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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 18038/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/12/2023 del GIUD.

SORVEGLIANZA di SPOLETO(dato avviso alle partii\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Avverso il provvedimento in data 19/12/2023 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, col quale [OSCURATO:PERSONA] non veniva autorizzato a pulire la c.d.

"bilancetta", nell'interesse del medesimo è stato proposto reclamo convertito dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, all'esito di udienza nel contraddittorio delle parti, in ricorso per cassazione, quale unico mezzo esperibile nel caso di reclamo del detenuto qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico ex art. 35 Ord. pen. in base al rilievo che la materia in esso trattata non rientri nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale.

2. Il ricorso - supportato altresì da memoria difensiva - deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come reclamo, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez.

U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119).

3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma il 17 aprile 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 19/12/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di SPOLETO(dato avviso alle partii\ udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Avverso il provvedimento in data 19/12/2023 del Magistrato di sorveglianza di Spoleto, col quale [OSCURATO:PERSONA] non veniva autorizzato a pulire la c.d. "bilancetta", nell'interesse del medesimo è stato proposto reclamo convertito dal Tribunale di sorveglianza di Perugia, all'esito di udienza nel contraddittorio delle parti, in ricorso per cassazione, quale unico mezzo esperibile nel caso di reclamo del detenuto qualificato dal magistrato di sorveglianza come generico ex art. 35 Ord. pen. in base al rilievo che la materia in esso trattata non rientri nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale. 2. Il ricorso - supportato altresì da memoria difensiva - deve essere dichiarato inammissibile de plano, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge n. 103 del 2017, in quanto proposto da non legittimato, in particolare da difensore non abilitato alla difesa presso le giurisdizioni superiori, a nulla rilevando che esso sia stato impropriamente proposto come reclamo, poiché il principio di conservazione del mezzo di impugnazione di cui all'art. 568, comma 5, cod. proc. pen., non può in nessun caso consentire di derogare alle norme che formalmente e sostanzialmente regolano i diversi tipi di impugnazione (Sez. U, n. 31297 del 28/04/2004, dep. 16/07/2004, Terkuci, Rv. 228119). 3. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del 2000), anche al versamento a favore della Cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 17 aprile 2
Decreto Cassazione n. 18038/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris