CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 27744/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2021 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano rigettati; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili o, in subordine, rigettati, e ha depositato conclusioni scritte e nota spese; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, si è riportato ai motivi di ricorso, chiedendone l'accoglimento; udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in difesa di [OSCURATO:PERSONA], il quale, dopo dibattimento, ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza del 30/03/2018 del Tribunale di Roma, condannava [OSCURATO:PERSONA] (che era stato assolto in primo grado) e [OSCURATO:PERSONA] (che era stato, invece, condannato già in primo grado) alla pena ritenuta di giustizia per i seguenti reati: a) [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, e 644 cod. pen. (B dell'imputazione), perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si faceva reiteratamente promettere e dare da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo di prestazioni di denaro, interessi superiori al tasso soglia previsto dalla legge e, pertanto, usurari; in particolare, a fronte di un prestito di C 50.000,00, pretendeva la restituzione d complessivi C 234.377,00, a titolo di interessi sul capitale, con un tasso di interesse applicato del 116,43% su base annuale (in Roma da marzo 2009 ad aprile 2012); b) [OSCURATO:PERSONA], per il delitto di cui agli artt. 81, secondo comma, e 644 cod. pen. (capo A dell'imputazione), perché, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si faceva reiteratamente promettere e dare da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quale corrispettivo di prestazioni di denaro, interessi superiori al tasso soglia previsto dalla legge e, pertanto, usurari; in particolare, a fronte di un prestito di C 90.000,00, pretendeva la restituzione d complessivi C 220.898,00, a titolo di interessi sul capitale, con un tasso di interesse applicato del 62,45% su base annuale (in Roma dall'anno 2020 ad aprile 2012. 2. Avverso detta sentenza della Corte d'appello di Roma, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per il tramite dei propri difensori, hanno proposto distinti ricorsi per cassazione. 2.1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso a tre motivi. 2.1.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancata e/o erronea applicazione dell'art. 603, comma 3-bis, dello stesso codice, con conseguente inosservanza degli artt. 178, comma 1, lett. c), e 180 cod. proc. pen., e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione, risultante dal testo della sentenza impugnata. Sotto un primo profilo, il ricorrente lamenta che, a fronte dell'appello del pubblico ministero contro la sentenza di assoluzione del Tribunale di Roma, la Corte d'appello avrebbe dovuto, a norma del comma 3-bis dell'art. 603 cod. proc. pen., rinnovare l'esame del proprio consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA], atteso che questi aveva reso dichiarazioni che erano risultate decisive ai fini del predetto giudizio assolutorio in primo grado. Sotto un secondo profilo, il ricorrente lamenta la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata riguardo al rigetto della propria istanza, ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., di rinnovare l'esame del suddetto consulente tecnico, qualora fosse stata accolta la richiesta del pubblico ministero appellante di rinnovare l'esame del testimone M.[OSCURATO:PERSONA] (rinnovazione poi effettivamente disposta, insieme con quella, disposta d'ufficio, dell'esame delle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]). La contraddittorietà consisterebbe nel fatto che la Corte d'appello rigettava l'istanza di rinnovare l'esame del consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA] per la ragione che «le dichiarazioni rilasciate dai testi Pignataro e [OSCURATO:PERSONA] non avevano apportato nuovi elementi rispetto a quelli già acquisiti nel corso dell'istruttoria dibattimentale, svolta in primo» (pag. 8 della sentenza impugnata), mentre, in un passaggio successivo, in contraddizione con tale affermazione, la stessa Corte d'appello asseriva che il compendio probatorio acquisito in primo grado era stato «corroborato dalle ulteriori informazioni ottenute nel presente giudizio». L'illogicità discenderebbe dal fatto che «non si comprende come la decisione circa la (mancata) rinnovazione di una prova dichiarativa decisiva possa essere giustificata dal fatto che dalle altre dichiarazioni - in alcun modo connesse - i giudici di secondo grado non abbiano ricavato nuovi e ulteriori elementi». 2.1.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza e illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riguardo alla propria eccezione di inammissibilità, avanzata con la memoria del 25 ottobre 2018, degli appelli del procuratore generale presso la corte d'appello di Roma e delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per inosservanza, rispettivamente, dell'art. 593-bis, comma 2, cod. proc. pen. (per avere il procuratore generale proposto l'impugnazione senza che il procuratore della Repubblica avesse prestato espressamente acquiescenza), e dell'art. 581, comma 1, lett. c) (per la mancata enunciazione «delle richieste, anche istruttorie»), dello stesso codice. Il ricorrente lamenta, da un lato, il carattere apparente della motivazione della Corte d'appello riguardo alle suddette eccezioni e, dall'altro lato, con specifico riferimento alla motivazione relativa alla prima di esse, la sua illogicità, dovendosi ritenere, appunto, illogico, in quanto privo di «un riscontro concreto sul piano processuale», asserire, come fatto dalla Corte d'appello, che sarebbe stato onere della difesa provare se l'assenza dell'appello del procuratore della Repubblica fosse «casuale o frutto di intesa o altra forma di coordinamento, promossa dal Procuratore Generale con i procuratori della Repubblica del Distretto, ai sensi dell'art. 166 bis delle norme di attuazione c.p.p.». 2.1.3. Con il terzo motivo, il Cardinali deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato, con riguardo alla configurabilità dell'elemento materiale del delitto di usura. Il ricorrente lamenta che la motivazione della sentenza impugnata dovrebbe ritenersi: in primo luogo, mancante «e/o non sufficientemente in grado di superare lo sforzo imposto dal principio della c.d. motivazione rafforzata», in quanto, con riguardo all'elemento materiale dell'usura, si è limitata a richiamare il contenuto della conversazione intercettata tra il Cardinali e [OSCURATO:PERSONA], che il giudice di primo grado aveva ritenuto inidonea a fornire «definitivi elementi di certezza»; in secondo luogo, contraddittoria e illogica là dove ancora la ricostruzione dei fatti al dubbio, da essa stessa espresso a pag. 18, per cui «[n]on è stato chiarito però se i titoli in questione fossero stati consegnati, tutti, in pagamento delle nuove rate, scaturenti dalle ricognizioni di debito e dai relativi piani di rateizzazione oppure se, alcuni dei detti assegni, sottoscritti da [OSCURATO:PERSONA] e consegnati al Cardinali, riguardassero precedenti prestiti, mai quantificati in questa sede, diversi da quello di C 50.000,00». 2.2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] affida il proprio ricorso a sei motivi. 2.2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 81 e 644 cod. pen., nonché agli artt. 192 (quanto ai criteri di valutazione della prova indiziaria), 533, comma 1 (quanto al principio del «al di là di ogni ragionevole dubbio»), e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] lamenta, in particolare, che la Corte d'appello di Roma: a) non ha «adeguatamente e logicamente argomentato in ordine alla sussistenza di incongruenze e lacune nel narrato delle persone offese»; b) non ha fornito «una plausibile spiegazione [...] alla incongruenza tra il narrato delle parti offese e le risultanze dell'attività di captazione con riferimento all'importo dei prestiti erogati», atteso che «il narrato delle parti offese relativo al prestito di C 90.000,00 contrasterebbe con le risultanze dell'attività di captazione ambientale del 18/12/2012 e del 7/2/2013 nelle quali si fa esplicito riferimento alla dazione di un importo pari ad C 135.000,00 a titolo di investimento immobiliare»; c) «non ha preso in considerazione neppure le risultanze della consulenza tecnica di parte disattendendo la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruttoria dibattimentale», per l'esame del proprio consulente tecnico, e ciò in modo illogico, atteso che «la stessa Corte riconosceva la mancanza di chiarezza riguardo ai titoli consegnati alle parti offese»; d) «non ha indicato l'iter seguito per superare il contrasto inerente la restituzione del capitale pari ad C 170.000,00, anziché pari ad C 90.000,00 come riferito dalle parti offese», capitale di C 170.000,00 che risultava dal contenuto della conversazione tra il Borroni e Romeo di Girolamo del 18 dicembre 2012; e) «ha fornito una motivazione illogica e carente con riferimento alla ricognizione di debito che la parte offesa [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato costretto a sottoscrivere con atto già compilato», atteso che «la conversazione ambientale richiamata dalla stessa Corte lasciava emergere una situazione completamente diversa»; f) non ha fornito «[n]essuna argomentazione [...] in merito alla doglianza relativa alla erronea ricostruzione degli importi totali operata dalla Guardia di Finanza», dovendosi «[rammenta[re] che gli operanti avevano ricostruito l'importo totale delle somme restituite calcolando anche gli assegni smarriti, protestati o annullati [...] e non tenendo conto della modifica del capo di imputazione con ampliamento della data di commissione del reato da marzo 2009 ad aprile 2013», con la conseguenza che, «[e]liminando tale importo, erroneamente conteggiato, il valore del tasso di interesse sarebbe stato [...] inferiore a quello del 16,65% stabilito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la rilevazione dei tassi globali medi ai fini dell'applicazione della Legge sull'usura». 2.2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 603 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] lamenta l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego della richiesta riassunzione dell'esame del proprio consulente tecnico dott. [OSCURATO:PERSONA], atteso che «è la stessa Corte, facendo riferimento da un lato alla ricognizione di debito sottoscritta dal ricorrente e dall'altro alla conversazione captata in data 18/12/2012 tra quest'ultimo e la parte offesa [OSCURATO:PERSONA], a confermare la sussistenza di incongruenze nella ricostruzione degli importi totali erogati sia a titolo di prestito che a titolo di restituzione e/o interessi» e che «una ulteriore incongruenza attiene alla erronea ricostruzione degli importi totali operata dalla Guardia di Finanza», come già evidenziato nel primo motivo. 2.2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 62-bis cod. pen. e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. Lamenta il carattere apparente della motivazione della sentenza impugnata con riguardo al diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche e che la Corte d'appello ha omesso «di fornire sul punto qualsivoglia argomentazione in ordine al comportamento processuale tenuto dall'imputato nonché allo stato di incensuratezza dello stesso». 2.2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 81, 132 e 133 cod. pen. e all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.Lamenta che la Corte d'appello di Roma ha omesso di motivare con riguardo alla quantificazione della pena irrogata sia per il reato più grave sia per i reati satellite. 2.2.5. Con il quinto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento all'art. 644, sesto comma, cod. pen. e all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo alla disposta confisca per equivalente. [OSCURATO:PERSONA] lamenta che la motivazione della sentenza impugnata «appare assolutamente carente sia in ordine all'iter seguito per giungere alla quantificazione degli interessi e dei guadagni percepiti dal ricorrente sia in ordine alla effettiva disponibilità dei beni oggetto di confisca da parte dello stesso». 2.2.6. Con il sesto motivo, il ricorrente deduce, in relazione all'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione, con riferimento agli artt. 538 «e SS.» e all'art. 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., con riguardo alla condanna al pagamento delle spese processuali in favore delle parti civili, per non avere la Corte d'appello «fornito alcuna argomentazione in ordine ai criteri stabiliti per la liquidazione delle spese del grado sostenute dalle [stesse] parti civili». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. In ordine logico, deve essere anzitutto esaminato il secondo motivo. Esso non è fondato sia nella parte che riguarda la motivazione della sentenza impugnata sull'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal procuratore generale sia nella parte che riguarda la motivazione della sentenza impugnata sull'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 1.1.1. Quanto alla prima delle suddette eccezioni, il Collegio ritiene di dare continuità, condividendolo, al principio, affermato da Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 282814-02, secondo cui, in tema di appello della parte pubblica, ai fini della legittimazione del procuratore generale presso la corte d'appello a proporre impugnazione avverso una sentenza del tribunale, non è necessario che a questa il procuratore della Repubblica abbia espressamente prestato acquiescenza, ragion per cui è rituale l'appello proposto dal procuratore generale prima dello spirare dei termini previsti per il procuratore della Repubblica, spettando al giudice desumere l'intervenuta acquiescenza dalla mancata impugnazione. In motivazione, la Corte ha precisato che è ben possibile che, per effetto di intese o di altre forme di coordinamento promosse ai sensi dell'art. 166- 6 bis disp. att. cod. proc. pen., il procuratore della Repubblica abbia comunicato la propria acquiescenza alla pronuncia. Si ritiene quindi di non seguire, come già fatto dalla citata Sez. 2, n. 6534 del 15/12/2021, l'opposto orientamento, fatto proprio da Sez. 5, n. 34831 del 26/09/2021, non massimata, secondo cui l'acquiescenza non può essere tacita ma deve essere espressa e il procuratore generale è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza del tribunale soltanto quando siano già spirati inutilmente i termini per impugnare nei confronti del procuratore della Repubblica. Secondo questo orientamento, poiché la legittimazione deve sussistere nel momento in cui è proposta l'impugnazione, l'acquiescenza ricorre soltanto quando il potere di impugnazione non sia stato esercitato e il procuratore generale potrà proporre appello soltanto quando siano già spirati nei confronti del procuratore della Repubblica i termini per impugnare e questi non abbia esercitato il suo potere. Tale orientamento non è condivisibile. La ratio dell'art. 593-bis cod. proc. pen. consiste nell'evitare una duplicazione di impugnazione da parte di diverse autorità giudiziarie. Tuttavia, la predetta interpretazione dell'acquiescenza come presupposto di fatto della legittimazione a impugnare che deve sussistere nel momento in cui viene presentata l'impugnazione comporta effetti irragionevoli, poiché contrae la legittimazione a impugnare del procuratore generale a quel breve arco di tempo determinato dalla diversa decorrenza di fatto dei termini di impugnazione delle due autorità giudiziarie, mentre l'art. 166-bis disp. att. cod. proc.pen. dispone che, proprio al fine di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni relative all'impugnazione della sentenza di primo grado, il procuratore generale promuove intese o altre forme di coordinamento con i procuratori della Repubblica del distretto. Ma è di tutta evidenza che tali intese non possono trovare ingresso nel processo. Ne consegue che è ben possibile che il procuratore della Repubblica abbia comunicato la propria acquiescenza a una pronunzia e il procuratore generale abbia voluto esercitare il proprio potere sussidiario prima dello spirare dei termini per il procuratore della Repubblica, senza dover attendere che venga meno la legittimazione a impugnare del procuratore della Repubblica. Sarà il giudice dell'impugnazione a verificare se il procuratore Generale ha fatto legittimo utilizzo del suo potere, desumendo l'acquiescenza dalla mancata impugnazione del procuratore della Repubblica. Ed è questo che la Corte d'appello di Roma ha correttamente fatto, rilevando come l'appello del Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma fosse «l'unico atto di impugnazione, della parte pubblica, presente in atti».1.2.2. Quanto alla motivazione della sentenza impugnata sull'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dalle parti civili, si deve rilevare che, come risulta dalla memoria del 25 ottobre 2018 presentata, ai sensi dell'art. 595, comma 3, cod. proc. pen., dal Cardinali, questi eccepì l'inammissibilità dell'appello delle parti civili perché privo dell'enunciazione specifica - prevista, a pena di inammissibilità, dalla lett. c) del comma 1 dell'art. 581 cod. proc. pen. - delle «richieste». La Corte d'appello di Roma ha rigettato l'eccezione con la motivazione che «risulta pienamente soddisfatto il requisito richiesto dall'art. 581 comma 1 lett. a) c.p.p., avendo l'appellante specificamente enunciato di dolersi dei capi della sentenza di primo grado aventi a oggetto l'assoluzione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]». Tuttavia, come si è detto, l'eccezione sollevata dal Cardinali riguardava la mancanza, nell'atto di appello delle parti civili, dell'enunciazione specifica non del requisito previsto dalla lett. a) del comma 1 dell'art. 581 cod. proc. pen. (cioè «dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione») ma del requisito previsto dalla lett. d) dello stesso comma 1 dell'art. 581 cod. proc. pen. (cioè «delle richieste»). Ciò nonostante, si deve ritenere che l'eccezione di inammissibilità dell'appello delle parti civili proposta dal Cardinali non fosse fondata. A tale proposito, trova infatti applicazione il principio, affermato dalle Sezioni unite di questa Corte, secondo cui l'impugnazione della parte civile avverso la sentenza di proscioglimento che non abbia accolto le sue conclusioni è ammissibile anche quando non contenga l'espressa indicazione che l'atto è proposto ai soli effetti civili (Sez. U, n. 6509 del 20/12/2012, dep. 2013, Colucci, Rv. 254130-01). È quindi sufficiente rilevare che l'atto di appello delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentava la chiara indicazione di essere volto a tutelare gli interessi civili dei predetti appellanti, lamentando che il Tribunale di Roma avesse ritenuto l'insussistenza del reato di cui al capo A) dell'imputazione, contestato ad [OSCURATO:PERSONA], e del reato di cui al capo C) dell'imputazione, contestato a [OSCURATO:PERSONA] - reati dai quali discendeva il proprio sostenuto ma negato (dal Tribunale di Roma) diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno - e indicando anche gli interessi usurari asseritamente dati o promessi ai predetti due imputati, con ciò chiarendo, senza ombra di dubbio, quali fossero gli interessi civili che i predetti appellanti si proponevano di conseguire mediante la proposizione dell'appello. 1.2. Il primo e il terzo motivo - i quali, attenendo entrambi all'affermazione di responsabilità del ricorrente, con ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, sotto i connessi profili della rinnovazione dibattimentale della prova dichiarativa (primo motivo) e della cosiddetta motivazione rafforzata (terzo motivo), devono essere esaminati congiuntamente - sono fondati, nei termini che seguono. 1.2.1. Con riguardo al significato e alla portata dei due menzionati profili, si ritiene di riportare qui di seguito, per la sua chiarezza, la motivazione di Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056-01: «2. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno chiarito che la riforma in appello della pronuncia assolutoria di primo grado, nel postulare un giudizio di colpevolezza conforme al parametro dell'oltre ogni ragionevole dubbio, suscettibile di scardinare il pronunciamento liberatorio, impone al giudice del gravame il rispetto di due regulae iuris: da un lato, quella del ricorso ad una motivazione c.d. rafforzata; dall'altro, qualora la decisione scaturisca da una diversa valutazione di prove dichiarative ritenute decisive, quella della necessaria rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, in ossequio ai principi di rango convenzionale (art. 6, comma 3, lett. d CEDU) e costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.) di immediatezza della prova, del rispetto del contraddittorio e, più in generale, del giusto processo. Non diversamente, si è evidenziato, l'obbligo della motivazione rinforzata si impone per il giudice di appello tutte le volte in cui ritenga di ribaltare la decisione del giudice di primo grado, sia assolutoria che di condanna. Tale principio è ormai consolidato ed è parte integrante dell'ordinamento giuridico vivente; tale obbligo non opera invece nel caso di conferma della sentenza di primo grado, perché, in questa ipotesi, la motivazione della decisione di appello si salda con quella precedente fino a formare un unico complesso argomentativo. Quanto all'obbligo di motivazione rafforzata e, dunque, a prescindere dalla previsione dell'art. 603 c.p.p., comma 3 bis quando il giudice deve dare una spiegazione razionalmente diversa rispetto alla ratio decidendi di una sentenza di primo grado e arrivare a spiegare altrettanto razionalmente perché ritiene di ribaltarla, deve indicare le ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativa completamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado. Si applica inoltre in tutti i casi la regola dell'oltre ogni ragionevole dubbio, atteso che l'art. 533 c.p.p. è ormai diventato la regola fondamentale di giudizio. (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise, Rv. 272480). Il tema su cui riflettere è allora cosa debba intendersi per motivazione rinforzata. Si nota correttamente in dottrina che una motivazione rafforzata è quella che abbia una "forza persuasiva superiore", in grado cioè di conferire al decisum la maggior solidità possibile.La motivazione rinforzata presuppone ed impone, innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un'attenzione valutativa e una prudenza deliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanziale o processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimento ad una "motivazione rafforzata" significa attendersi un apparato giustificativo nel quale siano esposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell'attività di giudizio: tappe che - di nuovo - possono essere tanto di diritto sostanziale quanto di diritto processuale, segnate direttamente dalla legge oppure ricavabili da indicazioni giurisprudenziali espresse e consolidate (cfr. art. 618 c.p.p., comma 1 bis). Insomma, si osserva acutamente in dottrina, una motivazione sempre più vincolata nelle sue cadenze. Sotto altro profilo, il tema attiene alla corretta applicazione dell'art. 603 c.p.p., comma 3 bis che impone la rinnovazione della istruzione dibattimentale nel caso di impugnazione del pubblico ministero di una sentenza assolutoria. Ciò che deve essere verificato è se nel caso di specie siano stati violati i limiti e la portata dell'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa decisiva nel caso di riforma in appello di una sentenza di assoluzione. La questione, in particolare, attiene all'ambito applicativo dei principi affermati dalle Sezioni unite della Corte di cassazione con la sentenza "Dasgupta" (Sez. U., n. 27620 del 28/4/2016, Dasgupta, Rv. 267486-267492). È noto come le Sezioni Unite, dirimendo i dubbi di compatibilità tra l'art. 6 CEDU così come interpretato nella sua portata dalla giurisprudenza delle [OSCURATO:PERSONA] - e le regole di formazione e valutazione della prova dichiarativa in appello, nel caso di riforma di una precedente sentenza di assoluzione, abbiano ricostruito il tema sulla base dei rapporti tra la normativa interna e quella convenzionale, facendo applicazione dei principi affermati dalle cd. sentenze gemelle della Corte costituzionale nn. 348 e 349 del 2007, nonché dall'affermazione secondo cui i principi contenuti nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali costituiscono un vincolo per il giudice nazionale, se riferiti ad un orientamento convenzionale "consolidato" ovvero ad una decisione "pilota" (sentenza della Corte costituzionale n. 49 del 2015). La Corte di cassazione ha chiarito come la previsione contenuta nell'art. 6, par. 3, lett. d), CEDU implichi che il giudice di appello, in caso di ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado (anche se emessa all'esito del giudizio abbreviato), a seguito dell'impugnazione del pubblico ministero cha adduca una erronea valutazione delle prove dichiarative, non può riformare in chiave di condanna la sentenza impugnata, senza avere proceduto, anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., comma 3, a rinnovare l'istruzione dibattimentale ed a risentire quindi i soggetti che abbiano reso dichiarazioni sui fatti del processo ritenute decisive ai fini del giudizio assolutorio di primo grado (cfr. Rv. 267487). Costituisce, infatti, secondo le stesse Sezioni Unite, orientamento consolidato della giurisprudenza Europea quello secondo cui, nel giudizio d'appello, è consentita l'affermazione di responsabilità dell'imputato prosciolto in primo grado sulla base di prove dichiarative solo se vengano nuovamente, direttamente, assunti i testimoni, in caso contrario incorrendosi nella violazione dell'art. 6 CEDU e, in particolare del par. 3, lett. d), che assicura il diritto dell'imputato di "esaminare o fare esaminare i testimoni a carico e ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico" (Corte EDU Dan c. Moldavia del 05/11/2011; Manolachi c. Romania del 05/03/2013 e Flueras c. Romania del 09/04/2013; Lorefice c. Italia del 29/06/2017). Il presupposto per l'obbligo di rinnovazione della prova dichiarativa è costituito dalla diversa valutazione di una prova dichiarativa decisiva. Si tratta di un aspetto centrale del tema: quanto più è ampio il concetto di prova decisiva, tanto più si conforma l'obbligo di rinnovazione della prova nel giudizio di appello. Quello di prova decisiva è un concetto che le Sezioni unite hanno dovuto definire, consapevoli che, diversamente da quanto accade in tema di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello, nella specie il concetto di decisività non poteva riguardare una prova non assunta in primo grado e che, se assunta, avrebbe avuto la portata di disarticolare il ragionamento probatorio posto alla base del convincimento del giudice, quanto, piuttosto, di una prova già assunta e che aveva avuto un determinato ruolo nella formazione del convincimento del giudice e nell'affermazione del giudizio di responsabilità. Secondo le Sezioni unite costituiscono prove decisive quelle che hanno determinato, o anche soltanto contribuito a determinare, l'assoluzione di primo grado e che, pur in presenza di altre fonti di prova di diversa natura, se espunte dal complesso materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee ad incidere sull'esito del giudizio, nonché quelle che, pur ritenute dal primo giudice di scarso o nullo valore, siano, invece, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti - da sole o insieme ad altri elementi di prova - ai fini dell'esito della condanna. Se questa è la definizione "positiva" di prova decisiva, la Suprema Corte ha fornito anche indicazioni in negativo: non si ritiene decisivo quell'apporto dichiarativo il cui valore probatorio, in sé non idoneo a formare oggetto di diversificate valutazioni tra primo e secondo grado, si combini con fonti di prova di diversa natura non adeguatamente valorizzate o erroneamente considerate o addirittura pretermesse dal primo giudice, ricevendo soltanto da queste, nella valutazione del giudice di appello, un significato risolutivo ai fini dell'affermazione della responsabilità. I principi affermati dalla sentenza Dasgupta sono stati confermati dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte "Patalano" (Sez. U, n. 18620 del 19/1/2107, Patalano, Rv. 269785-269787)». 1.2.2. La Corte d'appello di Roma non ha fatto corretta applicazione di tali principi. Il Tribunale di Roma aveva assolto il Cardinali dall'imputazione di cui al capo B) in quanto: a) sulla base dell'espletata istruttoria dichiarativa, come era stato evidenziato anche dal consulente tecnico della difesa, il commercialista [OSCURATO:PERSONA], «non si è avuta alcuna certezza degli esatti importi del prestito erogato, né dell'eventuale previsione di interessi e dell'avvenuta restituzione, così da poter ricostruire i fatti nei termini ipotizzati dall'accusa»; b) dal contenuto dell'intercettata conversazione tra l'imputato e [OSCURATO:PERSONA] del 18 dicembre 2012, «non è possibile ricavare definitivi elementi di certezza» in quanto il Cardinali, parlando con [OSCURATO:PERSONA], aveva rappresentato più volte di avere versato a vario titolo, nelle mani di [OSCURATO:PERSONA], ben più della somma di € 50.000,00 indicata nel capo B) dell'imputazione - richiamando anche una precedente iniziativa imprenditoriale che aveva intrapreso con [OSCURATO:PERSONA] - e non aveva mai fatto riferimento, neppure in forma allusiva, al pagamento di interessi. Dunque, secondo il Tribunale di Roma, sarebbe mancata la prova dell'elemento oggettivo del reato. Rispetto a tale quadro di riferimento, la Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza di assoluzione del predetto Tribunale, sulla base, anzitutto, delle stesse dichiarazioni che erano state rese da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] in primo grado, nonché delle dichiarazioni rese davanti alla stessa Corte da [OSCURATO:PERSONA], la cui escussione era stata rinnovata, il quale aveva «ribadito quanto affermato in primo grado». La Corte d'appello di Roma non ha tuttavia adeguatamente spiegato perché tali dichiarazioni - sulla base delle quali, come si è detto, il Tribunale di Roma aveva ritenuto che non si fosse «avuta alcuna certezza degli esatti importi del credito erogato, né dell'eventuale previsione di interessi e dell'avvenuta restituzione» - consentissero invece di ritenere provata l'erogazione, da parte del Cardinali, del prestito di € 50.000,00 con la dazione o la promessa, da parte delle persone offese, degli interessi usurari indicati nel capo B) dell'imputazione. La Corte d'appello di Roma ha riformato la sentenza di assoluzione anche sulla base del contenuto dell'intercettata conversazione tra presenti tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del 18 dicembre 2012, rappresentando come, nonostante anche dalla stessa conversazione fosse pacificamente emerso che «[OSCURATO:PERSONA] aveva delle pregresse pendenze con [OSCURATO:PERSONA] per precedenti operazioni commerciali», «[OSCURATO:PERSONA], nella sua conversazione col Cardinali, «tiene sempre distinte le due situazioni» e, quando [OSCURATO:PERSONA] contestava allo stesso Cardinali di avergli corrisposto consistenti interessi a fronte del prestito di C 50.000,00, il Cardinali «dirott[ava] continuamente il discorso sugli esborsi da lui sostenuti, per finanziare Francesco ([OSCURATO:PERSONA]) senza mai rispondere a tono alle osservazioni che gli vengono mosse». La Corte d'appello di Roma non ha tuttavia adeguatamente spiegato, anche riportando o, quanto meno, riassumendo, il contenuto di tale conversazione - dal quale, come si è detto, il Tribunale di Roma aveva ritenuto non fosse «possibile ricavare definitivi elementi di certezza» proprio in ragione del fatto che, da esso, era emerso che il Cardinali aveva versato, a vario titolo, importi ben superiori alla somma di C 50.000,00 indicata nel capo B) dell'imputazione - da quali particolari passaggi della stessa conversazione avesse tratto il convincimento che il Cardinali, a fronte dello specifico menzionato prestito di C 50.000,00, avesse preteso degli interessi usurari. Infine, la sentenza impugnata merita censura anche per avere rigettato la richiesta della difesa dell'imputato di rinnovazione dell'audizione del consulente tecnico della stessa difesa dott. [OSCURATO:PERSONA], nonostante la deposizione dello stesso consulente avesse contribuito, come si è detto, a determinare l'assoluzione del Cardinali da parte del Tribunale di Roma. Pertanto, con riferimento ad [OSCURATO:PERSONA], si impone l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma. Il giudice del rinvio dovrà anche verificare la possibilità della rinnovazione dell'audizione dell'altra persona offesa [OSCURATO:PERSONA], la cui rinnovazione, precedentemente disposta, era stata revocata dalla Corte d'appello di Roma in ragione dell'impedimento dello stesso [OSCURATO:PERSONA] per ragioni di salute di non semplice né rapida risoluzione. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Il primo motivo è manifestamente infondato. Le conformi sentenze dei giudici di merito hanno ritenuto la responsabilità del Borroni per il reato di usura a lui attribuito di cui al capo A) dell'imputazione sulla base dei seguenti elementi probatori: a) le dichiarazioni rese dalle persone offese [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], motivatamente ritenute attendibili; b) il contenuto dell'intercettata conversazione tra presenti del 18 dicembre 2012 tra [OSCURATO:PERSONA] e il Borroni, durante la quale quest'ultimo, oltre ad ammettere il prestito, ammetteva altresì di avere chiesto e ottenuto, a fronte dello stesso, un interesse del 5%/7% mensile e, per alcuni mesi, anche dell'8% mensile, chiaramente usurario (un ampio passaggio della conversazione è riportato alle pagg. 7 e 8 della sentenza di primo grado); c) le dichiarazioni rese dal testimone della polizia giudiziaria M.[OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito che, sulla scorta della somma degli importi degli assegni che erano stati emessi dalle persone offese, era risultata la corresponsione, da parte delle stesse al Borroni, di un interesse annuo del 62,45%; d) il contenuto della ricognizione di debito per C 170.000,00 rilasciata dalle persone offese in favore del Borroni, in forza della quale questi aveva ottenuto la promessa, da parte delle predette persone offese, della corresponsione di un interesse del 7% mensile, chiaramente usurario. Si tratta di una motivazione che, in modo del tutto esente da contraddizioni e illogicità, appare pienamente coerente con le menzionate inequivocabili emergenze istruttorie sulle quali la essa si basa e a fronte della quale le doglianze del ricorrente, alcune delle quali fondamentalmente generiche, lungi dall'evidenziare contraddizioni o illogicità su aspetti essenziali a imporre una diversa conclusione del processo, si sostanziano, in effetti, in un "attacco" alla persuasività della motivazione e nella sollecitazione di una differente valutazione del significato probatorio da attribuire a singoli elementi probatori (in particolare: alle dichiarazioni delle persone offese, al contenuto della menzionata intercettata conversazione tra presenti, alle dichiarazioni del testimone M.[OSCURATO:PERSONA] e al contenuto della ricordata ricognizione di debito), per giungere a conclusioni differenti in ordine alla valenza degli stessi elementi, ciò che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965-01). 2.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Nel giudizio d'appello, la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione istruttoria. Tale accertamento è rimesso alla valutazione discrezionale del giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se correttamente motivata (Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620-01; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353-01; Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, dep. 2004, Ligresti, Rv. 229666-01). L'impossibilità di decidere allo stato degli atti sussiste unicamente quando i dati probatori già acquisiti siano incerti, nonché quando l'incombente richiesto sia decisivo, nel senso che lo stesso possa eliminare le eventuali incertezze ovvero sia di per sé oggettivamente idoneo a inficiare ogni altra risultanza (Sez. 6, n. 20095 del 26/02/2013, Ferrara, Rv. 256228-01; Sez. 3, n. 35372 del 23/05/2007, Panozzo, Rv. 237410-01).Nel caso in esame, la Corte d'appello di Roma ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto insussistente il presupposto di legge della necessità della sollecitata rinnovazione dell'audizione del consulente tecnico della difesa del Borroni dott. [OSCURATO:PERSONA], correttamente motivando al riguardo. La Corte d'appello di Roma ha infatti sostanzialmente evidenziato la completezza dell'indagine dibattimentale svolta in primo grado - rispetto alla quale le ulteriori dichiarazioni dei testimoni [OSCURATO:PERSONA] e M.[OSCURATO:PERSONA] «non avevano apportato nuovi elementi» - con la conseguente evidente possibilità di decidere allo stato degli atti, attesa la mancanza di incertezza dei dati probatori già acquisiti, e inidoneità di una nuova audizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] a inficiarli. 2.3. Il terzo motivo è manifestamente infondato. In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01; nella specie, la Corte di cassazione ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato). Nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244-01). Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o no il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163-01). Nel caso di specie, la Corte d'appello di Roma ha negato la concessione delle circostanze attenuanti generiche ritenendo decisivi e prevalenti, a tale fine, gli elementi, attinenti alla gravità del reato, della durata dell'azione criminosa, dell'entità delle somme pretese a titolo di interesse usurario e del ricorso a minacce per ottenerne la corresponsione, così legittimamente disattendendo il rilievo di altri elementi, tra i quali anche quelli, dedotti dall'imputato, relativi al suo buon comportamento processuale e al suo stato di incensurato.Alla luce dei consolidati principi della giurisprudenza di legittimità sopra esposti, tale motivazione si deve ritenere sufficiente e, in quanto espressiva di un giudizio di fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità. 2.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. La giurisprudenza della Corte di cassazione è costante nell'affermare che la determinazione della pena tra il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (tra le tante, Sez. 4, n. 46412 del 05/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283-01). Anche successivamente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243-01). Nel caso di specie, la pena irrogata di quattro anni di reclusione ed € 5.000,00 di multa è di gran lunga al di sotto della media edittale della pena per il delitto di cui all'art. 644 cod. pen. (pari a sei anni di reclusione ed € 17.500,00 di multa) e, in ogni caso, i giudici di merito (in particolare, alla pag. 9 della sentenza di primo grado) hanno indicato le ragioni dell'irrogazione di una pena superiore al minimo edittale, facendo riferimento all'entità e alla durata del reato. Da ciò la manifesta infondatezza della doglianza relativa al trattamento sanzionatorio. 2.5. Il quinto motivo è inammissibile in quanto generico. Il ricorrente ha infatti del tutto omesso di indicare sia valore degli interessi usurari al quale egli ritiene avrebbe dovuto essere commisurato l'importo della disposta confisca per equivalente sia di quali dei beni di cui la Corte d'appello di Roma ha ordinato la stessa confisca egli non avrebbe l'effettiva disponibilità. 2.6. Il sesto motivo è inammissibile per genericità. Il ricorrente ha infatti del tutto omesso di indicare, anche in modo sommario, le ragioni della ritenuta illegittimità della liquidazione delle spese sostenute dalle parti civili e l'eventuale violazione dei limiti tariffari relativi alle attività difensive (Sez. 6, n. 42543 del 15/09/2016, C., Rv. 268443-01. In senso analogo: Sez. 5, n. 31250 del 25/06/2013, Fede, Rv. 256358-01 e, con riguardo alla sentenza di patteggiamento, Sez. 5, n. 9744 del 12/12/2014, dep. 2015, Rv. 263099-01). 3. In conclusione: a) la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento a [OSCURATO:PERSONA], con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Roma; b) il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA] deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 2.570,00, oltre accessori di legge. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con riferimen