CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 9 luglio 2024
Cassazione n. 28182/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11537/2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del loro amministratore p.t.,[OSCURATO:PERSONA] e quest’ultima in proprio, tutti elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 466, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende; -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA].; -intimata- avverso la SENTENZA della CORTE D'APPELLO di ROMA n. 6971/2021, depositata in data 22/10/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. La ricorrente ha depositato un atto che non ha i caratteri della memoria. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]. nonché [OSCURATO:PERSONA] convenivano in giudizio la [OSCURATO:SOCIETA]., perché fosse accertata l’inesistenza delle pretese creditorie da essa vantate in relazione al contratto di fornitura intercorso con la [OSCURATO:SOCIETA]. e garantito con fideiussione, fino all’importo di euro 600.000,00, dalla [OSCURATO:SOCIETA]., e, per quanto ancora rileva in questa sede, perché la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse condannata al risarcimento dei danni per illegittima levata di protesto in relazione ad assegni che le erano stati consegnati solo a scopo di garanzia e che invece erano stati portati all’incasso e, ancora, perché fosse accertata la sussistenza di una serie di inadempimenti della convenuta, compreso quello di omessa consegna di una partita di 15 kg di oro pagati anticipatamente con bonifico bancario. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. chiedeva, in via riconvenzionale, la condanna della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 626.735,10 e della [OSCURATO:SOCIETA]. al pagamento di euro 600.000,00. Ilgiudizio, riunito a quello di opposizione al precetto notificato alla [OSCURATO:SOCIETA]., ove veniva ammessa la querela di falso con riferimento al documento di trasporto del 5/1/10 sottoscritto da [OSCURATO:PERSONA], dipendente della [OSCURATO:SOCIETA]., terminava con la sentenza n. 4416/14, conla quale il Tribunale di Roma respingeva la querela di falso proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. e tutte le altre domandeformulate dalla [OSCURATO:SOCIETA]., dalla [OSCURATO:SOCIETA].. e da [OSCURATO:PERSONA], condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. e la [OSCURATO:SOCIETA]. in solido al pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 600.000,00; condannava la [OSCURATO:SOCIETA]. all’ulteriore pagamento in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. della somma di euro 10.735,61, oltre agli interessi ex d.lgs. n. 231/02 dalle scadenze delle fatture al saldo; dichiarava l’inefficacia del precetto notificato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. alla [OSCURATO:SOCIETA]. in data 2/3/10; compensava fra le parti le spese del giudizio in ordine alle domande aventi per oggetto l’opposizione a precetto e condannava le attrici in solido a rimborsare alla convenuta le spese sostenute in relazione alle altre domande. Con sentenza n. 6971/2021, pubblicata il 22/10/2021, la Corte territoriale di Roma ha accolto il motivo di appello relativo alla statuizione di liquidazione delle spese di lite e di CTU e, per l’effetto, ha compensato tra le parti per ¼ le spese processuali dei due giudizi riuniti in primo grado, ponendo i restanti ¾ a carico di [OSCURATO:SOCIETA]., di [OSCURATO:SOCIETA]. e di [OSCURATO:PERSONA], ha confermato per il resto l’impugnata sentenza. [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] propongono ora ricorso per la cassazione di detta pronuncia, formulando due motivi. Nessuna attività difensiva risulta svolta in questa sede da [OSCURATO:SOCIETA]., rimasta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380-bis1 cod.proc.civ. L’atto depositato dai ricorrenti e denominato “Memoria ex art. 378 c.p.c.” non può considerarsi tale, difettandone i requisiti di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1) Con il primo motivosono denunciati l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., e la violazione dell’art. 2697 cod.civ., in combinato disposto con l’art. 112 cod.proc.civ. e con l’art. 111 Cost., in riferimento all’a rt. 360, 1° comma, n. 3, cod.proc.civ. La tesi della società ricorrente è che, poiché non costituiva questione controversa la sussistenza o meno di un rapporto commerciale tra le società appellanti e l’appellata e, come naturale conseguenza, la sussistenza di posizioni dare e avere tra le parti, bensì la falsità della avvenuta fornitura di 15 Kg di oro asseritamente effettuata il 5/01/2010 alla società [OSCURATO:SOCIETA]. e dell’asserita avvenuta consegna, da parte di quest’ultima per mano di [OSCURATO:PERSONA], di sette assegni bancari, di cui uno del controvalore di euro 330.000,00 a pagamento di dettafornitura, la Corte d’appello abbia liquidato velocemente la questione posta dai primi tre motivi di appello sull’assunto che, da un lato, la sottoscrizione autografa del documento di trasporto dei 15 Kg. di oro non fosse stata contestata, dall’altro, che, prescindendo da ciò, il solo possesso da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. degli assegni bancari, seppur postergati nella data, confermava l’esistenza del suo credito nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. , trovando infine, detta circostanza, riscontro nella lettera del legale della [OSCURATO:SOCIETA]. del 30/10/09 che confermava l’esistenza del credito ed a cui, secondo la Corte territoriale, era stato dato riscontro contestandone blandamente l’ammontare; non ammettendo poi la CTU richiesta, ritenendola esplorativa. Secondo la Corte d’appello, quindi, la [OSCURATO:SOCIETA]. non aveva provato neppure tramite presunzioni l’abusivo riempimento del documento di trasporto, successivo alla sua sottoscrizione, nè l’inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante l’emissione degli assegni bancari consegnati a [OSCURATO:SOCIETA]. La ricorrente, invece, riproducendo una pluralità di deduzioni portate all’attenzione del Tribunale, prima, e della Corte d’appello, poi, che sostiene di avere supportato con tutti i documenti in suo possesso, con i registri Iva, con i contratti, con le comunicazioni intercorse, con le fatture, con le quotazioni del metallo prezioso, con la richiesta di prove testimoniali e di CTU, con gli indizi della supportata falsità (ciò occupa le pagg. 19 - 24 del ricorso), assicura di avere assolto il suo onere probatorio e imputa alla Corte d’appellodi aver violato l’art. 2697 cod.civ.. in combinato disposto con l’art. 112 cod.proc.civ., per avere «ingiustamente ed illogicamente disatteso l’esistenza di prove e indizi pure consistenti cui l’attrice aveva ampiamente assolto nel processo, dal suo inizio e sino all’ultimo scritto conclusivo, reiterando le richieste istruttorie formulate tutte tempestivamente nei termini con memorie ex art.183 c.p.c.». Inoltre, la Corte d’appello avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile perché esplorativa la CTU che invece il Tribunale aveva ammesso, chiedendo all’ausiliario di accertare se il documento fosse stato firmato in bianco e successivamente riempito, ed altrettanto erroneamente non avrebbe accolto la richiesta di CTU contabile per la verifica e la ricostruzione delle forniture effettuate, allo scopo di determinare con esattezza l’importo delle somme ripetibili che avrebbe potuto opporre in compensazione. 2) Con il secondo motivo le ricorrenti si dolgono dell’ omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ . Anche la decisione della Corte territoriale di rigettare il quarto motivo di gravame con il quale la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva censurato la condanna pronunciata in primo grado anche nei suoi confronti, sarebbe fondata su di un assunto errato, vale a dire la sussistenza di un’obbligazione contrattuale di pagamento, entro il limite di euro 600.000,00, di tutte le fatture emesse da [OSCURATO:SOCIETA]. che fossero risultate impagate da [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] della contestazione, infatti, era proprio la circostanza che la fattura di euro 330.000,00 costituisse una falsa fattura, intesa come non riferibile ad una fornitura effettuata, giusta querela di falso formulata nel corso del giudizio di primo grado. Anche su tale punto, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel vizio di omesso esame di un fatto controverso, ma decisivo per l’esito della lite, posto che, qualora avesse accolto, quanto meno la richiesta istruttoria di C.T.U. chimica sul documento di consegna, la fattura non avrebbe più avuto alcun valore e la [OSCURATO:SOCIETA]. non sarebbe stata condannata al pagamento del relativo importo. 3) I motivi che possono essere esaminati congiuntamente, perché basatisu una comune base argomentativa, sono inammissibili. 3.1) In primo luogo, entrambi i motivi deducono la violazione dell’art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ., nonostante una doppia conforme di merito, e non superano la preclusione di cui all’art. 348 ter, ult. comma, cod.proc.civ., secondo cui quando la sentenza di appello sia conforme in facto (fondata sulle stesse ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata) a quella di prime cure non è deducibile il vizio di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ. Il ricorrente per evitare l'inammissibilità del motivo di cui all'art. 360, 1° comma, n. 5, cod.proc.civ. deve indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (ex multiscfr. Cass. 28/02/2023, n. 5947). È pacifico che costituisce un "fatto", agli effetti dell'art. 360, 1° comma, n. 5, cod. proc. civ., non una "questione" o un "punto", ma un vero e proprio "fatto", in senso storico e normativo, un preciso accadimento ovvero una precisa circostanza naturalistica, un dato materiale, un episodio fenomenico rilevante (Cass. 6/09/2019, n. 22397; Cass. 8/09/2016, n. 17761; Cass., Sez. Un., 23/03/2015, n. 5745; Cass. 4/04/2014, n. 7983; Cass. 5/03/2014, n. 5133). Non costituiscono, viceversa, "fatti", il cui omesso esame possa cagionare il vizio di cui alla richiamata norma del codice di rito le argomentazioni, supposizioni o deduzioni difensive (Cass.18/10/2018, n. 26305; Cass. 14/06/2017, n. 14802); gli elementi istruttori (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 8053); una moltitudine di fatti e circostanze, o il "vario insieme dei materiali di causa" (Cass.21/10/2015, n. 21439; Cass. 29/10/2018, n. 27415), sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a questi ultimi profili, come nel caso all'esame (cfr. Cass. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n.27076; Cass. 25/07/2023, n.22273). 3.2) Un motivo denunciante la violazione dell’art. 2697 cod.civ. si configura effettivamente e, dunque, dev’essere scrutinato come tale solo se in esso risulti dedotto che il giudice di merito abbia applicato la regola di giudizio fondata sull’onere della prova in modo erroneo, cioè attribuendo l’onus probandia una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione della fattispecie basate sulla differenza fra fatti costitutivi ed eccezioni. Viceversa, allorquando il motivo deducente la violazione del paradigma dell’art. 2697 cod.civ. non risulti argomentata in questi termini, ma solo con la postulazione (erronea) che la valutazione delle risultanze probatorie ha condotto ad un esito non corretto, il motivo stesso è inammissibile come motivo in iure ai sensi del n. 4 dell’art. 360 cod.proc.civ. (se si considera l’art. 2697 cod.civ. norma processuale) e ai sensi dell’art. 360 n. 3 cod.proc.civ. (se si considera l’art. cod.civ. norma sostanziale, sulla base della vecchia idea dell’essere le norme sulle prove norma sostanziali). e, nel regime dell’art. 360 n. 5 oggi vigente si risolve in un surrettizio tentativo di postulare il controllo della valutazione delle prove oggi vietato ai sensi di quella norma (Cass., Sez. Un., 7/04/2014, n. 7053). 3.3) Né meritano accoglimento le censure mosse alla sentenza impugnata per non avere ammesso la CTU. Basta ricordare che: a) la nomina del CTU rientra nel potere discrezionale del giudice di merito (Cass. 13/10/2015, n. 20496); b) il giudice può nominare un CTU anche senza alcuna richiesta delle parti (Cass. 21/04/2010, n. 9461); c) la richiesta formulata dalla parte di nomina di un CTU non costituisce una richiesta istruttoria in senso tecnico, ma una mera sollecitazione rivolta al giudice perché questi, avvalendosi dei suoi poteri discrezionali, provveda al riguardo (Cass. 21/04/2010, n. 9461); d) il giudice di merito non è tenuto a motivare il mancato accoglimento della richiesta di CTU (Cass. 24/09/2010, n.20227; Cass. 19/07/2013, n.17693; Cass. 01/10/2019 n. 24487); d) la CTU non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (Cass. 06/12/2019, n. 31886). Nel caso di specie, la Corte d’Appello ha ritenuto che la CTU richiesta avesse carattere meramente esplorativo, perché mancavano elementi di prova, anche di natura indiziaria, idonei a inficiare l’efficacia probatoria del documento di trasporto e che la CTU espletata nel giudizio di primo grado era stata meramente esplorativa (p. 11), perciò non merita le censure che le sono state mosse. 4) Il ricorso è inammissibile. 5) Nulla deve essere liquidato per le spese, non avendo la [OSCURATO:SOCIETA]. svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, a favore dell’ufficio del merito competente, di un ulteriore importo a tito