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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2022

Cassazione n. 21036/2022

Testo disponibile della fonte

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to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico Ministero del tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato Angri il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso le ordinanze del 21/10/2021 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo di imputazione n. letta la memoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si rappresenta l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il tribunale di Salerno, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 1 settembre 2021, con cui era stata disposta l'applicazione nei confronti dei predetti indagati della misura degli arresti domiciliari, accoglieva le istanze e annullava le ordinanze impugnate, ordinando l'immediata liberazione dei medesimi.

2. Avverso le ordinanze suindicate propone ricorso per cassazione il pubblico ministero del tribunale di Salerno, sollevando un unico motivo di impugnazione.

3. Deduce vizi di violazione degli artt. 56 cod. pen. e 73 del DPR 309/90.

Limitatamente al capo 8) si osserva come la decisione del tribunale sia erronea, emergendo in realtà una condotta integrante la fattispecie del tentativo.

Si contesta che l'ipotesi di reato elaborata sia rimasta a livello di mera ideazione, atteso che gli indagati si sarebbero posti alla ricerca di una pista di atterraggio per l'areo deputato al trasporto di stupefacente, così sussistendo una circostanza che presuppone un già intervenuto accordo.

Con passaggio quindi dalla fase delle trattative a quella esecutiva.

Quanto al secondo episodio, il raggiunto accordo si desumerebbe dalla programmazione di un'altra importazione, da effettuare questa volta via mare.

Quanto al terzo episodio, la trattativa avrebbe riguardato l'acquisto di un ulteriore carico di cocaina già specificato anche nel peso e in partenza dall'Ecuador.

Si tratterebbe, quindi, sempre di circostanze dimostrative di intervenuti accordi.

4. Il ricorso è inammissibile.

Innanzitutto perché il ricorrente nulla ha dedotto sulla sussistenza di esigenze cautelari a carico degli indagati interessati dalla ordinanza impugnata, nonostante il principio per cui il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e c:oncretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati - non ricorrenti nel caso in esame - per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6 -, n. 46129 del 25/11/2021 Rv. 282355 - 01).

Ad ogni modo, può aggiungersi che, a prescindere dalla contraddittorietà tra la premessa, per cui i fatti emersi integrerebbero almeno la fattispecie del tentativo, e il contenuto illustrativo del motivo proposto, con cui si propende, piuttosto, per ipotesi di consumazione del reato, in ragione di raggiunti accordi di importazione (cfr. sul rapporto tra reato consumato e tentato in tema di importazione, sez. 3 - n. 1555 del 21/09/2021 (dep. 17/01/2022) Rv. 282407 - 01), non è dato rinvenire alcuna violazione di legge, come dedotta.

Invero, tale vizio presuppone una fattispecie fattuale indiscussa, rispetto alla quale si pone la questione della corretta applicazione della normativa di riferimento, mentre, con il ricorso in esame, il presupposto del vizio dedotto passa per la diversa valutazione, rispetto a quanto elaborato dal tribunale, di circostanze emerse, così introducendosi una differente valutazione del fatto, inammissibile in questa sede.

Infatti, come noto, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso il 29/03/2022 II Cons

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pubblico Ministero del tribunale di Salerno nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] nato Angri il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso le ordinanze del 21/10/2021 del tribunale di Salerno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente al capo di imputazione n. letta la memoria presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] con la quale si rappresenta l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il tribunale di Salerno, adito ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen. nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], avverso l'ordinanza del Gip del medesimo tribunale del 1 settembre 2021, con cui era stata disposta l'applicazione nei confronti dei predetti indagati della misura degli arresti domiciliari, accoglieva le istanze e annullava le ordinanze impugnate, ordinando l'immediata liberazione dei medesimi. 2. Avverso le ordinanze suindicate propone ricorso per cassazione il pubblico ministero del tribunale di Salerno, sollevando un unico motivo di impugnazione. 3. Deduce vizi di violazione degli artt. 56 cod. pen. e 73 del DPR 309/90. Limitatamente al capo 8) si osserva come la decisione del tribunale sia erronea, emergendo in realtà una condotta integrante la fattispecie del tentativo. Si contesta che l'ipotesi di reato elaborata sia rimasta a livello di mera ideazione, atteso che gli indagati si sarebbero posti alla ricerca di una pista di atterraggio per l'areo deputato al trasporto di stupefacente, così sussistendo una circostanza che presuppone un già intervenuto accordo. Con passaggio quindi dalla fase delle trattative a quella esecutiva. Quanto al secondo episodio, il raggiunto accordo si desumerebbe dalla programmazione di un'altra importazione, da effettuare questa volta via mare. Quanto al terzo episodio, la trattativa avrebbe riguardato l'acquisto di un ulteriore carico di cocaina già specificato anche nel peso e in partenza dall'Ecuador. Si tratterebbe, quindi, sempre di circostanze dimostrative di intervenuti accordi. 4. Il ricorso è inammissibile. Innanzitutto perché il ricorrente nulla ha dedotto sulla sussistenza di esigenze cautelari a carico degli indagati interessati dalla ordinanza impugnata, nonostante il principio per cui il pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e c:oncretezza delle esigenze cautelari che, tuttavia, possono ritenersi implicitamente sussistenti nel caso in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati - non ricorrenti nel caso in esame - per i quali opera la presunzione di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 6 -, n. 46129 del 25/11/2021 Rv. 282355 - 01). Ad ogni modo, può aggiungersi che, a prescindere dalla contraddittorietà tra la premessa, per cui i fatti emersi integrerebbero almeno la fattispecie del tentativo, e il contenuto illustrativo del motivo proposto, con cui si propende, piuttosto, per ipotesi di consumazione del reato, in ragione di raggiunti accordi di importazione (cfr. sul rapporto tra reato consumato e tentato in tema di importazione, sez. 3 - n. 1555 del 21/09/2021 (dep. 17/01/2022) Rv. 282407 - 01), non è dato rinvenire alcuna violazione di legge, come dedotta. Invero, tale vizio presuppone una fattispecie fattuale indiscussa, rispetto alla quale si pone la questione della corretta applicazione della normativa di riferimento, mentre, con il ricorso in esame, il presupposto del vizio dedotto passa per la diversa valutazione, rispetto a quanto elaborato dal tribunale, di circostanze emerse, così introducendosi una differente valutazione del fatto, inammissibile in questa sede. Infatti, come noto, l'epilogo decisorio non può essere invalidato da prospettazioni alternative che si risolvano in una "mirata rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, ovvero nell'autonoma assunzione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, da preferirsi a quelli adottati dal giudice del merito, perché illustrati come maggiormente plausibili o perché assertivamente dotati di una migliore capacità esplicativa, nel contesto in cui la condotta delittuosa si è in concreto realizzata (Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 6, n. 22256 del 26/04/2006, Bosco, Rv. 234148; Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 235507). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 29/03/2022 II Cons
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