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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 13 maggio 2022

Cassazione n. 22598/2023

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la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 13/7/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost.

Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appaino di Napoli, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 7/1/2021, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod.pen. ascritto al capo A) della rubrica e per l'effetto rideterminava la pena inflitta al Testa per il delitto di ricettazione di merce recante marchi contraffatti nella misura di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 900,00 di multa, confermando le statuizioni civili.

2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]°, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 601 in relazione all'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. per omessa notifica all'imputato e al difensore del decreto di citazione.

Il difensore eccepisce che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale, avendo accertato che il decreto di citazione per il giudizio d'appello non risultava notificato al Testa in quanto non reperito al domicilio dichiarato di Via degli Ortolani 80, isola 16, Napoli, rinviava il processo all'udienza del 13 luglio seguente, disponendo la notifica al difensore.

Il ricorrente lamenta che il tentativo di notifica al domicilio dichiarato non può ritenersi validamente eseguito/poiché l'ufficiale giudiziario non ha accertato l'impossibilità di notificazione per inidoneità del domicilio, non avendo specificato l'orario del primo accesso e non avendo effettuato il secondo, sicché non sussistevano i presupposti per la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen.

Inoltre, la Corte di merito non ha rilevato che era stata, altresì, omessa la notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia che aveva interposto appello, al quale venivano rimesse esclusivamente le conclusioni scritte del P.g. in data 5/5/2022, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere la trattazione orale del processo.

La sentenza deliberata all'udienza di rinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pertanto, è stata pronunziata in costanza dell'omessa notifica al difensore della citazione a giudizio con conseguente nullità ai sensi dell'art. 179 cod.proc.pen.; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen.

Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico senza confrontarsi con i rilievi difensivi, che denunziavano l'assenza di consequenzialità logica tra la ricezione dei capi d'abbigliamento e la detenzione finalizzata alla vendita contestata al capo a) alla luce del rinvenimento della merce nel locale deposito in assenza di elementi indicativi della destinazione alla commercializzazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'eccezione processuale relativa alla nullità della citazione dell'imputato per il giudizio d'appello, avvenuta a norma dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. a seguito della relata negativa in data 14/4/2022, è destituita di giuridico fondamento.

Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha, infatti, chiarito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772-01; nello stesso senso, in caso di notifica a mezzo posta, Sez.

U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848-02). 2.L'eccezione relativa all'omessa notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio d'appello è manifestamente infondata. 2.1 Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, consta che il ricorrente nella fase d'appello era assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta nomina del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale aveva redatto e depositato l'atto di gravame nell'interesse dell'imputato.

Contrariamente a quanto dedotto, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta aver ricevuto notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] mediante PEC: in data 11/4/2022, ore 14,26, ritualmente accettata, nonché ulteriore notifica concernente il differimento disposto alla cennata data con recapito dell'avviso d'udienza ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen. giusta PEC inoltrata il 26/5/2022, ore 12,26.

Inoltre, il predetto legale il 14/7/2022, ore 12,51, riceveva comunicazione del dispositivo della sentenza, sicchérisulta insussistente il vizio denunziato.

3. Ad esiti di inammissibilità per genericità ed aspecificità della censura deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo, che revoca in dubbio la sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen.

La difesa non si rapporta in termini puntuali alle argomentazioni reiettive sviluppate nella sentenza impugnata a pag. 4, sostenendo il difetto di prova circa la destinazione alla vendita della merce contraffatta, rinvenuta nel deposito in uso al ricorrente, nonostante la detenzione a scopo commerciale dei materiali ricettati risulti ampiamente dal conforme scrutinio dei giudici di merito.

La Corte territoriale ha, altresì, correttamente precisato che l'aggravante trova applicazione anche in caso di estinzione del reato fine per prescrizione (Sez. 5, n. 34983 del 24/09/2020, Rv. 280480-02), non venendo meno in siffatta Evenienza la ratio della circostanza, ravvisabile nella specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro ( Sez. 5, n. 38399 del 10/07/2017, Rv. 271211-01; Sez. 6, n. 14168 del 22/1/2020, Rv. 278844-01).

4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. a Napoli il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli in data 13/7/2022 Dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi degli artt. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020 e 8 D.L. n. 198/2022; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Proc.Gen., Dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte di Appaino di Napoli, in parziale riforma della decisione del locale Tribunale in data 7/1/2021, dichiarava l'estinzione per maturata prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod.pen. ascritto al capo A) della rubrica e per l'effetto rideterminava la pena inflitta al Testa per il delitto di ricettazione di merce recante marchi contraffatti nella misura di anni due, mesi uno di reclusione ed euro 900,00 di multa, confermando le statuizioni civili. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv. [OSCURATO:PERSONA]°, il quale ha dedotto: 2.1 la violazione dell'art. 601 in relazione all'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. per omessa notifica all'imputato e al difensore del decreto di citazione. Il difensore eccepisce che all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale, avendo accertato che il decreto di citazione per il giudizio d'appello non risultava notificato al Testa in quanto non reperito al domicilio dichiarato di Via degli Ortolani 80, isola 16, Napoli, rinviava il processo all'udienza del 13 luglio seguente, disponendo la notifica al difensore. Il ricorrente lamenta che il tentativo di notifica al domicilio dichiarato non può ritenersi validamente eseguito/poiché l'ufficiale giudiziario non ha accertato l'impossibilità di notificazione per inidoneità del domicilio, non avendo specificato l'orario del primo accesso e non avendo effettuato il secondo, sicché non sussistevano i presupposti per la notifica ai sensi dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. Inoltre, la Corte di merito non ha rilevato che era stata, altresì, omessa la notifica del decreto di citazione al difensore di fiducia che aveva interposto appello, al quale venivano rimesse esclusivamente le conclusioni scritte del P.g. in data 5/5/2022, con conseguente preclusione della possibilità di richiedere la trattazione orale del processo. La sentenza deliberata all'udienza di rinvio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], pertanto, è stata pronunziata in costanza dell'omessa notifica al difensore della citazione a giudizio con conseguente nullità ai sensi dell'art. 179 cod.proc.pen.; 2.2 la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen. Il difensore lamenta che la Corte territoriale ha confermato la sussistenza dell'aggravante del nesso teleologico senza confrontarsi con i rilievi difensivi, che denunziavano l'assenza di consequenzialità logica tra la ricezione dei capi d'abbigliamento e la detenzione finalizzata alla vendita contestata al capo a) alla luce del rinvenimento della merce nel locale deposito in assenza di elementi indicativi della destinazione alla commercializzazione. [OSCURATO:PERSONA] 1.L'eccezione processuale relativa alla nullità della citazione dell'imputato per il giudizio d'appello, avvenuta a norma dell'art. 161, comma 4, cod.proc.pen. a seguito della relata negativa in data 14/4/2022, è destituita di giuridico fondamento. Questa Corte nella sua massima espressione nomofilattica ha, infatti, chiarito che l'impossibilità della notificazione al domicilio dichiarato o eletto, che ne legittima l'esecuzione presso il difensore secondo la procedura prevista dall'art. 161, comma 4, cod. proc. pen., è integrata anche dalla temporanea assenza dell'imputato al momento dell'accesso dell'ufficiale notificatore o dalla non agevole individuazione dello specifico luogo, non occorrendo alcuna indagine che attesti l'irreperibilità dell'imputato, doverosa invece qualora non sia stato possibile eseguire la notificazione nei modi previsti dall'art. 157 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 58120 del 22/06/2017, Tuppi, Rv. 271772-01; nello stesso senso, in caso di notifica a mezzo posta, Sez. U, n. 14573 del 25/11/2021, dep. 2022, D., Rv. 282848-02). 2.L'eccezione relativa all'omessa notifica al difensore del decreto di citazione per il giudizio d'appello è manifestamente infondata. 2.1 Dall'accesso agli atti, giustificato dalla natura della doglianza, consta che il ricorrente nella fase d'appello era assistito dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta nomina del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il quale aveva redatto e depositato l'atto di gravame nell'interesse dell'imputato. Contrariamente a quanto dedotto, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] risulta aver ricevuto notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] mediante PEC: in data 11/4/2022, ore 14,26, ritualmente accettata, nonché ulteriore notifica concernente il differimento disposto alla cennata data con recapito dell'avviso d'udienza ex art. 161, comma 4, cod.proc.pen. giusta PEC inoltrata il 26/5/2022, ore 12,26. Inoltre, il predetto legale il 14/7/2022, ore 12,51, riceveva comunicazione del dispositivo della sentenza, sicchérisulta insussistente il vizio denunziato. 3. Ad esiti di inammissibilità per genericità ed aspecificità della censura deve pervenirsi con riguardo al secondo motivo, che revoca in dubbio la sussistenza dell'aggravante ex art. 61 n. 2 cod.pen. La difesa non si rapporta in termini puntuali alle argomentazioni reiettive sviluppate nella sentenza impugnata a pag. 4, sostenendo il difetto di prova circa la destinazione alla vendita della merce contraffatta, rinvenuta nel deposito in uso al ricorrente, nonostante la detenzione a scopo commerciale dei materiali ricettati risulti ampiamente dal conforme scrutinio dei giudici di merito. La Corte territoriale ha, altresì, correttamente precisato che l'aggravante trova applicazione anche in caso di estinzione del reato fine per prescrizione (Sez. 5, n. 34983 del 24/09/2020, Rv. 280480-02), non venendo meno in siffatta Evenienza la ratio della circostanza, ravvisabile nella specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro ( Sez. 5, n. 38399 del 10/07/2017, Rv. 271211-01; Sez. 6, n. 14168 del 22/1/2020, Rv. 278844-01). 4. Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria precisata in dispositivo in ragione dei profili di colpa ravvisabili nella sua determinazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso i
Decreto Cassazione n. 22598/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris