CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 aprile 2023
Cassazione n. 20797/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto chet)(il motivo di ricorso, con il quale si censura la sussistenza della prova del reato di cui all'art. 393 cod. pen., si risolve nella richiesta di "rilettura" delle prove (in particolare, le dichiarazione di un teste, estraneo ai fatti) che ha ricostruito il rapporto intercorso tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] consentendo di chiarire la reale causale della pretesa di una somma per rilasciare l'immobile occupato, pur potendo l'imputato ricorrere al giudice per la regolamentazione dei rapporti con il proprietario dell'immobile, occupato sulla base di un contratto di locazione mai formalizzato e senza il pagamento dei canoni convenuti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2023 Il Consigliere reatore ,)T\\_ Il Presidente