/01/2020, Rv. 656536-01). Analogamente s’è specificato, che “la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, derivandone, pertanto, che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è conseguentemente ammissibile [nela ricorrenza delle condizioni che in appresso si andranno a precisare] la condanna a pagare le spese del giudizio” (Sez. 6-3, n. 10071 del 21/04/2017, Rv. 643992-01). In definitiva, trova applicazione il principio per cui “la procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l'avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante; ne consegue che l'attività processuale svolta resta nell'esclusiva responsabilità del legale, del quale è, pertanto, ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio, indipendentemente dalla sua effettiva consapevolezza circa la carenza della qualità di legale rappresentante in capo a colui che ebbe a conferirgli la procura, essendo compito dell'avvocato che riceve un mandato e autentica la sottoscrizione in calce alla procura speciale, verificare, oltre che l'identità del sottoscrittore, la sussistenza, in capo allo stesso, di validi poteri rappresentativi dell'ente collettivo, al fine di assicurare gli effetti dell'atto, restando ferma, peraltro, l'eventuale corresponsabilità di quest'ultimo - da farsi valere dal difensore in un autonomo giudizio di rivalsa - laddov e abbia consapevolmente speso poteri rappresentativi della società già cancellata dal registro delle imprese” (cfr., da ultimo, Sez. 3, n. 27847 del 22/09/2022, Rv. 665953-01). Alla luce di quanto precede, il ricorso per cassazione deve essere dichiarato inammissibile, siccome sottoscritto da difensore non munito di valida procura speciale. Non constando elementi che il difensore sottoscrivente il ricorso per cassazione avesse consapevolezza della già intervenuta estinzione della società, non può conseguirne – come rilevato dalla citata Sez. L, n. 1392 del 2020 –“la condanna alle spese in proprio del […] rappresentante”. CASARO Gabriella, quale persona fisica che ha speso la qualità di legale rappresentante della società estinta, deve essere condanna a rifondere alle parti costituite le spese di lite, liquidate secondo tariffa. Sussistono inoltre i presupposti affinché la ricorrente versi un ulteriore importo pari al contributo unificato. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Condanna CASARO Gabriella a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite, liquidate in euro 1.200, oltre spese prenotate a debito. Condanna CASARO Gabriella a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., le spese di lite, liquidate in euro 1.200, oltre contributo forfettario in ragione del 15%, spese per esborsi in ragione di euro 200 ed accessori di legge, se ed in quanto dovuti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a tit