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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/2022

ECLI:EU:C:2022:46
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020CC0599

CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]

presentate il 20 gennaio 2022 ( 1 ) Causa C‑599/20

UAB «[OSCURATO:PERSONA]»

contro [OSCURATO:PERSONA]ės departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] teritorinė muitinė [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania, Lituania)] «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) – Determinazione del valore in dogana – Nozione di “persone legate” – Controllo di fatto – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) ed f) – Articolo 181 bis – Voce TARIC»

I. Introduzione

1. Nella sua fondamentale opera «La ricchezza delle nazioni», [OSCURATO:PERSONA] scrisse che i dazi doganali sono «in uso da tempo immemore» ( 2 ).

Infatti, si ipotizza che i dazi sulle importazioni o sulle esportazioni di merci siano vecchi come il commercio.

Ciò premesso, l’origine dei moderni dazi doganali viene spesso fatta risalire alla Grecia ellenistica, in particolare ai doni che i mercanti stranieri dovevano offrire ai governanti greci, in cambio di protezione e di un trattamento preferenziale nei loro commerci ( 3 ).

2. Tradizionalmente, la maggior parte dei dazi doganali aveva «aliquote specifiche», definite in funzione dell’articolo o del suo peso.

Tuttavia, al giorno d’oggi nella maggior parte degli ordinamenti i dazi sono principalmente imposti «ad valorem», il che significa che le merci importate e/o esportate sono tassate sulla base del loro valore monetario.

In tal caso, la valutazione in dogana, ossia la metodologia utilizzata per determinare il valore delle merci, diventa un elemento cruciale sia per le autorità doganali sia per le società che dichiarano il valore delle merci in dogana.

3. Data la sua importanza per il commercio globale, la determinazione del valore in dogana è oggetto di numerosi accordi internazionali ( 4 ).

La normativa dell’Unione, che recepisce gli strumenti internazionali in materia, segue il metodo ad valorem.

Di conseguenza, anche nell’Unione europea, insieme all’origine e alla classificazione, il valore in dogana delle merci costituisce la base per la determinazione dei dazi doganali degli importatori, normalmente calcolati come una percentuale del valore in dogana.

4. Il presente procedimento trae origine da un caso in cui l’autorità doganale nutriva dubbi sulla veridicità di una dichiarazione in relazione alla classificazione e al valore di talune merci importate nell’Unione europea.

Il procedimento di cui trattasi offre alla Corte l’opportunità di fornire alcuni chiarimenti sulle circostanze in cui le autorità doganali possono, per determinare i dazi applicabili, non tener conto del valore delle merci dichiarato dall’importatore e seguire altri metodi per determinarne il valore.

II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione

1. Regolamento (CEE) n. 2913/92

5. L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 5 ), applicabile all’epoca dei fatti del procedimento principale ( 6 ), così disponeva: «1.

Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che: (...) d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2.

2. (a) Per stabilire se il valore di transazione sia accettabile ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore.

Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo.

Se, tenuto conto delle informazioni fornite dal dichiarante o ottenute da altre fonti, l’amministrazione doganale ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul prezzo, essa comunica queste motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole possibilità di risposta.

Qualora il dichiarante lo richieda, le motivazioni gli sono comunicate per iscritto. b) In una vendita tra persone legate, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente al paragrafo 1 quando il dichiarante dimostri che detto valore è molto vicino ad uno dei valori qui di seguito indicati, stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento: (...) c) I criteri di cui alla lettera b) devono essere applicati su iniziativa del dichiarante e soltanto a fini comparativi.

Non possono essere stabiliti valori sostitutivi ai sensi della predetta lettera b)».

6. L’articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2913/92 così recitava: «1.

Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell’articolo 29 si ha riguardo, nell’ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il caso in cui l’ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di una data lettera è consentito applicare la lettera immediatamente successiva nell’ordine stabilito dal presente paragrafo.

2. I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti: a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; b) valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; (...)».

7. A sua volta, l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 era formulato come segue: «Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali: – dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; – dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e – delle disposizioni del presente capitolo».

2. Modalità di applicazione

8. Il titolo V del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 7 ), quale applicabile all’epoca dei fatti ( 8 ), riguardava il «Valore doganale».

L’articolo 142, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 così recitava: «Ai fini del presente titolo si intende per: (...) c) “merci identiche”: le merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza.

Differenze di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche merci peraltro conformi alla presente definizione; d) “merci similari”: le merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari; (...)».

9. L’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 prevedeva quanto segue: «1.

Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia.

Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: (...)».

10. L’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 così disponeva: «1.

Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale.

2. Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 178, paragrafo

4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente.

La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto».

11. L’allegato 23 del regolamento n. 2454/93, intitolato «Note interpretative in materia di valore in dogana», conteneva le note interpretative per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 29, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, nonché l’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2454/93.

12. Le note interpretative con riferimento all’articolo 29, paragrafo 2, così recitavano: «1.

L’articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e b), prevedono diversi mezzi per stabilire l’accettabilità di un valore di transazione.

2. Il paragrafo 2, lettera a), prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore siano legati, le circostanze proprie della vendita saranno esaminate e il valore di transazione sarà ammesso come valore in dogana purché detti legami non abbiano influito sul prezzo.

Non si deve intendere con ciò che le circostanze della vendita debbano essere esaminate ogni volta che il compratore e il venditore sono legati.

Tale esame sarà richiesto soltanto nel caso in cui esistano dubbi sull’accettabilità del prezzo.

Quando l’autorità doganale non nutra alcun dubbio sull’accettabilità del prezzo, questo deve essere accettato senza che il dichiarante sia tenuto a fornire informazioni complementari. (...).

3. Quando l’autorità doganale non sia in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa deve dare al dichiarante la possibilità di fornire tutte le altre informazioni particolareggiate che possono essere necessarie per consentirle di esaminare le circostanze della vendita.

A questo riguardo, l’autorità doganale deve essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e il modo in cui il prezzo in questione è stato deciso, allo scopo di determinare se i legami hanno influito sul prezzo.

Se fosse possibile provare che il compratore e il venditore, benché legati ai sensi dell’articolo 143, del presente regolamento acquistano e vendono l’uno all’altro come se non fossero legati, risulterebbe dimostrato che i legami non hanno influito sul prezzo. (...)».

13. Le note interpretative relative all’articolo 31, paragrafo 1, disponevano quanto segue: «1.

I valori in dogana determinati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, devono, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana precedentemente determinati.

2. I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, devono essere quelli definiti dagli articoli 29 e 30, paragrafo 2 compreso, pur tenendo presente che una ragionevole elasticità nell’applicazione di tali metodi è conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell’articolo 31, paragrafo 1.

3. Alcuni esempi illustrano cosa bisogna intendere per ragionevole elasticità: a) Merci identiche – La prescrizione secondo cui le merci identiche devono essere esportate allo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare può essere interpretata con elasticità; merci identiche importate, prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare, possono costituire la base della valutazione in dogana; si possono utilizzare i valori in dogana di merci identiche importate, già determinati a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d). b) Merci similari – La prescrizione secondo cui le merci similari devono essere esportate allo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare può essere interpretata con elasticità; merci similari importate, prodotte in un paese diverso dal paese d’esportazione delle merci da valutare, può costituire la base della valutazione in dogana; si possono utilizzare i valori in dogana delle merci similari importate, già determinati a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d). (...)».

14. Le note interpretative relative all’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), così recitavano: «Si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda».

B. Diritto nazionale

15. Il punto 12 del regolamento di esecuzione del regolamento n. 2913/92 e del regolamento n. 2454/93 nella Repubblica di Lituania, approvato con risoluzione n. 1332 del governo della Repubblica di Lituania del 27 ottobre 2004, dispone quanto segue: «Nell’applicare i metodi per determinare il valore in dogana facendo riferimento al valore di transazione di merci identiche o similari e all’articolo 31 del codice doganale comunitario, le autorità doganali utilizzano i dati sul valore in dogana di merci raccolti nella banca dati per la valutazione di merci a fini doganali gestita dal Dipartimento delle dogane.

La procedura per la selezione dei dati da tale banca dati, l’uso di tali dati e la formalizzazione della decisione volta alla determinazione del valore in dogana delle merci in conformità con i dati raccolti nella banca dati specificata sono stabiliti dal Direttore generale del Dipartimento delle dogane».

16. Il punto 7 del regolamento che disciplina il controllo della valutazione in dogana di merci importate, approvato con il decreto n. 1B‑431 del Direttore del Dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania del 28 aprile 2004 (in prosieguo: il «regolamento del Dipartimento delle dogane») stabilisce quanto segue: «I funzionari doganali utilizzano la banca dati per la valutazione in dogana delle merci a fini doganali, che deve essere compilata secondo la procedura stabilita dal Dipartimento delle dogane, per i seguenti scopi:

7.1. confrontare il valore in dogana delle merci importate e quello delle merci precedentemente importate e verificare che il valore in dogana delle merci risponda a realtà;

7.2. scegliere le informazioni sui valori e sui prezzi delle merci per l’applicazione di altri metodi di valutazione in dogana o per il calcolo di eventuali garanzie o fideiussioni supplementari».

17. A sua volta, il punto 24 del regolamento del Dipartimento delle dogane è così formulato: «Se viene adottata la decisione di cui al punto 20.4 del regolamento [del Dipartimento delle dogane] (di applicare il metodo di determinazione del valore in dogana facendo riferimento al valore di transazione di merci identiche o similari), è obbligatorio osservare quanto previsto all’articolo 150 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario.

Se durante lo sdoganamento non è possibile applicare quanto previsto all’articolo 150 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, il valore in dogana delle merci è determinato conformemente all’articolo 31 del codice doganale comunitario (metodo 6).

Nel determinare il valore in dogana delle merci secondo il metodo 6, il prezzo applicabile delle merci deve essere vicino al prezzo di merci identiche o similari; tuttavia, è ammessa un’applicazione più flessibile dei requisiti stabiliti per questi metodi (ad esempio, il requisito dei “90 giorni” potrebbe essere applicato in modo più flessibile, le merci possono anche essere fabbricate in un paese diverso da quello delle merci per le quali viene determinato il valore in dogana, può essere applicato il prezzo del paese di esportazione, e così via)».

III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali

18. Tra il 2009 e il 2012, la ricorrente nel procedimento principale (UAB «[OSCURATO:PERSONA]») ha importato in Lituania varie quantità di merci di origine malese, acquistate presso [OSCURATO:PERSONA] LLC.

Dette merci sono state descritte, nelle dichiarazioni doganali, come macchine per il condizionamento dell’aria e parti di esse e sono state dichiarate con diversi codici ( 9

) TARIC (

10 ), con l’indicazione del peso totale in chilogrammi.

In tali dichiarazioni, la ricorrente ha precisato il valore della transazione, ossia il prezzo indicato nelle fatture rilasciate alla ricorrente medesima, come valore in dogana delle merci di cui trattasi.

19. A seguito di alcuni controlli sulle attività della ricorrente relative all’importazione di tali merci, la [OSCURATO:PERSONA] teritorinė muitinė (Autorità doganale regionale di Vilnius, Lituania) ha deciso che le merci avrebbero dovuto essere descritte come «parti di macchine per il condizionamento dell’aria» e dichiarate con un diverso codice TARIC ( 11 ).

L’Autorità doganale regionale di Vilnius ha altresì ritenuto che il valore di transazione dichiarato non potesse essere accettato, in quanto la ricorrente e il venditore dovevano essere considerati persone legate ai fini della valutazione doganale, e che il valore delle merci di cui trattasi non potesse essere determinato attraverso nessuno dei metodi indicati negli articoli 29 e 30 del regolamento n. 2913/92.

20. Di conseguenza, l’Autorità doganale regionale di Vilnius ha determinato il valore in dogana delle merci ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 2913/92, facendo riferimento a tal fine ai dati disponibili nel sistema informativo doganale per la determinazione del valore delle merci a fini doganali (in prosieguo: la «banca dati PREMI»).

In particolare, le autorità lituane hanno determinato il valore in dogana delle merci importate dalla ricorrente utilizzando i dati della transazione per le merci importate da un’altra società dallo stesso produttore, con la stessa denominazione e lo stesso codice TARIC.

Questo è stato l’unico caso di esportazioni dalla Malesia con lo stesso codice TARIC registrato nella banca dati nazionale PREMI nel 2010.

Le autorità doganali hanno applicato il valore di transazione di tale caso ai valori delle merci dichiarate dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 2009 e il 2011.

21. La ricorrente ha presentato ricorso avverso la decisione dell’Autorità doganale regionale di Vilnius dinanzi al Muitinės departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania).

Dopo aver esaminato le contestazioni della ricorrente, il Dipartimento delle dogane in oggetto ha confermato la decisione dell’Autorità doganale regionale di Vilnius.

La ricorrente ha impugnato la decisione del Dipartimento delle dogane dinanzi alla Mokestinių ginčų komisja prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania).

Tale organo ha confermato la decisione del Dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania oggetto di contestazione.

22. La ricorrente ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione per il contenzioso tributario dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), chiedendo altresì che fosse adita la Corte di giustizia dell’Unione europea affinché si pronunciasse in via pregiudiziale sull’interpretazione di talune disposizioni del regolamento n. 2913/92 e del regolamento di esecuzione n. 2454/93.

23. [OSCURATO:PERSONA] apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) ha respinto il suddetto ricorso.

Dopo aver esaminato l’impugnazione della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania, Lituania) ha confermato la sentenza emessa in primo grado.

24. A seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui gli organi giurisdizionali della Repubblica di Lituania non avevano motivato adeguatamente il loro rifiuto di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e, di conseguenza, avevano violato l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 12 ), la [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha riaperto la procedura in sede amministrativa.

Tuttavia, nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del [regolamento n. 2913/92], e l’articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) o f), del [regolamento n. 2454/93], debbano essere interpretati nel senso che il compratore e il venditore sono considerati persone legate qualora, come nel caso di specie, in assenza di documenti (dati ufficiali) comprovanti un’associazione d’affari o un controllo, le circostanze inerenti la conclusione delle transazioni siano, tuttavia, sulla base di prove oggettive, caratteristiche non dello svolgimento delle attività economiche in condizioni normali, ma piuttosto di casi in cui (1) vi siano rapporti d’affari particolarmente stretti basati su un alto livello di fiducia reciproca tra le parti della transazione o (2) una parte della transazione controlli l’altra o entrambe le parti della transazione siano controllate da un terza parte. 2) Se l’articolo 31, paragrafo 1, del [regolamento n. 2913/92] debba essere interpretato nel senso che esso vieta la determinazione del valore in dogana sulla base di informazioni contenute in una banca dati nazionale relative a un valore in dogana di merci che hanno la stessa origine e che, sebbene non similari ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del [regolamento n. 2454/93], sono ricondotte alla stessa voce TARIC».

25. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], i governi ceco, estone, spagnolo, francese e lituano, nonché la Commissione europea.

Tali parti, nonché il governo dei [OSCURATO:PERSONA], hanno altresì presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 17 novembre 2021.

IV. Analisi A. Prima questione

26. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 e l’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), e) o f), del regolamento n. 2454/93 debbano essere interpretati nel senso che il compratore e il venditore sono considerati «persone legate» qualora, nonostante non vi siano elementi comprovanti un’associazione d’affari o un controllo, le circostanze inerenti la conclusione delle transazioni siano indicative non dello svolgimento delle attività economiche in condizioni normali, bensì piuttosto di rapporti d’affari particolarmente stretti o di un controllo di fatto tra tali persone.

27. Per rispondere al giudice del rinvio, ricorderò anzitutto i principi fondamentali del sistema di valutazione doganale dell’Unione europea (1).

Successivamente, affronterò i problemi interpretativi sollevati dal giudice del rinvio e suggerirò come il contesto sopra descritto possa essere applicato a cause come quella oggetto del procedimento principale (2).

1. Sistema di valutazione doganale dell’Unione europea

28. In via preliminare, può essere utile ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la normativa dell’Unione in materia di valutazione doganale «mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi» ( 13 ).

L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 sancisce il principio secondo cui il valore in dogana delle merci è il loro valore di transazione , cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare, previa eventuale rettifica ( 14 ).

29. Detto principio è tuttavia soggetto ad alcune condizioni, una delle quali è – ai sensi della lettera d) della medesima disposizione – che il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, che il valore di transazione sia accettabile a fini doganali ( 15 ).

La portata di tale condizione è precisata, in particolare, dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 e dall’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2913/92.

30. Da un lato, l’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 elenca le situazioni in cui gli operatori economici si considerano «legati» ai fini della normativa in materia di valutazione doganale.

31. Dall’altro, l’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2913/92 precisa che il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce un elemento sufficiente per supporre che il prezzo delle merci – e quindi il valore di transazione – abbia potuto essere influenzato dalla relazione particolare esistente tra dette parti ( 16 ).

Infatti, nonostante il legame presente tra queste ultime, il valore di transazione dichiarato è accettabile , qualora tale legame non abbia influito sul prezzo delle merci.

32. Ai fini di tale verifica, l’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2913/92 indica che le «circostanze proprie della vendita» devono essere esaminate tenendo conto delle informazioni fornite dal dichiarante.

Non bisogna dimenticare, a tal riguardo, che il valore di transazione deve riflettere il valore economico reale delle merci in oggetto e tener conto «di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico» ( 17 ).

33. È in detto contesto che affronterò ora la questione interpretativa sollevata dal giudice del rinvio.

2. Presente causa

34. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio afferma che, nel procedimento principale, non vi sono prove che dimostrino l’esistenza tra il venditore e il compratore di un qualsivoglia rapporto giuridico del tipo previsto all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93.

35. Tuttavia, il giudice del rinvio indica che vari elementi di fatto consentono di ritenere che il venditore e il compratore godano di una connessione particolarmente stretta, in conseguenza della quale le loro transazioni sono state concluse ed eseguite in condizioni che non sono caratteristiche del normale svolgimento dell’attività economica. [OSCURATO:PERSONA] il giudice del rinvio, non sembrano sussistere condizioni oggettive idonee a giustificare la logica economica di tali operazioni.

36. A tale proposito, il giudice del rinvio evidenzia i seguenti fatti: (i) il venditore e la ricorrente sono legati da una relazione commerciale di lungo termine; (ii) le merci sono state fornite senza la conclusione di alcun contratto di vendita che prevedesse le condizioni di consegna, pagamento o restituzione della merce e altre condizioni specifiche per tali transazioni; (iii) le merci sono state consegnate senza alcun pagamento anticipato e nonostante il fatto che la ricorrente fosse debitrice di importi consistenti nei confronti del venditore per precedenti forniture; (iv) non sono state previste misure esecutive o di attenuazione del rischio (pagamenti anticipati, fideiussioni, garanzie, interessi di mora e così via) generalmente adottate nel normale svolgimento dell’attività economica, nonostante il valore particolarmente elevato delle transazioni oggetto di causa; (v) non ci sono prove che suggeriscano che il venditore, in generale, abbia esercitato alcun controllo sul pagamento e sulle altre obbligazioni; (vi) sono stati individuati casi in cui le persone che lavoravano per la società della ricorrente agivano per conto del venditore in virtù di un’autorizzazione e usavano il suo timbro aziendale.

37. Il giudice del rinvio aggiunge che, a suo avviso, modelli di comportamento di soggetti economici simili a quelli citati sono generalmente tipici dei casi in cui una parte dell’operazione controlla l’altra o entrambe sono controllate da una terza parte.

Pertanto, sebbene non vi siano prove ufficiali per determinare l’esistenza di tale controllo in diritto, tale giudice ritiene che le circostanze della causa di cui trattasi possano eventualmente giustificare la considerazione che il venditore e la ricorrente siano considerati come parti legate di fatto, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 e dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera e) e/o f), del regolamento n. 2454/93.

38. Il fulcro della presente questione consiste dunque nello stabilire se le autorità doganali possano concludere che due parti sono «legate», ai fini della valutazione doganale, nonostante l’assenza di legami giuridici tra di loro, sulla base di elementi che suggeriscano che, di fatto, una parte controlla l’altra oppure entrambe sono controllate da una terza parte.

39. Nelle prossime sezioni, spiegherò perché ritengo che la risposta a tale questione debba essere affermativa.

Ciò nondimeno, suggerirò altresì che le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione [in particolare, l’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 e l’articolo 143, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento n. 2454/93] richiedono un approccio relativamente cauto da parte delle autorità in situazioni di mero fatto.

Infine, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, esaminerò brevemente un’altra disposizione (l’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93) che – sebbene non menzionata dal giudice del rinvio – può parimenti avere una certa rilevanza nel caso di specie. a) Articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93

40. È anzitutto opportuno evidenziare che le situazioni in cui due operatori sono considerati «legati», ai fini del valore doganale, sono elencate in modo esaustivo («solo se») ( 18 ) all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93.

41. Ciò premesso, come rilevato da alcune delle parti che hanno presentato osservazioni nell’ambito del presente procedimento, la Corte ha precisato che le situazioni ivi elencate non devono essere interpretate in senso restrittivo, qualora ciò comprometta l’effetto utile dell’articolo 29 del regolamento n. 2913/92 ( 19 ).

Su tale base, dette parti hanno sostenuto che il caso oggetto del procedimento principale può essere ricondotto all’articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) o f), del regolamento n. 2454/93.

42. Per quanto riguarda l’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2454/93, sembra difficilmente contestabile che situazioni di mero fatto non rientrino nella disposizione in oggetto.

Infatti, solo le persone che «hanno la veste giuridica di associati» ( 20 ) sono considerate «legate» ai sensi della medesima disposizione.

Un esame delle diverse versioni linguistiche del regolamento conferma tale lettura ( 21 ).

43. Poiché il giudice del rinvio afferma che, sulla base delle prove disponibili, non è possibile individuare alcuna connessione giuridica tra i due operatori, ritengo che l’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2454/93 non sia applicabile al caso di specie.

44. La situazione può tuttavia essere diversa in relazione all’articolo 143, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento n. 2454/93.

Infatti, dette disposizioni consentono alle autorità di considerare due operatori «legati» in situazioni di mero controllo di fatto.

Ciò si verifica quando uno degli operatori «controlla direttamente o indirettamente l’altr[o]» [lettera e)] e quando entrambi gli operatori sono «direttamente o indirettamente controllat[i] da una terza persona» [lettera f)].

Le note interpretative di cui all’allegato 23 del regolamento n. 2454/93 precisano che, ai fini dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera e) ( 22 ), «[s]i considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto , un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda» ( 23 ).

45. La congiunzione disgiuntiva «o» indica che ai fini di tali disposizioni sono rilevanti anche situazioni di controllo di fatto, in alternativa al controllo puramente giuridico.

In sintesi, direi che due operatori sono «legati» ai fini della valutazione doganale quando – a causa di legami giuridici, contrattuali o meramente fattuali esistenti tra loro – le transazioni in oggetto (come dichiarate alle autorità) non possono essere l’eventuale risultato dei rapporti tra due operatori di mercato indipendenti, ognuno dei quali adotta il comportamento più razionale o redditizio sul piano economico. 46.

Spetta ovviamente al giudice del rinvio, il solo competente a valutare i fatti della controversia sottopostagli, stabilire se il compratore e il venditore siano «legati» perché uno di essi è in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sull’altro o una terza persona può esercitare un’analoga forma di controllo su entrambe le società ( 24 ).

47. Ciò premesso, al fine di aiutare il giudice del rinvio, vorrei osservare quanto segue.

48. Gli elementi che, secondo il giudice del rinvio, indicano i possibili legami tra i due operatori del mercato dimostrano senza dubbio l’esistenza di un elevato livello di fiducia tra di loro.

Tuttavia, mi chiedo se tali elementi, valutati sia individualmente sia nel loro insieme, siano sufficienti a determinare l’esistenza di un controllo di fatto ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettere e) o f), del regolamento n. 2454/93.

49. A mio parere, gli elementi di cui trattasi sono principalmente indizi o, comunque, hanno indotto le autorità a basarsi su talune presunzioni.

50. A tal proposito, posso senz’altro convenire sul fatto che le autorità doganali debbano poter ritenere accertati taluni fatti in presenza di una serie di indizi e/o sulla base di alcune presunzioni.

Tenuto conto del considerevole numero di operazioni che tali autorità devono trattare ogni giorno, non ci si può chiaramente aspettare che esse basino le loro conclusioni su criteri di prova che siano rigorosi, ad esempio, quanto quelli imposti alle autorità inquirenti in materia penale.

51. Tuttavia, allo stesso tempo, gli operatori del mercato devono poter fare affidamento sul fatto che tali autorità seguano metodi prevedibili e affidabili per verificare le loro dichiarazioni.

In particolare, gli indizi devono essere pertinenti e concordanti e le presunzioni basate su esperienze consolidate, in modo da ridurre al minimo il rischio di falsi positivi ( 25 ).

Infatti, come recita il preambolo del regolamento n. 2913/92, il codice doganale mira a «garantire il giusto equilibrio tra il compito istituzionale dell’amministrazione doganale di provvedere all’ordinata applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un equo trattamento (…)».

52. Conformemente a tale principio, l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92 prevede una procedura ad hoc volta a consentire all’amministrazione di precisare se l’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 sia applicabile o meno a una determinata situazione, tutelando al contempo i diritti del dichiarante.

L’amministrazione doganale è tenuta a comunicare i propri dubbi al dichiarante in modo che quest’ultimo abbia la possibilità di fornire maggiori informazioni cercando di dimostrare che il valore di transazione dichiarato è accettabile a fini doganali.

Dal mio punto di vista, benché si debba principalmente esaminare se il prezzo dichiarato è accettabile, nulla impedisce alle autorità e/o agli operatori di ricorrere a tale procedura per chiarire i legami tra il compratore e il venditore.

53. Senza spingersi fino a stabilire una presunzione secondo cui il prezzo concordato tra parti legate non riflette generalmente il valore economico reale delle merci, l’articolo 29 del regolamento n. 2913/92 alleggerisce, in una certa misura, l’onere della prova richiesto alle autorità.

Ciò avviene prevedendo taluni oneri di allegazione a carico del dichiarante ( 26 ) e, in alcune circostanze, ponendo anche a suo carico parte dell’onere probatorio ( 27 ).

54. Tuttavia, l’imposizione di detti oneri ai dichiaranti non può produrre l’effetto di sollevare le autorità dall’obbligo di fondare le loro conclusioni circa l’esistenza di un controllo di fatto su elementi specifici che indichino che una parte era in grado di determinare o influenzare il comportamento dell’altra parte o che una terza parte poteva esercitare un potere analogo nei confronti delle due parti.

55. A mio avviso, il semplice fatto che una transazione non presenti taluni aspetti che normalmente caratterizzano transazioni simili – ad esempio, l’esistenza di un contratto di vendita scritto, la prestazione di fideiussioni o garanzie, pagamenti anticipati – non rivela automaticamente l’esistenza di un legame strutturale o organico tra i due operatori.

Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], non si può escludere che due associati di lunga data, che abbiano intrattenuto rapporti commerciali regolari e proficui, possano portare a termine le loro transazioni in modo semplificato e rapido.

Allo stesso modo, un prezzo insolitamente basso non indica necessariamente che la transazione ha avuto luogo tra persone legate.

Infatti, una parte può essere riuscita ad ottenere un prezzo particolarmente buono a causa, ad esempio, delle difficoltà finanziarie della controparte o a causa di una situazione di mercato particolarmente favorevole ( 28 ).

Non si tratta di situazioni di controllo di fatto, ma piuttosto del risultato dell’interazione delle normali forze di mercato.

56. A mio avviso, per dimostrare il controllo di fatto, le autorità non possono limitarsi a osservare e registrare l’ effetto dell’asserito controllo (il prezzo insolitamente basso), ma devono effettivamente individuare la possibile causa dell’asserito controllo.

Viene in mente, ad esempio, la presenza delle stesse persone nei consigli di amministrazione delle due parti, l’esistenza di partecipazioni incrociate o di situazioni di vicinanza tra gli azionisti delle due parti.

Si tratta di elementi che, se del caso, possono fornire alle autorità una solida base per presumere un controllo di fatto.

In caso contrario, il ragionamento delle autorità diventa circolare: l’elemento che dà origine ad un’indagine approfondita sul legame tra le due parti (il prezzo insolitamente basso) diventa anche la prova dell’esistenza di un rapporto «troppo stretto» tra loro.

57. Ciò precisato, per completezza può essere utile ricordare al giudice del rinvio che il fatto che il compratore e il venditore siano «legati» ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 non è affatto l’unica situazione ( 29 ) che consente all’amministrazione doganale di non tenere conto del valore delle merci dichiarato all’importazione.

Infatti, il contesto normativo dell’Unione applicabile comprende altre disposizioni che consentono alle autorità di calcolare tale valore sulla base di altri metodi di valutazione.

Una delle disposizioni di cui trattasi sembra prima facie essere potenzialmente pertinente nel caso di specie. b) Articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93

58. Ai sensi dell’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93, «[l] e autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se (...) hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale».

59. Nell’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 rientrano le situazioni in cui il prezzo dichiarato non corrisponde al prezzo effettivamente pagato o da pagare.

La disposizione in oggetto – applicabile indipendentemente dal fatto che il compratore e il venditore siano (di diritto o di fatto) legati – identifica, in particolare, ipotesi di frode, di falsa dichiarazione e di altre dichiarazioni ingannevoli ( 30 ).

È possibile, ad esempio, che vi siano documenti o dichiarazioni contraffatti che non rispecchiano esattamente la transazione reale.

Può anche accadere che vi siano errori nella determinazione o nella rettifica del «prezzo effettivamente pagato o da pagare», in base ai criteri previsti dagli articoli 29, 32 e 33 del regolamento n. 2913/92, o più semplicemente che vi siano errori materiali nella compilazione dei documenti necessari per lo sdoganamento.

60. L’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 è, pertanto, una disposizione in larga misura complementare all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92.

Infatti, come affermato dalla Commissione all’udienza, la prima disposizione è stata introdotta nel contesto normativo dell’Unione solo in una fase successiva, allo scopo di colmare determinate lacune.

61. A mio avviso, l’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 si applica quando il prezzo dichiarato non corrisponde a quello effettivamente pagato o da pagare.

L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 si applica quando il prezzo dichiarato corrisponde in effetti a quello effettivamente pagato o da pagare, ma sul suo importo ha influito il legame tra il compratore e il venditore.

Di conseguenza, in entrambi i casi il valore dichiarato all’amministrazione doganale non riflette il valore economico reale delle merci, risultando quindi arbitrario o fittizio.

62. Come indicato dal governo spagnolo all’udienza, nonostante abbiano un diverso ambito di applicazione, l’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 perseguono la medesima finalità (consentire la corretta valutazione delle merci) e obbediscono a una logica molto simile.

63. Entrambe le disposizioni rendono necessario un approccio relativamente attento da parte dell’amministrazione doganale: quest’ultima deve avere «motivo» di ritenere che sul prezzo concordato dagli operatori legati abbia influito il legame esistente tra loro (articolo 29, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92) ( 31 ) e deve avere «fondati dubbi» che il prezzo dichiarato non sia quello effettivamente pagato o da pagare (articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93).

64. Inoltre, entrambe le disposizioni impongono alle autorità di sentire l’operatore o gli operatori interessati prima di decidere di non tener conto del valore dichiarato e di procedere alla propria valutazione del valore delle merci.

65. Ciò premesso, sulla questione se l’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 sia pertinente nel caso di specie – in via subordinata rispetto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 – deve, ancora una volta, pronunciarsi il giudice del rinvio.

3. Conclusione sulla prima questione

66. Alla luce di quanto precede, occorre, a mio avviso, rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 e l’articolo 143, paragrafo 1, lettera e) ed f), del regolamento n. 2454/93 devono essere interpretati nel senso che il compratore e il venditore sono considerati «persone legate» quando, nonostante l’assenza di elementi comprovanti un’associazione d’affari o un controllo, sulla base delle circostanze inerenti la conclusione delle transazioni, si possa ragionevolmente dedurre che di fatto una persona controlla l’altra o entrambe le persone sono controllate da una terza.

B. Seconda questione

67. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 vieti la determinazione del valore in dogana sulla base di informazioni contenute in una banca dati nazionale relative a un valore in dogana di merci che hanno la stessa origine e che, sebbene non similari, sono ricondotte alla stessa voce TARIC.

68. A tal riguardo, occorre ricordare che gli articoli 30 e 31 del regolamento n. 2913/92 prevedono metodi di determinazione del valore in dogana in casi nei quali non è possibile determinare il valore di transazione reale e non può quindi essere utilizzato il metodo generale per la valutazione in dogana previsto dall’articolo 29 del medesimo codice.

69. Tali metodi di valutazione «sussidiari» sono strutturati secondo un rigido ordine gerarchico e legati tra loro in modo subordinato.

Pertanto, essi devono essere applicati in via sequenziale: quando il valore in dogana non può essere determinato tramite l’applicazione di uno specifico metodo, si deve utilizzare quello immediatamente successivo secondo l’ordine stabilito dal codice doganale, ove possibile ( 32 ).

70. L’articolo 30 del regolamento n. 2913/92 elenca quattro specifici metodi di valutazione, fondati su regole dettagliate.

Dal canto suo, l’articolo 31 del regolamento n. 2913/92 prevede un metodo di valutazione utilizzabile come ultima risorsa – che può essere impiegato solo ove non sia possibile alcun’altra opzione – il quale consente di determinare il valore, «sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli», purché tali mezzi siano «compatibili con i principi e con le disposizioni generali» della normativa doganale dell’Unione e dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il «GATT»).

71. Tenuto conto della sua formulazione piuttosto aperta e del suo carattere di extrema ratio, l’articolo 31 del regolamento n. 2913/92 lascia alle autorità il compito di individuare, in base alle circostanze di ciascun caso, i metodi che possono essere utilizzati per determinare il valore delle merci in oggetto.

Tali metodi dovrebbero essere, in linea di principio, quelli stabiliti dagli articoli 29 e 30 dello stesso regolamento, applicati con un certo grado di elasticità ( 33 ).

72. Ciò che rileva, in forza dell’articolo 31 del regolamento n. 2913/92, è che i mezzi scelti siano (i) «ragionevoli», (ii) basati sui dati disponibili e (iii) compatibili con il contesto normativo pertinente (dell’Unione europea e internazionale).

73. Tali requisiti implicano, a mio avviso, quanto segue.

In primo luogo, i mezzi scelti devono essere adeguati alle circostanze (cioè in grado di dare origine a una valutazione equa e attendibile) e funzionali per le autorità (cioè non eccessivamente complicati e dispendiosi in termini di tempo).

In secondo luogo, i mezzi scelti devono basarsi su dati reali (ove possibile, «basa[ti] su valori in dogana precedentemente determinati» ( 34 )) verificabili dai dichiaranti e, se del caso, dagli organi giurisdizionali competenti.

In terzo luogo, i mezzi devono inserirsi armoniosamente nel sistema dell’Unione in materia di valore in dogana e non devono essere in contrasto con gli strumenti internazionali pertinenti.

74. Nel caso di specie, come menzionato al paragrafo 19 supra, le autorità doganali hanno ritenuto che né il metodo generale di valutazione previsto all’articolo 29 del regolamento n. 2913/92, né i metodi sussidiari di cui all’articolo 30 del medesimo regolamento potessero essere applicati.

Esse hanno pertanto deciso che il valore in dogana delle merci di cui trattasi dovesse essere determinato conformemente al metodo «residuale» di cui all’articolo 31 del regolamento n. 2913/92.

A tal fine, dette autorità hanno determinato il valore in dogana delle merci importate dalla ricorrente utilizzando i dati della transazione di merci importate da una diversa società aventi la stessa denominazione («parti di macchine per il condizionamento dell’aria») e lo stesso codice TARIC (8415900090), con la stessa origine (Malesia) e provenienti dallo stesso produttore.

Il giudice del rinvio osserva che la transazione assunta come riferimento ha costituito l’unico caso di esportazioni dalla Malesia con lo stesso codice TARIC registrato nella banca dati nazionale nel 2010.

75. Non spetta, ovviamente, alla Corte valutare se, nel caso di specie, le autorità doganali abbiano correttamente fatto ricorso al metodo di valutazione in dogana di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 adducendo che non potevano essere applicati né l’articolo 29, né l’articolo 30 di tale codice.

76. Ciò premesso, e tornando al tema sollevato dal giudice del rinvio, ritengo che l’articolo 31 del regolamento n. 2913/92 non vieti, in linea di principio, la determinazione del valore delle merci sulla base dei dati della transazione, registrati in una banca dati nazionale, relativi a un’importazione di merci ricondotte allo stesso codice TARIC, aventi la stessa origine e la cui importazione è avvenuta negli anni precedenti.

77. Sebbene la spedizione assunta come riferimento non riguardasse necessariamente «merci identiche» o «merci similari», ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera a) e b), del regolamento n. 2913/92, il fatto che le due spedizioni riguardassero merci classificate con il medesimo codice TARIC indica un ragionevole grado di omogeneità tra tali merci.

A mio avviso, una siffatta omogeneità può essere sufficiente quando alcune merci sono valutate ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 2913/92, se non sono note altre caratteristiche dei prodotti in oggetto.

In pratica, le autorità hanno applicato il metodo di determinazione del valore in dogana sulla base del valore di transazione di merci similari ( 35 ), interpretando la nozione di «merci similari» in modo flessibile ( 36 ).

78. Pare superfluo ricordare, in detto contesto, che la TARIC «ricalc[a] (...) la nomenclatura combinata», la quale, fondandosi sul sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: il «SA»), costituisce il principale strumento di classificazione delle merci nell’Unione europea.

I codici TARIC mirano pertanto a riflettere il modo in cui un prodotto è classificato in tutti i paesi che adottano il SA ( 37 ).

Con la digitalizzazione doganale, la TARIC è inoltre facilmente accessibile sia agli operatori economici che alle autorità mediante una banca dati pubblica, accrescendo così la trasparenza e la certezza del diritto.

79. È vero che il codice TARIC utilizzato nel caso di specie è residuale e generico ( 38 ).

Tuttavia, l’attribuzione del codice TARIC specifico da parte delle autorità doganali si è basata sulle informazioni fornite dallo stesso importatore.

A tale riguardo, occorre ricordare che il sistema dell’Unione in materia di determinazione del valore in dogana si fonda sulla premessa secondo cui la determinazione delle informazioni necessarie all’applicazione della normativa doganale alle merci viene principalmente effettuata sulla base delle informazioni fornite dal dichiarante, e non sulla base delle constatazioni dell’autorità doganale ( 39 ).

Più in generale, l’autoliquidazione delle obbligazioni doganali in relazione alle merci coperte da una dichiarazione presentata alle autorità doganali è generalmente considerata uno dei principi su cui si fonda la normativa dell’Unione in materia.

In tale contesto, il ruolo delle autorità è per lo più limitato al controllo e alla verifica delle dichiarazioni e, se necessario, alla loro rettifica ( 40 ).

Non ci si può aspettare che le autorità svolgano compiti dispendiosi in termini di tempo per «sostituirsi» ai dichiaranti e ricalcolare gli importi dovuti da questi ultimi sulla base di informazioni e dati non facilmente disponibili.

80. A tal riguardo, occorre ancora aggiungere che la Corte ha già dichiarato che il prezzo fissato nell’ambito di un’unica vendita anteriore a quella per la quale è stata effettuata la dichiarazione in dogana nel caso di specie può costituire uno di quei «dati disponibili» nell’Unione europea che l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 permette di prendere in considerazione come base per determinare il valore doganale.

La Corte ha ritenuto che il riferimento a tale prezzo costituisca un modo di determinazione del detto valore doganale che è, al tempo stesso, «ragionevole» nel senso dell’articolo 31, paragrafo 1, e compatibile con i principi e con le disposizioni generali degli accordi internazionali nonché delle norme alle quali tale articolo 31, paragrafo 1, si riferisce ( 41 ).

81. Non vedo alcuna ragione per la quale siffatte constatazioni non possano trovare applicazione anche nel caso di specie.

82. Ciò premesso, sono d’accordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che sarebbe stato preferibile esaminare i dati a livello dell’Unione relativi alle importazioni delle merci in oggetto nel periodo rilevante ( 42 ).

Spetta tuttavia al giudice del rinvio accertare se tali dati fossero disponibili e, in caso affermativo, se essi possano mettere in discussione le conclusioni delle autorità doganali.

83. Alla luce di quanto precede, si deve, a mio avviso, rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 non vieta la determinazione del valore in dogana sulla base di informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana di merci che hanno la stessa origine e che, sebbene non identiche o similari, sono ricondotte alla stessa voce TARIC.

V. Conclusione

84. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania, Lituania) come segue: – Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 e dell’articolo 143, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento n. 2454/93 il compratore e il venditore sono considerati «persone legate» quando, nonostante l’assenza di elementi comprovanti un’associazione d’affari o un controllo, sulla base delle circostanze inerenti la conclusione delle transazioni, si possa ragionevolmente dedurre che di fatto una persona controlla l’altra o entrambe le persone sono controllate da una terza. – L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 non vieta la determinazione del valore in dogana sulla base di informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana di merci che hanno la stessa origine e che, sebbene non identiche o similari, sono ricondotte alla stessa voce TARIC. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2

) [OSCURATO:PERSONA], A.,

[OSCURATO:PERSONA] to the Nature and Cause of the Wealth of Nations , 1776, libro V, capitolo II, parte II. ( 3 ) V. Asakura, H., «[OSCURATO:PERSONA] and Tariffers»,

[OSCURATO:PERSONA]

, 2003, pagg. 19 e 20; e Wolffgang, H‑M., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]»,

[OSCURATO:PERSONA]

, vol. 1, n. 1, 2007, pagg. 3 e

4. ( 4 ) L’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT (o accordo OMC sul valore in dogana) è solo un esempio di tali accordi.

In generale, sul tema di cui trattasi, v.

Rosenow, S., O’Shea, B.J., A Handbook on the WTO [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], 2010. ( 5 ) GU 1992, L 302, pag. 1 . ( 6 ) Il regolamento n. 2913/92 ha cessato di produrre i suoi effetti il 30 aprile 2016, essendo stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce un codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ( GU 2008, L 145, pag. 1 ).

Quest’ultimo è stato a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ), attualmente in vigore. ( 7 ) GU 1993, L 253, pag. 1 . ( 8 ) Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1 o aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( GU 2016, L 87, pag. 24 ). ( 9 ) [OSCURATO:PERSONA], tali codici erano 8415200090, 8415820090 e 8415101000. ( 10 ) Il termine TARIC sta per «Tariffa integrata dell’Unione europea»; v. articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come modificato. ( 11 ) Codice 8415900090. ( 12 ) Corte EDU, 16 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA]. c.

Lituania, CE:ECHR:2019:0416JUD005509216. ( 13 ) Sentenza del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a. ( C‑116/12 , EU:C:2013:825 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 14 ) Il prezzo può essere rettificato conformemente agli articoli 32 e 33 dello stesso codice.

Tali disposizioni stabiliscono elementi il cui valore deve o non deve essere aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare per i beni di cui trattasi. ( 15 ) Articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92. ( 16 )

V. altresì, analogamente, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Stretinskis ( C‑430/14 , EU:C:2015:701 , paragrafo 15 ). ( 17 ) Sentenza del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a. ( C‑116/12 , EU:C:2013:825 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) In tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Stretinskis ( C‑430/14 , EU:C:2015:701 , paragrafo 18 ). ( 19 )

V. sentenza del 21 gennaio 2016, Stretinskis ( C‑430/14 , EU:C:2016:43 , punto 27 ). ( 20 ) Il corsivo è mio. ( 21 ) V., tra le altre, la versione in francese («juridiquement»), in italiano («veste giuridica»), in spagnolo («jurídicamente»), in svedese («juridiskt») e in greco («νομική άποψη»). ( 22 ) Sebbene la nota citata si riferisca solo all’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), ritengo che il principio ivi enunciato sia, mutatis mutandis, applicabile anche per quanto riguarda la lettera f) della medesima disposizione. ( 23 ) Il corsivo è mio.

Quanto al termine «operationally», altre versioni linguistiche del regolamento confermano in modo inequivocabile che detto termine si riferisce a situazioni di controllo di fatto: v., tra l’altro, la versione in francese («en droit ou en fait»), in italiano («di diritto o di fatto») e in greco («de jure ή de facto»). ( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Direktor na Teritorialna direktsiya [OSCURATO:PERSONA] ( C‑76/19 , EU:C:2020:543 , punti 67 e 68 ). ( 25 ) In tale contesto, non occorre aggiungere che, in ogni caso, gli operatori del mercato hanno il diritto di impugnare la statuizione delle autorità dinanzi ai giudici nazionali, come ha fatto [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa.

V., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑29/13 e C‑30/13 , EU:C:2014:140 ), e conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa DP grup ( C‑138/10 , EU:C:2011:378 , paragrafo 44 ). ( 26 )

V. articolo 29, paragrafo 2, lettera a) («Qualora il dichiarante lo richieda»), e articolo 29, paragrafo 2, lettera c) («su iniziativa del dichiarante»). ( 27 )

V. articolo 29, paragrafo 2, lettera b) («quando il dichiarante dimostri»). ( 28 ) Si consideri, ad esempio, che la vendita di petrolio greggio nella primavera del 2020, durante il picco della pandemia di COVID-19, ha registrato prezzi negativi per la prima volta nella storia. ( 29 ) A condizione, come indicato, che il loro legame abbia influito sul prezzo delle merci (v. paragrafo 31 delle presenti conclusioni). ( 30 ) V., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare ( C‑173/15 , EU:C:2017:195 , punti da 38 a 40 ).

V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa Carboni e derivati ( C‑263/06 , EU:C:2007:501 , paragrafi da 61 a 65 ). ( 31 ) A tale riguardo, la nota interpretativa relativa all’articolo 29, paragrafo 2, dispone che l’esame delle circostanze della vendita è richiesto soltanto nel caso in cui «esistano dubbi sulla accettabilità del prezzo» (il corsivo è mio). ( 32 ) V., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a. ( C‑116/12 , EU:C:2013:825 , punti da 41 a 43 ), e del 9 novembre 2017, LS [OSCURATO:PERSONA] ( C‑46/16 , EU:C:2017:839 , punto 43 ).

V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Oribalt Rīga ( C‑1/18 , EU:C:2019:64 , paragrafi da 28 a 30 ). ( 33 )

V. nota interpretativa relativa all’articolo 31, paragrafo 1, al paragrafo 13 delle presenti conclusioni.

In tal senso, v., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Oribalt Rīga ( C‑1/18 , EU:C:2019:64 , paragrafi da 28 a 30 ). ( 34 ) Ibidem. ( 35 ) Articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92. ( 36 ) Articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93 e note interpretative relative all’articolo 31, paragrafo

1. ( 37 ) Per tale ragione, la Commissione – che è responsabile della gestione e della pubblicazione della TARIC – pur disponendo di un certo margine per precisare la portata delle voci doganali stabilite in base al SA, non è però autorizzata a modificarne il contenuto.

V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa CBA Computer ( C‑479/99 , EU:C:2001:119 , paragrafo 40 e giurisprudenza ivi citata). ( 38 )

V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. ( 39 ) V., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2011, DP grup ( C‑138/10 , EU:C:2011:587 , punti 33 e 34 ). ( 40 ) Sul punto, v. ampiamente Walsh, T., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2015, pagg. da 67 a

73. ( 41 ) V., ad esempio, sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati ( C‑263/06 , EU:C:2008:128 ). ( 42 ) Per inciso, constato che le disposizioni pertinenti si riferiscono a prodotti identici e similari venduti per l’esportazione «a destinazione della Comunità» (articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92) e ai «dati disponibili nella Comunità» (articolo 31, paragrafo 1, dello stesso regolamento).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020CC0599 CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA] presentate il 20 gennaio 2022 ( 1 ) Causa C‑599/20 UAB «[OSCURATO:PERSONA]» contro [OSCURATO:PERSONA]ės departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] finansų ministerijos, con l’intervento di: [OSCURATO:PERSONA] teritorinė muitinė [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania, Lituania)] «Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Codice doganale comunitario – Regolamento (CEE) n. 2913/92 – Articolo 29, paragrafo 1, lettera d) – Determinazione del valore in dogana – Nozione di “persone legate” – Controllo di fatto – Regolamento (CEE) n. 2454/93 – Articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) ed f) – Articolo 181 bis – Voce TARIC» I. Introduzione 1. Nella sua fondamentale opera «La ricchezza delle nazioni», [OSCURATO:PERSONA] scrisse che i dazi doganali sono «in uso da tempo immemore» ( 2 ). Infatti, si ipotizza che i dazi sulle importazioni o sulle esportazioni di merci siano vecchi come il commercio. Ciò premesso, l’origine dei moderni dazi doganali viene spesso fatta risalire alla Grecia ellenistica, in particolare ai doni che i mercanti stranieri dovevano offrire ai governanti greci, in cambio di protezione e di un trattamento preferenziale nei loro commerci ( 3 ). 2. Tradizionalmente, la maggior parte dei dazi doganali aveva «aliquote specifiche», definite in funzione dell’articolo o del suo peso. Tuttavia, al giorno d’oggi nella maggior parte degli ordinamenti i dazi sono principalmente imposti «ad valorem», il che significa che le merci importate e/o esportate sono tassate sulla base del loro valore monetario. In tal caso, la valutazione in dogana, ossia la metodologia utilizzata per determinare il valore delle merci, diventa un elemento cruciale sia per le autorità doganali sia per le società che dichiarano il valore delle merci in dogana. 3. Data la sua importanza per il commercio globale, la determinazione del valore in dogana è oggetto di numerosi accordi internazionali ( 4 ). La normativa dell’Unione, che recepisce gli strumenti internazionali in materia, segue il metodo ad valorem. Di conseguenza, anche nell’Unione europea, insieme all’origine e alla classificazione, il valore in dogana delle merci costituisce la base per la determinazione dei dazi doganali degli importatori, normalmente calcolati come una percentuale del valore in dogana. 4. Il presente procedimento trae origine da un caso in cui l’autorità doganale nutriva dubbi sulla veridicità di una dichiarazione in relazione alla classificazione e al valore di talune merci importate nell’Unione europea. Il procedimento di cui trattasi offre alla Corte l’opportunità di fornire alcuni chiarimenti sulle circostanze in cui le autorità doganali possono, per determinare i dazi applicabili, non tener conto del valore delle merci dichiarato dall’importatore e seguire altri metodi per determinarne il valore. II. Contesto normativo A. Diritto dell’Unione 1. Regolamento (CEE) n. 2913/92 5. L’articolo 29, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario ( 5 ), applicabile all’epoca dei fatti del procedimento principale ( 6 ), così disponeva: «1.   Il valore in dogana delle merci importate è il valore di transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando siano vendute per l’esportazione a destinazione del territorio doganale della Comunità, previa eventuale rettifica effettuata conformemente agli articoli 32 e 33, sempre che: (...) d) il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, il valore di transazione sia accettabile a fini doganali, ai sensi del paragrafo 2. 2. (a) Per stabilire se il valore di transazione sia accettabile ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce di per sé motivo sufficiente per considerare inaccettabile detto valore. Se necessario, le circostanze proprie della vendita sono esaminate e il valore di transazione ammesso, purché tali legami non abbiano influito sul prezzo. Se, tenuto conto delle informazioni fornite dal dichiarante o ottenute da altre fonti, l’amministrazione doganale ha motivo di ritenere che detti legami abbiano influito sul prezzo, essa comunica queste motivazioni al dichiarante fornendogli una ragionevole possibilità di risposta. Qualora il dichiarante lo richieda, le motivazioni gli sono comunicate per iscritto. b) In una vendita tra persone legate, il valore di transazione è accettato e le merci sono valutate conformemente al paragrafo 1 quando il dichiarante dimostri che detto valore è molto vicino ad uno dei valori qui di seguito indicati, stabiliti allo stesso momento o pressappoco allo stesso momento: (...) c) I criteri di cui alla lettera b) devono essere applicati su iniziativa del dichiarante e soltanto a fini comparativi. Non possono essere stabiliti valori sostitutivi ai sensi della predetta lettera b)». 6. L’articolo 30, paragrafi 1 e 2, del regolamento n. 2913/92 così recitava: «1.   Quando il valore in dogana non può essere determinato ai sensi dell’articolo 29 si ha riguardo, nell’ordine, alle lettere a), b), c) e d) del paragrafo 2 fino alla prima di queste lettere che consenta di determinarlo, salvo il caso in cui l’ordine delle lettere c) e d) debba essere invertito su richiesta del dichiarante; soltanto quando tale valore in dogana non possa essere determinato a norma di una data lettera è consentito applicare la lettera immediatamente successiva nell’ordine stabilito dal presente paragrafo. 2.   I valori in dogana determinati ai sensi del presente articolo sono i seguenti: a) valore di transazione di merci identiche, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; b) valore di transazione di merci similari, vendute per l’esportazione a destinazione della Comunità ed esportate nello stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare; (...)». 7. A sua volta, l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 era formulato come segue: «Se il valore in dogana delle merci non può essere determinato ai sensi degli articoli 29 e 30, esso viene stabilito, sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli compatibili con i principi e con le disposizioni generali: – dell’accordo relativo all’attuazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994; – dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e – delle disposizioni del presente capitolo». 2. Modalità di applicazione 8. Il titolo V del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( 7 ), quale applicabile all’epoca dei fatti ( 8 ), riguardava il «Valore doganale». L’articolo 142, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 così recitava: «Ai fini del presente titolo si intende per: (...) c) “merci identiche”: le merci prodotte nello stesso paese e uguali sotto tutti gli aspetti, ivi comprese le caratteristiche fisiche, la qualità e la rinomanza. Differenze di scarso rilievo non impediscono di considerare identiche merci peraltro conformi alla presente definizione; d) “merci similari”: le merci prodotte nello stesso paese che, pur non essendo uguali sotto tutti gli aspetti, presentano caratteristiche analoghe e sono composte di materiali analoghi, tanto da poter svolgere le stesse funzioni e da essere intercambiabili sul piano commerciale; la qualità delle merci, la loro rinomanza e l’esistenza di un marchio di fabbrica o di commercio rientrano tra gli elementi da prendere in considerazione per stabilire se determinate merci siano similari; (...)». 9. L’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 prevedeva quanto segue: «1.   Ai fini del titolo II, capitolo 3, del codice del presente titolo, due o più persone sono considerate legate solo se: a) l’una fa parte della direzione o del consiglio di amministrazione dell’impresa dell’altra e viceversa; b) hanno la veste giuridica di associati; c) l’una è il datore di lavoro dell’altra; d) una persona qualsiasi possegga, controlli o detenga, direttamente o indirettamente, il 5% o più delle azioni o quote con diritto di voto delle imprese dell’una e dell’altra; e) l’una controlla direttamente o indirettamente l’altra; f) l’una e l’altra sono direttamente o indirettamente controllate da una terza persona; g) esse controllano assieme, direttamente o indirettamente, una terza persona; oppure se h) appartengono alla stessa famiglia. Si considerano appartenenti alla stessa famiglia solo le persone tra le quali intercorre uno dei seguenti rapporti: (...)». 10. L’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 così disponeva: «1.   Le autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se, in esito alla procedura di cui al paragrafo 2, hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale. 2.   Le autorità doganali, in presenza dei dubbi di cui al paragrafo 1, possono richiedere che siano fornite delle informazioni complementari tenuto conto di quanto stabilito all’articolo 178, paragrafo 4. Se tali dubbi dovessero persistere, le autorità doganali, prima di adottare una decisione definitiva, sono tenute ad informare la persona interessata, per iscritto a sua richiesta, dei motivi sui quali questi dubbi sono fondati, concedendole una ragionevole possibilità di rispondere adeguatamente. La decisione definitiva con la relativa motivazione è comunicata alla persona interessata per iscritto». 11. L’allegato 23 del regolamento n. 2454/93, intitolato «Note interpretative in materia di valore in dogana», conteneva le note interpretative per quanto riguarda, in particolare, l’articolo 29, paragrafi 2 e 3, e l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92, nonché l’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), del regolamento n. 2454/93. 12. Le note interpretative con riferimento all’articolo 29, paragrafo 2, così recitavano: «1.   L’articolo 29, paragrafo 2, lettere a) e b), prevedono diversi mezzi per stabilire l’accettabilità di un valore di transazione. 2.   Il paragrafo 2, lettera a), prevede che, nel caso in cui il compratore e il venditore siano legati, le circostanze proprie della vendita saranno esaminate e il valore di transazione sarà ammesso come valore in dogana purché detti legami non abbiano influito sul prezzo. Non si deve intendere con ciò che le circostanze della vendita debbano essere esaminate ogni volta che il compratore e il venditore sono legati. Tale esame sarà richiesto soltanto nel caso in cui esistano dubbi sull’accettabilità del prezzo. Quando l’autorità doganale non nutra alcun dubbio sull’accettabilità del prezzo, questo deve essere accettato senza che il dichiarante sia tenuto a fornire informazioni complementari. (...). 3.   Quando l’autorità doganale non sia in grado di accettare il valore di transazione senza complemento di indagine, essa deve dare al dichiarante la possibilità di fornire tutte le altre informazioni particolareggiate che possono essere necessarie per consentirle di esaminare le circostanze della vendita. A questo riguardo, l’autorità doganale deve essere disposta ad esaminare gli aspetti pertinenti della transazione, ivi compreso il modo in cui il compratore e il venditore organizzano i loro rapporti commerciali e il modo in cui il prezzo in questione è stato deciso, allo scopo di determinare se i legami hanno influito sul prezzo. Se fosse possibile provare che il compratore e il venditore, benché legati ai sensi dell’articolo 143, del presente regolamento acquistano e vendono l’uno all’altro come se non fossero legati, risulterebbe dimostrato che i legami non hanno influito sul prezzo. (...)». 13. Le note interpretative relative all’articolo 31, paragrafo 1, disponevano quanto segue: «1.   I valori in dogana determinati a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, devono, nella maggior misura possibile, basarsi su valori in dogana precedentemente determinati. 2.   I metodi di valutazione da utilizzare a norma dell’articolo 31, paragrafo 1, devono essere quelli definiti dagli articoli 29 e 30, paragrafo 2 compreso, pur tenendo presente che una ragionevole elasticità nell’applicazione di tali metodi è conforme agli obiettivi e alle disposizioni dell’articolo 31, paragrafo 1. 3.   Alcuni esempi illustrano cosa bisogna intendere per ragionevole elasticità: a) Merci identiche – La prescrizione secondo cui le merci identiche devono essere esportate allo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare può essere interpretata con elasticità; merci identiche importate, prodotte in un paese diverso dal paese di esportazione delle merci da valutare, possono costituire la base della valutazione in dogana; si possono utilizzare i valori in dogana di merci identiche importate, già determinati a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d). b) Merci similari – La prescrizione secondo cui le merci similari devono essere esportate allo stesso momento o pressappoco nello stesso momento delle merci da valutare può essere interpretata con elasticità; merci similari importate, prodotte in un paese diverso dal paese d’esportazione delle merci da valutare, può costituire la base della valutazione in dogana; si possono utilizzare i valori in dogana delle merci similari importate, già determinati a norma dell’articolo 30, paragrafo 2, lettere c) e d). (...)». 14. Le note interpretative relative all’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), così recitavano: «Si considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto, un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda». B. Diritto nazionale 15. Il punto 12 del regolamento di esecuzione del regolamento n. 2913/92 e del regolamento n. 2454/93 nella Repubblica di Lituania, approvato con risoluzione n. 1332 del governo della Repubblica di Lituania del 27 ottobre 2004, dispone quanto segue: «Nell’applicare i metodi per determinare il valore in dogana facendo riferimento al valore di transazione di merci identiche o similari e all’articolo 31 del codice doganale comunitario, le autorità doganali utilizzano i dati sul valore in dogana di merci raccolti nella banca dati per la valutazione di merci a fini doganali gestita dal Dipartimento delle dogane. La procedura per la selezione dei dati da tale banca dati, l’uso di tali dati e la formalizzazione della decisione volta alla determinazione del valore in dogana delle merci in conformità con i dati raccolti nella banca dati specificata sono stabiliti dal Direttore generale del Dipartimento delle dogane». 16. Il punto 7 del regolamento che disciplina il controllo della valutazione in dogana di merci importate, approvato con il decreto n. 1B‑431 del Direttore del Dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania del 28 aprile 2004 (in prosieguo: il «regolamento del Dipartimento delle dogane») stabilisce quanto segue: «I funzionari doganali utilizzano la banca dati per la valutazione in dogana delle merci a fini doganali, che deve essere compilata secondo la procedura stabilita dal Dipartimento delle dogane, per i seguenti scopi: 7.1. confrontare il valore in dogana delle merci importate e quello delle merci precedentemente importate e verificare che il valore in dogana delle merci risponda a realtà; 7.2. scegliere le informazioni sui valori e sui prezzi delle merci per l’applicazione di altri metodi di valutazione in dogana o per il calcolo di eventuali garanzie o fideiussioni supplementari». 17. A sua volta, il punto 24 del regolamento del Dipartimento delle dogane è così formulato: «Se viene adottata la decisione di cui al punto 20.4 del regolamento [del Dipartimento delle dogane] (di applicare il metodo di determinazione del valore in dogana facendo riferimento al valore di transazione di merci identiche o similari), è obbligatorio osservare quanto previsto all’articolo 150 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario. Se durante lo sdoganamento non è possibile applicare quanto previsto all’articolo 150 delle disposizioni di applicazione del codice doganale comunitario, il valore in dogana delle merci è determinato conformemente all’articolo 31 del codice doganale comunitario (metodo 6). Nel determinare il valore in dogana delle merci secondo il metodo 6, il prezzo applicabile delle merci deve essere vicino al prezzo di merci identiche o similari; tuttavia, è ammessa un’applicazione più flessibile dei requisiti stabiliti per questi metodi (ad esempio, il requisito dei “90 giorni” potrebbe essere applicato in modo più flessibile, le merci possono anche essere fabbricate in un paese diverso da quello delle merci per le quali viene determinato il valore in dogana, può essere applicato il prezzo del paese di esportazione, e così via)». III. Fatti, procedimento nazionale e questioni pregiudiziali 18. Tra il 2009 e il 2012, la ricorrente nel procedimento principale (UAB «[OSCURATO:PERSONA]») ha importato in Lituania varie quantità di merci di origine malese, acquistate presso [OSCURATO:PERSONA] LLC. Dette merci sono state descritte, nelle dichiarazioni doganali, come macchine per il condizionamento dell’aria e parti di esse e sono state dichiarate con diversi codici ( 9 ) TARIC ( 10 ), con l’indicazione del peso totale in chilogrammi. In tali dichiarazioni, la ricorrente ha precisato il valore della transazione, ossia il prezzo indicato nelle fatture rilasciate alla ricorrente medesima, come valore in dogana delle merci di cui trattasi. 19. A seguito di alcuni controlli sulle attività della ricorrente relative all’importazione di tali merci, la [OSCURATO:PERSONA] teritorinė muitinė (Autorità doganale regionale di Vilnius, Lituania) ha deciso che le merci avrebbero dovuto essere descritte come «parti di macchine per il condizionamento dell’aria» e dichiarate con un diverso codice TARIC ( 11 ). L’Autorità doganale regionale di Vilnius ha altresì ritenuto che il valore di transazione dichiarato non potesse essere accettato, in quanto la ricorrente e il venditore dovevano essere considerati persone legate ai fini della valutazione doganale, e che il valore delle merci di cui trattasi non potesse essere determinato attraverso nessuno dei metodi indicati negli articoli 29 e 30 del regolamento n. 2913/92. 20. Di conseguenza, l’Autorità doganale regionale di Vilnius ha determinato il valore in dogana delle merci ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 2913/92, facendo riferimento a tal fine ai dati disponibili nel sistema informativo doganale per la determinazione del valore delle merci a fini doganali (in prosieguo: la «banca dati PREMI»). In particolare, le autorità lituane hanno determinato il valore in dogana delle merci importate dalla ricorrente utilizzando i dati della transazione per le merci importate da un’altra società dallo stesso produttore, con la stessa denominazione e lo stesso codice TARIC. Questo è stato l’unico caso di esportazioni dalla Malesia con lo stesso codice TARIC registrato nella banca dati nazionale PREMI nel 2010. Le autorità doganali hanno applicato il valore di transazione di tale caso ai valori delle merci dichiarate dalla ricorrente nel periodo compreso tra il 2009 e il 2011. 21. La ricorrente ha presentato ricorso avverso la decisione dell’Autorità doganale regionale di Vilnius dinanzi al Muitinės departamentas prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania). Dopo aver esaminato le contestazioni della ricorrente, il Dipartimento delle dogane in oggetto ha confermato la decisione dell’Autorità doganale regionale di Vilnius. La ricorrente ha impugnato la decisione del Dipartimento delle dogane dinanzi alla Mokestinių ginčų komisja prie [OSCURATO:PERSONA] Vyriausybės (Commissione per il contenzioso tributario presso il governo della Repubblica di Lituania). Tale organo ha confermato la decisione del Dipartimento delle dogane presso il Ministero delle Finanze della Repubblica di Lituania oggetto di contestazione. 22. La ricorrente ha presentato ricorso avverso la decisione della Commissione per il contenzioso tributario dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius, Lituania), chiedendo altresì che fosse adita la Corte di giustizia dell’Unione europea affinché si pronunciasse in via pregiudiziale sull’interpretazione di talune disposizioni del regolamento n. 2913/92 e del regolamento di esecuzione n. 2454/93. 23. [OSCURATO:PERSONA] apygardos administracinis teismas (Tribunale amministrativo regionale di Vilnius) ha respinto il suddetto ricorso. Dopo aver esaminato l’impugnazione della ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania, Lituania) ha confermato la sentenza emessa in primo grado. 24. A seguito della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo secondo cui gli organi giurisdizionali della Repubblica di Lituania non avevano motivato adeguatamente il loro rifiuto di sottoporre questioni pregiudiziali alla Corte e, di conseguenza, avevano violato l’articolo 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ( 12 ), la [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania) ha riaperto la procedura in sede amministrativa. Tuttavia, nutrendo dubbi in merito alla corretta interpretazione delle pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione, detto giudice ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali: «1) Se l’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del [regolamento n. 2913/92], e l’articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) o f), del [regolamento n. 2454/93], debbano essere interpretati nel senso che il compratore e il venditore sono considerati persone legate qualora, come nel caso di specie, in assenza di documenti (dati ufficiali) comprovanti un’associazione d’affari o un controllo, le circostanze inerenti la conclusione delle transazioni siano, tuttavia, sulla base di prove oggettive, caratteristiche non dello svolgimento delle attività economiche in condizioni normali, ma piuttosto di casi in cui (1) vi siano rapporti d’affari particolarmente stretti basati su un alto livello di fiducia reciproca tra le parti della transazione o (2) una parte della transazione controlli l’altra o entrambe le parti della transazione siano controllate da un terza parte. 2) Se l’articolo 31, paragrafo 1, del [regolamento n. 2913/92] debba essere interpretato nel senso che esso vieta la determinazione del valore in dogana sulla base di informazioni contenute in una banca dati nazionale relative a un valore in dogana di merci che hanno la stessa origine e che, sebbene non similari ai sensi dell’articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del [regolamento n. 2454/93], sono ricondotte alla stessa voce TARIC». 25. Hanno presentato osservazioni scritte la [OSCURATO:PERSONA], i governi ceco, estone, spagnolo, francese e lituano, nonché la Commissione europea. Tali parti, nonché il governo dei [OSCURATO:PERSONA], hanno altresì presentato osservazioni orali all’udienza tenutasi il 17 novembre 2021. IV. Analisi A. Prima questione 26. Con la prima questione, il giudice del rinvio chiede se l’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 e l’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), e) o f), del regolamento n. 2454/93 debbano essere interpretati nel senso che il compratore e il venditore sono considerati «persone legate» qualora, nonostante non vi siano elementi comprovanti un’associazione d’affari o un controllo, le circostanze inerenti la conclusione delle transazioni siano indicative non dello svolgimento delle attività economiche in condizioni normali, bensì piuttosto di rapporti d’affari particolarmente stretti o di un controllo di fatto tra tali persone. 27. Per rispondere al giudice del rinvio, ricorderò anzitutto i principi fondamentali del sistema di valutazione doganale dell’Unione europea (1). Successivamente, affronterò i problemi interpretativi sollevati dal giudice del rinvio e suggerirò come il contesto sopra descritto possa essere applicato a cause come quella oggetto del procedimento principale (2). 1. Sistema di valutazione doganale dell’Unione europea 28. In via preliminare, può essere utile ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, la normativa dell’Unione in materia di valutazione doganale «mira a stabilire un sistema equo, uniforme e neutro che escluda l’impiego di valori in dogana arbitrari o fittizi» ( 13 ). L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 sancisce il principio secondo cui il valore in dogana delle merci è il loro valore di transazione , cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare, previa eventuale rettifica ( 14 ). 29. Detto principio è tuttavia soggetto ad alcune condizioni, una delle quali è – ai sensi della lettera d) della medesima disposizione – che il compratore ed il venditore non siano legati o, se lo sono, che il valore di transazione sia accettabile a fini doganali ( 15 ). La portata di tale condizione è precisata, in particolare, dall’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 e dall’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2913/92. 30. Da un lato, l’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 elenca le situazioni in cui gli operatori economici si considerano «legati» ai fini della normativa in materia di valutazione doganale. 31. Dall’altro, l’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2913/92 precisa che il fatto che il compratore e il venditore siano legati non costituisce un elemento sufficiente per supporre che il prezzo delle merci – e quindi il valore di transazione – abbia potuto essere influenzato dalla relazione particolare esistente tra dette parti ( 16 ). Infatti, nonostante il legame presente tra queste ultime, il valore di transazione dichiarato è accettabile , qualora tale legame non abbia influito sul prezzo delle merci. 32. Ai fini di tale verifica, l’articolo 29, paragrafo 2, lettera a), del regolamento n. 2913/92 indica che le «circostanze proprie della vendita» devono essere esaminate tenendo conto delle informazioni fornite dal dichiarante. Non bisogna dimenticare, a tal riguardo, che il valore di transazione deve riflettere il valore economico reale delle merci in oggetto e tener conto «di tutti gli elementi di tale merce che presentano un valore economico» ( 17 ). 33. È in detto contesto che affronterò ora la questione interpretativa sollevata dal giudice del rinvio. 2. Presente causa 34. Nella sua domanda di pronuncia pregiudiziale, il giudice del rinvio afferma che, nel procedimento principale, non vi sono prove che dimostrino l’esistenza tra il venditore e il compratore di un qualsivoglia rapporto giuridico del tipo previsto all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93. 35. Tuttavia, il giudice del rinvio indica che vari elementi di fatto consentono di ritenere che il venditore e il compratore godano di una connessione particolarmente stretta, in conseguenza della quale le loro transazioni sono state concluse ed eseguite in condizioni che non sono caratteristiche del normale svolgimento dell’attività economica. [OSCURATO:PERSONA] il giudice del rinvio, non sembrano sussistere condizioni oggettive idonee a giustificare la logica economica di tali operazioni. 36. A tale proposito, il giudice del rinvio evidenzia i seguenti fatti: (i) il venditore e la ricorrente sono legati da una relazione commerciale di lungo termine; (ii) le merci sono state fornite senza la conclusione di alcun contratto di vendita che prevedesse le condizioni di consegna, pagamento o restituzione della merce e altre condizioni specifiche per tali transazioni; (iii) le merci sono state consegnate senza alcun pagamento anticipato e nonostante il fatto che la ricorrente fosse debitrice di importi consistenti nei confronti del venditore per precedenti forniture; (iv) non sono state previste misure esecutive o di attenuazione del rischio (pagamenti anticipati, fideiussioni, garanzie, interessi di mora e così via) generalmente adottate nel normale svolgimento dell’attività economica, nonostante il valore particolarmente elevato delle transazioni oggetto di causa; (v) non ci sono prove che suggeriscano che il venditore, in generale, abbia esercitato alcun controllo sul pagamento e sulle altre obbligazioni; (vi) sono stati individuati casi in cui le persone che lavoravano per la società della ricorrente agivano per conto del venditore in virtù di un’autorizzazione e usavano il suo timbro aziendale. 37. Il giudice del rinvio aggiunge che, a suo avviso, modelli di comportamento di soggetti economici simili a quelli citati sono generalmente tipici dei casi in cui una parte dell’operazione controlla l’altra o entrambe sono controllate da una terza parte. Pertanto, sebbene non vi siano prove ufficiali per determinare l’esistenza di tale controllo in diritto, tale giudice ritiene che le circostanze della causa di cui trattasi possano eventualmente giustificare la considerazione che il venditore e la ricorrente siano considerati come parti legate di fatto, ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 e dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera e) e/o f), del regolamento n. 2454/93. 38. Il fulcro della presente questione consiste dunque nello stabilire se le autorità doganali possano concludere che due parti sono «legate», ai fini della valutazione doganale, nonostante l’assenza di legami giuridici tra di loro, sulla base di elementi che suggeriscano che, di fatto, una parte controlla l’altra oppure entrambe sono controllate da una terza parte. 39. Nelle prossime sezioni, spiegherò perché ritengo che la risposta a tale questione debba essere affermativa. Ciò nondimeno, suggerirò altresì che le pertinenti disposizioni del diritto dell’Unione [in particolare, l’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 e l’articolo 143, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento n. 2454/93] richiedono un approccio relativamente cauto da parte delle autorità in situazioni di mero fatto. Infine, per fornire una risposta utile al giudice del rinvio, esaminerò brevemente un’altra disposizione (l’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93) che – sebbene non menzionata dal giudice del rinvio – può parimenti avere una certa rilevanza nel caso di specie. a) Articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93 40. È anzitutto opportuno evidenziare che le situazioni in cui due operatori sono considerati «legati», ai fini del valore doganale, sono elencate in modo esaustivo («solo se») ( 18 ) all’articolo 143, paragrafo 1, del regolamento n. 2454/93. 41. Ciò premesso, come rilevato da alcune delle parti che hanno presentato osservazioni nell’ambito del presente procedimento, la Corte ha precisato che le situazioni ivi elencate non devono essere interpretate in senso restrittivo, qualora ciò comprometta l’effetto utile dell’articolo 29 del regolamento n. 2913/92 ( 19 ). Su tale base, dette parti hanno sostenuto che il caso oggetto del procedimento principale può essere ricondotto all’articolo 143, paragrafo 1, lettere b), e) o f), del regolamento n. 2454/93. 42. Per quanto riguarda l’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2454/93, sembra difficilmente contestabile che situazioni di mero fatto non rientrino nella disposizione in oggetto. Infatti, solo le persone che «hanno la veste giuridica di associati» ( 20 ) sono considerate «legate» ai sensi della medesima disposizione. Un esame delle diverse versioni linguistiche del regolamento conferma tale lettura ( 21 ). 43. Poiché il giudice del rinvio afferma che, sulla base delle prove disponibili, non è possibile individuare alcuna connessione giuridica tra i due operatori, ritengo che l’articolo 143, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 2454/93 non sia applicabile al caso di specie. 44. La situazione può tuttavia essere diversa in relazione all’articolo 143, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento n. 2454/93. Infatti, dette disposizioni consentono alle autorità di considerare due operatori «legati» in situazioni di mero controllo di fatto. Ciò si verifica quando uno degli operatori «controlla direttamente o indirettamente l’altr[o]» [lettera e)] e quando entrambi gli operatori sono «direttamente o indirettamente controllat[i] da una terza persona» [lettera f)]. Le note interpretative di cui all’allegato 23 del regolamento n. 2454/93 precisano che, ai fini dell’articolo 143, paragrafo 1, lettera e) ( 22 ), «[s]i considera che una persona ne controlli un’altra quando la prima sia in grado di esercitare, di diritto o di fatto , un potere di costrizione o di orientamento sulla seconda» ( 23 ). 45. La congiunzione disgiuntiva «o» indica che ai fini di tali disposizioni sono rilevanti anche situazioni di controllo di fatto, in alternativa al controllo puramente giuridico. In sintesi, direi che due operatori sono «legati» ai fini della valutazione doganale quando – a causa di legami giuridici, contrattuali o meramente fattuali esistenti tra loro – le transazioni in oggetto (come dichiarate alle autorità) non possono essere l’eventuale risultato dei rapporti tra due operatori di mercato indipendenti, ognuno dei quali adotta il comportamento più razionale o redditizio sul piano economico. 46. Spetta ovviamente al giudice del rinvio, il solo competente a valutare i fatti della controversia sottopostagli, stabilire se il compratore e il venditore siano «legati» perché uno di essi è in grado di esercitare un potere di costrizione o di orientamento sull’altro o una terza persona può esercitare un’analoga forma di controllo su entrambe le società ( 24 ). 47. Ciò premesso, al fine di aiutare il giudice del rinvio, vorrei osservare quanto segue. 48. Gli elementi che, secondo il giudice del rinvio, indicano i possibili legami tra i due operatori del mercato dimostrano senza dubbio l’esistenza di un elevato livello di fiducia tra di loro. Tuttavia, mi chiedo se tali elementi, valutati sia individualmente sia nel loro insieme, siano sufficienti a determinare l’esistenza di un controllo di fatto ai sensi dell’articolo 143, paragrafo 1, lettere e) o f), del regolamento n. 2454/93. 49. A mio parere, gli elementi di cui trattasi sono principalmente indizi o, comunque, hanno indotto le autorità a basarsi su talune presunzioni. 50. A tal proposito, posso senz’altro convenire sul fatto che le autorità doganali debbano poter ritenere accertati taluni fatti in presenza di una serie di indizi e/o sulla base di alcune presunzioni. Tenuto conto del considerevole numero di operazioni che tali autorità devono trattare ogni giorno, non ci si può chiaramente aspettare che esse basino le loro conclusioni su criteri di prova che siano rigorosi, ad esempio, quanto quelli imposti alle autorità inquirenti in materia penale. 51. Tuttavia, allo stesso tempo, gli operatori del mercato devono poter fare affidamento sul fatto che tali autorità seguano metodi prevedibili e affidabili per verificare le loro dichiarazioni. In particolare, gli indizi devono essere pertinenti e concordanti e le presunzioni basate su esperienze consolidate, in modo da ridurre al minimo il rischio di falsi positivi ( 25 ). Infatti, come recita il preambolo del regolamento n. 2913/92, il codice doganale mira a «garantire il giusto equilibrio tra il compito istituzionale dell’amministrazione doganale di provvedere all’ordinata applicazione della normativa doganale e il diritto degli operatori economici ad un equo trattamento (…)». 52. Conformemente a tale principio, l’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92 prevede una procedura ad hoc volta a consentire all’amministrazione di precisare se l’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 sia applicabile o meno a una determinata situazione, tutelando al contempo i diritti del dichiarante. L’amministrazione doganale è tenuta a comunicare i propri dubbi al dichiarante in modo che quest’ultimo abbia la possibilità di fornire maggiori informazioni cercando di dimostrare che il valore di transazione dichiarato è accettabile a fini doganali. Dal mio punto di vista, benché si debba principalmente esaminare se il prezzo dichiarato è accettabile, nulla impedisce alle autorità e/o agli operatori di ricorrere a tale procedura per chiarire i legami tra il compratore e il venditore. 53. Senza spingersi fino a stabilire una presunzione secondo cui il prezzo concordato tra parti legate non riflette generalmente il valore economico reale delle merci, l’articolo 29 del regolamento n. 2913/92 alleggerisce, in una certa misura, l’onere della prova richiesto alle autorità. Ciò avviene prevedendo taluni oneri di allegazione a carico del dichiarante ( 26 ) e, in alcune circostanze, ponendo anche a suo carico parte dell’onere probatorio ( 27 ). 54. Tuttavia, l’imposizione di detti oneri ai dichiaranti non può produrre l’effetto di sollevare le autorità dall’obbligo di fondare le loro conclusioni circa l’esistenza di un controllo di fatto su elementi specifici che indichino che una parte era in grado di determinare o influenzare il comportamento dell’altra parte o che una terza parte poteva esercitare un potere analogo nei confronti delle due parti. 55. A mio avviso, il semplice fatto che una transazione non presenti taluni aspetti che normalmente caratterizzano transazioni simili – ad esempio, l’esistenza di un contratto di vendita scritto, la prestazione di fideiussioni o garanzie, pagamenti anticipati – non rivela automaticamente l’esistenza di un legame strutturale o organico tra i due operatori. Come rilevato dalla [OSCURATO:PERSONA], non si può escludere che due associati di lunga data, che abbiano intrattenuto rapporti commerciali regolari e proficui, possano portare a termine le loro transazioni in modo semplificato e rapido. Allo stesso modo, un prezzo insolitamente basso non indica necessariamente che la transazione ha avuto luogo tra persone legate. Infatti, una parte può essere riuscita ad ottenere un prezzo particolarmente buono a causa, ad esempio, delle difficoltà finanziarie della controparte o a causa di una situazione di mercato particolarmente favorevole ( 28 ). Non si tratta di situazioni di controllo di fatto, ma piuttosto del risultato dell’interazione delle normali forze di mercato. 56. A mio avviso, per dimostrare il controllo di fatto, le autorità non possono limitarsi a osservare e registrare l’ effetto dell’asserito controllo (il prezzo insolitamente basso), ma devono effettivamente individuare la possibile causa dell’asserito controllo. Viene in mente, ad esempio, la presenza delle stesse persone nei consigli di amministrazione delle due parti, l’esistenza di partecipazioni incrociate o di situazioni di vicinanza tra gli azionisti delle due parti. Si tratta di elementi che, se del caso, possono fornire alle autorità una solida base per presumere un controllo di fatto. In caso contrario, il ragionamento delle autorità diventa circolare: l’elemento che dà origine ad un’indagine approfondita sul legame tra le due parti (il prezzo insolitamente basso) diventa anche la prova dell’esistenza di un rapporto «troppo stretto» tra loro. 57. Ciò precisato, per completezza può essere utile ricordare al giudice del rinvio che il fatto che il compratore e il venditore siano «legati» ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 non è affatto l’unica situazione ( 29 ) che consente all’amministrazione doganale di non tenere conto del valore delle merci dichiarato all’importazione. Infatti, il contesto normativo dell’Unione applicabile comprende altre disposizioni che consentono alle autorità di calcolare tale valore sulla base di altri metodi di valutazione. Una delle disposizioni di cui trattasi sembra prima facie essere potenzialmente pertinente nel caso di specie. b) Articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 58. Ai sensi dell’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93, «[l] e autorità doganali non sono tenute a determinare il valore in dogana delle merci importate in base al metodo del valore di transazione se (...) hanno fondati dubbi che il valore dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare ai sensi dell’articolo 29 del codice doganale». 59. Nell’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 rientrano le situazioni in cui il prezzo dichiarato non corrisponde al prezzo effettivamente pagato o da pagare. La disposizione in oggetto – applicabile indipendentemente dal fatto che il compratore e il venditore siano (di diritto o di fatto) legati – identifica, in particolare, ipotesi di frode, di falsa dichiarazione e di altre dichiarazioni ingannevoli ( 30 ). È possibile, ad esempio, che vi siano documenti o dichiarazioni contraffatti che non rispecchiano esattamente la transazione reale. Può anche accadere che vi siano errori nella determinazione o nella rettifica del «prezzo effettivamente pagato o da pagare», in base ai criteri previsti dagli articoli 29, 32 e 33 del regolamento n. 2913/92, o più semplicemente che vi siano errori materiali nella compilazione dei documenti necessari per lo sdoganamento. 60. L’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 è, pertanto, una disposizione in larga misura complementare all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92. Infatti, come affermato dalla Commissione all’udienza, la prima disposizione è stata introdotta nel contesto normativo dell’Unione solo in una fase successiva, allo scopo di colmare determinate lacune. 61. A mio avviso, l’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 si applica quando il prezzo dichiarato non corrisponde a quello effettivamente pagato o da pagare. L’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 si applica quando il prezzo dichiarato corrisponde in effetti a quello effettivamente pagato o da pagare, ma sul suo importo ha influito il legame tra il compratore e il venditore. Di conseguenza, in entrambi i casi il valore dichiarato all’amministrazione doganale non riflette il valore economico reale delle merci, risultando quindi arbitrario o fittizio. 62. Come indicato dal governo spagnolo all’udienza, nonostante abbiano un diverso ambito di applicazione, l’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 e l’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 perseguono la medesima finalità (consentire la corretta valutazione delle merci) e obbediscono a una logica molto simile. 63. Entrambe le disposizioni rendono necessario un approccio relativamente attento da parte dell’amministrazione doganale: quest’ultima deve avere «motivo» di ritenere che sul prezzo concordato dagli operatori legati abbia influito il legame esistente tra loro (articolo 29, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92) ( 31 ) e deve avere «fondati dubbi» che il prezzo dichiarato non sia quello effettivamente pagato o da pagare (articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93). 64. Inoltre, entrambe le disposizioni impongono alle autorità di sentire l’operatore o gli operatori interessati prima di decidere di non tener conto del valore dichiarato e di procedere alla propria valutazione del valore delle merci. 65. Ciò premesso, sulla questione se l’articolo 181 bis del regolamento n. 2454/93 sia pertinente nel caso di specie – in via subordinata rispetto all’articolo 29, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 – deve, ancora una volta, pronunciarsi il giudice del rinvio. 3. Conclusione sulla prima questione 66. Alla luce di quanto precede, occorre, a mio avviso, rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 e l’articolo 143, paragrafo 1, lettera e) ed f), del regolamento n. 2454/93 devono essere interpretati nel senso che il compratore e il venditore sono considerati «persone legate» quando, nonostante l’assenza di elementi comprovanti un’associazione d’affari o un controllo, sulla base delle circostanze inerenti la conclusione delle transazioni, si possa ragionevolmente dedurre che di fatto una persona controlla l’altra o entrambe le persone sono controllate da una terza. B. Seconda questione 67. Con la seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 vieti la determinazione del valore in dogana sulla base di informazioni contenute in una banca dati nazionale relative a un valore in dogana di merci che hanno la stessa origine e che, sebbene non similari, sono ricondotte alla stessa voce TARIC. 68. A tal riguardo, occorre ricordare che gli articoli 30 e 31 del regolamento n. 2913/92 prevedono metodi di determinazione del valore in dogana in casi nei quali non è possibile determinare il valore di transazione reale e non può quindi essere utilizzato il metodo generale per la valutazione in dogana previsto dall’articolo 29 del medesimo codice. 69. Tali metodi di valutazione «sussidiari» sono strutturati secondo un rigido ordine gerarchico e legati tra loro in modo subordinato. Pertanto, essi devono essere applicati in via sequenziale: quando il valore in dogana non può essere determinato tramite l’applicazione di uno specifico metodo, si deve utilizzare quello immediatamente successivo secondo l’ordine stabilito dal codice doganale, ove possibile ( 32 ). 70. L’articolo 30 del regolamento n. 2913/92 elenca quattro specifici metodi di valutazione, fondati su regole dettagliate. Dal canto suo, l’articolo 31 del regolamento n. 2913/92 prevede un metodo di valutazione utilizzabile come ultima risorsa – che può essere impiegato solo ove non sia possibile alcun’altra opzione – il quale consente di determinare il valore, «sulla base dei dati disponibili nella Comunità, ricorrendo a mezzi ragionevoli», purché tali mezzi siano «compatibili con i principi e con le disposizioni generali» della normativa doganale dell’Unione e dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (in prosieguo: il «GATT»). 71. Tenuto conto della sua formulazione piuttosto aperta e del suo carattere di extrema ratio, l’articolo 31 del regolamento n. 2913/92 lascia alle autorità il compito di individuare, in base alle circostanze di ciascun caso, i metodi che possono essere utilizzati per determinare il valore delle merci in oggetto. Tali metodi dovrebbero essere, in linea di principio, quelli stabiliti dagli articoli 29 e 30 dello stesso regolamento, applicati con un certo grado di elasticità ( 33 ). 72. Ciò che rileva, in forza dell’articolo 31 del regolamento n. 2913/92, è che i mezzi scelti siano (i) «ragionevoli», (ii) basati sui dati disponibili e (iii) compatibili con il contesto normativo pertinente (dell’Unione europea e internazionale). 73. Tali requisiti implicano, a mio avviso, quanto segue. In primo luogo, i mezzi scelti devono essere adeguati alle circostanze (cioè in grado di dare origine a una valutazione equa e attendibile) e funzionali per le autorità (cioè non eccessivamente complicati e dispendiosi in termini di tempo). In secondo luogo, i mezzi scelti devono basarsi su dati reali (ove possibile, «basa[ti] su valori in dogana precedentemente determinati» ( 34 )) verificabili dai dichiaranti e, se del caso, dagli organi giurisdizionali competenti. In terzo luogo, i mezzi devono inserirsi armoniosamente nel sistema dell’Unione in materia di valore in dogana e non devono essere in contrasto con gli strumenti internazionali pertinenti. 74. Nel caso di specie, come menzionato al paragrafo 19 supra, le autorità doganali hanno ritenuto che né il metodo generale di valutazione previsto all’articolo 29 del regolamento n. 2913/92, né i metodi sussidiari di cui all’articolo 30 del medesimo regolamento potessero essere applicati. Esse hanno pertanto deciso che il valore in dogana delle merci di cui trattasi dovesse essere determinato conformemente al metodo «residuale» di cui all’articolo 31 del regolamento n. 2913/92. A tal fine, dette autorità hanno determinato il valore in dogana delle merci importate dalla ricorrente utilizzando i dati della transazione di merci importate da una diversa società aventi la stessa denominazione («parti di macchine per il condizionamento dell’aria») e lo stesso codice TARIC (8415900090), con la stessa origine (Malesia) e provenienti dallo stesso produttore. Il giudice del rinvio osserva che la transazione assunta come riferimento ha costituito l’unico caso di esportazioni dalla Malesia con lo stesso codice TARIC registrato nella banca dati nazionale nel 2010. 75. Non spetta, ovviamente, alla Corte valutare se, nel caso di specie, le autorità doganali abbiano correttamente fatto ricorso al metodo di valutazione in dogana di cui all’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 adducendo che non potevano essere applicati né l’articolo 29, né l’articolo 30 di tale codice. 76. Ciò premesso, e tornando al tema sollevato dal giudice del rinvio, ritengo che l’articolo 31 del regolamento n. 2913/92 non vieti, in linea di principio, la determinazione del valore delle merci sulla base dei dati della transazione, registrati in una banca dati nazionale, relativi a un’importazione di merci ricondotte allo stesso codice TARIC, aventi la stessa origine e la cui importazione è avvenuta negli anni precedenti. 77. Sebbene la spedizione assunta come riferimento non riguardasse necessariamente «merci identiche» o «merci similari», ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 2, lettera a) e b), del regolamento n. 2913/92, il fatto che le due spedizioni riguardassero merci classificate con il medesimo codice TARIC indica un ragionevole grado di omogeneità tra tali merci. A mio avviso, una siffatta omogeneità può essere sufficiente quando alcune merci sono valutate ai sensi dell’articolo 31 del regolamento n. 2913/92, se non sono note altre caratteristiche dei prodotti in oggetto. In pratica, le autorità hanno applicato il metodo di determinazione del valore in dogana sulla base del valore di transazione di merci similari ( 35 ), interpretando la nozione di «merci similari» in modo flessibile ( 36 ). 78. Pare superfluo ricordare, in detto contesto, che la TARIC «ricalc[a] (...) la nomenclatura combinata», la quale, fondandosi sul sistema armonizzato dell’Organizzazione mondiale delle dogane (in prosieguo: il «SA»), costituisce il principale strumento di classificazione delle merci nell’Unione europea. I codici TARIC mirano pertanto a riflettere il modo in cui un prodotto è classificato in tutti i paesi che adottano il SA ( 37 ). Con la digitalizzazione doganale, la TARIC è inoltre facilmente accessibile sia agli operatori economici che alle autorità mediante una banca dati pubblica, accrescendo così la trasparenza e la certezza del diritto. 79. È vero che il codice TARIC utilizzato nel caso di specie è residuale e generico ( 38 ). Tuttavia, l’attribuzione del codice TARIC specifico da parte delle autorità doganali si è basata sulle informazioni fornite dallo stesso importatore. A tale riguardo, occorre ricordare che il sistema dell’Unione in materia di determinazione del valore in dogana si fonda sulla premessa secondo cui la determinazione delle informazioni necessarie all’applicazione della normativa doganale alle merci viene principalmente effettuata sulla base delle informazioni fornite dal dichiarante, e non sulla base delle constatazioni dell’autorità doganale ( 39 ). Più in generale, l’autoliquidazione delle obbligazioni doganali in relazione alle merci coperte da una dichiarazione presentata alle autorità doganali è generalmente considerata uno dei principi su cui si fonda la normativa dell’Unione in materia. In tale contesto, il ruolo delle autorità è per lo più limitato al controllo e alla verifica delle dichiarazioni e, se necessario, alla loro rettifica ( 40 ). Non ci si può aspettare che le autorità svolgano compiti dispendiosi in termini di tempo per «sostituirsi» ai dichiaranti e ricalcolare gli importi dovuti da questi ultimi sulla base di informazioni e dati non facilmente disponibili. 80. A tal riguardo, occorre ancora aggiungere che la Corte ha già dichiarato che il prezzo fissato nell’ambito di un’unica vendita anteriore a quella per la quale è stata effettuata la dichiarazione in dogana nel caso di specie può costituire uno di quei «dati disponibili» nell’Unione europea che l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 permette di prendere in considerazione come base per determinare il valore doganale. La Corte ha ritenuto che il riferimento a tale prezzo costituisca un modo di determinazione del detto valore doganale che è, al tempo stesso, «ragionevole» nel senso dell’articolo 31, paragrafo 1, e compatibile con i principi e con le disposizioni generali degli accordi internazionali nonché delle norme alle quali tale articolo 31, paragrafo 1, si riferisce ( 41 ). 81. Non vedo alcuna ragione per la quale siffatte constatazioni non possano trovare applicazione anche nel caso di specie. 82. Ciò premesso, sono d’accordo con la [OSCURATO:PERSONA] sul fatto che sarebbe stato preferibile esaminare i dati a livello dell’Unione relativi alle importazioni delle merci in oggetto nel periodo rilevante ( 42 ). Spetta tuttavia al giudice del rinvio accertare se tali dati fossero disponibili e, in caso affermativo, se essi possano mettere in discussione le conclusioni delle autorità doganali. 83. Alla luce di quanto precede, si deve, a mio avviso, rispondere alla seconda questione dichiarando che l’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 non vieta la determinazione del valore in dogana sulla base di informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana di merci che hanno la stessa origine e che, sebbene non identiche o similari, sono ricondotte alla stessa voce TARIC. V. Conclusione 84. In conclusione, propongo alla Corte di rispondere alle questioni pregiudiziali sollevate dalla [OSCURATO:PERSONA] vyriausiasis administracinis teismas (Corte amministrativa suprema di Lituania, Lituania) come segue: – Ai sensi dell’articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92 e dell’articolo 143, paragrafo 1, lettere e) ed f), del regolamento n. 2454/93 il compratore e il venditore sono considerati «persone legate» quando, nonostante l’assenza di elementi comprovanti un’associazione d’affari o un controllo, sulla base delle circostanze inerenti la conclusione delle transazioni, si possa ragionevolmente dedurre che di fatto una persona controlla l’altra o entrambe le persone sono controllate da una terza. – L’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento n. 2913/92 non vieta la determinazione del valore in dogana sulla base di informazioni contenute in una banca dati nazionale relative al valore in dogana di merci che hanno la stessa origine e che, sebbene non identiche o similari, sono ricondotte alla stessa voce TARIC. ( 1 ) Lingua originale: l’inglese. ( 2 ) [OSCURATO:PERSONA], A., [OSCURATO:PERSONA] to the Nature and Cause of the Wealth of Nations , 1776, libro V, capitolo II, parte II. ( 3 ) V. Asakura, H., «[OSCURATO:PERSONA] and Tariffers», [OSCURATO:PERSONA] , 2003, pagg. 19 e 20; e Wolffgang, H‑M., «[OSCURATO:PERSONA] in [OSCURATO:PERSONA]», [OSCURATO:PERSONA] , vol. 1, n. 1, 2007, pagg. 3 e 4. ( 4 ) L’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII del GATT (o accordo OMC sul valore in dogana) è solo un esempio di tali accordi. In generale, sul tema di cui trattasi, v. Rosenow, S., O’Shea, B.J., A Handbook on the WTO [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA], 2010. ( 5 ) GU 1992, L 302, pag. 1 . ( 6 ) Il regolamento n. 2913/92 ha cessato di produrre i suoi effetti il 30 aprile 2016, essendo stato abrogato e sostituito dal regolamento (CE) n. 450/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, che istituisce un codice doganale comunitario (Codice doganale aggiornato) ( GU 2008, L 145, pag. 1 ). Quest’ultimo è stato a sua volta abrogato e sostituito dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione ( GU 2013, L 269, pag. 1 ), attualmente in vigore. ( 7 ) GU 1993, L 253, pag. 1 . ( 8 ) Tale regolamento è stato abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2016/481 della Commissione, del 1 o aprile 2016, recante abrogazione del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione che fissa talune disposizioni d’applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario ( GU 2016, L 87, pag. 24 ). ( 9 ) [OSCURATO:PERSONA], tali codici erano 8415200090, 8415820090 e 8415101000. ( 10 ) Il termine TARIC sta per «Tariffa integrata dell’Unione europea»; v. articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio del 23 luglio 1987 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ( GU 1987, L 256, pag. 1 ), come modificato. ( 11 ) Codice 8415900090. ( 12 ) Corte EDU, 16 aprile 2019, [OSCURATO:PERSONA]. c. Lituania, CE:ECHR:2019:0416JUD005509216. ( 13 ) Sentenza del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a. ( C‑116/12 , EU:C:2013:825 , punto 36 e giurisprudenza ivi citata). ( 14 ) Il prezzo può essere rettificato conformemente agli articoli 32 e 33 dello stesso codice. Tali disposizioni stabiliscono elementi il cui valore deve o non deve essere aggiunto al prezzo effettivamente pagato o da pagare per i beni di cui trattasi. ( 15 ) Articolo 29, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2913/92. ( 16 ) V. altresì, analogamente, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Stretinskis ( C‑430/14 , EU:C:2015:701 , paragrafo 15 ). ( 17 ) Sentenza del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a. ( C‑116/12 , EU:C:2013:825 , punto 40 e giurisprudenza ivi citata). ( 18 ) In tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Mengozzi nella causa Stretinskis ( C‑430/14 , EU:C:2015:701 , paragrafo 18 ). ( 19 ) V. sentenza del 21 gennaio 2016, Stretinskis ( C‑430/14 , EU:C:2016:43 , punto 27 ). ( 20 ) Il corsivo è mio. ( 21 ) V., tra le altre, la versione in francese («juridiquement»), in italiano («veste giuridica»), in spagnolo («jurídicamente»), in svedese («juridiskt») e in greco («νομική άποψη»). ( 22 ) Sebbene la nota citata si riferisca solo all’articolo 143, paragrafo 1, lettera e), ritengo che il principio ivi enunciato sia, mutatis mutandis, applicabile anche per quanto riguarda la lettera f) della medesima disposizione. ( 23 ) Il corsivo è mio. Quanto al termine «operationally», altre versioni linguistiche del regolamento confermano in modo inequivocabile che detto termine si riferisce a situazioni di controllo di fatto: v., tra l’altro, la versione in francese («en droit ou en fait»), in italiano («di diritto o di fatto») e in greco («de jure ή de facto»). ( 24 ) V., in tal senso, sentenza del 9 luglio 2020, Direktor na Teritorialna direktsiya [OSCURATO:PERSONA] ( C‑76/19 , EU:C:2020:543 , punti 67 e 68 ). ( 25 ) In tale contesto, non occorre aggiungere che, in ogni caso, gli operatori del mercato hanno il diritto di impugnare la statuizione delle autorità dinanzi ai giudici nazionali, come ha fatto [OSCURATO:PERSONA] nella presente causa. V., in tal senso, sentenza del 13 marzo 2014, [OSCURATO:PERSONA] ( C‑29/13 e C‑30/13 , EU:C:2014:140 ), e conclusioni dell’avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] nella causa DP grup ( C‑138/10 , EU:C:2011:378 , paragrafo 44 ). ( 26 ) V. articolo 29, paragrafo 2, lettera a) («Qualora il dichiarante lo richieda»), e articolo 29, paragrafo 2, lettera c) («su iniziativa del dichiarante»). ( 27 ) V. articolo 29, paragrafo 2, lettera b) («quando il dichiarante dimostri»). ( 28 ) Si consideri, ad esempio, che la vendita di petrolio greggio nella primavera del 2020, durante il picco della pandemia di COVID-19, ha registrato prezzi negativi per la prima volta nella storia. ( 29 ) A condizione, come indicato, che il loro legame abbia influito sul prezzo delle merci (v. paragrafo 31 delle presenti conclusioni). ( 30 ) V., in tal senso, sentenza del 9 marzo 2017, GE Healthcare ( C‑173/15 , EU:C:2017:195 , punti da 38 a 40 ). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Mazák nella causa Carboni e derivati ( C‑263/06 , EU:C:2007:501 , paragrafi da 61 a 65 ). ( 31 ) A tale riguardo, la nota interpretativa relativa all’articolo 29, paragrafo 2, dispone che l’esame delle circostanze della vendita è richiesto soltanto nel caso in cui «esistano dubbi sulla accettabilità del prezzo» (il corsivo è mio). ( 32 ) V., in tal senso, sentenze del 12 dicembre 2013, Christodoulou e a. ( C‑116/12 , EU:C:2013:825 , punti da 41 a 43 ), e del 9 novembre 2017, LS [OSCURATO:PERSONA] ( C‑46/16 , EU:C:2017:839 , punto 43 ). V., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Oribalt Rīga ( C‑1/18 , EU:C:2019:64 , paragrafi da 28 a 30 ). ( 33 ) V. nota interpretativa relativa all’articolo 31, paragrafo 1, al paragrafo 13 delle presenti conclusioni. In tal senso, v., altresì, conclusioni dell’avvocato generale Wahl nella causa Oribalt Rīga ( C‑1/18 , EU:C:2019:64 , paragrafi da 28 a 30 ). ( 34 ) Ibidem. ( 35 ) Articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento n. 2913/92. ( 36 ) Articolo 142, paragrafo 1, lettera d), del regolamento n. 2454/93 e note interpretative relative all’articolo 31, paragrafo 1. ( 37 ) Per tale ragione, la Commissione – che è responsabile della gestione e della pubblicazione della TARIC – pur disponendo di un certo margine per precisare la portata delle voci doganali stabilite in base al SA, non è però autorizzata a modificarne il contenuto. V., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Tizzano nella causa CBA Computer ( C‑479/99 , EU:C:2001:119 , paragrafo 40 e giurisprudenza ivi citata). ( 38 ) V. paragrafo 19 delle presenti conclusioni. ( 39 ) V., in tal senso, sentenza del 15 settembre 2011, DP grup ( C‑138/10 , EU:C:2011:587 , punti 33 e 34 ). ( 40 ) Sul punto, v. ampiamente Walsh, T., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2015, pagg. da 67 a 73. ( 41 ) V., ad esempio, sentenza del 28 febbraio 2008, Carboni e derivati ( C‑263/06 , EU:C:2008:128 ). ( 42 ) Per inciso, constato che le disposizioni pertinenti si riferiscono a prodotti identici e similari venduti per l’esportazione «a destinazione della Comunità» (articolo 30, paragrafo 2, del regolamento n. 2913/92) e ai «dati disponibili nella Comunità» (articolo 31, paragrafo 1, dello stesso regolamento).
Sentenza Corte di giustizia UE/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris