Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 37298/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2021 del Magistrato di sorveglianza di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Cagliari qualificava come generico, ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., e quindi disattendeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], con cui questi si doleva del mancato trasferimento presso case di reclusione all'aperto, quali quelle di [OSCURATO:PERSONA] o Mannone, ove poter svolgere lavori agricoli. [OSCURATO:PERSONA] negava la configurabilità, al riguardo, di una posizione di diritto soggettivo, osservando quindi come l'Amministrazione penitenziaria avesse adeguàtamente esposto le ragioni ostative, rappresentate dalla necessità di previo approfondimento della personalità e delle attitudini del richiedente, appena associato in istituto a seguito di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale.

2. Il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, con cui deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 15 e 22 Ord. pen.

Secondo il ricorrente la decisione dell'Amministrazione penitenziaria risulterebbe lesiva del suo diritto al lavoro, parte integrante del trattamento rieducativo.

Il richiesto maggior periodo di osservazione sarebbe ingiustificato, posto che il trasferimento, funzionale alla migliore attuazione del predetto diritto, non implicherebbe -per contro- alcun ampliamento del regime detentivo vigente, che rimarrebbe di tipo esclusivamente intramurale. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza adottato a seguito di reclamo generico, riguardante determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria che non incidono su diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle loro modalità di esercizio, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze organizzative e di ordine e disciplina interne (in termini, Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398-01).

A convalidare l'assunto valgano i rilievi seguenti. 2: La materia dei trasferimenti dei detenuti è regolata dall'art. 43 Ord. pen., il qualé, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 123 del 2018, stabilisce, al secondo comma, che essi sono comunque disposti nel rispetto del principio di territorialità della pena, che del resto governa anche l'assegnazione iniziale (v. ora, espressamente, il comma di esordio dell'art. 14 Ord. pen., premesso dal medesimo d.lgs. n. 123, citato).

Tale principio presuppone la destinazione dei ristretti ad un istituto penitenziario quanto più vicino possibile alla stabile dimora della loro famiglia o, se individuabile, al loro centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.

Il trasferimento può essere determinato da gravi e comprovati motivi di sicurezza, o anche da esigenze dell'istituto o da motivi di giustizia (art. 43, primo comma, Ord. pen.).

Esso può inoltre essere dal detenuto richiesto per ragioni familiari ovvero di studio, formazione, lavoro, salute, e l'Amministrazione deve motivatamente determinarsi in proposito entro sessanta giorni (art. 42, terzo comma, Ord. pen.).

Vale comunque l'ulteriore regola, secondo cui la destinazione dei detenuti al singolo istituto, così come il loro raggruppamento nelle' sezioni ad esso interne, deve tener conto dell'esigenza di procedere a trattamenti rieducativi comuni e di evitare influenze nocive reciproche (art. 14, terzo comma, Ord. pen.).

3. L'assetto così delineato non pone all'Amministrazione criteri rigidi di comportamento.

La disciplina in materia è infatti diretta a regolare l'azione dell'Amministrazione stessa, in ambiti che coinvolgono la sua organizzazione e implicano il discrezionale apprezzamento di profili di natura trattamentale, nonché di ordine e sicurezza interni.

Un tale discrezionale apprezzamento, influenzato proprio da ragioni trattannentali, è stato del resto compiuto nella specie, e il decreto impugnato dà ragionevole conto della sua plausibilità, che non ammette ulteriori interferenze della giurisdizione penitenziaria.

Non è insomma configurabile alcuna lesione dei diritti del detenuto, in rapporto all'individuazione dell'istituto carcerario, ove egli sia comunque sottoposto al trattamento penitenziario corrispondente a quello previsto in relazione alla pena da espiare (v. anche Sez. 1, n. 46412 del 08/10/2013, Salierno, Rv. 257475-01), e per il solo fatto che tale trattamento non risponda appieno alle sua aspirazioni o che l'istituto scelto non sia, sotto questo profilo, di suo gradimento.4.

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 21/01/2021 del Magistrato di sorveglianza di Cagliari visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il decreto in epigrafe il Magistrato di sorveglianza di Cagliari qualificava come generico, ai sensi dell'art. 35 Ord. pen., e quindi disattendeva il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], con cui questi si doleva del mancato trasferimento presso case di reclusione all'aperto, quali quelle di [OSCURATO:PERSONA] o Mannone, ove poter svolgere lavori agricoli. [OSCURATO:PERSONA] negava la configurabilità, al riguardo, di una posizione di diritto soggettivo, osservando quindi come l'Amministrazione penitenziaria avesse adeguàtamente esposto le ragioni ostative, rappresentate dalla necessità di previo approfondimento della personalità e delle attitudini del richiedente, appena associato in istituto a seguito di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale. 2. Il condannato ricorre per cassazione, tramite il difensore di fiducia, sulla base di unico motivo, con cui deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 15 e 22 Ord. pen. Secondo il ricorrente la decisione dell'Amministrazione penitenziaria risulterebbe lesiva del suo diritto al lavoro, parte integrante del trattamento rieducativo. Il richiesto maggior periodo di osservazione sarebbe ingiustificato, posto che il trasferimento, funzionale alla migliore attuazione del predetto diritto, non implicherebbe -per contro- alcun ampliamento del regime detentivo vigente, che rimarrebbe di tipo esclusivamente intramurale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile, perché proposto avverso un provvedimento del Magistrato di sorveglianza adottato a seguito di reclamo generico, riguardante determinazioni dell'Amministrazione penitenziaria che non incidono su diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle loro modalità di esercizio, affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria, in funzione delle esigenze organizzative e di ordine e disciplina interne (in termini, Sez. 7, n. 373 del 29/05/2014, dep. 2015, Attanasio, Rv. 261549-01; Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117-01; Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398-01). A convalidare l'assunto valgano i rilievi seguenti. 2: La materia dei trasferimenti dei detenuti è regolata dall'art. 43 Ord. pen., il qualé, nel testo risultante dalle modifiche apportate dal d.lgs. n. 123 del 2018, stabilisce, al secondo comma, che essi sono comunque disposti nel rispetto del principio di territorialità della pena, che del resto governa anche l'assegnazione iniziale (v. ora, espressamente, il comma di esordio dell'art. 14 Ord. pen., premesso dal medesimo d.lgs. n. 123, citato). Tale principio presuppone la destinazione dei ristretti ad un istituto penitenziario quanto più vicino possibile alla stabile dimora della loro famiglia o, se individuabile, al loro centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari. Il trasferimento può essere determinato da gravi e comprovati motivi di sicurezza, o anche da esigenze dell'istituto o da motivi di giustizia (art. 43, primo comma, Ord. pen.). Esso può inoltre essere dal detenuto richiesto per ragioni familiari ovvero di studio, formazione, lavoro, salute, e l'Amministrazione deve motivatamente determinarsi in proposito entro sessanta giorni (art. 42, terzo comma, Ord. pen.). Vale comunque l'ulteriore regola, secondo cui la destinazione dei detenuti al singolo istituto, così come il loro raggruppamento nelle' sezioni ad esso interne, deve tener conto dell'esigenza di procedere a trattamenti rieducativi comuni e di evitare influenze nocive reciproche (art. 14, terzo comma, Ord. pen.). 3. L'assetto così delineato non pone all'Amministrazione criteri rigidi di comportamento. La disciplina in materia è infatti diretta a regolare l'azione dell'Amministrazione stessa, in ambiti che coinvolgono la sua organizzazione e implicano il discrezionale apprezzamento di profili di natura trattamentale, nonché di ordine e sicurezza interni. Un tale discrezionale apprezzamento, influenzato proprio da ragioni trattannentali, è stato del resto compiuto nella specie, e il decreto impugnato dà ragionevole conto della sua plausibilità, che non ammette ulteriori interferenze della giurisdizione penitenziaria. Non è insomma configurabile alcuna lesione dei diritti del detenuto, in rapporto all'individuazione dell'istituto carcerario, ove egli sia comunque sottoposto al trattamento penitenziario corrispondente a quello previsto in relazione alla pena da espiare (v. anche Sez. 1, n. 46412 del 08/10/2013, Salierno, Rv. 257475-01), e per il solo fatto che tale trattamento non risponda appieno alle sua aspirazioni o che l'istituto scelto non sia, sotto questo profilo, di suo gradimento.4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questioni dedotte, in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Decreto Cassazione n. 37298/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris