CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024
Cassazione n. 09549/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/05/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze indicata in epigrafe con la quale è stata confermata la condanna pronunciata dal Tribunale di Firenze in ordine alla guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti, integrante il reato di cui all'art. 187, co. 1, I:1.1.gs. 285/1992. L'esponente lamenta erronea applicazione delf"art. 187 C.d.S. e travisamento probatorio. 2. 11 ricorso è manifestamente infondato perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici. La sentenza impugnata, infatti, svolge argomentazioni coerenti con l'indirizzo della consolidata giurisprudenza di questa Corte. In particolare, in tema di guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva dei conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l'esito positivo dell'esame sui liquidi biologici (Sez. 4, n. 5890 del 25/01/2023, Rv. 284099 - 01). Nel caso di specie, lo stato di alterazione dell'imputato è accertato sia dall'espletamento di una specifica analisi medica sia dai dati sintomatici rilevati dagli agenti al momento del fatto (occhi eccessivamente ludici e pupille dilatate, atteggiamento nervoso ed irrequieto). 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 61.6 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.62000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.NII. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento delta somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2024 I Consiglie e estensore Il resi