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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 34490/2024

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a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero; in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi.

Ritenuto in fatto

1. Con sentenza in data 19 settembre 2023, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Cosenza, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto in abitazione, ai danni dì [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alla pena di sedici mesi di reclusione ed euro 400 di multa.

2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.2.1.

Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art.192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della prova concernente il riconoscimento dell'imputato quale autore del furto, nonché il vizio di motivazione.

La Corte territoriale sarebbe pervenuta all'affermazione di responsabilità del ricorrente in modo del tutto apodittico, fondando tale giudizio sul riconoscimento fotografico operato da [OSCURATO:PERSONA], figlia della persona offesa, la quale tuttavia non aveva assistito ai fatti ma aveva solo ricevuto la telefonata della madre che la informava del furto e del fatto che gli autori erano a bordo di un furgone verde.

Inoltre, la Fornaro non avrebbe riconosciuto le effigi degli autori del reato, bensì degli uomini che a bordo di un furgone verde si recavano presso l'officina dello zio.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare le ragioni per cui, sulla base dì tali elementi, sarebbe pervenuta al giudizio di responsabilità dell'imputato.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 624-bis cod. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato come luogo di «privata dimora» il deposito presso il quale sarebbe stato perpetrato il furto.

Invero, si sarebbe trattato di un casolare adibito a rimessa di materiale ferroso e pezzi di ricambio ivi lasciati dal fratello della persona offesa, distante dall'abitazione di costei e da questa non utilizzato, essendo irrilevante che la stessa ne fosse comproprietaria.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131- bis cod. pen. e il vizio di motivazione.

I giudici d'appello non avrebbero spiegato le ragioni per cui hanno ritenuto insussistenti i presupposti della causa di esclusione della punibilità, nonostante l'esiguità del danno economico cagionato, e nonostante che, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, nonché dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. peri., ritenute prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., il fatto dovesse qualificarsi come furto in abitazione semplice.

3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione proponendo tre motivi di censura.

3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 624-bis cod. peri., 192 e 546 cod. proc. peri. in ordine alla valutazione della prova concernente il riconoscimento dell'imputato quale autore del furto, nonché il vizio di motivazione e il travisamento della prova, non avendo tenuto conto delle doglianze difensive con cui si denunciava la mancanza di certezza in ordine al riconoscimento del ricorrente.

L'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonderebbe unicamente sul riconoscimento fotografico operato dalla figlia della persona offesa, nonostante che la stessa non abbia assistito al furto e abbia visto transitare il furgone verde in un momento ad esso antecedente.

Incongruente sarebbe inoltre la ricostruzione della dinamica degli accadimenti operata dalla sentenza impugnata.

3.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 624-bis cod. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato come luogo di «privata dimora» il deposito presso il quale sarebbe stato perpetrato il furto, non essendo emerso che esso fosse utilizzato in modo stabile e continuo dalla persona offesa, la quale neppure ne conosceva il contenuto.

3.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131- bis cod. pen. e il vizio di motivazione.

Pur avendo riconosciuto il modico valore dei beni sottratti e ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche, nonché dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sulla contestata aggravante, in modo illogico i giudici d'appello avrebbero escluso l'applicazione della causa di non punibilità in ragione della gravità dei fatti conseguente all'uso della violenza sulle cose.

4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

Le censure concernenti l'attribuzione dei fatti agli imputati sarebbero versate in fatto, mentre quelle con cui SE relative alla integrazione della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. sarebbero manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità.

Le censure concernenti la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. si appunterebbero su valutazioni di merito discrezionali, che, in quanto logiche, sarebbero insindacabili in sede di legittimità.

4. Entrambi i difensori hanno depositato conclusioni scritte insistendo per raccoglimento dei ricorsi.

Considerato in diritto

1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati.

2. Le censure dai medesimi proposte, in quanto sostanzialmente analoghe, possono essere esaminate congiuntamente.

3. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è infondato.

3.1. Occorre preliminarmente osservare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario (Sez.

U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230- 01).

Allorché da un fatto accertato sia logicamente desumibile una pluralità di fatti non noti, al fine di sciogliere l'alternativa decisoria tra l'esistenza e l'esclusione della responsabilità, soccorre la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.

A fronte della concorrenza di più indizi, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi, e procedere alla mera loro sommatoria, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica).

Egli deve poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale il quale sussiste anche quando le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex plurimis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677- 01).

In tal caso, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441-02; Sez. 1, n. 978 del 1982, Angelini, Rv. 157266-01).

3.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catanzaro con motivazione adeguata, in coerente applicazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., ha dedotto dagli indizi emersi nel corso delle indagini preliminari e dalla rapida successione temporale degli accadimenti che gli imputati erano gli autori materiali del furto perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che la persona offesa ha affermato di aver aperto il cancello della sua proprietà per far passare un furgone verde, in quanto i due uomini che erano a bordo avevano dichiarato di essere stati autorizzati dal di lei genero a recarsi ad un casolare che si trovava nei pressi della sua abitazione per prendere alcuni oggetti.

Tuttavia, insospettita, la Brunicelli aveva telefonato al genero e poi al fratello, i quali avevano negato di aver dato alcuna autorizzazione.

La figlia della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva chiamato la madre per capire cosa stesse succedendo e, mentre era al telefono, aveva visto passare il medesimo furgone verde, di cui aveva preso la targa, con a bordo i due uomini, con i quali aveva interloquito, e che la stessa aveva poi riconosciuto nel fascicolo fotografico mostratole dalla Polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi constato la forzatura del lucchetto di accesso al casolare e la mancanza di due radiatori di marca Peugeot.

Con motivazione adeguata e puntuale, la Corte territoriale ha dato conto degli elementi ora evidenziati e della successione cronologica degli stessi da cui ha dedotto, in modo logicamente ineccepibile, che il furgone visto dalla Brunicelli e quello visto subito dopo dalla figlia era il medesimo, coincidendo la descrizione e la targa, e che gli uomini a bordo del medesimo, con i quali entrambe le donne avevano parlato, erano gli stessi di cui poi la Fornaro aveva effettuato il riconoscimento, e che pertanto, costoro dovevano ritenersi gli autori del furto.

4. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale entrambi gli imputati denunciano la violazione di legge, per aver ritenuto la Corte territoriale che il casolare ove era stato perpetrato il furto fosse luogo di priva dimora, e dunque fosse integrato il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 4.1.

La giurisprudenza di legittimità (Sez.

Un. n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076) ha chiarito che l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 624 bis cod. pen., confortata dai principi enucleabili dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008 e dai principi di diritto che si rinvengono nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234269, va definita sulla base dei seguenti elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare.

Ha inoltre affermato che deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin„ Rv. 285470 - 01, la quale ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale).

Si è altresì precisato che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446 - 01).

4.2. I giudici d'appello si sono puntualmente attenuti a tali principi evidenziando che, nella specie, il furto era stato commesso in un casolare utilizzato dalla persona offesa come magazzino, nel quale essa custodiva taluni oggetti di sua proprietà e di proprietà del fratello, e il cui accesso a terzi era inibito dalla chiusura con un lucchetto, il quale era stato forzato dagli imputati per introdursi al suo interno.

Irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, risulta la circostanza, sottolineata dai ricorrenti, per cui si trattava di casolare adibito a «rimessa di materiale ferroso e vecchi pezzi di ricambio».

Questa Corte di legittimità ha precisato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora, l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, non sia abbandonato (Sez. 4, n. 1782 del 16.01.2019, Meloni, Rv. 275073; Sez. 5, n. 15639 del 23/03/2022, Rv. 282976 - 01, che ha affermato il principio in fattispecie relativa a furto consumato in una casa temporaneamente disabitata, all'interno della quale vi erano numerosi oggetti, alcuni dei quali preziosi, ivi custoditi dal proprietario).

Applicando tali principi al caso concreto, la pronuncia impugnata risulta esente da vizi, avendo qualificato come furto in abitazione la condotta posta in essere dagli imputati, introdottosi in un immobile che, seppure non abitato, non era abbandonato, ma costituiva una pertinenza dell'abitazione, non accessibile da parte di terzi, all'interno del quale venivano custoditi oggetti del proprietario e di soggetti dal medesimo autorizzati.

5. Il terzo motivo è infondato.

L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata nella specie rilevata dalla Corte territoriale con adeguata motivazione, che dà conto delle modalità della condotta, volte a trarre in inganno la persona offesa per indurla ad aprile il cancello della sua proprietà, nonché dell'effrazione del lucchetto per introdursi nel casolare della stessa.

Trattasi di un apprezzamento in fatto, immune da illogicità e dunque insindacabile in sede di legittimità.

Peraltro, non ricorre alcuna contraddizione tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'esclusione della causa di non punibilità, attesa la diversa finalità e struttura dei due istituti, dal momento che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01).

6. Alle superiori considerazioni consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero; in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi. Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 19 settembre 2023, la Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il GUP presso il Tribunale di Cosenza, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] responsabili del reato di furto in abitazione, ai danni dì [OSCURATO:PERSONA], condannandoli alla pena di sedici mesi di reclusione ed euro 400 di multa. 2. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione, articolando tre motivi di censura.2.1. Con il primo motivo deduce il vizio di violazione di legge in relazione all'art.192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione della prova concernente il riconoscimento dell'imputato quale autore del furto, nonché il vizio di motivazione. La Corte territoriale sarebbe pervenuta all'affermazione di responsabilità del ricorrente in modo del tutto apodittico, fondando tale giudizio sul riconoscimento fotografico operato da [OSCURATO:PERSONA], figlia della persona offesa, la quale tuttavia non aveva assistito ai fatti ma aveva solo ricevuto la telefonata della madre che la informava del furto e del fatto che gli autori erano a bordo di un furgone verde. Inoltre, la Fornaro non avrebbe riconosciuto le effigi degli autori del reato, bensì degli uomini che a bordo di un furgone verde si recavano presso l'officina dello zio. La sentenza impugnata avrebbe omesso di motivare le ragioni per cui, sulla base dì tali elementi, sarebbe pervenuta al giudizio di responsabilità dell'imputato. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la violazione di legge in relazione all'art. 624-bis cod. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato come luogo di «privata dimora» il deposito presso il quale sarebbe stato perpetrato il furto. Invero, si sarebbe trattato di un casolare adibito a rimessa di materiale ferroso e pezzi di ricambio ivi lasciati dal fratello della persona offesa, distante dall'abitazione di costei e da questa non utilizzato, essendo irrilevante che la stessa ne fosse comproprietaria. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131- bis cod. pen. e il vizio di motivazione. I giudici d'appello non avrebbero spiegato le ragioni per cui hanno ritenuto insussistenti i presupposti della causa di esclusione della punibilità, nonostante l'esiguità del danno economico cagionato, e nonostante che, per effetto della concessione delle attenuanti generiche, nonché dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. peri., ritenute prevalenti sulla contestata aggravante di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen., il fatto dovesse qualificarsi come furto in abitazione semplice. 3. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso per cassazione proponendo tre motivi di censura. 3.1. Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge in relazione agli artt. 624-bis cod. peri., 192 e 546 cod. proc. peri. in ordine alla valutazione della prova concernente il riconoscimento dell'imputato quale autore del furto, nonché il vizio di motivazione e il travisamento della prova, non avendo tenuto conto delle doglianze difensive con cui si denunciava la mancanza di certezza in ordine al riconoscimento del ricorrente. L'affermazione di responsabilità dell'imputato si fonderebbe unicamente sul riconoscimento fotografico operato dalla figlia della persona offesa, nonostante che la stessa non abbia assistito al furto e abbia visto transitare il furgone verde in un momento ad esso antecedente. Incongruente sarebbe inoltre la ricostruzione della dinamica degli accadimenti operata dalla sentenza impugnata. 3.2. Con il secondo motivo, si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 624-bis cod. pen. per avere la Corte territoriale erroneamente qualificato come luogo di «privata dimora» il deposito presso il quale sarebbe stato perpetrato il furto, non essendo emerso che esso fosse utilizzato in modo stabile e continuo dalla persona offesa, la quale neppure ne conosceva il contenuto. 3.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge in relazione all'art. 131- bis cod. pen. e il vizio di motivazione. Pur avendo riconosciuto il modico valore dei beni sottratti e ritenuto prevalenti le circostanze attenuanti generiche, nonché dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. sulla contestata aggravante, in modo illogico i giudici d'appello avrebbero escluso l'applicazione della causa di non punibilità in ragione della gravità dei fatti conseguente all'uso della violenza sulle cose. 4. Il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili. Le censure concernenti l'attribuzione dei fatti agli imputati sarebbero versate in fatto, mentre quelle con cui SE relative alla integrazione della fattispecie di cui all'art. 624-bis cod. pen. sarebbero manifestamente infondate, avendo la sentenza impugnata fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità. Le censure concernenti la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. si appunterebbero su valutazioni di merito discrezionali, che, in quanto logiche, sarebbero insindacabili in sede di legittimità. 4. Entrambi i difensori hanno depositato conclusioni scritte insistendo per raccoglimento dei ricorsi. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati. 2. Le censure dai medesimi proposte, in quanto sostanzialmente analoghe, possono essere esaminate congiuntamente. 3. Il primo motivo di entrambi i ricorsi è infondato. 3.1. Occorre preliminarmente osservare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'indizio è un fatto certo dal quale, per inferenza logica, basata su regole di esperienza consolidate ed affidabili, si perviene alla dimostrazione del fatto incerto da provare, secondo lo schema del cosiddetto sillogismo giudiziario (Sez. U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191230- 01). Allorché da un fatto accertato sia logicamente desumibile una pluralità di fatti non noti, al fine di sciogliere l'alternativa decisoria tra l'esistenza e l'esclusione della responsabilità, soccorre la regola metodologica fissata nell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. A fronte della concorrenza di più indizi, il giudice di merito non può limitarsi ad una valutazione atomistica e parcellizzata dei medesimi, e procedere alla mera loro sommatoria, ma deve valutare, anzitutto, i singoli elementi per verificarne la certezza (nel senso che deve trattarsi di fatti realmente esistenti e non solo verosimili o supposti), saggiarne l'intrinseca valenza dimostrativa (di norma solo possibilistica). Egli deve poi procedere ad un esame globale degli elementi certi, per verificare se la relativa ambiguità di ciascuno di essi, isolatamente considerato, possa in una visione unitaria risolversi, consentendo di attribuire il reato all'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio" e, cioè, con un alto grado di credibilità razionale il quale sussiste anche quando le ipotesi alternative, pur astrattamente formulabili, siano prive di qualsiasi concreto riscontro nelle risultanze processuali ed estranee all'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana (ex plurimis, Sez. 1, n. 8863 del 18/11/2020, dep. 2021, Rv. 280605 - 02; Sez. 4, n. 48541 del 19/06/2018, Castelli, Rv. 274358-01; Sez. 1, n. 20461 del 12/04/2016, Graziadei, Rv. 266941-01; Sez. 1, n. 44324 del 18/04/2013, Stasi, Rv. 258321-01; Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967-01; Sez. 1, n. 26455 del 26/03/2013, Knox, Rv. 255677- 01). In tal caso, il giudice può fondare il proprio convincimento circa la responsabilità dell'imputato anche sulla concatenazione logica degli indizi, dalla quale risulti che il loro complesso possiede quella univocità e concordanza atta a convincere della loro confluenza nella certezza in ordine al fatto stesso (Sez. 2, n. 45851 del 15/09/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285441-02; Sez. 1, n. 978 del 1982, Angelini, Rv. 157266-01). 3.2. Nel caso in esame, la Corte d'appello di Catanzaro con motivazione adeguata, in coerente applicazione dei criteri di cui all'art. 192 cod. proc. pen., ha dedotto dagli indizi emersi nel corso delle indagini preliminari e dalla rapida successione temporale degli accadimenti che gli imputati erano gli autori materiali del furto perpetrato ai danni di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, i giudici di merito hanno evidenziato che la persona offesa ha affermato di aver aperto il cancello della sua proprietà per far passare un furgone verde, in quanto i due uomini che erano a bordo avevano dichiarato di essere stati autorizzati dal di lei genero a recarsi ad un casolare che si trovava nei pressi della sua abitazione per prendere alcuni oggetti. Tuttavia, insospettita, la Brunicelli aveva telefonato al genero e poi al fratello, i quali avevano negato di aver dato alcuna autorizzazione. La figlia della persona offesa, [OSCURATO:PERSONA], aveva chiamato la madre per capire cosa stesse succedendo e, mentre era al telefono, aveva visto passare il medesimo furgone verde, di cui aveva preso la targa, con a bordo i due uomini, con i quali aveva interloquito, e che la stessa aveva poi riconosciuto nel fascicolo fotografico mostratole dalla Polizia giudiziaria. [OSCURATO:PERSONA] aveva poi constato la forzatura del lucchetto di accesso al casolare e la mancanza di due radiatori di marca Peugeot. Con motivazione adeguata e puntuale, la Corte territoriale ha dato conto degli elementi ora evidenziati e della successione cronologica degli stessi da cui ha dedotto, in modo logicamente ineccepibile, che il furgone visto dalla Brunicelli e quello visto subito dopo dalla figlia era il medesimo, coincidendo la descrizione e la targa, e che gli uomini a bordo del medesimo, con i quali entrambe le donne avevano parlato, erano gli stessi di cui poi la Fornaro aveva effettuato il riconoscimento, e che pertanto, costoro dovevano ritenersi gli autori del furto. 4. Infondato è altresì il secondo motivo di ricorso, con il quale entrambi gli imputati denunciano la violazione di legge, per aver ritenuto la Corte territoriale che il casolare ove era stato perpetrato il furto fosse luogo di priva dimora, e dunque fosse integrato il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. 4.1. La giurisprudenza di legittimità (Sez. Un. n. 31345 del 23/03/2017, Rv. 270076) ha chiarito che l'interpretazione letterale e sistematica dell'art. 624 bis cod. pen., confortata dai principi enucleabili dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 135 del 2002 e n. 149 del 2008 e dai principi di diritto che si rinvengono nella sentenza delle Sezioni Unite n. 26795 del 28/03/2006, Rv. 234269, va definita sulla base dei seguenti elementi: a) utilizzazione del luogo per lo svolgimento di manifestazioni della vita privata (riposo, svago, alimentazione, studio, attività professionale e di lavoro in genere), in modo riservato ed al riparo da intrusioni esterne; b) durata apprezzabile del rapporto tra il luogo e la persona, in modo che tale rapporto sia caratterizzato da una certa stabilità e non da mera occasionalità; c) non accessibilità del luogo, da parte di terzi, senza il consenso del titolare. Ha inoltre affermato che deve intendersi "pertinenza di luogo destinato a privata dimora" ogni bene idoneo ad arrecare una diretta utilità economica all'immobile principale o, comunque, funzionalmente ad esso asservito e destinato al suo servizio od ornamento in modo durevole, non necessitando un rapporto di contiguità fisica tra i beni (Sez. 4, n. 50105 del 05/12/2023, Santin„ Rv. 285470 - 01, la quale ha riconosciuto natura pertinenziale a un garage, al servizio dell'abitazione principale, seppur ubicato in un diverso complesso condominiale, nell'ambito del medesimo territorio comunale). Si è altresì precisato che integra il reato previsto dall'art. 624-bis cod. pen. la condotta di chi si impossessa di beni mobili introducendosi all'interno di un garage mediante la forzatura della porta d'ingresso, trattandosi di luogo che costituisce pertinenza dell'abitazione, ove si compiono in maniera non occasionale atti della vita privata, e che non è accessibile senza il consenso del titolare (Sez. 4, n. 5789 del 04/12/2019, dep. 2020, Gemottine, Rv. 278446 - 01). 4.2. I giudici d'appello si sono puntualmente attenuti a tali principi evidenziando che, nella specie, il furto era stato commesso in un casolare utilizzato dalla persona offesa come magazzino, nel quale essa custodiva taluni oggetti di sua proprietà e di proprietà del fratello, e il cui accesso a terzi era inibito dalla chiusura con un lucchetto, il quale era stato forzato dagli imputati per introdursi al suo interno. Irrilevante, ai fini della configurabilità del reato, risulta la circostanza, sottolineata dai ricorrenti, per cui si trattava di casolare adibito a «rimessa di materiale ferroso e vecchi pezzi di ricambio». Questa Corte di legittimità ha precisato che ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 624 bis cod. pen., integra la nozione di privata dimora, l'immobile che, seppure non abitato ed in cattivo stato di manutenzione, non sia abbandonato (Sez. 4, n. 1782 del 16.01.2019, Meloni, Rv. 275073; Sez. 5, n. 15639 del 23/03/2022, Rv. 282976 - 01, che ha affermato il principio in fattispecie relativa a furto consumato in una casa temporaneamente disabitata, all'interno della quale vi erano numerosi oggetti, alcuni dei quali preziosi, ivi custoditi dal proprietario). Applicando tali principi al caso concreto, la pronuncia impugnata risulta esente da vizi, avendo qualificato come furto in abitazione la condotta posta in essere dagli imputati, introdottosi in un immobile che, seppure non abitato, non era abbandonato, ma costituiva una pertinenza dell'abitazione, non accessibile da parte di terzi, all'interno del quale venivano custoditi oggetti del proprietario e di soggetti dal medesimo autorizzati. 5. Il terzo motivo è infondato. L'assenza dei presupposti per l'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è stata nella specie rilevata dalla Corte territoriale con adeguata motivazione, che dà conto delle modalità della condotta, volte a trarre in inganno la persona offesa per indurla ad aprile il cancello della sua proprietà, nonché dell'effrazione del lucchetto per introdursi nel casolare della stessa. Trattasi di un apprezzamento in fatto, immune da illogicità e dunque insindacabile in sede di legittimità. Peraltro, non ricorre alcuna contraddizione tra il riconoscimento delle attenuanti generiche e l'esclusione della causa di non punibilità, attesa la diversa finalità e struttura dei due istituti, dal momento che i parametri di valutazione di cui all'art. 131-bis cod. pen. hanno natura e struttura oggettive (pena edittale, modalità e particolare tenuità della condotta, esiguità del danno), mentre quelli da valutare ai fini della concessione delle circostanze attenuanti generiche sono prevalentemente collegati ai profili soggettivi del reo (Sez. 5, n. 17246 del 19/02/2020, Pascucci, Rv. 279112 - 01). 6. Alle superiori considerazioni consegue il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Sentenza Cassazione n. 34490/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris