CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 25 maggio 2022
Cassazione n. 25172/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO DELL’INTERNO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO, in persona del Questore pro tempore. INTIMATI avverso ilprovvedimento del Giudice di Pace di Torino del 25 . 5 .202 2 , udita la relazione nella camera di consiglio del 10 luglio 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Prefetto di Bi ella emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadino nigeriano, decretodi espulsione; successivamente [OSCURATO:PERSONA] manifestava la volontà di reiterare la domanda – già respinta - di riconoscimento della protezione internazionale; in data 23.5.2022il Questore di Biellapronunciava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine di trattenimento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino; in data 23.5.2022 il [OSCURATO:PERSONA] chiedeva la convalida del trattenimento al Giudice di Pace di Torino (cfr. ricorso, pag. 3). 2. All’udienza del 25 . 5 .202 2 , fissata dinanzi al G .d . P . di Torino per la convalidadel trattenimento, [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla convalida. L’Amministrazione insisteva perla convalida. 3.Con provvedimento del 25 . 5 .202 2 il g .d. p . convalida va i l trattenimento . 4.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sullabase di du e motiv i la cassazione. Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torinonon hanno svolto difese. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 15, par. 2, della direttiva 2008/115/CE, dell’art. 14 del d.lgs. n. 286/1998; il vizio di motivazione inesistente e/o apparente. Deduce che il g . d . p . non ha motivato né in ordine all a sussistenza delle condizioni previste dagli artt. 13, 14 e 19 del d.lgs. n. 286/1998 (cfr. ricorso, pag. 7)né in ordine alla specific a censur a di manifesta illegittimità del decreto di trattenimento correlata alla sua condizione di no n espellibilità in quanto richiedente laprotezione internazionale (cfr. ricorso, pag. 5 ) . Deduce che l’assolvimento dell’obbligo motivazionale viepiù si sarebbe imposto, siccome si versa in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale(cfr. ricorso, pag. 6). 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione degli artt. 7 e 26, 2° co. bis , del d.lgs. n. 286/1998. Premette che all’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] ha dato prova della manifestata sua volontà di reiterare la domanda di protezione e dunque della correlata sua condizione di inespellibilità(cfr. ricorso, pagg. 7 - 8 ) . Indi deduce che il g.d.p. h a fatto luogo alla convalida del trattenimento benché vi ostasse la surriferita circostanza (cfr. ricorso, pag. 8). 8.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina del secondo motivo. 9. La motivazione dell’impugnato provvedimento - redatto mercé l’utilizzazione di un modulo prestampato –risulta ancorata sic et simpliciter alle affermazioni secondo cui sussistevanoi presupposti di cui agli artt. 13 e 14 del d.lgs. n. 286/1998, secondo cui non erano emersi elementi deponenti per l’illegittimità del decretodi espulsione, secondo cui non era stata documentata alcuna circostanza rilevante ai sensi dell’art. 19 del d.lgs. n. 286/1998 e secondo cui non era disponibile idoneo vettore ed era necessario acquisire documento valido per l’espatrio (cfr. al riguardo altresì ricorso, pag. 4). 10.In questi termini si ha ragione del vizio di motivazione “apparente”.Segnatamente, il g.d.p. per nulla ha fatto luogoad una approfondita disamina logico - giuridica, tale da lasciar trasparire il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. 21.7.2006, n. 16672; Cass. sez. un. 3.11.2016, n. 22232). Propriamente, il giudice a quoha ingiustificatamente ritenuto di prescindere, nel quadro dei puntuali accertamenti imposti dalla disciplina legislativa, dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizione. E tanto pur al di là della ragione di censura –correlata all’addotta ragione di inespellibilità - prospettata nel corso dell’udienza di convalida, ragione di censura cui si correla l’ulteriore rilievo del ricorrente secondo cui in data 26.5.2022 il Questore di Torino ha disposto che fosse dimesso dal C.P.R. di Torino attesa la sua condizione di richiedente la protezione internazionale (cfr. ricorso, pag. 3). 11. D ’altronde , si è c hiarito che “s econdo il consolidato orientamento di questa Corte il trattenimento dello straniero, che non possa essere allontanato coattivamente contestualmente all’espulsione, costituisce una misura di privazione della libertà personale legittimamente realizzabile soltanto in presenza delle condizioni giustificative previste dalla legge e secondo una modulazione dei tempi rigidamente predeterminata (Cass., 22 gennaio 2021, n. 1322; Cass., 30 ottobre 2019, n. 27939). Ne consegue che, in virtù del rango costituzionale e della natura inviolabile del diritto inciso, la cui conformazione e concreta limitazione è garantita dalla riserva assoluta di legge prevista dall’art.13 Cost., l’Autorità amministrativa è priva di qualsiasi potere discrezionale e negli stessi limiti opera anche il controllo giurisdizionale” (così Cass. (ord.) 4.6.2021, n. 15647, in motivazione).12. In dipendenza dell’accoglimento del prim o motivo di ricorso il provvedimento del 25.5.2022 il Giudice di Pace di Torinova cassatosenza rinvio a norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ. 13.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 14.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] il prim o motivo di ricorso , assorbit o i l secondo motiv o d i ricorso;cassa senza rinvio il provvedimento del 25.5.2022 de l Giudice di Pace di Torino. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 10 luglio2023. Il presidente dottor [OSCURATO:PERSONA]