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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 22 febbraio 2025

Cassazione n. 34081/2025

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERIA' di TRANI udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di A.S.A. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p., ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza proposta nell'interesse della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 22/02/2025.

Il sequestro, eseguito dalla polizia giudiziaria il 20/2/2025, aveva a oggetto alcuni autobus di proprietà o nella disponibilità della predetta società, nell'ambito di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della stessa, indagato per il reato dì cui all'art. 256, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006.

Il Tribunale del Riesame ha fondato la declaratoria di inammissibilità su un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo, ha ritenuto che la notifica del decreto di convalida, eseguita in data 24/02/2025 presso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (domicilio da questi eletto quale indagato), fosse da considerarsi valida ed efficace anche nei confronti della società' [OSCURATO:SOCIETA].

A sostegno di tale assunto, il Tribunale ha richiamato l'art. 154, comma 3, c.p.p., che rinvia alle forme del codice di procedura civile per le notificazioni alle persone giuridiche, e l'art. 145 c.p.c., il quale consente la notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto ne sia indicata la qualità.

Secondo il giudice del riesame, essendo [OSCURATO:PERSONA] il legale rappresentante della società e risultando tale qualità indicata nell'atto, la notifica a lui effettuata integrava una valida notifica anche per l'ente.

In secondo luogo, il Tribunale ha sostenuto che, anche a non voler considerare formalmente valida la notifica, la società [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe comunque avuto "di fatto" conoscenza effettiva del provvedimento e delle sue ragioni sin dalla data del 24/02/2025, attraverso il proprio legale rappresentante.

Tale conoscenza fattuale, ai sensi dell'art. 355, comma 3, c.p.p., costituirebbe un momento equipollente alla notifica per la decorrenza del termine di dieci giorni per proporre riesame, termine che, al momento della proposizione dell'istanza da parte della società, risultava ampiamente superato.

2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l' A.S.A.

S.c.r.I., a mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 355, 154 comma 3 c.p.p. e 145 c.p.c., in relazione all'art. 606, lett. b) e c) c.p.p.

La ricorrente contesta la sovrapponibilità, ai fini delle notificazioni, della figura dell'indagato ([OSCURATO:PERSONA]) con quella del terzo interessato (la, società da lui amministrata).

Evidenzia come la notifica sia stata disposta ed eseguita unicamente in favore dell'indagato, presso il domicilio eletto per la sua difesa, e non alla società presso la sua sede legale.

Sostiene, inoltre, che la conoscenza del provvedimento, quale dies a quo alternativo per l'impugnazione, debba essere "certa" e non meramente presunta in virtù della coincidenza soggettiva tra indagato e legale rappresentante, in ossequio al principio del favor impugnationis. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo degli, argomenti che sorregge il provvedimento impugnato, secondo cui la notifica all'indagato presso il domicilio eletto varrebbe anche quale notifica alla persona giuridica da questi rappresentata, non può essere condiviso.

È vero, infatti, che l'art. 154, comma 3, c.p.p. rinvia, per le notificazioni a enti e persone giuridiche, alle forme previste dal codice di procedura civile.

Tuttavia, l'applicazione che il Tribunale fa dell'art. 145 c.p.c. risulta errata.

La norma civilistica prevede, come modalità principale, la notificazione presso la sede legale dell'ente.

La possibilità di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta l'ente è una facoltà alternativa che deve comunque rispettare le forme prescritte (artt. 138, 139, 141 c.p.c.) e, soprattutto, presuppone che l'atto sia diretto al soggetto in quella specifica qualità.

Nel caso di specie, come correttamente eccepito dalla ricorrente, la notifica del decreto di convalida del sequestro è stata disposta ed eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale "indagato" e non quale legale rappresentante della società A.S.A.

S.c.r.I., terza posseditrice dei beni.

Le due posizioni giuridiche sono nettamente distinte: la prima è quella del soggetto sottoposto a indagini, destinatario di una garanzia difensiva personale; la seconda è quella del soggetto di diritto, terzo rispetto al reato, titolare di un diritto sui beni in sequestro e, come tale, legittimato a chiederne la restituzione ai sensi dell'art. 355 c.p.p.

Confondere le due posizioni significa operare una non consentita fusione tra la sfera giuridica dell'indagato e quella, autonoma, della persona giuridica.

La notificazione effettuata al domicilio eletto dall'indagato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. è funzionale esclusivamente a garantire la conoscenza degli atti del procedimento a quest'ultimo, nell'ambito del suo diritto di difesa, e non può produrre effetti ultrattivi nei confronti di un diverso soggetto giuridico, quale è la società, ancorché rappresentata dalla stessa persona fisica.

Ne consegue che nessuna notificazione formale può ritenersi perfezionata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA].

2. Risultano, invece, manifestamente infondate le censure mosse dalla ricorrente alla seconda delle ragioni, afferente al criterio della conoscenza effettiva del provvedimento, fondanti il provvedimento di inammissibilità.

L'art. 355, comma 3, c.p.p. stabilisce in modo inequivocabile che il termine di dieci giorni per proporre riesame decorre "dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro".

La norma, dunque, equipara il dato formale della notifica a quello fattuale della conoscenza piena del provvedimento e delle sue ragioni.

Nel caso in esame, è logicamente insostenibile e contrario a ogni canone di ragionevolezza affermare che la società [OSCURATO:SOCIETA]. non abbia avuto conoscenza effettiva e completa del decreto di convalida nel momento stesso in cui esso è stato notificato al suo legale rappresentante.

La coincidenza soggettiva tra la persona fisica indagata e l'organo apicale dell'ente giuridico possessore dei beni, già di per sé idonea a portare a conoscenza di quest'ultimo il provvedimento, fece seguito al sequestro dei quattro autobus effettuato dalla polizia giudiziaria il 20/2/2025, che avevano sottratto i beni alle attività imprenditoriali della società.

A ciò si aggiunga che il ricorso non ancora la conoscenza del decreto di convalida a circostanze specifiche diverse dalla notifica del provvedimento a [OSCURATO:PERSONA].

Il ricorso, infatti, dà conto della notifica del decreto di convalida a [OSCURATO:PERSONA] e poi del provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame ma non allega alcun elemento che consenta di scindere la conoscenza che [OSCURATO:PERSONA], quale persona fisica, aveva avuto del decreto di convalida da quella acquisita dalla società, così rendendo palese che l'attività notificatoria nei confronti della persona fisica riverberò i suoi effetti anche nella sfera dell'ente.

La conoscenza acquisita dal legale rappresentante, la sussistenza di un atto che aveva inciso direttamente sul patrimonio sociale e la mancata allegazione da parte della difesa di circostanze, specifiche diverse da quelle considerate dal Tribunale idonee a spiegare la conoscenza del provvedimento in capo all'ente rendono del tutto ragionevole, e comunque non sindacabile in questa sede - risultando il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01)- la conclusione del Tribunale che ha ritenuto che la notifica del provvedimento di convalida effettuata in favore del legale rappresentante si sia trasfusa immediatamente e senza soluzione di continuità nella sfera dell'ente rendendolo edotto del provvedimento del PM e mettendolo nelle condizioni di valutare l'opportunità di un'impugnazione.

L'accoglimento dell'impugnazione, alla luce di quanto esposto, finirebbe per negare l'evidenza fattuale fondante il provvedimento impugnato, riconoscendo alla società ricorrente di scegliere arbitrariamente il dies a quo più favorevole per l'impugnazione, in palese elusione di un termine perentorio.

3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non quella del versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Ciò in applicazione della sentenza costituzionale n. 186 del 2000 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art.616 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condizione sussistente nel caso in esame, stante i profili di illegittimità che comunque viziano il provvedimento impugnato.

P.Q.M.

Dichiar

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERIA' di TRANI udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], difensore di A.S.A. che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Trani, in funzione di giudice del riesame ai sensi dell'art. 324 c.p.p., ha dichiarato inammissibile per tardività l'istanza proposta nell'interesse della società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso il decreto di convalida di sequestro probatorio emesso dal Pubblico Ministero in data 22/02/2025. Il sequestro, eseguito dalla polizia giudiziaria il 20/2/2025, aveva a oggetto alcuni autobus di proprietà o nella disponibilità della predetta società, nell'ambito di un procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA], legale rappresentante della stessa, indagato per il reato dì cui all'art. 256, comma 1, lett. b) del d.lgs. 152/2006. Il Tribunale del Riesame ha fondato la declaratoria di inammissibilità su un duplice ordine di ragioni. In primo luogo, ha ritenuto che la notifica del decreto di convalida, eseguita in data 24/02/2025 presso il difensore di [OSCURATO:PERSONA] (domicilio da questi eletto quale indagato), fosse da considerarsi valida ed efficace anche nei confronti della società' [OSCURATO:SOCIETA]. A sostegno di tale assunto, il Tribunale ha richiamato l'art. 154, comma 3, c.p.p., che rinvia alle forme del codice di procedura civile per le notificazioni alle persone giuridiche, e l'art. 145 c.p.c., il quale consente la notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente, qualora nell'atto ne sia indicata la qualità. Secondo il giudice del riesame, essendo [OSCURATO:PERSONA] il legale rappresentante della società e risultando tale qualità indicata nell'atto, la notifica a lui effettuata integrava una valida notifica anche per l'ente. In secondo luogo, il Tribunale ha sostenuto che, anche a non voler considerare formalmente valida la notifica, la società [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe comunque avuto "di fatto" conoscenza effettiva del provvedimento e delle sue ragioni sin dalla data del 24/02/2025, attraverso il proprio legale rappresentante. Tale conoscenza fattuale, ai sensi dell'art. 355, comma 3, c.p.p., costituirebbe un momento equipollente alla notifica per la decorrenza del termine di dieci giorni per proporre riesame, termine che, al momento della proposizione dell'istanza da parte della società, risultava ampiamente superato. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l' A.S.A. S.c.r.I., a mezzo del proprio difensore, deducendo, quale unico motivo, l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 355, 154 comma 3 c.p.p. e 145 c.p.c., in relazione all'art. 606, lett. b) e c) c.p.p. La ricorrente contesta la sovrapponibilità, ai fini delle notificazioni, della figura dell'indagato ([OSCURATO:PERSONA]) con quella del terzo interessato (la, società da lui amministrata). Evidenzia come la notifica sia stata disposta ed eseguita unicamente in favore dell'indagato, presso il domicilio eletto per la sua difesa, e non alla società presso la sua sede legale. Sostiene, inoltre, che la conoscenza del provvedimento, quale dies a quo alternativo per l'impugnazione, debba essere "certa" e non meramente presunta in virtù della coincidenza soggettiva tra indagato e legale rappresentante, in ossequio al principio del favor impugnationis. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo degli, argomenti che sorregge il provvedimento impugnato, secondo cui la notifica all'indagato presso il domicilio eletto varrebbe anche quale notifica alla persona giuridica da questi rappresentata, non può essere condiviso. È vero, infatti, che l'art. 154, comma 3, c.p.p. rinvia, per le notificazioni a enti e persone giuridiche, alle forme previste dal codice di procedura civile. Tuttavia, l'applicazione che il Tribunale fa dell'art. 145 c.p.c. risulta errata. La norma civilistica prevede, come modalità principale, la notificazione presso la sede legale dell'ente. La possibilità di notificare direttamente alla persona fisica che rappresenta l'ente è una facoltà alternativa che deve comunque rispettare le forme prescritte (artt. 138, 139, 141 c.p.c.) e, soprattutto, presuppone che l'atto sia diretto al soggetto in quella specifica qualità. Nel caso di specie, come correttamente eccepito dalla ricorrente, la notifica del decreto di convalida del sequestro è stata disposta ed eseguita nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale "indagato" e non quale legale rappresentante della società A.S.A. S.c.r.I., terza posseditrice dei beni. Le due posizioni giuridiche sono nettamente distinte: la prima è quella del soggetto sottoposto a indagini, destinatario di una garanzia difensiva personale; la seconda è quella del soggetto di diritto, terzo rispetto al reato, titolare di un diritto sui beni in sequestro e, come tale, legittimato a chiederne la restituzione ai sensi dell'art. 355 c.p.p. Confondere le due posizioni significa operare una non consentita fusione tra la sfera giuridica dell'indagato e quella, autonoma, della persona giuridica. La notificazione effettuata al domicilio eletto dall'indagato ai sensi dell'art. 161 c.p.p. è funzionale esclusivamente a garantire la conoscenza degli atti del procedimento a quest'ultimo, nell'ambito del suo diritto di difesa, e non può produrre effetti ultrattivi nei confronti di un diverso soggetto giuridico, quale è la società, ancorché rappresentata dalla stessa persona fisica. Ne consegue che nessuna notificazione formale può ritenersi perfezionata nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. 2. Risultano, invece, manifestamente infondate le censure mosse dalla ricorrente alla seconda delle ragioni, afferente al criterio della conoscenza effettiva del provvedimento, fondanti il provvedimento di inammissibilità. L'art. 355, comma 3, c.p.p. stabilisce in modo inequivocabile che il termine di dieci giorni per proporre riesame decorre "dalla notifica del decreto ovvero dalla diversa data in cui l'interessato ha avuto conoscenza dell'avvenuto sequestro". La norma, dunque, equipara il dato formale della notifica a quello fattuale della conoscenza piena del provvedimento e delle sue ragioni. Nel caso in esame, è logicamente insostenibile e contrario a ogni canone di ragionevolezza affermare che la società [OSCURATO:SOCIETA]. non abbia avuto conoscenza effettiva e completa del decreto di convalida nel momento stesso in cui esso è stato notificato al suo legale rappresentante. La coincidenza soggettiva tra la persona fisica indagata e l'organo apicale dell'ente giuridico possessore dei beni, già di per sé idonea a portare a conoscenza di quest'ultimo il provvedimento, fece seguito al sequestro dei quattro autobus effettuato dalla polizia giudiziaria il 20/2/2025, che avevano sottratto i beni alle attività imprenditoriali della società. A ciò si aggiunga che il ricorso non ancora la conoscenza del decreto di convalida a circostanze specifiche diverse dalla notifica del provvedimento a [OSCURATO:PERSONA]. Il ricorso, infatti, dà conto della notifica del decreto di convalida a [OSCURATO:PERSONA] e poi del provvedimento del Tribunale del Riesame che aveva dichiarato inammissibile l'istanza di riesame ma non allega alcun elemento che consenta di scindere la conoscenza che [OSCURATO:PERSONA], quale persona fisica, aveva avuto del decreto di convalida da quella acquisita dalla società, così rendendo palese che l'attività notificatoria nei confronti della persona fisica riverberò i suoi effetti anche nella sfera dell'ente. La conoscenza acquisita dal legale rappresentante, la sussistenza di un atto che aveva inciso direttamente sul patrimonio sociale e la mancata allegazione da parte della difesa di circostanze, specifiche diverse da quelle considerate dal Tribunale idonee a spiegare la conoscenza del provvedimento in capo all'ente rendono del tutto ragionevole, e comunque non sindacabile in questa sede - risultando il ricorso per Cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608 - 01)- la conclusione del Tribunale che ha ritenuto che la notifica del provvedimento di convalida effettuata in favore del legale rappresentante si sia trasfusa immediatamente e senza soluzione di continuità nella sfera dell'ente rendendolo edotto del provvedimento del PM e mettendolo nelle condizioni di valutare l'opportunità di un'impugnazione. L'accoglimento dell'impugnazione, alla luce di quanto esposto, finirebbe per negare l'evidenza fattuale fondante il provvedimento impugnato, riconoscendo alla società ricorrente di scegliere arbitrariamente il dies a quo più favorevole per l'impugnazione, in palese elusione di un termine perentorio. 3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali ma non quella del versamento di una somma alla Cassa delle ammende. Ciò in applicazione della sentenza costituzionale n. 186 del 2000 con la quale è stata dichiarata l'illegittimità dell'art.616 c.p.p., nella parte in cui non prevede che la Corte di cassazione, in caso di inammissibilità del ricorso, possa pronunciare la condanna in favore della cassa delle ammende, a carico della parte privata che abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, condizione sussistente nel caso in esame, stante i profili di illegittimità che comunque viziano il provvedimento impugnato. P.Q.M. Dichiar
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