CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 19 marzo 2025
Cassazione n. 26263/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
hapronunciato la seguente SENTENZA sulconflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] ROMAconl'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di PERUGIAuditala relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentitele conclusioni del PG Il Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo, in via principale,dichiararsi la competenza del Tribunale di Perugia e, in subordine, la rimessionealle Sezioni Unite. udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha cheisto dichiararsi la competenzadel Tribunale di Roma, e in subordine la rimessione della questione alleSezioni Unite. [OSCURATO:PERSONA] 1.Nel corso della celebrazione del processo di cognizione a carico di [OSCURATO:PERSONA]- imputato di plurimi reati di calunnia aggravata commessi in Napoli in dannodel magistrato [OSCURATO:PERSONA] e di altri magistrati operanti neldistretto della Corte di appello di Napoli, oltre che in danno di un avvocato e diun giornalista , tutti accusati falsamente, in tesi accusatoria, della commissione direati in danno di Varriale ed altre persone nell’ambito di un complotto ordito ai suoidanni anche per far fallire la società Julie Italia - Il Tribunale di Perugia ha sollevatoconflitto negativo di competenza investendo la Corte di cassazione ai sensidegli artt. 28 e seg. cod. proc. pen. Il giudice rimettente premette di essere stato investito della trattazione dell'odiernoprocedimento penale a seguito di tre distinti provvedimenti con cui, prima, il G . i . p . del Tribunale di Roma e , in seguito , il G.u.p presso lo stesso ufficio giudiziario - in precedenza investiti dall’autorità giudiziaria partenopea dichiaratasiincompetente ai sensi dell’art. 11 cod. proc. pen. , stante la qualifica di persona offesa assunta da più magistrati operanti nel distretto – avevano dichiaratola propria incompetenza funzionale , ai sensi degli articoli 11 e 11 bis cod.proc. pen., e, per l’effetto, ordinato la trasmissione degli atti o direttamente al Tribunale d i Perugia o al P ubblico ministero del Tribunale di Perugia per l’ulteriorecorso. Con il primo provvedimento, emesso in data 17 giugno 2022, il G . i . p . del [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto la circostanza sopravvenuta della nomina del dott. [OSCURATO:PERSONA] a P rocuratore nazionale a ntimafia ed a ntiterrorismo idonea a determinare, da sé sola , l’ incom pet enza territoriale del Tribunale di Roma a pronunciarsi sull ’i stanza di revoca della misura cautelare in atto applicata a [OSCURATO:PERSONA] provvedimenti del 6 luglio e del 21 settembre 2022 due diversi G.u.p delTribunale di Roma, rilevando la connessione tra le ulteriori contestazioni nei confrontidi Varriale o ggetto delle richieste di rinvio a giudizio sottoposte al loro esame e quelle in relazione alle quali era stata dichiarata l'incompetenza funzionaleex art. 11 e 11 bis cod. proc. pen. , avevano , a loro volta, dichiarato la loroincompetenza. Conformandosi alle indicazioni dell'autorità giudiziaria capitolina , il Procuratore della Repubblica del T ribunale di Perugia aveva chiesto il rinvio a giudizio di [OSCURATO:PERSONA] per ulteriori sei imputazioni, connesse a quelle interessatealla dichiarazione di incompetenza, per le quali l’autorità giudiziaria romana non aveva esercitato l'azione penale trasmettendo gli atti all'autorità perugina, che, ritenuta si, a sua volta, competente aveva disposto il rinvio a giudiziodi Varriale . 2.Tanto posto, il Tribunale di Perugia ritiene necessario sollevare conflitto negativo di competenza non condividendo le argomentazioni giuridiche post e a fondamento delle deliberazioni di incompetenza delle autorità giudiziari e capitoline. Osservaal riguardo che, contrariamente a quanto sostenuto dal G.i.p. e dal G.u.p. del Tribunale di Roma nei richiamati provvedimenti, l a regola determinativa della competenza prevista d all’art. 11 - bis cod. proc. pen. , attraversoil richiamo all’art. 11 cod. proc. pen non si applica ai m agistrati della Direzionenazionale antimafia, in tutto parificati ai sostituti della Procura g enerale dellaCorte di cassazione . Comedi recente chiarito da Sez. 1, n. 43866 del 23/10/2024, Corte, Rv. 287100- 01, il P rocuratore nazionale antimafia ed i suoi sostituti sono, infatti, chiamati a svolgere funzioni in ambito nazionale , senza limiti territoriali prefissati. L’unica eccezione è costituita dall’applicazione ad una delle d irezion i distrettualiantimafia prevista da ll'art. 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 . In tale sola ipotesi , sempre che il fatto oggetto del procedimento penale rientri, ordinariamente, nella competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale è stata disposta l'applicazione , trova applicazione la speciale regola attributiva della competenzaprevista dall’art. 11 - bis cod. proc. pen. Afronte del rinvio testuale operato dall’art. 11 - bis cod. proc. pen. all’art. 11 cod. proc. pen., che individua come criterio di collegamento l’esercizio delle funzionigiudiziarie in un ufficio compreso in un determinato distretto di corte di appello,resta il dato ineludibile della sua inapplicabilità nei confronti di magistrati cheesercitano funzioni in ambito nazionale , come i consiglieri della Cassazione e dellaProcura Generale, nonché i magistrati della Direzione nazionale antimafia ed antiterrorismo. CONSIDERATOIN D I RIT T O 1.Il conflitto sussiste, in quanto due giudici contemporaneamente ricusano lacognizione del medesimo fatto loro deferito, dando così luogo alla situazione di stallo processuale prevista dall'art. 28 cod. proc. pen., la cui risoluzione è demandataa questa Corte di legittimità dalle norme successive. 2.Il conflitto va risolto dichiarando la competenza del G iudice per l'udienza preliminaredel Tribunale di Roma . E’ pacifico ed incontestato che nei separati procedimenti confluiti in fase dibattimentale, a seguito di riunione, nell’unico processo pendente presso il Giudicerimettente, tra le persone offese dei reati contestati vi è un magistrat o all'epocadei fatti in servizio presso la Procura della Repubblica di Napoli , il dottor [OSCURATO:PERSONA],successivamente nominato [OSCURATO:PERSONA] . L’autoritàgiudiziaria romana e quella perugina che ha disposto il giudizio hannoritenuto applicabile al caso di specie l'art. 11, comma 2, cod. proc. pen. , osservando che i diversi procediment i , inizialmente spostat i a Roma ai sensi dell'art.11, comma 1, cod. proc. pen. - in quanto ufficio giudiziario competente per i procedimenti relativi a reati che coinvolgono magistrati che prestano servizio nel distretto di Napoli - non poteva no più proseguire in quella sede, avendoil dottor [OSCURATO:PERSONA], nelle more, assunto le sue funzioni presso la [OSCURATO:PERSONA], che ha sede a Roma . Più di Gli atti, pertanto, dovevano essere tras messi al G.u.p. che ha emesso il decreto che dispone il giudizio , competente per i procedimenti relativi a reati che coinvolgono magistrati che prestanoservizio nel distretto di Roma . 3. La decisione favorevole alla comp etenza del Tribunale di Perugia è fondata su un’interpretazione del sistema normativo delineato dagli artt. 11 e 11-biscod. proc. pen. erronea nei termini già chiariti dalla sentenza di questa primasezione penale, la n. 43866 del 23/10/2024 Rv. 287100 – 01, ricordata dal Giudiceche ha sollevato il con flitto . 3.1.L'art. 11 cod. proc. pen. , in deroga alle regole ordinarie di attribuzione dellacompetenza per territorio previste dalle precedenti disposizioni, attribuisce la competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati , siano essi indagat i , imputati, person e offes e o danneggiat e dal reato , al giudice competente per materia«che ha sede nel capoluogo del distretto di corte di appello determinato dallalegge», indicato nella tabella A allegata all'art. 1 disp. att. cod. proc. pen. Laratio di tale di eccezione al principio generale del giudice naturale è stata individuatadalla giurisprudenza costituzionale nell'esigenza di «tutelare il diritto didifesa del cittadino imputato e gli interessi del magistrato danneggiato o offeso dalreato», e, contestualmente, in quella di «garantire la terzietà e l'imparzialità delgiudice», attraverso un sistema che, individuando ex ante ed in via astratta laregola disciplinatrice della competenza territoriale, non vulnera l'art. 25 Cost. (Cortecost., sent. n. 390 del 15 ottobre 1991) . Nellasentenza n. 381 del 30 settembre 1999 l a Consulta ha chiarito che la scelta del legislatore di prevedere , in deroga alle regole generali, « una particolare disciplina della competenza per i procedimenti che riguardano i magistrati, quando il magistrato interessato al processo eserciti le sue funzioni nellostesso ufficio che sarebbe competente per il giudizio, oppure in altro ufficio a questo collegato da un rapporto organizzativo o funzionale, sì da poter far dubitaredella indipendenza ed imparzialità del giudice » è pienamente rispettosa deiprincìpi costituzionali , in pa rticolare di quelli posti a presidio del l’indipendenza e del l’imparzialità del giudice, « che costituiscono presupposto e requisito essenzialedi ogni giusto processo » . Tale meccanismo eccezionale di spostamento della competenza anche se determinata dalla qualità di uno dei soggetti del processo, prosegue il Giudice delleleggi, « rimane nell’ambito della logica propria dei criteri di determinazione dellacompetenza, in quanto ancorata ad elementi oggettivi di luogo e di tempo (nella specie costituiti dall’ufficio presso il quale il magistrato esercita o esercitava le funzioni al momento del fatto) » . Trattandosi di spostamento eccezionaledell’ordinaria competenza territoriale fondata sulle funzioni svolte da unodei soggetti del processo è, però, « sempre necessario che siano delimitati l’estensione e l’ambito territoriale della deroga. Altrimenti, considerando nella suapiù ampia latitudine l’incidenza di tali funzioni ed il rapporto di colleganza tra magistrato-giudice e magistrato - parte del processo, la deroga alla competenza sarebbe tale da potersi tradurre nella incompetenza di qualsiasi ufficio giudiziario, sino a non rendere possibile l’esercizio della stessa giurisdizione. Questilimiti non sono superati dal criterio territoriale e temporale di deroga alla ordinaria competenza stabilito dall’art. 11 cod. proc. pen., che « attribuisce rilievo, dal punto di vista territoriale, alle funzioni esercitate dal magistrato nell’ambito del distretto giudiziario, che costituisce una unità organizzativa e funzionale che comprende l’ufficio di appartenenza, e, dal punto di vista temporale,alla coincidenza di tali funzioni con il servizio prestato al momento del giudizioo al momento del fatto per il quale si procede » . Nell’ordinanza n . 163 del 2013, la Corte costituzionale , nel dichiarare la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale «dell’art. 11 delcodice di procedura penale, nella parte in cui non comprende nella disciplina dei procedimenti riguardanti magistrati – che attribuisce ai giudici di altro distretto la relativa cognizione quando il fatto riguardi persona che svolga funzionigiudiziarie nel distretto del giudice che sarebbe competente secondo le regole ordinarie, oppure le svolgesse al momento del fatto – il caso in cui la persona interessata abbia cessato di appartenere all’ordine giudiziario, quanto meno per un apprezzabile lasso di tempo successivo alla detta cessazione» ha ribadito che « spetta al legislatore il compito di individuare, secondo criteri di ragionevolezza, situazioni di consuetudine professionale e di colleganza tali da giustificare, in via generale ed astratta, una deroga agli ordinari criteri di determinazionedella competenza, tra i quali è compreso il nesso tra luogo del fattoe luogo del giudizio (da ultimo, sentenze n. 432 del 2008, n. 287 del 2007, n.147 del 2004, n. 332 del 2003, n. 444 del 2002, n. 349 del 2000) » . [OSCURATO:PERSONA] che, tenuto conto della « necessità di ridurre al minimo indispensabile, in base a criteri di immediato apprezzamento, l’eccezione ai criteri generali » e comunque della previsione da parte dell’ordinamento di altri istituti, quelli della astensione e della ricusazione , finalizzati a dare « fisiologica soluzionealle eventuali particolarità di singoli casi » , in subiecta materia non è possibilefare ricorso all’ analogia ampliando a casi simili la sfera di applicazione del secondo comma dell’art. 11 (“ S e nel distretto determinato ai sensi del comma1 il magistrato stesso è venuto ad esercitare le proprie funzioni in un momentosuccessivo a quello del fatto, è competente il giudice che ha sede nel capoluogo del diverso distretto di corte d'appello determinato ai sensi del medesimocomma 1. ”). 3.2.Non è stato mai messo in discussione che la disciplina dell'art. 11 cod. proc. pen. , in ragione del chiaro tenore letterale della disposizione codicistica (chesi riferisce espressamente ai « procedimenti in cui un magistrato assume la qualità di … che secondo le norme di questo capo sarebbero attribuiti alla competenzadi un ufficio giudiziario compreso nel distretto di corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto»), non trova applicazione con riguardo ai magistrati della Corte di cassazione,trattandosi di ufficio giudiziario avente competenza nazionale»: nello statuireil principio, Sez. 6, n. 30760 del 13/05/2009, Neretti, Rv. 244641 - 0 1, ha chiarito che «La norma in esame, nel prevedere una deroga alle ordinarie regole di competenza per l'ipotesi in cui in base ad esse la cognizione dei procedimenti riguardanti un magistrato apparterrebbe ad "un ufficio giudiziario compresonel distretto di Corte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni",non può che riferirsi ai giudici di merito e ai magistrati del P.M. addetti ad un Tribunale o ad una Corte di Appello», non potendo, dunque trovare applicazione «in relazione ai processi riguardanti magistrati della Corte di Cassazione, la quale, avendo competenza nazionale, non appartiene ad alcun distrettodi Corte di Appello». Talescelta è stata condivisa anche dall a giurisprudenza civile. Le Sezioni unite della Corte di cassazione che, con riferimento ai giudizi di responsabilitàcivile promossi contro lo Stato, in base alla l. n. 117 del 1988, hanno affermato il principio secondo cui « quando più giudici, di merito e di legittimità,cooperino a fatti dolosi o colposi anche diversi nell'ambito della stessa vicenda giudiziaria, la causa è necessariamente unitaria e la competenza per territorio deve essere attribuita per tutti secondo il criterio di cui all'art. 11 c.p.p., richiamato dall'art. 4, comma 1, l. cit.; qualora, invece, tali giudizi abbiano ad oggetto solo i comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati dellaCorte di cassazione, non si applica lo spostamento di competenza previsto dal menzionato art. 11 c.p.p. e, pertanto, la competenza per territorio è attribuita ai sensi dell'art. 25 c.p.c. secondo la regola del "forum commissi delicti",sicché spetta in ogni caso al Tribunale di Roma, quale foro del luogo in cuie sorta l'obbligazione » ( Cass. Civ. Sez. U. n. 14842 del 07/06/2018 , nella cui motivazionedi legge «la Corte di cassazione è … un ufficio di rilevanza nazionale, riguardoal quale non è prospettabile alcun collegamento con un distretto di corte d'appellogeograficamente inteso. La circostanza che la Suprema Corte operi a Roma,come previsto dall'art. 65, secondo comma, del r .d. 30 gennaio 1941, n. 12, si collega al fatto che essa è «organo supremo di giustizia» che «assicura l'esatta osservanza e l'uniforme interpretazione della legge, l'unità del diritto oggettivo nazionale, il rispetto dei limiti delle diverse giurisdizioni» (art. 65, primo comma, cit.); e la sua collocazione è conseguente al ruolo di capitale d'Italia che spetta alla città di Roma. Ciò non significa, però, che la Corte di legittimità faccia parte o abbia qualche forma di collegamento con il distretto dellaCorte d'appello di Roma … Le Sezioni Unite sono consapevoli del fatto che inquesto modo potrebbe, in astratto, porsi un problema di concentrazione del contenzioso presso un'unica sede giudiziaria. Si tratta, però, di un rischio contenuto, perché tale ipotesi riguarda una parte limitata dei giudizi di responsabilitàcivile, cioè appunto quelli che hanno ad oggetto i comportamenti deisoli magistrati della Corte di cassazione con esclusione di quelli di merito» . Nellastessa prospettiva Cass. Civ. Sez. U - n. 24631 del 04/11/2020 , Rv. 659452 - 03) , h a affermato che «nei procedimenti dinanzi alla Sezione disciplinare del CSM non trovano applicazione le regole di attribuzione della competenza per territorio dettate nell'art.11 c.p.p., avuto riguardo all'unicità dell'organogiurisdizionale, che opera a livello nazionale»; mentre Cass. Civ. Sez. 6 - 1, n. 612 del 11/01/2022 , Rv. 663914 - 01, occupandosi dei giudizi di responsabilità civile promossi contro lo Stato che abbiano ad oggetto comportamenti, atti o provvedimenti dei magistrati appartenenti alla sezione giurisdizionalecentrale d'appello della Corte dei Conti, ha statuito che «non si applica lo spostamento di competenza previsto dall'art. 11 c.p.p., poiché agli uffici di vertice delle giurisdizioni speciali è del tutto estraneo il concetto di "ufficiocompreso nel distretto di Corte d'appello", menzionato in tale articolo, e la loro rilevanza nazionale consente di estendere ai magistrati che vi appartengonola disciplina prevista per i giudici di legittimità, con la conseguenza chela cognizione della causa è sempre attribuita, secondo i criteri ordinari, al [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 25 c.p.c., quale "forum commissi delicti"». 4.L'art. 11 bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2 legge 2 dicembre 1998, n. 420, stabilisce che la competenza per i procedimenti che vedono quale indagato, imputato, persona offesa o persona danneggiata dal reato un magistratoaddetto alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo appartiene al«giudice determinato ai sensi dell'articolo 11». 4.1.Come già chiarito dalla sentenza , non si tratta di una disposizione che dettauna regola di attribuzione d e l la com pe tenza valid a per tutti i procedimenti incui assume la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reatoun magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia di cui all'articolo 76- bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941,n. 12 . LaDirezione nazionale antimafia e antiterrorismo è istituita a i sensi dell'art. 103d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (e, prima dell'entrata in vigore del codice antimafia,ai sensi dell'art. 76 - bis R.D. 30 gennaio 1941, n. 12), «nell'ambito della Procura generale della Corte di cassazione»: la sua competenza, estesa all'interoterritorio nazionale . Diconseguenza, i magistrati assegnati alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismoche non svolgono funzioni territoriali , o meglio “ distrettuali ” , ma, al pari di quelli in servizio presso la Corte di cassazione o presso la Procura generaledella Corte di cassazione o dei componenti della Sezione disciplinare del CSM o della S ezione giurisdizionale centrale d'appello della Corte dei Conti , hanno una dimensione operativa di carattere nazionale , continuano ad essere sottrattiall’applicazione della disciplina dell’art. 11 cod. proc. pen. , il cui criterio territoriale e temporale di deroga alla ordinaria competenza per territorio è ancoratodall’art. 11 cod. proc. pen. in via esclusiva sulle funzioni esercitate dal magistratonell’ambito del “ distretto giudiziario ” . Nona caso Sez. U, n. 292 del 15/12/2004, dep. 2005, Scabbia, Rv. 229633 –01, nell’affrontare dell’applicabilità dell’ art. 11 cod. proc. pen. alla particolare categoriadi giudici costituita all’epoca dai vice pretori ha tenuto a precisare che il legislatore rendendo, alla luce della formulazione dell’art. 11 cod. proc. pen., rilevanteogni procedimento attribuibile a un qualsiasi ufficio dell'intero distretto nelcui ambito operi il soggetto interessato « ha voluto evidentemente rafforzare inmodo particolare la tutela dell'immagine della terzietà agli occhi del pubblico, aldi là del grado più o meno intenso dei rapporti intersoggettivi di colleganza, ches'instaurano all'interno dell'area distrettuale. In relazione alla "ratio", così definita,della disciplina speciale vigente, è evidente che il presupposto saliente perl'insorgere di quella situazione di comune appartenenza, con il connesso più agevole sviluppo di relazioni soggettive, da cui scaturisce, o si teme possa scaturire, il condizionamento psicologico idoneo a minare l'imparzialità del giudizio, è costituito dalla stabilità, e cioè dalla continuatività riconosciuta formalmente per un arco temporale significativo, dell'incarico assunto dal magistrato onorario coinvolto nel procedimento penale, in un ufficio giudiziario compresonel distretto ove il procedimento stesso dovrebbe essere celebrato » . 4.2. Come si evince dal richiamo integrale alla disciplina dell’art. 11 cod. proc.pen., l ’ambito di applicazione dell’art. 11 - bis cod. proc. pen. è circoscritto aisoli procedimenti in cui il magistrato addetto alla Direzione nazionale antimafia eantiterrorismo, che assum e la qualità di indagato, imputato, persona offesa o personadanneggiata dal reato, sia stato applicato ad una Direzione distrettuale antimafia ai sensi dell'art. 105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, quindi ad un Ufficio che competenza “distrettuale”, sempre che il fatto oggetto del procedimento penale rientri, ordinariamente, nella competenza dell'ufficio giudiziariopresso il quale è stata disposta . L'art.105 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, dispone che i magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo possono essere applicati temporaneamente alle direzioni distrettuali, per la trattazione dei procedimenti relativiai delitti indicati nei commi 3 - bis e 3 - quater dell'art. 51 cod. proc. pen., quando gli stessi siano «di particolare complessità» o «richiedono specifiche esperienzee competenze professionali». Sitratta di un’ipotesi di applicazione che , contrariamente a quelle previste per i magistrati della Corte di cassazione e della Procura general e o dalla normazionesecondaria (per esempio dagli artt. 18 e 131 della Circolare CSM del 20.6.2018 e successive modifiche p er assicurare il regolare svolgimento della funzionegiurisdizionale dell’ufficio di provenienza e la definizione di uno o più procedimenti penali già incardinati ) o ppure dalla legislazione speciale (per esempio nella materia della protezione internazionale) , ha carattere non eccezionalema per così dire fisiologico ed è stata perciò ritenuta dal legislatore meritevoledi una disciplina specifica destinata ad integrarsi con quella, prevista daiprecedenti artt. da 8 a 10 cod. pen., applicabile a tutti gli appartenenti alle giurisdizioni a carattere nazionale , compresi i magistrati addetti alla Direzione nazionaleantimafia e antiterrorismo , in ragione dell’assenza di un collegamento dinatura funzionale ed organica con una porzione del territorio. Quandotale peculiare applicazione in un singolo distretto ha luogo e, quindi, siverifica, un vero e proprio incardinamento stabile, anche se temporaneo, del magistratopresso l'ufficio di destinazione , trova applicazione , per tutto il tempo dellasua durata , la speciale competenza derogatoria prevista dall'art. 11 bis cod. proc. pen., quando il fatto oggetto del procedimento penale rientri, ordinariamente, nella competenza dell'ufficio giudiziario presso il quale è stata dispostal'applicazione, sicché il procedimento che sarebbe stato di competenza dell'ufficio giudiziario ricompreso nel distretto di applicazione diviene di competenzadell'ufficio giudiziario individuato ai sensi degli artt. 11, comma 1, cod.proc. pen., e 1 disp. att. cod. proc. pen. 5. Gli argomenti svolti dal Procuratore generale nelle memorie conclusive ancheattraverso il richiamo al provvedimento di recente adottato dal suo Ufficio ai sensi dell’art. 54 cod. proc. pen. per rivolvere la medesima questione di competenzanon colgono nel segno. Nonè decisivo il tenore letterale dell’art. 11 - bis cod. proc. pen. . Tale disposizione non può essere lett a isolatamente ; va necessariamente coordinatacon quella del l’art. 11 cod. proc. pen., espressamente richiamata, che indica tra i presupposti della regola attributiva della competenza speciale e derogatoria il carattere distrettuale dell’ ufficio in cui il magistrato “ esercita le proprie funzioni o le esercitava al momento del fatto” («Iprocedimenti … sono dicompetenza del giudice determinato ai sensi dell'articolo 11 » ) . Equivocisono i lavori preparatori . La relazione esplicativa dell’ introduzione della nuova dispo si zione fa effettivamente riferimento alla necessità di estendere a i magistrati della Direzione nazionale antimafia «lo stesso criterio valido per gli altri magistrati» matale equipa ra zione, in assenza di altre specificazioni, sembra essere riferita non agli altri magistrati di merito ma ai magistrati, come quelli a ddetti all a Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, assegnati alle giurisdizioni con competenzanazionale. Nonmodificano il quadro normativo in mo do così rilevante da consentire una interpretazionesistematica diversa da quella proposta né il d . lgs. n. 25 del 2006, cheattribuisce al Consiglio giudiziario presso la Corte d’Appello di Roma (e non al Consiglio Direttivo della Corte di cassazione) la competenza su pareri, promozioni,avanzamenti e sullo status dei magistrati della DNAA né il d.lgs. n. 35del 2008 in materia di elezioni del Consiglio direttivo della Corte di cassazione edei consigli giudiziari Come sottolineato dallo stesso P rocuratore generale nelle sue pregevoli conclusioni, tali norme , successive all’ introduzione dell’art . 11 - bis cod. proc. pen.,prevedono un collegamento amministrativo e ordinamentale tra Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e Corte di appello di Roma , ma non prevedono, neanche indirettamente,alcuna interferenza tra i due uffici citati sul pianodell’attività giurisdizionale così pregante da far dubitare della indipendenza ed imparzialità del magistrati collegatie da imporre , in assenza di una specifica previsione legislativa, la deroga agli ordinari criteri di determinazione della competenza, deroga che, come chiarito dalle ricordate pronunce della Corte costituzionale, costituisce un istituto eccezionale. In conclusione, la tesi alternativa a quella accolta dal Collegio si scontra con un dato insuperabile, evincibile dalla chiara lettera dell’art. 11 cod. proc. pen. richiamato espressamente dal successivo art. 11-bis: il criterio di collegamento costituito dall'esercizio delle funzioni in un distretto di corte di appello non è in nessun modo riferibile ai magistrati addetti alla [OSCURATO:PERSONA] antimafia, che svolgono attività giurisdizionale in ambito nazionale,e nemmeno consente per le stesse ragioni di individuare il distretto viciniore nel cui ambito eserciti le funzioni il giudice da ritenere competente, a nulla rilevando a tal fine che la sede di servizio, per ragioni logistiche e pratiche di organizzazione del servizio, sia la città di Roma. 6. Sulla scorta delle considerazioni che precedono, deve rilevarsi che, dovendosisempre guardare - a mente dell'art. 11 cod. proc. pen. - al «distretto dicorte d'appello in cui il magistrato esercita le proprie funzioni», e venendo nel caso di specie in rilievo la posizione del Procuratore nazionale antimafia ed antiterrorismo, che quelle funzioni svolge in relazione all'intero territorio nazionale, deve, dunque, essere dichiarata la competenza del Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Roma , alla quale vanno trasmessi gli atti peril prosieguo . 7. La piena condivisione dei principi espressi dal la sentenza n. 43866/2024 emessada questa sezione in data 23 ottobre 2024 rende inaccoglibile la richiesta dal Procuratoregenerale di rimettere la questione sin qui esaminata alle Sezioni Unite. Non ricorrono le condizioni indicate dall’art. 618 cod. proc. pen posto che il