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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 37638/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto, in espiazione della pena di sedici anni e due mesi di reclusione, a fronte di condanne anche per reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.).

1.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva ritenuto che l'istante non avesse assolto l'onere - su di lui incombente, ai fini della concessione dei permessi premio, a seguito della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale - di allegazione di elementi idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di un loro ripristino, avendo dedotto soltanto la regolarità comportamentale e l'adesione alle offerte trattamentali.

Il primo giudice aveva altresì ritenuto che, in assenza del preventivo adempimento dell'onere di allegazione, neppure fosse possibile integrare l'istruttoria con il ricorso a poteri istruttori ex officio.

1.2. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo, richiamata l'elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 253 del 2019, citata, nonché n. 20 del 2022) e di legittimità in materia di benefici penitenziari per soggetti che non hanno collaborato con la giustizia e che sono stati condannati per reati ostativi (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764), ha ribadito le osservazioni del Magistrato di sorveglianza in punto di mancato assolvimento dell'onere di allegazione, con specifico riguardo al contesto esterno al carcere ed all'attuale operatività o meno del sodalizio di appartenenza.

2. Viterbo propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che - con un unico, articolato motivo - deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omessa valutazione di tutti gli elementi a disposizione, ivi compresi quelli scaturenti dalla sentenza n“ 22 del 2018 della Corte di Assise di Bari, in atti.

Rimarca come - posto che l'istante aveva ritualmente adempiuto l'onere di allegazione su di lui gravante mediante l'indicazione di elementi fattuali quali la partecipazione all'opera di rieducazione e la buona condotta tenuta nell'Istituto penitenziario - spettasse al Tribunale di sorveglianza approfondire, attraverso i propri poteri istruttori, la sussistenza dei presupposti necessari alla concessione del beneficio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso e il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio.

1. Non è superfluo richiamare testualmente l'art. 30-tet- legge 26 luglio 1975, n. 354 che prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro».

L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali».

L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro.

Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e ,con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311).

2. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, in espiazione di una pena per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, nel quadro della normativa in vigore al momento della valutazione del reclamo da parte del Tribunale doveva, ulteriormente, tenersi conto iiell'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di c:ui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste (i cd. detenuti "di prima fascia"), possano essere concessi permessi premio anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.

Attraverso tale decisione, com'è noto, è stata rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati predetti, in caso di non collaborazione con la giustizia.

La Corte costituzionale, nella citata sentenza, ha evidenziato che tale presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, ledeva i principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, poiché la sua assolutezza - basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie - impediva alla magistratura di sorveglianza di valutare, in concreto e secondo criteri individualizzanti, il percorso carcerario del condannato, ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva.

La sentenza n. 253 del 2019 ha anche chiarito come l'assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna non possa tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato.

Piuttosto - ha evidenziato la Corte costituzionale - le particolari connotazioni criminologiche del delitto di associazione mafiosa impongono che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, possa essere sì superata, ma solo in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti.

Dunque, al momento della delibazione del Tribunale di sorveglianza, sulla scorta di tali principi l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio era specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni dovevano, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che idonei a escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso.

La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096).

Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo.

In questa direzione si è posta, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione , oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla.3.

Osserva il Collegio come già sotto tale primo profilo, l'ordinanza impugnata sia suscettibile di annullamento, per essersi il giudice specializzato posto al di fuori delle chiare indicazioni interpretative del giudice delle leggi e della giurisprudenza di legittimità successiva.

Il Tribunale, invero, ha correttamente richiamato i criteri interpretativi sulla base dei quali orientarsi, ricordando che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, è stata censurata in radice la presunzione assoluta di pericolosità sociale correlata alla scelta di non collaborare con la giustizia, di modo che la stessa collaborazione effettiva non costituisce più unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza.

Ha dato atto, pertanto, di come, alla precedente presunzione assoluta di pericolosità del soggetto che opta per il «silenzio non collaborante», sia stata sostituita la presunzione relativa di persistenza del vincolo criminale, vincibile - citando la Corte costituzionale - con l'acquisizione di «elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata» ed anche tali da «escludere il pericolo del ripristino di tali collegamenti», fermo restando la valenza delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile al fine di superare la predetta presunzione relativa, secondo le indicazioni dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen.

Nonostante tali corrette premesse interpretative, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza non ha dato seguito all'effettiva verifica in concreto di elementi di fatto che pure aveva ritenuto di acquisire attraverso i propri poteri istruttori.

Deve, in proposito, ricordarsi che in tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, in ragione della natura devolutiva del mezzo d'impugnazione, secondo i principi generali fissati dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza carnerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Barranca, Rv. 279394; Sez. 1, n. 10316 del 30 gennaio 2020, Foriglio, Rv. 278691).

4. L'ordinanza va altresì annullata con rinvio, alla luce dello ius superveniens.

4.1. Sul punto si osserva che questo Collegio è chiamato a porsi d'ufficio il tema della rilevanza, nel presente giudizio, della modifica dell'art. 4-bis Ord. pen.Tale articolo, nel testo vigente alla data della decisione del Tribunale, prevedeva, al comma 1, una presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per reati "ostativi" di "prima fascia" che non collabori con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen.; presunzione che - come si è già detto - è divenuta relativa per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019.

In pendenza del giudizio di cassazione, è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia...), poi convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, che ha apportato modifiche alla disciplina prevista dall'art. 4-bis

I. n. 354 del 1975, ravvisando i presupposti di straordinaria necessità e urgenza nei «moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova regolamentazione dell'istituto al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione».

Alla luce del nuovo regime giuridico, i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia' possono essere concessi ai detenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione che: - dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; - alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; - il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa.

Una volta che si accerti la ricorrenza delle menzionate condizioni, il Tribunale è chiamato a una complessa attività istruttoria, consistente nell'acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, in ordine: i) al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commesso; ii) al profilo criminale del detenuto; iii) alla sua posizione all'interno dell'associazione; iv) alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove significative, v) alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione.Il Tribunale, ancora, deve richiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti di cui agli artt. 51, commai 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero preso il Tribunale del capoluogo del distretto ove ,;k_stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; deve, quindi, acquisire informazioni dalla Direzione dell'Istituto di detenzione e deve disporre accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone comunque a lui collegate.

In definitiva, il principale portato della nuova disciplina si rinviene nella trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti.

Costoro, infatti, sono ora ammessi alla possibilità di proporre richiesta, che può essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati per i quali è intervenuta condanna.

4.2. Reputa il Collegio che la nuova normativa sia immediatamente applicabile, stante la natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari quali il permesso premio e il lavoro esterno, ric:onosciuta nella sent. 32 del 2020 della Corte costituzionale.

Quest'ultima, nel rimeditare la portata del divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. con riferimento alla disciplina dell'esecuzione della pena e la conseguente pacifica applicabilità, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. Sez.

U. n. 24561 del 17 luglio 2006, A., Rv. 233976), in assenza di specifica disciplina transitoria, di modifiche normative di segno peggiorativo secondo il principio del tempus regít actum, se da un canto ha sottolineato la stretta afferenza all'area del diritto penale sostanziale delle disposizioni sopravvenute che incidono sulla qualità e quantità della pena, determinando una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato (quali le misure alternative alla detenzione), che ha, dunque, ritenuto sottratte al divieto di applicazione retroattiva della legge favorevole, dall'altro ha espressamente chiarito che da tale ambito devono escludersi le disposizioni in materia di meri benefici penitenziari quali i permessi premio e il lavoro esterno.

Si è invero precisato che «Per quanto non possa disconoscersi il significativo impatto di questi benefici sul grado di concreta afflittività della pena per il singolo condannato, non pare a questa Corte che modifiche normative che si limitino a rendere più gravose le condizioni di accesso ai benefici medesimi determinino una trasformazione della natura della pena da eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa la garanzia costituzionale in parola.

Il condannato che fruisca di un permesso premio, o che sia ammesso al lavoro all'esterno del carcere, continua in effetti a scontare una pena che resta connotata da una fondamentale dimensione "intramuraria" Egli resta in linea di principio "dentro" il carcere, continuando a soggiacere alla dettagliata disciplina che caratterizza l'istituzione penitenziaria, e che coinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto.

D'altra parte, proprio perché i condannati ammessi periodicamente a godere di permessi premio e/o a svolgere lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 ordin. penit. restano detenuti che scontano la pena detentiva loro inflitta dal giudice della cognizione, non può non valere nei loro confronti l'esigenza, già segnalata, di evitare disparità di trattamento, all'interno del medesimo istituto penitenziario, dipendenti soltanto dal tempo del commesso reato: disparità che sarebbero di assai problematica gestione da parte dell'amministrazione penitenziaria, e che verrebbero come tali difficilmente accettate dalla generalità dei detenuti».

Detti benefici penitenziari, pertanto, continuano a essere regolati dal principio del tempus regit actum, con l'ulteriore, rilevante precisazione che «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio».

Ciò - ha ammonito la Corte - si porrebbe in contrasto, ove non con l'art. 25, secondo comma, Cost., con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poiché «Negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)» (sentenza n. 32 del 2020, citata).

5. Acclarata l'immediata applicabilità della normativa nel giudizio di legittimità, va rilevato che l'onere di allegazione introdotto dalla novella normativa impone un nuovo giudizio sulla sussistenza degli indicati requisiti di ordine sostanziale che legittimano ora la concessione del beneficio penitenziario.

La novella del 2022 richiede, dunque, l'esercizio del potere valutativo di merito in ordine all'esistenza dei requisiti di accesso al beneficio penitenziario di cui si tratta, alla luce della qualità, legislativamente riconosciuta quale relativa, della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, per il caso di mancata collaborazione processuale.

Dunque, nel caso che ci occupa, in disparte del primo motivo di annullamento attinente alla violazione del principio devolutivo da parte del Tribunale, si osserva come il Collegio non potrebbe comunque esaminare la legittimità del provvedimento impugnato sulla base della pregressa normativa, non più applicabile per il principio del tempus regit actum.

Né, d'altra parte, potrebbe svolgere una valutazione alla luce della nuova normativa, ciò richiedendo complessi accertamenti in fatto strutturalmente non consentiti a questa Corte.

Gli atti vanno, dunque, trasmessi al Tribunale di sorveglianza, affinché svolga una completa valutazione dell'istanza del ricorrente, anche alla luce dello ius superveniens.

P.Q.M.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di POTENZAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto il rigetto del ricorso_ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Sorveglianza di Potenza ha rigettato il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto con il quale il Magistrato di sorveglianza della stessa città aveva rigettato l'istanza di permesso premio avanzata dal detenuto, in espiazione della pena di sedici anni e due mesi di reclusione, a fronte di condanne anche per reati ostativi ai sensi dell'art. 4-bis legge n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.). 1.1. [OSCURATO:PERSONA] di sorveglianza aveva ritenuto che l'istante non avesse assolto l'onere - su di lui incombente, ai fini della concessione dei permessi premio, a seguito della sentenza n. 253 del 2019 della Corte costituzionale - di allegazione di elementi idonei a escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il pericolo di un loro ripristino, avendo dedotto soltanto la regolarità comportamentale e l'adesione alle offerte trattamentali. Il primo giudice aveva altresì ritenuto che, in assenza del preventivo adempimento dell'onere di allegazione, neppure fosse possibile integrare l'istruttoria con il ricorso a poteri istruttori ex officio. 1.2. Il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il reclamo, richiamata l'elaborazione della giurisprudenza della Corte costituzionale (sentenza n. 253 del 2019, citata, nonché n. 20 del 2022) e di legittimità in materia di benefici penitenziari per soggetti che non hanno collaborato con la giustizia e che sono stati condannati per reati ostativi (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764), ha ribadito le osservazioni del Magistrato di sorveglianza in punto di mancato assolvimento dell'onere di allegazione, con specifico riguardo al contesto esterno al carcere ed all'attuale operatività o meno del sodalizio di appartenenza. 2. Viterbo propone ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, che - con un unico, articolato motivo - deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di omessa valutazione di tutti gli elementi a disposizione, ivi compresi quelli scaturenti dalla sentenza n“ 22 del 2018 della Corte di Assise di Bari, in atti. Rimarca come - posto che l'istante aveva ritualmente adempiuto l'onere di allegazione su di lui gravante mediante l'indicazione di elementi fattuali quali la partecipazione all'opera di rieducazione e la buona condotta tenuta nell'Istituto penitenziario - spettasse al Tribunale di sorveglianza approfondire, attraverso i propri poteri istruttori, la sussistenza dei presupposti necessari alla concessione del beneficio.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, con requisitoria scritta ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato per le ragioni di cui appresso e il provvedimento impugnato dev'essere annullato con rinvio. 1. Non è superfluo richiamare testualmente l'art. 30-tet- legge 26 luglio 1975, n. 354 che prevede, al primo comma, che «Ai condannati che hanno tenuto regolare condotta ai sensi del successivo comma 8 e che non risultano socialmente pericolosi, il magistrato di sorveglianza, sentito il direttore dell'istituto, può concedere permessi premio di durata non superiore ogni volta a quindici giorni per consentire di coltivare interessi affettivi, culturali o di lavoro». L'ottavo comma dell'art. 30-ter specifica, poi, che «La condotta dei condannati si considera regolare quando i soggetti, durante la detenzione, hanno manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale, nelle attività organizzate negli istituti e nelle eventuali attività lavorative o culturali». L'istituto dei permessi premio è volto a soddisfare una pluralità di concorrenti esigenze, in quanto caratterizzato dalla specifica funzione pedagogico propulsiva — quale parte integrante del trattamento, di cui costituisce uno strumento cruciale, secondo quanto indicato dalla Corte costituzionale già con la sentenza n. 504 del 1995 — che si accompagna a quella premiale, strettamente connessa all'osservanza di una regolare condotta da parte del detenuto ed all'assenza, nel beneficiario, di pericolosità sociale, anche se orientata alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro. Il giudice, pertanto, a fronte dell'istanza intesa alla concessione dei permessi premio, deve accertare, acquisendo le informazioni necessarie a valutare la coerenza del permesso con il trattamento complessivo e ,con le sue finalità di risocializzazione, la sussistenza di tre requisiti, integranti altrettanti presupposti logico-giuridici della concedibilità del beneficio e costituiti, rispettivamente, dalla regolare condotta del detenuto, dall'assenza di sua pericolosità sociale e dalla funzionalità del permesso premio alla coltivazione di interessi affettivi, culturali e di lavoro (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 36456 del 09/04/2018, Corrias, Rv. 273608; Sez. 1, n. 11581 del 05/02/2013, Grillo, Rv. 255311). 2. Nel caso di condannati, come l'odierno ricorrente, in espiazione di una pena per reati ostativi «di prima fascia», quale quello di associazione mafiosa, nel quadro della normativa in vigore al momento della valutazione del reclamo da parte del Tribunale doveva, ulteriormente, tenersi conto iiell'intervento operato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 253 del 2019 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4-bis, comma 1, Ord. pen., nella parte in cui non prevedeva che, ai detenuti per i delitti di c:ui all'art. 416-bis cod. pen. e per quelli commessi avvalendosi delle condizioni previste dallo stesso articolo o al fine di agevolare l'attività delle associazioni ivi previste (i cd. detenuti "di prima fascia"), possano essere concessi permessi premio anche in assenza della collaborazione con la giustizia a norma dell'art. 58-ter ord. pen, allorché siano stati acquisiti elementi tali da escludere sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti. Attraverso tale decisione, com'è noto, è stata rimossa la presunzione assoluta di pericolosità che era alla base del divieto di accesso al permesso premio penitenziario, prevista nei confronti dei soggetti detenuti per uno dei reati predetti, in caso di non collaborazione con la giustizia. La Corte costituzionale, nella citata sentenza, ha evidenziato che tale presunzione di carattere assoluto, anziché relativo, ledeva i principi di ragionevolezza e della finalità rieducativa della pena, poiché la sua assolutezza - basata su una generalizzazione che può invece essere contraddetta, a determinate e rigorose condizioni, da allegazioni contrarie - impediva alla magistratura di sorveglianza di valutare, in concreto e secondo criteri individualizzanti, il percorso carcerario del condannato, ai fini dell'ammissione al permesso premio, che ha una peculiare funzione pedagogico-propulsiva. La sentenza n. 253 del 2019 ha anche chiarito come l'assenza di collaborazione con la giustizia dopo la condanna non possa tradursi in un aggravamento delle modalità di esecuzione della pena, in conseguenza del fatto che il detenuto esercita la facoltà di non prestare partecipazione attiva a una finalità di politica criminale e investigativa dello Stato. Piuttosto - ha evidenziato la Corte costituzionale - le particolari connotazioni criminologiche del delitto di associazione mafiosa impongono che la presunzione di pericolosità sociale del detenuto che non collabora, non più assoluta, possa essere sì superata, ma solo in forza dell'acquisizione di altri, congrui e specifici elementi, che lo stesso condannato ha l'onere di allegare a sostegno della mancanza di attualità e del pericolo di ripristino di collegamenti con la criminalità organizzata, oltre che sulla base delle dettagliate informazioni ricevute dalle autorità competenti. Dunque, al momento della delibazione del Tribunale di sorveglianza, sulla scorta di tali principi l'esito favorevole della domanda per la fruizione del permesso premio era specificamente subordinato all'avvenuta acquisizione di elementi tali da escludere, sia l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, sia il pericolo del ripristino di tali collegamenti.Le verifiche propedeutiche all'accertamento delle indicate condizioni dovevano, pertanto, estendersi, oltre agli ordinari presupposti del permesso premio, all'eventuale, esistenza di elementi, concreti e specifici, che idonei a escludere non solo l'attualità dei collegamenti tra il condannato e la criminalità organizzata, terroristica o eversiva — requisito espressamente previsto dall'art. 4- bis, comma 1-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 — ma anche il pericolo del ripristino di siffatti collegamenti, tenuto conto delle circostanze del caso. La giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 33743 del 14/7/2021, [OSCURATO:PERSONA]. 281764) ha, in proposito, precisato che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, il condannato non collaborante che intenda accedere al permesso premio può limitarsi ad allegare elementi fattuali — quali, ad esempio, l'assenza di procedimenti posteriori alla carcerazione, il mancato sequestro di missive o la partecipazione fattiva all'opera rieducativa — che, anche solo in chiave logica, siano idonei a contrastare la presunzione di perdurante pericolosità prevista dalla legge, spettando, invece, al giudice il compito di completare, se necessario, l'istruttoria, anche d'ufficio e restando, comunque, indefettibile l'acquisizione di informazioni dal Procuratore nazionale antimafia, dal Procuratore distrettuale territorialmente competente e dal Comitato dell'ordine e della sicurezza pubblica. Tanto, in vista dell'esame in concreto degli elementi «individualizzanti» che caratterizzano il percorso rieducativo del detenuto, dai quali si possa desumere la proiezione attuale a recidere i collegamenti criminali mafiosi e a non riattivarli in futuro (Sez. 5, n. 19536 del 28/02/2022, Barranca, Rv. 283096). Fermo restando che la valutazione, in concreto, degli elementi idonei a superare la presunzione dell'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata deve rispondere a criteri «di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale del quale si esige l'abbandono definitivo» (così la Corte costituzionale nella citata sentenza n. 253 del 2019), gli oneri dimostrativi imposti al richiedente il permesso premio non possono basarsi, in misura decisiva, sul suo atteggiamento soggettivo. In questa direzione si è posta, del resto, la più recente pronunzia della Corte costituzionale che, dichiarando, con la sentenza n. 20 del 2022, l'infondatezza della questione di legittimità sollevata con riferimento alla diversità di oneri probatori richiesti a chi, rispettivamente, non abbia collaborato con la giustizia per libera scelta o perché oggettivamente impossibilitato, ha osservato che l'accoglimento o meno dell'istanza dipende dalla situazione , oggettiva all'esame della magistratura di sorveglianza, alla quale l'ordinamento, non irragionevolmente, è ancorato per stabilirne la forza presuntiva e, conseguentemente, per definire il regime probatorio necessario a superarla.3. Osserva il Collegio come già sotto tale primo profilo, l'ordinanza impugnata sia suscettibile di annullamento, per essersi il giudice specializzato posto al di fuori delle chiare indicazioni interpretative del giudice delle leggi e della giurisprudenza di legittimità successiva. Il Tribunale, invero, ha correttamente richiamato i criteri interpretativi sulla base dei quali orientarsi, ricordando che, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 253 del 2019, è stata censurata in radice la presunzione assoluta di pericolosità sociale correlata alla scelta di non collaborare con la giustizia, di modo che la stessa collaborazione effettiva non costituisce più unica prova legale di avvenuta rescissione del legame con il contesto criminale di provenienza. Ha dato atto, pertanto, di come, alla precedente presunzione assoluta di pericolosità del soggetto che opta per il «silenzio non collaborante», sia stata sostituita la presunzione relativa di persistenza del vincolo criminale, vincibile - citando la Corte costituzionale - con l'acquisizione di «elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata» ed anche tali da «escludere il pericolo del ripristino di tali collegamenti», fermo restando la valenza delle ipotesi di collaborazione impossibile o inesigibile al fine di superare la predetta presunzione relativa, secondo le indicazioni dell'art. 4-bis, comma 1-bis, ord. pen. Nonostante tali corrette premesse interpretative, tuttavia, il Tribunale di sorveglianza non ha dato seguito all'effettiva verifica in concreto di elementi di fatto che pure aveva ritenuto di acquisire attraverso i propri poteri istruttori. Deve, in proposito, ricordarsi che in tema di reclamo avverso il provvedimento di diniego della richiesta di permesso premio da parte del magistrato di sorveglianza, in ragione della natura devolutiva del mezzo d'impugnazione, secondo i principi generali fissati dall'art. 597, comma 1, cod. proc. pen., il Tribunale di sorveglianza non può limitarsi a valutare la situazione esistente al momento dell'adozione del provvedimento censurato, ma deve apprezzarne la permanente legittimità alla luce del contributo argomentativo e documentale offerto dall'interessato in sede di udienza carnerale, nonché delle informazioni pervenute o acquisite, anche d'ufficio a norma dell'art. 666, comma 5, cod. proc. pen., richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 21336 del 22/06/2020, Barranca, Rv. 279394; Sez. 1, n. 10316 del 30 gennaio 2020, Foriglio, Rv. 278691). 4. L'ordinanza va altresì annullata con rinvio, alla luce dello ius superveniens. 4.1. Sul punto si osserva che questo Collegio è chiamato a porsi d'ufficio il tema della rilevanza, nel presente giudizio, della modifica dell'art. 4-bis Ord. pen.Tale articolo, nel testo vigente alla data della decisione del Tribunale, prevedeva, al comma 1, una presunzione assoluta di mancata rescissione dei legami con la criminalità organizzata a carico del condannato per reati "ostativi" di "prima fascia" che non collabori con la giustizia ai sensi dell'art. 58-ter ord. pen.; presunzione che - come si è già detto - è divenuta relativa per effetto della pronuncia della Corte costituzionale n. 253 del 2019. In pendenza del giudizio di cassazione, è intervenuto il decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162 (Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia...), poi convertito con modificazioni dalla legge n. 199 del 2022, che ha apportato modifiche alla disciplina prevista dall'art. 4-bis I. n. 354 del 1975, ravvisando i presupposti di straordinaria necessità e urgenza nei «moniti rivolti dalla Corte costituzionale al legislatore per l'adozione di una nuova regolamentazione dell'istituto al fine di ricondurlo a conformità con la Costituzione». Alla luce del nuovo regime giuridico, i benefici penitenziari per reati ostativi di 'prima fascia' possono essere concessi ai detenuti anche in assenza di collaborazione con la giustizia, a condizione che: - dimostrino l'adempimento delle obbligazioni civili e degli obblighi di riparazione pecuniaria conseguenti alla condanna o l'assoluta impossibilità di adempimento; - alleghino elementi specifici, diversi e ulteriori rispetto alla regolare condotta carceraria, alla partecipazione al percorso rieducativo e alla mera dichiarazione di dissociazione, che consentano di escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e con il contesto nel quale il reato è stato commesso, nonché il pericolo di ripristino di tali collegamenti, anche indiretti o tramite terzi, tenuto conto delle circostanze personali e ambientali, delle ragioni eventualmente dedotte a sostegno della mancata collaborazione, della revisione critica della condotta criminosa e di altra informazione disponibile; - il giudice accerti la sussistenza di iniziative dell'interessato a favore delle vittime, sia nelle forme risarcitorie che in quelle della giustizia riparativa. Una volta che si accerti la ricorrenza delle menzionate condizioni, il Tribunale è chiamato a una complessa attività istruttoria, consistente nell'acquisizione di dettagliate informazioni, anche a conferma degli elementi offerti dal richiedente, in ordine: i) al perdurare dell'operatività del sodalizio criminale di appartenenza o del contesto criminale in cui il delitto fu commesso; ii) al profilo criminale del detenuto; iii) alla sua posizione all'interno dell'associazione; iv) alle eventuali nuove imputazioni o misure cautelari o di prevenzione sopravvenute e, ove significative, v) alle infrazioni disciplinari commesse in corso di detenzione.Il Tribunale, ancora, deve richiedere il parere del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la sentenza di primo grado o, se si tratta di condanne per i delitti di cui agli artt. 51, commai 3-bis e 3-quater, cod. proc. pen., del pubblico ministero preso il Tribunale del capoluogo del distretto ove ,;k_stata pronunciata la sentenza di primo grado, e del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo; deve, quindi, acquisire informazioni dalla Direzione dell'Istituto di detenzione e deve disporre accertamenti sulle condizioni reddituali e patrimoniali, sul tenore di vita, sulle attività economiche e sulla pendenza o definitività di misure di prevenzione personali o patrimoniali del detenuto, degli appartenenti al suo nucleo familiare o delle persone comunque a lui collegate. In definitiva, il principale portato della nuova disciplina si rinviene nella trasformazione da assoluta in relativa della presunzione di pericolosità ostativa alla concessione dei benefici e delle misure alternative in favore dei detenuti non collaboranti. Costoro, infatti, sono ora ammessi alla possibilità di proporre richiesta, che può essere accolta in presenza di stringenti e concomitanti condizioni, diversificate a seconda dei reati per i quali è intervenuta condanna. 4.2. Reputa il Collegio che la nuova normativa sia immediatamente applicabile, stante la natura processuale delle norme inerenti ai benefici penitenziari quali il permesso premio e il lavoro esterno, ric:onosciuta nella sent. 32 del 2020 della Corte costituzionale. Quest'ultima, nel rimeditare la portata del divieto di retroattività sancito dall'art. 25, secondo comma, Cost. con riferimento alla disciplina dell'esecuzione della pena e la conseguente pacifica applicabilità, affermata dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. Sez. U. n. 24561 del 17 luglio 2006, A., Rv. 233976), in assenza di specifica disciplina transitoria, di modifiche normative di segno peggiorativo secondo il principio del tempus regít actum, se da un canto ha sottolineato la stretta afferenza all'area del diritto penale sostanziale delle disposizioni sopravvenute che incidono sulla qualità e quantità della pena, determinando una trasformazione della sua natura e della sua concreta incidenza sulla libertà personale del condannato (quali le misure alternative alla detenzione), che ha, dunque, ritenuto sottratte al divieto di applicazione retroattiva della legge favorevole, dall'altro ha espressamente chiarito che da tale ambito devono escludersi le disposizioni in materia di meri benefici penitenziari quali i permessi premio e il lavoro esterno. Si è invero precisato che «Per quanto non possa disconoscersi il significativo impatto di questi benefici sul grado di concreta afflittività della pena per il singolo condannato, non pare a questa Corte che modifiche normative che si limitino a rendere più gravose le condizioni di accesso ai benefici medesimi determinino una trasformazione della natura della pena da eseguire, rispetto a quella comminata al momento del fatto e inflitta, sì da chiamare in causa la garanzia costituzionale in parola. Il condannato che fruisca di un permesso premio, o che sia ammesso al lavoro all'esterno del carcere, continua in effetti a scontare una pena che resta connotata da una fondamentale dimensione "intramuraria" Egli resta in linea di principio "dentro" il carcere, continuando a soggiacere alla dettagliata disciplina che caratterizza l'istituzione penitenziaria, e che coinvolge pressoché ogni aspetto della vita del detenuto. D'altra parte, proprio perché i condannati ammessi periodicamente a godere di permessi premio e/o a svolgere lavoro all'esterno ai sensi dell'art. 21 ordin. penit. restano detenuti che scontano la pena detentiva loro inflitta dal giudice della cognizione, non può non valere nei loro confronti l'esigenza, già segnalata, di evitare disparità di trattamento, all'interno del medesimo istituto penitenziario, dipendenti soltanto dal tempo del commesso reato: disparità che sarebbero di assai problematica gestione da parte dell'amministrazione penitenziaria, e che verrebbero come tali difficilmente accettate dalla generalità dei detenuti». Detti benefici penitenziari, pertanto, continuano a essere regolati dal principio del tempus regit actum, con l'ulteriore, rilevante precisazione che «non è tuttavia consentito al legislatore disconoscere il percorso rieducativo effettivamente compiuto dal condannato che abbia già raggiunto, in concreto, un grado di rieducazione adeguato alla concessione del beneficio». Ciò - ha ammonito la Corte - si porrebbe in contrasto, ove non con l'art. 25, secondo comma, Cost., con il principio di eguaglianza e di finalismo rieducativo della pena (artt. 3 e 27, terzo comma, Cost.), poiché «Negare, a chi si trovi nella posizione di quel condannato, la concessione del beneficio equivarrebbe a disconoscere la funzione pedagogico-propulsiva del permesso premio (sentenza n. 253 del 2019), quale strumento idoneo a consentirne un suo iniziale reinserimento nella società, in vista dell'eventuale concessione di misure alternative alla detenzione, in assenza di gravi comportamenti che dimostrino la non meritevolezza del beneficio nel caso concreto (sentenza n. 504 del 1995; nello stesso senso, sentenze n. 137 del 1999 e n. 445 del 1997)» (sentenza n. 32 del 2020, citata). 5. Acclarata l'immediata applicabilità della normativa nel giudizio di legittimità, va rilevato che l'onere di allegazione introdotto dalla novella normativa impone un nuovo giudizio sulla sussistenza degli indicati requisiti di ordine sostanziale che legittimano ora la concessione del beneficio penitenziario. La novella del 2022 richiede, dunque, l'esercizio del potere valutativo di merito in ordine all'esistenza dei requisiti di accesso al beneficio penitenziario di cui si tratta, alla luce della qualità, legislativamente riconosciuta quale relativa, della presunzione di mantenimento di collegamenti con l'organizzazione di appartenenza, per il caso di mancata collaborazione processuale. Dunque, nel caso che ci occupa, in disparte del primo motivo di annullamento attinente alla violazione del principio devolutivo da parte del Tribunale, si osserva come il Collegio non potrebbe comunque esaminare la legittimità del provvedimento impugnato sulla base della pregressa normativa, non più applicabile per il principio del tempus regit actum. Né, d'altra parte, potrebbe svolgere una valutazione alla luce della nuova normativa, ciò richiedendo complessi accertamenti in fatto strutturalmente non consentiti a questa Corte. Gli atti vanno, dunque, trasmessi al Tribunale di sorveglianza, affinché svolga una completa valutazione dell'istanza del ricorrente, anche alla luce dello ius superveniens. P.Q.M.