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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 22703/2022

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nte ORDINANZA sulle istanze proposte da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] r'L visti gli atti; esaminati le istanze; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] richiesta di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto soggetto che non ha veste processuale nel procedimento ma mera congiunta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA].

La richiesta dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile sia perché non risulta depositata in favore della altre parti processuali, le persone offese del reato di calunnia per cui è in corso il procedimento penale, ma, impersonalmente, al Procuratore capo del Tribunale di Milano sia perché le argomentazioni che ne sono a fondamento sono inconferenti e generiche, oltre che manifestamente infondate muovendo dall'assunto di risalenti motivi di contrasto riconducibili all'attività dell'imputato e che riguardano singoli soggetti - in particolare, oltre al responsabile della società SAM e al privato titolare di fondi confinanti, magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Asti - senza investire l'intera sede giudiziaria (il Tribunale di Milano) in cui è in corso il processo e non appaiono perciò idonei a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo e non eliminabile senza far ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice.

Le conclusioni innanzi descritte non sono rivedibili per effetto del contenuto della documentazione prodotta (atto di denuncia querela ed altro) in seguito alla fissazione dell'odierna udienza e che parimenti si rivela inconferente e inidonea a comprovare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 45 cod. proc. pen..

Rilevato, pertanto, che all'inarnmissibilità segue la condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene di dover determinare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibili le istanze e condanna gli istanti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27/5/2022 Il Consigliere estensore reside [OSCURATO:PERSONA]/no LAina Pet uzzellis ,A L ‘,;)(79, -,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sulle istanze proposte da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] r'L visti gli atti; esaminati le istanze; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] richiesta di rimessione proposta da [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perché proposta da soggetto non legittimato, in quanto soggetto che non ha veste processuale nel procedimento ma mera congiunta dell'imputato [OSCURATO:PERSONA]. La richiesta dell'imputato, [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile sia perché non risulta depositata in favore della altre parti processuali, le persone offese del reato di calunnia per cui è in corso il procedimento penale, ma, impersonalmente, al Procuratore capo del Tribunale di Milano sia perché le argomentazioni che ne sono a fondamento sono inconferenti e generiche, oltre che manifestamente infondate muovendo dall'assunto di risalenti motivi di contrasto riconducibili all'attività dell'imputato e che riguardano singoli soggetti - in particolare, oltre al responsabile della società SAM e al privato titolare di fondi confinanti, magistrati in servizio presso la Procura della Repubblica di Asti - senza investire l'intera sede giudiziaria (il Tribunale di Milano) in cui è in corso il processo e non appaiono perciò idonei a configurare l'esistenza di una situazione locale tale da turbare lo svolgimento del processo e non eliminabile senza far ricorso alla rimessione del processo ad altro giudice. Le conclusioni innanzi descritte non sono rivedibili per effetto del contenuto della documentazione prodotta (atto di denuncia querela ed altro) in seguito alla fissazione dell'odierna udienza e che parimenti si rivela inconferente e inidonea a comprovare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 45 cod. proc. pen.. Rilevato, pertanto, che all'inarnmissibilità segue la condanna degli istanti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene di dover determinare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibili le istanze e condanna gli istanti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27/5/2022 Il Consigliere estensore reside [OSCURATO:PERSONA]/no LAina Pet uzzellis ,A L ‘,;)(79, -,
Sentenza Cassazione n. 22703/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris