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CassazionedecretoSezione 7

Cassazione n. 16902/2024

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Messina, che ha confermato il decreto del Tribunale di Messina, con il quale veniva disposta l'applicazione, nei confronti dell'imputato, della misura personale di prevenzione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alle condizioni soggettive di applicabilità della misura di prevenzione personale e patrimoniale, è indeducibile in quanto, da un canto, fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4) e, dall'altro, si risolve, proprio in presenza di un compiuto impianto argomentativo offerto nel provvedimento impugnato, in una censura strutturata in termini di vizio di motivazione, inammissibile in questa sede (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 2

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 03/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso il decreto della Corte di Appello di Messina, che ha confermato il decreto del Tribunale di Messina, con il quale veniva disposta l'applicazione, nei confronti dell'imputato, della misura personale di prevenzione della [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]; - che il primo ed unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge per difetto di motivazione in ordine alle condizioni soggettive di applicabilità della misura di prevenzione personale e patrimoniale, è indeducibile in quanto, da un canto, fondato su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda, in particolare, pag. 4) e, dall'altro, si risolve, proprio in presenza di un compiuto impianto argomentativo offerto nel provvedimento impugnato, in una censura strutturata in termini di vizio di motivazione, inammissibile in questa sede (Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Rv. 266365); - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma cli euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 2
Decreto Cassazione n. 16902/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris