CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 04126/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso n.3860/2017R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso cui domicilia in Roma alla via di [OSCURATO:PERSONA] n.9; –ricorrente – CONTRO Agenzia delle entrate, in persona del direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici domicilia in Roma, Via dei Portoghesi n.12; -controricorrente- Agenzia delle entrate, direzione provinciale di Venezia, in persona del direttore pro tempore; Tributi. Operazioni inesistenti r.g. n.3860/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] -intimata- avverso la sentenza n. 932/2/16 d ella Commissione tributaria Regionale delVeneto, pronunciata in data 11 luglio 2016, depositata in data 19 luglio2016 e non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19 febbraio 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre con cinque motivi contro l’Agenzia delle entrate, che resiste con controricorso, e la direzione provinciale di Venezia, che è rimasta intimata, avverso la sentenza indicata in epigrafe, che ha rigettato l’appello della società contribuente, in controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento con cui l’Ufficio aveva recuperato a tassazione costi correlati ad operazioni inesistenti, determinando maggiori Irpef, Irap e Iva relative agli anni di imposta dal 2006 al 2010. 2. Il ricorso è stato fissato per la camera di consiglio del 19 febbraio 2026, ai sensi degli artt. 375, ultimo comma, e 380 –bis. 1 cod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 1.1.Con il primo motivo , la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione degli artt.2727, 2729 e 2697 c.c., nonché 116 cp.c., in relazione all’art. 360, primo comma,n. 3, c.p.c. Ad avviso della ricorrente, i giudici di appello non avevano correttamente valutato le prove acquisite, in particolare le dichiarazioni rilasciate da [OSCURATO:PERSONA], che aveva emesso le fatture per le operazioni ritenute inesistenti, eda altri soggetti, dipendenti e clienti della ditta Vendramin. r.g. n.3860/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente la C.t.r., ponendo a base della decisione le iniziali dichiarazioni del Darra, successivamente ritrattate, non aveva rilevato la scarsa attendibilità delle stesse, in quanto contrastanti con le dichiarazionidegli altri soggetti e con la ricostruzione del rapporto tra il volume di affari e le ore lavorative dei dipendenti della ditta Vendramin. 1.2. Con il secondo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 132, n.4, c.p.c. e 118 disp. Att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la C.t.r. reso una motivazione inintellegibile sulle prove contrarie offerte dalla contribuente. 1.3. Con il terzo motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per motivazione apparente, in violazione degli artt.36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, 132, n.4, c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per avere la C.t.r. reso una motivazione illogica sulla lettura delle fatture. 1.4. Con il quarto motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art.57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per l’errata declaratoria d’inammissibilità del motivo di appello sul valore delle dichiarazioni di terzi. 1.5. Con il quinto motivo, la ricorrente denunzia la nullità della sentenza impugnata per la violazione dell’art.56 d.lgs. 31 dicembre 1992, n.546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4 , c.p.c. , perché la C.t.r. avrebbe erroneamente ritenuto definitivi i rilievi sull’Irap, invece contestati anche in appello. 2.1. I motivi, da esaminare congiuntamente perché connessi, sono in parte inammissibili ed in parte infondati. r.g. n.3860/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la ricorrente mira a una rivalutazione del ragionamento decisorio del giudice del merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 04/07/2017, n. 8758). Oggetto del giudizio che si vorrebbe demandare a questa Corte non è l’analisi e l’applicazione delle norme, bensì l’apprezzamento delle prove, rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass. 13/05/2022, n. 17744, Cass. 05/02/ 2019, n. 3340; Cass. 14/01/ 2019, n. 640; Cass.13/10/ 2017, n. 24155; Cass. 04/04/ 2013, n. 8315). Tuttavia, con la proposizione del ricorso per cassazione, la ricorrente non può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi disponibili ed in sè coerente. Come più volte affermato da questa Corte, la valutazione delle prove è sottratta al sindacato di legittimità, dal momento che, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l'esame fatto dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione" (Cass.29/10/2020, n. 23872, Cass. 07/04/2017n. 9097). Nella specie, il giudice di merito ha fondato la propria decisione su dati obiettivi, ritenendo che la ditta Darra si fosse prestata ad emettere fatture per operazioni inesistenti in favore della Vendramin, suo unico cliente, con cui tuttavia non vi era alcun contratto per le operazioni contestate. La C.t.r. ha rilevato che le fatture descrivevano operazioni che necessitavano di manodopera, materiali ed attrezzature, e che, quindi, r.g. n.3860/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] non potevano essere state eseguite dal Darra che non aveva mezzi, attrezzature e personale dipendente, né unminimo di organizzazione della gestione aziendale, mancando di una qualsiasi contabilità e finanche di un conto corrente bancario. Inoltre, il giudice di appello evidenziava che lo stesso Darra, nelle sue prime dichiarazioni ai verificatori, tratteggiava le modalità di pagamento in suo favore, in contanti o per assegni, sui quali tratteneva il 10 per centodell’importo indicato. Pertanto, non si ravvisa la denunziata violazione dellenorme di cui al primo motivo di ricorso, né una motivazione apparente, illogica o contraddittoria, poiché il giudice del merito ha, con motivazione logica e coerente, evidenziato gli elementi istruttori su cui ha fondato la propria decisione, scegliendonel compendio probatorio le prove che ha ritenutomaggiormente significative. Evidentemente, secondo il giudice di appello, la ritrattazione successiva del Darra non era sufficiente ad inficiare le dichiarazioni rese in precedenza agli agenti verificatori, a fronte degli elementi oggettivi emersi in fase di indagine sulla totale carenza di uomini e mezzi della sua ditta, oltre alla mancanza di altri clienti, di contabilità e risorse di qualsiasi tipo. Né la C.t.r. era vincolata dalle diverse dichiarazioni dei dipendenti della Vendramin, che peraltro non erano in posizione di assoluta terzietà nei confronti del proprio datore di lavoro , o dalle successive precisazionirese dalle clienti della ditta Vendramin, che non erano idonee a smentire o confermare quanto inizialmente dichiarato dal Darra. r.g. n.3860/2017 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] luce di quanto fin qui detto, a nche l’ ultimo motivo risulta inammissibile, in quanto privo di autonoma valenza. Pertanto il ricorso va complessivamente rigettato e la ricorrente va condannata al pagamento delle spese processuali in favore della controricorrente. Nulla per le spese nei confronti della direzione provinciale dell’Agenzia delle entrate, che non ha svolto attività difensiva. P.Q.M La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente a pagare all’Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 7.800,00, a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di con