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CassazionesentenzaSezione UDecisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 03510/2023

Testo disponibile della fonte

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- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17801-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per correzione di errore materiale della sentenza n. 13394/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/04/2022.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione della sentenza di queste Sezioni unite n. 13394/2022 (pubblicata il 28 aprile 2022), nella parte in cui – pur a fronte della specificazione, nel corpo della motivazione, della dichiarata distrazione delle spese solo con riferimento a quelle del giudizio di legittimità –il dispositivo non contiene tale precisazione, risultando disposta, genericamente e senza alcuna distinzione, la distrazione, in favore dei difensori antistatari Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che, in particolare, con la formu lata istanza, si richiede la correzione nel senso che, nel dispositivo della citata sentenza, dopo le parole “…con distrazione…”, e prima delle parole “…in favore dei procuratori antistatari…”, vengano intercalate le parole “…quanto al giudizio di legittimità…”, in conformità a quanto emergente – come evidenziato –dalla motivazione della sentenza stessa.

Considerato: - che, con proposta depositata l’11 ottobre 2022, è stata ravvisata la manifesta fondatezza dell’avanzata istanza di correzione, essendosi in presenza di una mera discrasia materiale tra motivazione e dispositivo limitatamente alla previsione della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari; - che il collegio condivide la formulata proposta, onde può essere disposta – ai sensi dell’art. 391 - bis c.p.c. - la correzione materiale della suddetta sentenza di queste Sezioni unite n. 13394/2022 nei termini precedentemente precisati, senza che – in virtù della natura del procedimento –consegua alcuna pronuncia sulle spese e non applicandosi nemmeno l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; P.Q.M.

La Corte, a Sezioni unite, dispone la correzione della sentenza n. 13394/2022, nel senso che, nel suo dispositivo, dopo le parole “con distrazione”, e prima delle parole “in favore dei procuratori antistatari”, vengano intercalate, tra due virgole, le parole “quanto al giudizio di legittimità”.

Ordina alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza sull’originale della citata sentenza n. 13394/2022.

Così deciso nella camera

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 17801-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA]; -intimata - per correzione di errore materiale della sentenza n. 13394/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, depositata il 28/04/2022. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato: - che la Sig.ra [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di correzione della sentenza di queste Sezioni unite n. 13394/2022 (pubblicata il 28 aprile 2022), nella parte in cui – pur a fronte della specificazione, nel corpo della motivazione, della dichiarata distrazione delle spese solo con riferimento a quelle del giudizio di legittimità –il dispositivo non contiene tale precisazione, risultando disposta, genericamente e senza alcuna distinzione, la distrazione, in favore dei difensori antistatari Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - che, in particolare, con la formu lata istanza, si richiede la correzione nel senso che, nel dispositivo della citata sentenza, dopo le parole “…con distrazione…”, e prima delle parole “…in favore dei procuratori antistatari…”, vengano intercalate le parole “…quanto al giudizio di legittimità…”, in conformità a quanto emergente – come evidenziato –dalla motivazione della sentenza stessa. Considerato: - che, con proposta depositata l’11 ottobre 2022, è stata ravvisata la manifesta fondatezza dell’avanzata istanza di correzione, essendosi in presenza di una mera discrasia materiale tra motivazione e dispositivo limitatamente alla previsione della distrazione delle spese in favore dei difensori antistatari; - che il collegio condivide la formulata proposta, onde può essere disposta – ai sensi dell’art. 391 - bis c.p.c. - la correzione materiale della suddetta sentenza di queste Sezioni unite n. 13394/2022 nei termini precedentemente precisati, senza che – in virtù della natura del procedimento –consegua alcuna pronuncia sulle spese e non applicandosi nemmeno l’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte, a Sezioni unite, dispone la correzione della sentenza n. 13394/2022, nel senso che, nel suo dispositivo, dopo le parole “con distrazione”, e prima delle parole “in favore dei procuratori antistatari”, vengano intercalate, tra due virgole, le parole “quanto al giudizio di legittimità”. Ordina alla Cancelleria di annotare la presente ordinanza sull’originale della citata sentenza n. 13394/2022. Così deciso nella camera
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