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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 ottobre 2024

Cassazione n. 37813/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il vizio di motivazione, l'erronea applicazione delle legge penale e il travisamento della prova in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile perché non era stato devoluto con l'appello, sicché non può essere dedotto, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di appello non solo escluso la sussistenza di elementi valorizzabili per una mitigazione della pena, ma individuato, come elemento ostativo, i plurimi precedenti penali (per false attestazioni e per bancarotta fraudolenta) di cui è gravatR kricorrente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/03/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il primo motivo di ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], che lamenta il vizio di motivazione, l'erronea applicazione delle legge penale e il travisamento della prova in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è inammissibile perché non era stato devoluto con l'appello, sicché non può essere dedotto, per la prima volta, nel giudizio di legittimità; rilevato che il secondo motivo, che eccepisce il vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inammissibile perché generico e, comunque, manifestamente infondato, avendo la Corte di appello non solo escluso la sussistenza di elementi valorizzabili per una mitigazione della pena, ma individuato, come elemento ostativo, i plurimi precedenti penali (per false attestazioni e per bancarotta fraudolenta) di cui è gravatR kricorrente; stante l'inammissibilità del ricorso e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 37813/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris