CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 44203/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che si riporta alle conclusioni, depositate unitamente alla nota spese. egAg [OSCURATO:PERSONA] 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Milano del 9.6.2021, con cui è stata confermata la decisione del Tribunale di Monza del 1.10.2020, emessa all'esito di rito abbreviato, che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni cinque di reclusione, in relazione ai reati di lesioni aggravate, unificati dal vincolo della continuazione, commessi ai danni di [OSCURATO:PERSONA] (capo A) e [OSCURATO:PERSONA] (capo B), ai quali provocava fratture alle gambe, colpendo il primo con una mazza da baseball ed attingendo il secondo con un colpo di pistola; l'imputato è stato riconosciuto colpevole anche dei reati di porto e detenzione illegali di arma da fuoco, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il difensore di fiducia, deducendo tre motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura denuncia violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo ai reati di lesioni aggravate e detenzione e porto di arma da fuoco commessi nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]: il ricorrente rilegge i risultati della prova raccolta in dibattimento nelle loro linee essenziali, sottolineando che non vi sia certezza né del movente e del contesto che avrebbe condotto all'aggressione, né dell'esistenza di altri elementi di fatto utili a ricondurre a lui stesso l'aggressione. Inoltre, la difesa evidenzia come non emerga alcun tratto dal valore individualizzante nelle conversazioni intercettate e delle quali è protagonista il ricorrente. 2.2. Il secondo motivo di ricorso si duole della violazione di legge in relazione ai criteri valutativi della prova utilizzati dai giudici di merito, nonché del vizio di motivazione mancante sui puntuali motivi d'appello. In particolare, il ricorrente eccepisce che dalle intercettazioni non emergerebbe riscontro alla tesi che egli sia l'aggressore di [OSCURATO:PERSONA] (capo A), poiché non vi sarebbe certezza circa il fatto che il presunto nomignolo con cui amici e familiari erano soliti chiamarlo fosse realmente "Rocco", così come è stato argomentato nei provvedimenti di primo e secondo grado, desumendolo dalle intercettazioni e da alcuni dati ulteriori: anzi, era suo fratello ad avere quel nome e lui. 2.3. Infine, un terzo motivo di censura evidenzia violazione di legge, per vizio di motivazione solo apparente, in relazione all'art. 133 cod. pen. ed al diniego del beneficio delle circostanze attenuanti generiche: il trattamento sanzionatorio inflitto sarebbe privo di adeguate giustificazioni, con omessa valutazione delle argomentazioni addotte dalla difesa attraverso una produzione documentale della quale non si è tenuto alcun conto (il riferimento sembra essere al percorso terapeutico di disintossicazione da alcol e droga intrapreso dal ricorrente). 3. La parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] ha depositato ampia memoria difensiva con cui chiede che venga confermata la sentenza di condanna e rigettato il ricorso, contestando ciascuno dei motivi proposti dall'imputato; è stata depositata, altresì, la nota spese legali, con richiesta di liquidare 8.998, 49 euro. 4. La difesa del ricorrente ha richiesto la trattazione orale del ricorso. 4.1. In udienza, il difensore di parte civile, presente, nel concludere come da richieste già depositate, ha rappresentato che il difensore dell'imputato ha comunicato di non poter essere presente per un imprevisto di viaggio, avendo perso il treno. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. I primi due motivi di censura sono del tutto reiterativi di questioni già proposte al giudice d'appello ed altresì formulati secondo direttrici di censura sottratte al sindacato di legittimità, poiché volte a proporre una versione alternativa dei fatti, attraverso una rilettura delle prove acquisite e adeguatamente e logicamente valutate dai giudici di merito, in uno schema decisorio di "doppia pronuncia conforme". Costituisce giurisprudenza costante di questa Corte regolatrice ritenere che, in tema di giudizio di cassazione, sono precluse al giudice di legittimità - a meno che non si rivelino fattori di manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito (cfr., tra le più recenti, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). [OSCURATO:PERSONA] condivide, quindi, l'orientamento pacificamente accolto dalla Cassazione secondo cui, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (cfr., da ultimo, Sez. 2, n. 9106 del 12/2/2021, Caradonna, Rv. 280747). Basti solo rammentare, pertanto, che la Corte d'Appello, nell'esaminare i motivi dì impugnazione dell'odierno ricorrente, oggi pedissequamente riproposti nelle prime due puntualizzazioni difensive, ha ampiamente e bene evidenziato quali siano gli elementi di prova sulla base dei quali si è arrivati alla condanna oltre ogni ragionevole dubbio dell'imputato. Si tratta di un processo gravemente indiziario, che parte dalla denuncia della vittima del reato di cui al capo B e dalla sua individuazione di colui il quale si era reso autore della sua aggressione e si snoda attraverso indagini tecniche, costituite da immagini tratte dal sistema di videosorveglianza del bar, teatro dei fatti, e da intercettazioni che hanno riguardato conversazioni direttamente tenute dall'imputato con altri interlocutori. Le immagini hanno accertato la sua presenza al bar al momento del litigio con la vittima, ripreso anch'esso come anche l'atteggiamento di nervosismo tenuto immediatamente dopo dal ricorrente; le intercettazioni hanno sostanzialmente contenuto confessorio: lo stesso imputato sì autodefinisce "latitante" nei giorni successivi alla gambizzazione della vittima, giorni nei quali si era allontanato dalla cittadina di [OSCURATO:PERSONA], ed offre, nelle conversazioni registrate, altri indizi significativi della sua colpevolezza. Le giustificazioni di [OSCURATO:PERSONA] alle sue parole intercettate ed agli ulteriori, egualmente precisi e determinanti elementi di fatto a suo carico, sono state, altresì, valutate dal provvedimento impugnato e ritenute non credibili, in modo assolutamente logico e coerente. Anche la "scoperta" investigativa del reato di lesioni aggravate commesso dall'imputato ai danni di [OSCURATO:PERSONA], qualche settimana prima del reato di cui al capo B, con modalità altrettanto violente ed allarmanti, utilizzando una mazza da baseball e provocando due fratture ossee alla vittima, è avvenuta grazie all'attività di intercettazione che ha coinvolto direttamente l'imputato, il quale, anche in questo caso, e forse anche con maggior evidenza, ha "confessato" in diretta il reato, dando dettagli della sua dinamica e del movente ("punire" l'aggredito di un danneggiamento precedente ai suoi danni), tutte circostanze perfettamente riscontrate dalle indagini sull'aggressione subita da Bevilacqua, delle quali si è dato atto nel dibattimento e nella sentenza impugnata. In questo scenario, a nulla rileva l'incertezza, peraltro tutta assertivamente sostenuta dal ricorrente, circa il nomignolo con cui sarebbe noto l'imputato agli inquirenti e nell'ambiente malavitoso cui era già collegato: si tratta di un particolare che correttamente la stessa Corte d'Appello ha ritenuto insignificante, oltre che riferito ad equivoco del tutto plausibile. Da quanto sinora esposto, appare evidente il vano tentativo del ricorrente di ottenere in sede di legittimità una indebita rivalutazione delle prove formidabili messe in sequenza logica dai giudici di merito. 3. Il motivo di ricorso riferito alla dosimetria sanzionatoria ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché macroscopicamente infondato.La sentenza impugnata ha puntualmente ancorato la conferma della pena inflitta in primo grado a dati valutativi incontrovertibili (i numerosi, gravi precedenti penali e la gravità dei reati in giudizio, elementi tutti descrittivi della sua personalità criminale), coerentemente ai parametri imposti dall'art. 133 cod. pen. Si rammenta, in ogni caso, che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269, proprio sulla valorizzazione dei precedenti penali); sicchè anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/7/2020, Marigliano, Rv. 279549). 4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente che lo ha proposto al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa relativi alla causa di inammissibilità (cfr. sul punto Corte Cost. n.186 del 2000), al versamento, a favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in euro 3.000. 4.1. Deve essere disposta, altresì, la condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Milano, con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 D.P.R. n. 115 del 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile, ammessa al gratuito patrocinio, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di Appello di Milano, con separato decreto di pagamento ai sensi degli