CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 dicembre 2023
Cassazione n. 05753/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/02/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 160. R.G. 27401 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione in ordine al capo B) dell'imputazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto ex art. 648 cod. pen. (in luogo della più lieve ipotesi di cui agli artt. 624 e 625 n. 7 cod. pen.), nonché la mancata sussurnibilità della condotta di cui al capo D) dell'imputazione come di particolare tenuità ex art. 648 comma quarto cod. pen., si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello, fondati su una rilettura del compendio istruttorio e puntualmente disattesi dalla corte di merito con congrua motivazione, risultando pertanto soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata in tema di implausibilità della riqualificazione in furto e di valore della res); tenuto conto che tali motivi sono volti a prefigurare un'inammissibile rivalutazione eio alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsi da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali correttamente valorizzate dai giudici di merito; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 05/12/2023 Il