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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 gennaio 2024

Cassazione n. 27702/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo lé.inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di concorso nel delitto di cui agli artt. 624 bis co. 2 e 625 n. 5 cod. pen. condannandolo alla pena di giustizia, con statuizioni accessorie. 2.Ricorre per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, con un unico motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, per inosservanza del termine a comparire nel giudizio di appello, evidenziando come, nel caso di specie, l'avviso di fissazione dell'udienza sia stato notificato all'imputato solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dodici giorni prima dell'udienza, fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per un duplice ordine di ragioni. 1.In primo luogo, si osserva che l'instaurazione di un valido rapporto processuale in sede di legittimità è preclusa dal mancato conferimento al difensore della procura speciale a presentare il ricorso per Cassazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 581, comma 1.ter e comma 1.quater, cod. proc. pen.. 1.1.Come è noto, le nuove disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., introdotte dall'art. 33 comma 1 lett.

D, del d.lgs. 150/2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), prevedono, a pena di inammissibilità, che, unitamente all'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 co. 1-ter), nonché, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, che, unitamente all'atto di impugnazione, sia depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza gravata e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 co. 1-quater).

1.2. La normativa transitoria di cui all'art. 89 del d.lgs. n.150/2022 prevede, poi, al comma 3 che: "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi I- ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.

Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.".

1.3. Pertanto, le previsioni di cui agli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., circa le nuove incombenze imposte per impugnare e i nuovi termini previsti per le impugnazioni nel caso di imputato giudicato in assenza, si applicano alle sentenze di primo o secondo grado pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto, senza che rilevi se la dichiarazione di assenza sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della riforma.

La citata normativa transitoria considera rilevante, infatti, solo la data di pronuncia della sentenza ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni in tema di impugnazione specificate al comma 3 dell'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022, diversamente dalle altre disposizioni sull'assenza e da quelle in terna di rescissione di cui al comma 1 dell'art. 89 cit., che continuano ad essere regolate dalle disposizioni ante riforma se la dichiarazione di assenza sia avvenuta prima della entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022). 1.4.Nel caso in esame, entrambe le sentenze di merito sono state emesse dopo l'entrata in vigore delle succitate disposizioni processuali, che hanno introdotto le anzidette cause di inammissibilità correlate alla disciplina delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio di impugnazione ed al giudizio in assenza.

Pertanto, la impugnazione della sentenza di appello, emessa dopo l'entrata in vigore della riforma, resta subordinata all'osservanza delle condizioni richieste dalle predette disposizioni, che, a pena di inammissibilità, disciplinano le forme dei mezzi di impugnazione in generale.

1.5. Nondimeno, nel caso di specie, come premesso, non risulta allegato, al ricorso, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, contenente anche l'elezione o la dichiarazione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - trattandosi di imputato giudicato in absentia in entrambi i gradi di merito, in quanto rimasto latitante, e, dunque, equiparabile all'assente consapevole ( cfr. Sez. 3, n. 19384 del 23710/2024, ric.

Ke, n.m. ).

1.6. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento maggioritario, che, anche recentemente, ha affermato che le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cit. si pongono in stretta correlazione con la nuova disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d'altro canto, il diretto coinvolgimento dell'imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo.

Invero, sempre in correlazione al più ampio ambito di applicazione delle regole del giudizio in absentía, è stata anche modificata la disciplina della rescissione del giudicato, rapportandola alla prova della mancanza di conoscenza della pendenza del processo che può essere ora riferita anche soltanto al giudizio di appello.

1.7. La ratio degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - che consiste, come detto, nel prevenire situazioni suscettibili di dar luogo a processi in cui l'imputato, rimasto assente nel giudizio, sia del tutto ignaro della pendenza del processo, con correlato innalzamento del rischio che questo sia celebrato inutilmente - è, d'altronde, la medesima sia per l'appello, sia per il ricorso per cassazione (ampiamente, Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, Marini, n.m..; vd. anche, tra le altre, Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285984 ; Sez. 6 N. 41309 Del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 4, N. 43718 Del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342), dove sarebbe, d'altra parte, irrazionale immaginare un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305).

1.8. Per queste ragioni sistematiche, oltre che per la collocazione topografica delle disposizioni, inserite tra quelle che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, il Collegio non condivide la tesi minoritaria, secondo cui i commi 1.ter e 1.quater dell'art. 581 cod. proc. pen. riguarderebbero la celebrazione del solo giudizio di merito di secondo grado (in tal senso, Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256; Sez. 1, n. 43523 del 28/06/2023, Cop, Rv. 285396: Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284645).

Piuttosto, le disposizioni in oggetto trovano applicazione anche nel giudizio in Cassazione, dove consentono di ricorrere alla procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato ([OSCURATO:PERSONA]. 2 n. 4800 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Stan, non mass.; sez. 6 n. 6264 del 10/01/2024, Rv. 285984).

1.9. Va, dunque, ribadito che, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori.

Sez. 6 n. 2323 del 07/12/2023 (dep. 2024) Rv. 285891)

2. Ciò detto, va rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato nel merito, giacchè, nel giudizio di appello, la violazione del termine a comparire per l'imputato - che non può essere inferiore a quaranta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia") - integra una nullità generale a regime intermedio funzionale a garantirne la partecipazione al giudizio, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 4 n. 48056 del 16/11/2023, Rv. 285796).

Principio che prescinde dalla questione, sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite (udienza del 27/06/24), della applicabilità della disciplina del novellato comma terzo dell'art. 601, cod. proc. pen., che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 30 giugno 2024.

2.1. Dal controllo cartolare degli atti - a cui il Giudice di legittimità accede in ragione del vizio (error in procedendo) dedotto (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ), Policastro, Rv. 220092) - il Collegio ha potuto, infatti, verificare, (in specie, dal verbale di udienza) che la Difesa presente non formulò alcuna deduzione sul punto neppure all'atto delle conclusioni (il difensore ha concluso in quella sede riportandosi ai motivi di ricorso).

3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo lé.inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la decisione del Tribunale di quella stessa città, che ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole di concorso nel delitto di cui agli artt. 624 bis co. 2 e 625 n. 5 cod. pen. condannandolo alla pena di giustizia, con statuizioni accessorie. 2.Ricorre per cassazione il difensore di fiducia e procuratore speciale, avvocato [OSCURATO:PERSONA], il quale, con un unico motivo, denuncia erronea applicazione della legge penale, per inosservanza del termine a comparire nel giudizio di appello, evidenziando come, nel caso di specie, l'avviso di fissazione dell'udienza sia stato notificato all'imputato solo il [OSCURATO:DATA_NASCITA], dodici giorni prima dell'udienza, fissata per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per un duplice ordine di ragioni. 1.In primo luogo, si osserva che l'instaurazione di un valido rapporto processuale in sede di legittimità è preclusa dal mancato conferimento al difensore della procura speciale a presentare il ricorso per Cassazione, in applicazione del combinato disposto degli artt. 581, comma 1.ter e comma 1.quater, cod. proc. pen.. 1.1.Come è noto, le nuove disposizioni di cui all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater cod. proc. pen., introdotte dall'art. 33 comma 1 lett. D, del d.lgs. 150/2022 (c.d. [OSCURATO:PERSONA]), prevedono, a pena di inammissibilità, che, unitamente all'atto di impugnazione delle parti private e dei difensori, sia depositata la dichiarazione o l'elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 co. 1-ter), nonché, ove trattasi di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, che, unitamente all'atto di impugnazione, sia depositato specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza gravata e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio (art. 581 co. 1-quater). 1.2. La normativa transitoria di cui all'art. 89 del d.lgs. n.150/2022 prevede, poi, al comma 3 che: "Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi I- ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto. Negli stessi casi si applicano anche le disposizioni dell'articolo 175 del codice di procedura penale, come modificato dal presente decreto.". 1.3. Pertanto, le previsioni di cui agli artt. 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, cod. proc. pen., circa le nuove incombenze imposte per impugnare e i nuovi termini previsti per le impugnazioni nel caso di imputato giudicato in assenza, si applicano alle sentenze di primo o secondo grado pronunciate in data successiva all'entrata in vigore del decreto, senza che rilevi se la dichiarazione di assenza sia avvenuta prima dell'entrata in vigore della riforma. La citata normativa transitoria considera rilevante, infatti, solo la data di pronuncia della sentenza ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni in tema di impugnazione specificate al comma 3 dell'art. 89 del d.lgs. n. 150/2022, diversamente dalle altre disposizioni sull'assenza e da quelle in terna di rescissione di cui al comma 1 dell'art. 89 cit., che continuano ad essere regolate dalle disposizioni ante riforma se la dichiarazione di assenza sia avvenuta prima della entrata in vigore della riforma (30 dicembre 2022). 1.4.Nel caso in esame, entrambe le sentenze di merito sono state emesse dopo l'entrata in vigore delle succitate disposizioni processuali, che hanno introdotto le anzidette cause di inammissibilità correlate alla disciplina delle notificazioni degli atti introduttivi del giudizio di impugnazione ed al giudizio in assenza. Pertanto, la impugnazione della sentenza di appello, emessa dopo l'entrata in vigore della riforma, resta subordinata all'osservanza delle condizioni richieste dalle predette disposizioni, che, a pena di inammissibilità, disciplinano le forme dei mezzi di impugnazione in generale. 1.5. Nondimeno, nel caso di specie, come premesso, non risulta allegato, al ricorso, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato dall'imputato successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, contenente anche l'elezione o la dichiarazione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio, secondo quanto previsto dall'art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. - trattandosi di imputato giudicato in absentia in entrambi i gradi di merito, in quanto rimasto latitante, e, dunque, equiparabile all'assente consapevole ( cfr. Sez. 3, n. 19384 del 23710/2024, ric. Ke, n.m. ). 1.6. [OSCURATO:PERSONA] condivide l'orientamento maggioritario, che, anche recentemente, ha affermato che le disposizioni di cui ai commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cit. si pongono in stretta correlazione con la nuova disciplina del processo in assenza, tesa a ridurre il rischio di celebrare processi a carico di imputati involontariamente inconsapevoli, assicurando, d'altro canto, il diretto coinvolgimento dell'imputato, ora chiamato a rilasciare uno specifico mandato al difensore per impugnare, mandato che rappresenta un indice ulteriore di conoscenza certa della pendenza del processo. Invero, sempre in correlazione al più ampio ambito di applicazione delle regole del giudizio in absentía, è stata anche modificata la disciplina della rescissione del giudicato, rapportandola alla prova della mancanza di conoscenza della pendenza del processo che può essere ora riferita anche soltanto al giudizio di appello. 1.7. La ratio degli artt. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen. - che consiste, come detto, nel prevenire situazioni suscettibili di dar luogo a processi in cui l'imputato, rimasto assente nel giudizio, sia del tutto ignaro della pendenza del processo, con correlato innalzamento del rischio che questo sia celebrato inutilmente - è, d'altronde, la medesima sia per l'appello, sia per il ricorso per cassazione (ampiamente, Sez. 6, n. 2323 del 07/12/2023, Marini, n.m..; vd. anche, tra le altre, Sez. 6, n. 6264 del 10/01/2024, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285984 ; Sez. 6 N. 41309 Del 20/09/2023, S., Rv. 285353; Sez. 4, N. 43718 Del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324; Sez. 3, n. 46690 del 09/11/2023, Baum, Rv. 285342), dove sarebbe, d'altra parte, irrazionale immaginare un regime meno rigoroso di quello vigente per l'appello (Sez. 5, n. 39166 del 04/07/2023, N., Rv. 285305). 1.8. Per queste ragioni sistematiche, oltre che per la collocazione topografica delle disposizioni, inserite tra quelle che regolano in generale il sistema delle impugnazioni, il Collegio non condivide la tesi minoritaria, secondo cui i commi 1.ter e 1.quater dell'art. 581 cod. proc. pen. riguarderebbero la celebrazione del solo giudizio di merito di secondo grado (in tal senso, Sez. 2, n. 40824 del 13/09/2023, Karaj, Rv. 285256; Sez. 1, n. 43523 del 28/06/2023, Cop, Rv. 285396: Sez. 4, n. 22140 del 03/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 284645). Piuttosto, le disposizioni in oggetto trovano applicazione anche nel giudizio in Cassazione, dove consentono di ricorrere alla procedura de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di impugnazione proposta da soggetto non legittimato ([OSCURATO:PERSONA]. 2 n. 4800 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Stan, non mass.; sez. 6 n. 6264 del 10/01/2024, Rv. 285984). 1.9. Va, dunque, ribadito che, in tema di impugnazioni, è applicabile al ricorso per cassazione l'onere formale del deposito di specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, come previsto dall'art. 581, comma 1- quater, cod. proc. pen. - introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 - stante l'esigenza che anche il giudizio di legittimità si svolga nei confronti di un assente "consapevole", così da limitare lo spazio di applicazione della rescissione del giudicato e dei rimedi restitutori. Sez. 6 n. 2323 del 07/12/2023 (dep. 2024) Rv. 285891) 2. Ciò detto, va rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato nel merito, giacchè, nel giudizio di appello, la violazione del termine a comparire per l'imputato - che non può essere inferiore a quaranta giorni, secondo quanto previsto dall'art. 601, comma 3, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma "Cartabia") - integra una nullità generale a regime intermedio funzionale a garantirne la partecipazione al giudizio, che deve essere rilevata o dedotta entro i termini previsti dall'art. 180 cod. proc. pen., e cioè prima della deliberazione della sentenza di secondo grado (Sez. 4 n. 48056 del 16/11/2023, Rv. 285796). Principio che prescinde dalla questione, sottoposta al vaglio delle Sezioni Unite (udienza del 27/06/24), della applicabilità della disciplina del novellato comma terzo dell'art. 601, cod. proc. pen., che individua in quaranta giorni, anziché in venti, il termine a comparire nel giudizio di appello, a far data dal 30 dicembre 2022 oppure dal 30 giugno 2024. 2.1. Dal controllo cartolare degli atti - a cui il Giudice di legittimità accede in ragione del vizio (error in procedendo) dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 Cc. (dep. 28/11/2001 ), Policastro, Rv. 220092) - il Collegio ha potuto, infatti, verificare, (in specie, dal verbale di udienza) che la Difesa presente non formulò alcuna deduzione sul punto neppure all'atto delle conclusioni (il difensore ha concluso in quella sede riportandosi ai motivi di ricorso). 3. Alla declaratoria di inammissibilità segue per legge ( art. 616 cod.proc.pen ) la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal ricorso (Corte Costituzionale n. 186 del 7-13 giugno 2000), al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo fissare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e de
Sentenza Cassazione n. 27702/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris