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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 32422/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].

La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente già pronunciata con sentenza in data 14 dicembre 2020 dal Tribunale di Milano in relazione a fattispecie di rapina.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata [OSCURATO:PERSONA] Cristina, articolando i seguenti motivi.

2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità.

Secondo la ricorrente, non potrebbe ipotizzarsi alcun contributo causale dell'imputata nell'esecuzione della rapina operate dal DELL'ORTO.

Infatti, le modalità delle stesse e lo stesso contenuto delle dichiarazioni delle persone offese non permetterebbero di individuare con certezza la condotta della donna e la rilevanza della stessa ai fini della commissione delle rapine.

Irrilevanti dovrebbero considerarsi gli elementi indicati dai giudici del merito e in particolare l'identità del modus operandi, l'espressione "ci hai preso per dei ladri" in occasione della vicenda di via Anguissola, • la costante compresenza della donna in occasione di tutte le rapine, • la presenza nel cortile dello stabile di via San vittore, • il fatto di aver tenuto aperta la porta dell'ascensore durante una delle rapine, • la successivamente accertata disponibilità da parte della donna dell'orologio frutto della rapina, • la disponibilità di un ulteriore collana con ciondoli parimenti di provenienza delittuosa, • l'uso successivo di carte di pagamento rapinate.

Al contrario, avrebbe dovuto ritenersi decisivo il fatto che la donna aveva un rapporto sentimentale con il coimputato e da ciò dovrebbe desumersi che costei lo seguiva senza collaborare con lui ma sperando che non commettesse nuovi illeciti essendo al più mossa da curiosità rispetto agli stabili antichi presso cui l'uomo - nottetempo - si recava.

Sarebbero state inoltre travisate le dichiarazioni di alcune delle parti offese in relazione alle espressioni della donna, la portata dei rumori sentiti così come gli esiti dell'acquisizione delle immagini del circuito di videosorveglianza che non potrebbero dimostrare in alcun modo l'esercizio di violenza da parte della ricorrente.( Come già anticipato, irrilevante sarebbe il fatto che la ricorrente abbia effettuato un prelievo di "misere 20 C"e successivamente pagato consumazioni di "altrettanto miseri 15 C" con il bancomat sottratto ad una delle persone offese.

3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

3.1. [OSCURATO:PERSONA] Cocomello ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Va segnalato che l'iter argonnentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste.

Risultano infatti adeguatamente valorizzati il fatto - incontestato - che la donna si trovasse, in difetto di qualsivoglia spiegazione, in tre diverse occasioni, nel cuore della notte, in località del tutto estranee ai luoghi di svolgimento delle proprie ordinarie attività, sempre unitamente all'autore delle rapine, al momento delle stesse e interagendo con le persone offese in modalità rilevante.

Rimane logicamente considerata la condotta tenuta dalla ricorrente in ciascuna di queste tre occasioni e congruamente valutata la valenza oggettivamente agevolatrice della attività di costei.

In maniera altrettanto lineare, stanti tali presupposti, è stata considerata riscontro alla ritenuta portata e finalità delle accertate condotte il fatto che la donna in più occasioni e spesso in circostanze di tempo assai prossime alle commissione delle rapine sia stata trovata nella disponibilità di parte del maltolto o addirittura abbia utilizzato carte di pagamento precedentemente sottratte.

2.1. Il motivo di ricorso risulta in sostanza proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez.

VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178).

3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00.

L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/04/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione della causa fatta dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del DL 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Milano ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierna ricorrente già pronunciata con sentenza in data 14 dicembre 2020 dal Tribunale di Milano in relazione a fattispecie di rapina. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputata [OSCURATO:PERSONA] Cristina, articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge vizio di motivazione in punto dichiarata penale responsabilità. Secondo la ricorrente, non potrebbe ipotizzarsi alcun contributo causale dell'imputata nell'esecuzione della rapina operate dal DELL'ORTO. Infatti, le modalità delle stesse e lo stesso contenuto delle dichiarazioni delle persone offese non permetterebbero di individuare con certezza la condotta della donna e la rilevanza della stessa ai fini della commissione delle rapine. Irrilevanti dovrebbero considerarsi gli elementi indicati dai giudici del merito e in particolare l'identità del modus operandi, l'espressione "ci hai preso per dei ladri" in occasione della vicenda di via Anguissola, • la costante compresenza della donna in occasione di tutte le rapine, • la presenza nel cortile dello stabile di via San vittore, • il fatto di aver tenuto aperta la porta dell'ascensore durante una delle rapine, • la successivamente accertata disponibilità da parte della donna dell'orologio frutto della rapina, • la disponibilità di un ulteriore collana con ciondoli parimenti di provenienza delittuosa, • l'uso successivo di carte di pagamento rapinate. Al contrario, avrebbe dovuto ritenersi decisivo il fatto che la donna aveva un rapporto sentimentale con il coimputato e da ciò dovrebbe desumersi che costei lo seguiva senza collaborare con lui ma sperando che non commettesse nuovi illeciti essendo al più mossa da curiosità rispetto agli stabili antichi presso cui l'uomo - nottetempo - si recava. Sarebbero state inoltre travisate le dichiarazioni di alcune delle parti offese in relazione alle espressioni della donna, la portata dei rumori sentiti così come gli esiti dell'acquisizione delle immagini del circuito di videosorveglianza che non potrebbero dimostrare in alcun modo l'esercizio di violenza da parte della ricorrente.( Come già anticipato, irrilevante sarebbe il fatto che la ricorrente abbia effettuato un prelievo di "misere 20 C"e successivamente pagato consumazioni di "altrettanto miseri 15 C" con il bancomat sottratto ad una delle persone offese. 3. La trattazione del ricorso è avvenuta con le forme previste dall'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 3.1. [OSCURATO:PERSONA] Cocomello ha depositato conclusioni scritte chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Va segnalato che l'iter argonnentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perché fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzati il fatto - incontestato - che la donna si trovasse, in difetto di qualsivoglia spiegazione, in tre diverse occasioni, nel cuore della notte, in località del tutto estranee ai luoghi di svolgimento delle proprie ordinarie attività, sempre unitamente all'autore delle rapine, al momento delle stesse e interagendo con le persone offese in modalità rilevante. Rimane logicamente considerata la condotta tenuta dalla ricorrente in ciascuna di queste tre occasioni e congruamente valutata la valenza oggettivamente agevolatrice della attività di costei. In maniera altrettanto lineare, stanti tali presupposti, è stata considerata riscontro alla ritenuta portata e finalità delle accertate condotte il fatto che la donna in più occasioni e spesso in circostanze di tempo assai prossime alle commissione delle rapine sia stata trovata nella disponibilità di parte del maltolto o addirittura abbia utilizzato carte di pagamento precedentemente sottratte. 2.1. Il motivo di ricorso risulta in sostanza proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) dovendosi ricordare che, per consolidato orientamento di questa Corte, il giudizio di legittimità non si costruisce sull'esame delle possibilità rappresentative, anche plausibili, del fatto, ma sull'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito, nel senso che il controllo sulla corretta applicazione dei canoni logici e normativi che presidiano l'attribuzione del fatto all'imputato passa necessariamente attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale della decisione impugnata e della sua interna coerenza logico giuridica, non essendo possibile compiere in sede di legittimità «nuove» attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, del tema probatorio (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3000,00. L'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. Un., n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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