CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 13099/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.25827/2022 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. in concordato preventivo, elettivamente domiciliata in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 24 , presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che l a rappresenta e difende -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] S.r.l., -controricorrente - avverso il decreto emesso nel procedimento iscritto al n. 34474/2020, depositatodal Tribunale di Milano i l 28 . 9 .20 22 ; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.3.2025dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.presentò domanda di insinuazione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di un ingente credito derivante da forniture di energia e gas, chiedendone l’ammissione, parte in prededuzione (€ 979.588,60 ), parte in privilegio e parte inchirografo. Il giudice delegato accolse parzial ment e la domanda, riconoscendo laprededuzione per il solo credi to (€ 381.575,71 ) maturatoper forniture effettuate in pendenza del la domanda di concordato preventivo proposta da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ch e avevapreceduto la dichiarazione di fallimento. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. propose opposizione allo stato passivo davanti al Tribunale di Milano , insistendo per il riconoscimento della prededuzione anche sull’importo residuo ed evidenziandoche il credito ammesso in chirografo originava daforniture eseguit e dopo la dichiarazione di fallimento e utili alla massadei creditori, in quanto relative a compendi aziendali che la fallita aveva acquistato, con riserva di proprietà, dalle amministrazioni straordinarie di varie società appartenenti al gruppo [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, l a ricorrente precisava che quelli in discussione erano i crediti maturati tra la dichiarazione di fallimento (23.5.2019) e la materiale restituzione dei compendi aziendali alle amministrazioni straordinarie del gruppo [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:DATA_NASCITA]). Il curatore fallimentare, costituendosi in giudizio, eccepì preliminarmente l’inammissibilità dell’opposizione e ne chiese comunque il rigetto, rilevando di non essere subentrato nei due contratti di fornitura e riservandosi di presentare quindi ricorso per la revocazione dell’ammissione del credito in chirografo, ritenendolafrutto di un errore provocato dall’intestazione delle fatture alla societàfallita e dalla gran mole di documenti prodotti dalla opponente. Il Tribunale di Milano rigettò l’opposizione, condannando l’opponente alla rifusione delle spese legali. Contro il decreto del [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in seimotivi. Il fallimentosi è difes o con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa nel termine di legge anteriore alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. denuncia, ai sensi dell’art. 360 , comma 1 , n. 3 , c.p.c. , «violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l egge f all . in conseguenza della consecuzione delle procedure di concordato preventivo e di fallimento alle quali è stata sottoposta la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.». Laricorrente sostiene che, considerato l’evidenterapporto di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, l’ammissione in prededuzione del credito maturato in pendenza della prima procedura avrebbe dovuto riflettersi in un identico trattamentoanche del credito maturato dopo la dichiarazione di fallimento. 2. Con il secondo motivo si censura, sempre ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 111 l egge f all . in conseguenza del riconoscimento operato dalla curatela in merito al diritto della [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di godere della prededuzione». Si completa l’argomento sviluppato con il primo motivo, rilevando che l’ammissione in prededuzione del credito maturato in pendenza della domanda di concordato implicava il riconoscimento dell’utilità delle forniture per la massa dei creditori di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.,utilità che quindi non poteva più essere negata ne mmeno per le forniture successive al fallimento, fino alla riconsegna dei compendi aziendali alle amministrazioni straordinarie delle società del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. 3. Il terzo motivo è rubricato «art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., nullità del procedimento in relazione agli artt. 96, 98 e 99 legge fall., anche in riferimento all’art.111 legge fall. e per violazione del giudicato endofallimentare». Anche questo motivo sviluppa ulteriormente la tesi sostenuta nei due precedenti, invocando il giudicato interno che si assume maturato sul diritto alla prededuzione in virtù della ammissione con questo rango del credito maturatoin pendenza della domanda di concordato preventivo, ammissione che non era stata impugnata dal curatore fallimentare. 4. Il quarto motivo censura, ex art. 360, comma 1,n. 3, c.p.c., «violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.p.c. e dell’art.115 c.p.c. » . [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.si duole che il Tribunale le abbia addossato l’onere della prova dell’utilità delle forniture per la massa dei creditori del fallimento, non tenendo conto del riconoscimento che di tale utilità aveva fatto il curatore proponendo egli stesso l’ammissione in prededuzione del credito maturato nel precedenteperiodo della pendenza della domanda di concordato. 5. Con il quinto motivo si denuncia «Violazione dell'art.183 c.p.c.», con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, c.p.c.». La ricorrente censura l’affermazionedel Tribunale che non sarebbe stata fornita la prova dell’utilità delle prestazioni, sia ribadendo che l’onere della prova era superato dall’implicito riconoscimento da parte del curatore con l’ammissione in prededuzione del credito maturato nel periodo precedente, sia lamentando la mancata ammissione di una prova testimoniale da lei dedottasu tale aspetto. 6. Infine, il sesto motivo denuncia un’asserita « omessa valutazione di un fatto e di documento decisivo peril giudizio» ed è quindi riferito al vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Si sostiene che il Tribunaleavrebbe dovuto considerare il fatto, che si assume documentato in causa, che una parte dei beni compresi nei compendi aziendali, in particolare le rimanenze di merce in magazzino, non era st ata restituita alle amministrazioni straordinarie del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Ciò, ancora una volta, al fine di apprezzare che le forniture di energia e di gasdestinate ai compendi aziendali del gruppo [OSCURATO:PERSONA] risultate utili per la massa dei creditori di [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 7. Il ricorso è inammissibile. 7.1. Dal decreto impugnato risulta – e si tratta di fatti pacifici tra le parti –che il curatore del fallimento non subentrò nei contratti di fornitura stipulati da [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che, il giorno successivo all’apertura della procedura, egli dichiarò di sciogliersi dal contratto di compravendita con riserva di proprietàavente ad oggetto i compendi aziendali del gruppo [OSCURATO:PERSONA]. Del restola stessa [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., nell’istanza di insinuazione al passivo, aveva dedotto che «per la parte di credito maturato nel periodo compreso tra 24 maggio 2019 e 2 luglio 2019 rispondono le società del gruppo [OSCURATO:PERSONA] in amministrazione straordinaria, in quanto il contratto di cessione di azienda con riserva di proprietà dei compendi aziendali è stato risolto dal curatore del fallimento sin dal 24maggio 2019» (pag. 2 del decreto impugnato). T ant’è che la ricorrente si era riservata di rinunciare al l’ammissione al passivo , in caso di pagamento da parte di quelle società. 7.2. Per completare la descrizione del contesto in cui si colloca la presente controversia , occorre aggiungere che la ricorrente nemmeno prospetta untacito subentro del curatore nei contratti di fornitura, mediantecomportamento concludente (ammesso e non concesso che ciò sia consentito dagli artt. 72 e 74 legge fall., nel testo risultante a seguito delle riforme introdotte a partire dal d.lgs. n. 5 del 2006, che richiede, come regola generale, che il subentro sia autorizzato dal comitato dei creditori: v. Cass. n. 10811/2017). Tutti imotivi di ricorso sono in fatti incentrati sulla tesi di fondo che il mancato subentro del c u r a tore nei contratti di fornitura sarebbe « irrilevante » (tesi, a dire i l vero, avallata anche in un passaggio del decreto impugnato ), dovendosi guardare– ai fini dell’ammissione del credito in prededuzione – soltanto al rapporto di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, nonché all’utilità delle prestazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. per la massa dei creditori concorsuali. 7.3. Ma è appunto tale tesi di fondo a essere errata, il che rende invece irrilevanti proprio gli argomenti spesi a sostegno di tutti i motivi di ricorso, che pretendono di prescindere dal subentro del curatore nei contratti di fornitura. Laconsecuzione di procedure e l’utilità dell’assunzione di determinati debiti in occasione o in funzion e delle procedure concorsuali sono rilevanti – ai sensi dell’art. 111, comma 2, legge fall. – a i fini del riconoscimento della prededuzione a determinati crediti, benché sorti prima de lla dichiarazione di fallimento e, quindi, al di fuori della gestione del patrimonio fallimentare spettante esclusivamente al curatore (art. 31 legge fall.; con le eventuali autorizzazioni necessarie caso per caso : artt. 34 e 35 legge fall.). In particolare, nella sequenzatra concordato preventivo e fallimento, possono essere ammessi al passivo in prededuzione nella seconda procedura i crediti legittimamente sorti in occasione o comunque in funzione del concordato preventivo che sia poi sfociatonel fallimento, qualora quest’ultimo sia volto a regolare la medesima situazione di insolvenza del medesimo imprenditore, che il concordato non era stato in grado di risolvere.Si deve trattare di debiti assunti dall’imprenditore (da coloro che hanno il potere di spendere il nome dell’impresa) e , per gli atti compiuti dopo la pubblicazione della domanda di ammissione concordato, con le autorizzazioni event ualmente necessarie, in mancanza delle quali quegli atti sono inefficaci nei confronti dei creditori concorsuali (artt. 161, comma 7, e 167 legge fall.). 7.4. Viceversa, la consecuzione di procedure e l’utilità della prestazione per la massa dei creditori non possono certo essere veicolo per il riconoscimento della prededuzione a crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento e non derivanti dalla gestione del patrimonio da parte del curatore. In questo caso, viene a mancare il presupposto essenziale dell’opponibilità del credito nell’ambito della procedura fallimentare e correttamente il curatore, costituendosi nel giudizio di opposizione, dichiarò che la stessa ammissione in chirografo del credito insinuato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. era stata, in parte qua, frutto di un errore commesso in fase di verifica, riservandosi di «agireex art. 98, comma 4, legge fall., al fine di far revocare l’ammissione del credito di Green nella misura dei consumipost dichiarazione di fallimento» (pag. 5 del decreto impugnato). L’ammissione in chirografo non è in discussione nel presente giudizio, in cui si tratta soltanto del riconoscimento della prededuzione. Ma tale riconoscimento non può comunque prescindere dalla valutazione preliminare circa il presupposto del sorgere di un credito verso la massa che, in pendenza della procedura fallimentare, richiede la riferibilità di quel credito a un atto di gestione del curatore. Non è un caso che la giurisprudenza di legittimità citata nel ricorso (Cass. nn. 1456/2021 e 15724/2019) e nel decreto impugnato (Cass. nn. 2429/2020 e 20113/2016) sia tutta riferita a casi in cui si discuteva della prededuzione, nel fallimento, di crediti sorti in occasione o in funzione del concordato preventivo. I crediti sorti in costanza di fallimento non possono che essere prededucibili, ma sul presupposto che essi scaturiscano dalla gestione del patrimonio affidata agli organi fallimentari. Più in generale, proprio in uno dei precedenti citati nel decreto impugnato è stato precisato che, ai fini della individuazione dei crediti prededucibili , il riferimento all’elemento cronologico(«in occasione»), deve sempre essere integrato, per avere un senso compiuto, con un implicito elemento soggettivo e cioè quello della riferibilità del credito all’attività degli organi della procedura, perché,in difetto di una tale integrazione , il criterio in questione sarebbe palesemente irragionevole, in quanto porterebbe a considerare come prededucibili, per il solofatto di essere sorti in occasione della procedura, i crediti conseguenti ad attività del debitore non funzionali ad esigenze della stessa(Cass. n. 20113/2016). In sostanza, con la dichiarazione di fallimento, e il conseguente spossessamento del debitore, il criterio soggettivo (atti posti in essere dal curatore che gestisce il patrimonio) sostituisce quello misto cronologico ( « in occasione » ) , strumentale («in funzione» ) e soggettivo ( atti computi da l debitore, con la prescritta autorizzazione per gli atti di straordinaria amministrazione), che può operare solo prima dell’apertura del fallimento. 7.5. C on la dichiarazione di fallimento, l’esecuzione dei contratti pendenti «rimane sospesa fino a quando il curatore, con l’autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del fallito, assumendo tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo» (art. 72, comma 1, legge fall.). E tale regola generale non soffre eccezioneper i contratti «ad esecuzione continuata o periodica» (art. 74 legge fall.), ma soltanto nel caso in cui sia disposto l’esercizio provvisorio dell’impresa (art. 104, comma 7, legge fall.);il che non si assume che sia avvenuto nella vicenda qui in esame. Nemmeno esiste, nella disciplina del fallimento, una norma come quella dettata per l’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, in forza della quale, fino a quando la facoltà di scioglimento non è esercitata dal commissario straordinario, il contratto continua ad avere esecuzione(art. 50 d.lgs. n. 270 del 1999). 7.6. Se si tiene ferma tale corretta impostazione del tema in esame, è evidente che il riconoscimento della prededuzione per il credito maturato in pendenza della domanda di concordato preventivo non ha alcuna influenza sulla decisione da assumere con riguardo al credito maturato in pendenza del fallimento, perché del tutto diversi sono, nei due casi, i presupposti che danno diritto all’ammissione al passivo e, per quanto qui interessa, alla collocazione preferenziale. Ed è quindi vano anche invocare la consecuzione tra le due procedure concorsuali. Men che meno si può utilmente ipotizzare un giudicato endofallimentare, o comunque la rilevanza della riconosciuta funzionalità delle prestazioni rese in pendenza del concordato, per trarne la conseguenza che debba essere ammesso in prededuzione il creditomaturato in pendenza del fallimento. Poiché la prospettazione dell’utilità per la massa della prestazioni della ricorrente non è decisiva per l’accoglimento della domanda, risultano irrilevanti anche le contestazioni mosse con gli ultimi due motivi di ricorso , che, peraltro, nella sostanza, censurano l’accertamento del fatto, sicché sono inammissibili anche sotto questo diverso profilo. 8.Dichiarato inammissibile il ricorso, le spese del presente giudizio di legittimità seguono lasoccombenza e si liquidano di dispositivo. 9. Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussisteil presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002. P.Q.M La Corte: dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese legali relative al presente giudizio dilegittimità, che liquida in € 8.000, per compensi, oltre alle spese generali al 15%, ad € 200 per esborsi e agli accessori di legge; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, d