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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22584/2026

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Paolo e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest’ultima in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti, ricorrenti in via incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 152/2022,depositata il 27 gennaio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Venezia, depositata il 27 gennaio 2022, che,Numero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026in riforma dell’ordinanza del locale Tribunale, lo ha condannato alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 37.547,90,oltre interessi legali dal 22 marzo 2016, oltre a rigettare la domandaproposta in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA].;- la Corte di appello ha dato atto che il giudizio traeva origine dallaproposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una domanda di condannadi [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 37.547,90,asseritamente versata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a ex lavoratorisubordinati e avvocati difensori relativamente a fatti anteriori al 12settembre 2008, data in cui il predetto [OSCURATO:PERSONA], con scritturaprivata di cessione di quote, si era obbligato a rifondere ai cessionari,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in misura proporzionale allapartecipazione societaria acquistata da ciascuno, ogni sopravvenienzapassiva che, pur manifestandosi successivamente, fosse derivata allasocietà da fatti anteriori alla cessione;- ha riferito che il giudice di primo grado, dopo aver rilevato che ilricorso era proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, senza la spenditadel nome della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva disatteso la domanda attorearitenendo non dimostrata la riferibilità degli esborsi dedotti in giudizioall’oggetto dell’obbligazione assunta dal resistente con l’atto dicessione delle quote societarie;- ha, quindi, accolto il gravame interposto, limitatamente alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA] – di cui, peraltro, ha dato atto che aveva agito anchenella qualità di socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]. – ritenendo provatii fatti costitutivi delle quattro posizioni creditorie (relative alle vertenzedi altrettanti lavoratori) azionate in giudizio, avuto riguardo allariferibilità dei versamenti effettuati alla gestione sociale antecedentealla data della cessione per il pagamento delle quali [OSCURATO:PERSONA] contrattualmente assunto un obbligo di restituzione;- ha, quindi, quantificato l’importo dovuto in proporzione alla misuradella quota sociale (pari al 40%) oggetto dell’intervenuta cessione;Numero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026- il ricorso è affidato a cinque motivi; Data pubblicazione 01/07/2026- resistono, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].r.l., società che, nelle more del giudizio di appello, aveva incorporatoChioggiamar s.r.l.;- il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- vanno preliminarmente esaminate le eccezioni preliminari sollevatedai controricorrenti in ordine al mancato deposito tempestivodell’istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 cod. proc. civ. eall’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione effettuata neiconfronti de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;- entrambe le eccezioni sono prive di pregio;- in ordine alla prima eccezione, si osserva che il ricorrente, in data 12maggio 2022, ha depositato, unitamente al ricorso, l’istanza ditrasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo;- risulta, dunque, aver assolto all’adempimento procedurale in oggettonel rispetto del termine di venti giorni indicato dall’art. 369 cod. proc.civ., decorrente dalla notifica del ricorso effettuata il 22 aprile 2022(cfr. Cass. n. 12844 del 2021);- in ordine alla seconda eccezione, la controricorrente deduce cheall’esito della fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nelle more del giudizio di appello, lanotifica del ricorso per cassazione avrebbe dovuto effettuarsi neiconfronti di quest’ultima società e non già presso il procuratorecostituito in giudizio della società estinta;- un siffatto assunto non è condivisibile atteso che correttamente lanotifica è stata effettuata presso il procuratore della parte costituito inappello, operando il principio dell’ultrattività del mandato (cfr. Cass.;Sez.

Un., 4 luglio 2014, n. 15295; da ultimo, poi, Cass. 1° dicembre2025, n. 31348), in disparte il profilo assorbente del raggiungimentoNumero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026dello scopo per essere stato depositato il controricorso anche dallasocietà incorporante;- nel merito, con il primo motivo il ricorrente principale denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1394 cod. civ., 156 cod. proc.civ. e 24 e 111 Cost., per aver la Corte di appello omesso di rilevare lanullità della procura dei ricorrenti ed appellanti [OSCURATO:PERSONA] eChioggiamar s.r.l. in ragione della sussistenza di potenziale conflitto diinteressi, con conseguente inammissibilità della difesa in giudizio amezzo dello stesso procuratore e, conseguentemente, nullità degli attiintroduttivi dei giudizi di primo e secondo grado;- evidenzia, in particolare, che l’attore [OSCURATO:PERSONA] ha agito pervedersi riconosciute dal cedente [OSCURATO:PERSONA] somme relative apretese sopravvenienze passive della società e che tali sopravvenienzepassive potrebbero, astrattamente, essere state causate dal medesimoPaolo Cavallarin, divenuto socio unico e legale rappresentante dellasocietà e, dunque, responsabile della gestione dei contenziosi cheavrebbero provocato dette sopravvenienze;- il motivo è infondato;- da quanto accertato dalla Corte di appello emerge che la domandagiudiziale proposta da [OSCURATO:PERSONA] trova la sua causa petendinell’atto di cessione di quote sociali concluso tra questi e MarcoCavallarin e, in particolare, nell’obbligazione che ivi quest’ultimoavrebbe assunto di rifondere ai cessionari – tra cui il predetto PaoloCavallarin – in misura proporzionale alla partecipazione societariaacquistata da ciascuno, ogni sopravvenienza passiva che, purmanifestandosi successivamente, fosse derivata alla società da fattianteriori alla cessione;- orbene, l’esistenza di un conflitto di interessi tra le parti (attuale ovirtuale) va valutata in correlazione stretta con il concreto rapportoesistente fra le parti i cui interessi risultino suscettibili dicontrapposizione verificando se la tutela degli interessi di un assistitoNumero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro (cfr.Cass. 18 settembre 2023, n. 26769; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1530;Cass. 8 settembre 2017, n. 20950);- tale situazione non ricorre nel caso di specie in quanto le posizioni diPaolo Cavallarin, in proprio, e della società da lui rappresentata non sicollocano su piani tra loro antagonisti, ma risultano processualmenteconvergenti, essendo entrambe dirette a far valere, nei confronti delconvenuto, il medesimo titolo di responsabilità e il medesimo petitum;- la prospettazione del ricorrente, secondo cui le sopravvenienzepassive potrebbero essere, in astratto, imputabili anche a condotteriferibili allo stesso Cavallarin, attiene, al più, all’operatività dellaclausola contrattuale invocata e, dunque, all’ambito dei rapporti traPaolo e [OSCURATO:PERSONA] quali parti dell’atto di cessione di quote socialiall’interno del quale è stata prevista la obbligazione dedotta in giudizio;- l’asserita imputabilità delle sopravvenienze passive a condottegestorie dello stesso [OSCURATO:PERSONA] integra, dunque, una meraeventualità fattuale estranea al thema decidendum del presentegiudizio e non evidenzia alcuna concreta antinomia tra le posizioniprocessuali degli assistiti, richiesta ai fini della configurabilità delconflitto di interessi;- con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 1223 e 2697 cod. civ. e 115, primo comma, cod. proc. civ. e 116,primo comma, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata ritenutoprovata la domanda, anche in relazione al nesso causale, in relazioneagli oneri derivanti da tutti e quattro i contenziosi malgrado il mancatoassolvimento da parte dell’appellante del relativo onere probatorio enon ponendo a fondamento della propria decisione i fatti nonspecificamente contestati dal ricorrente appellante e le prove propostedalle parti con il dovuto prudente apprezzamento;- con il terzo motivo si duole, in relazione alla ritenuta riferibilità deifatti accertati all’arco temporale oggetto dell’obbligazione dedotta inNumero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026causa, dell’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso delgiudizio, nella parte in cui non sono stati presi in esame i documentiprodotti proprio dall’appellante (doc. 10, 11 e 15 da correlare con ildoc. 2 sempre di parte appellante e doc. 5, 6 e 25, sempre da correlarecon il doc. 2 di parte appellante);- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- nella parte in cui si deduce che la documentazione prodotta dall’attorePaolo Cavallarin non consentiva di ritenere assolto l’onere probatoriospettante al signor [OSCURATO:PERSONA], la doglianza si risolve in una criticaalla valutazione degli elementi probatori che è riservata al giudice dimerito;- nella parte in cui, invece, si denuncia la mancata applicazione delprincipio della non contestazione la censura pecca della necessariaspecificità, in quanto, in primo luogo, non indica con sufficienteprecisione quali siano le circostanze di fatto – avulse da considerazionigiuridiche – che controparte non avrebbe contestato, limitandosi ariportare ampi e interi brani della comparsa di costituzione e rispostain primo grado;- in secondo luogo, il ricorrente principale omette di correlare lacontestazione dei fatti al contenuto delle allegazioni della controparte,non consentendo alle stesse e al giudice di verificare immediatamente,sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fattinon contestati e quelli ancora controversi;- infine, si rammenta che il principio di non contestazione, se solleva laparte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dalconvenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalleprove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una suadiversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (cfr.Cass. 7 giugno 2023, n. 16028; Cass. 30 dicembre 2021, n. 42035);- infine, in relazione al vizio motivazionale prospettato con il terzomotivo, la censura si risolve in una critica alla valutazione degliNumero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026elementi probatori che è riservata al giudice di merito, nonindividuando un fatto storico decisivo il cui esame sia stato omessodalla Corte territoriale, ma limitandosi a richiamare una serie didocumenti che il giudice di merito avrebbe valutato in modo noncondiviso dal ricorrente;- con il quarto motivo critica la sentenza di appello per violazione ofalsa applicazione degli artt. 329 e 346 cod. proc. civ. nella parte in cuinon ha considerato il giudicato interno formatosi in ordine alla carenzadi legittimazione attiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento allequote cedute da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA];- con l’ultimo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degliartt. 81 cod. proc. civ., 1260 cod. civ. e 24 Cost., per aver la Corteterritoriale omesso di rilevare il difetto di legittimazione attiva in capoa [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle quote cedute da [OSCURATO:PERSONA].- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- rileva il ricorrente principale che, sul punto della legittimazionedell’attore [OSCURATO:PERSONA] a richiedere anche quanto di riferimento allacessione delle quote da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale aveva così statuito: «Nel merito, d’altro canto, pur essendopalese che l’obbligazione di garanzia contrattualmente assunta dalresistente non potesse essere trasferita a terzi se non tramite unnegozio trilaterale di cessione del contratto, anziché delle mere quote,appare dirimente la questione, più liquida, di sussistenza della provadell’operatività della clausola contrattuale in questione con riguardoagli esborsi allegati»;- sostiene che, stante l’assenza di impugnazione sulla statuizioneconcernente il difetto di legittimazione dell’attore, la Corte d’appello haviolato il giudicato interno formatosi sul punto, ritenendo sussistente lacontestata legittimazione ad agire dell’attore;- orbene, si osserva che la statuizione del Tribunale concernenteNumero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026l'impossibilità di trasferire a terzi l'obbligazione di garanzia mediantesemplice cessione delle quote non ha costituito oggetto di una verastatuizione decisoria, essendo stata espressamente anteposta dalTribunale alla diversa ratio, ritenuta dirimente e più liquida,concernente il difetto di prova dei presupposti di operatività dellaclausola contrattuale;- ciò determina che parte appellante non era tenuta a impugnare talestatuizione, da considerarsi quale obiter dictum e, in quanto tale,ininfluente ai fini della decisione e insuscettibile di dare luogo a unaccertamento avente valore di giudicato;- sotto altro aspetto, si evidenzia che il giudicato non si forma,nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hannocostituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte delgiudice di merito come accade quando la decisione sia stata adottataalla stregua del principio della ragione più liquida (cfr. Cass. 9novembre 2021, n. 32650; Cass. 17 marzo 2015, n. 5264);- con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale si deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., peraver la Corte di appello disposto la condanna (anche) della Chioggiamars.r.l. alla rifusione delle spese processuali benché il Tribunale avessecondannato alla rifusione delle spese processuali il solo [OSCURATO:PERSONA] tale statuizione non fosse stata oggetto di appello incidentale;- il motivo è infondato;- la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della regola di cuiall’art. 91 cod. proc. civ. secondo cui «il giudice, con la sentenza chechiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente alrimborso delle spese a favore dell’altra parte»;- pertanto, in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice diappello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia dimerito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cuionere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite,Numero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. 8 ottobre2025, n. 27000; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064);- per le suesposte considerazioni, pertanto, sia il ricorso, sia quelloincidentali vanno respinti;- atteso che la soccombenza concernente il ricorso incidentale riguardaesclusivamente la posizione della società controricorrente, appareopportuno disporre la compensazione solo parziale tra le parti dellespese del presente giudizio, nella misura di un terzo, e di porre a caricodel ricorrente la frazione residua.

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa trale parti un terzo delle spese del giudizio di legittimità, che liquida perl’intero in euro 4.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di legge, econdanna il ricorrente principale alla rifusione della frazione residua.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Paolo e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., quest’ultima in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA]- controricorrenti, ricorrenti in via incidentale -avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 152/2022,depositata il 27 gennaio 2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 giugno 2026dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA]:- [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso la sentenzadella Corte di appello di Venezia, depositata il 27 gennaio 2022, che,Numero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026in riforma dell’ordinanza del locale Tribunale, lo ha condannato alpagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] dell’importo di euro 37.547,90,oltre interessi legali dal 22 marzo 2016, oltre a rigettare la domandaproposta in primo grado dalla [OSCURATO:SOCIETA].;- la Corte di appello ha dato atto che il giudizio traeva origine dallaproposizione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di una domanda di condannadi [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 37.547,90,asseritamente versata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a ex lavoratorisubordinati e avvocati difensori relativamente a fatti anteriori al 12settembre 2008, data in cui il predetto [OSCURATO:PERSONA], con scritturaprivata di cessione di quote, si era obbligato a rifondere ai cessionari,[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in misura proporzionale allapartecipazione societaria acquistata da ciascuno, ogni sopravvenienzapassiva che, pur manifestandosi successivamente, fosse derivata allasocietà da fatti anteriori alla cessione;- ha riferito che il giudice di primo grado, dopo aver rilevato che ilricorso era proposto da [OSCURATO:PERSONA] in proprio, senza la spenditadel nome della [OSCURATO:SOCIETA]., aveva disatteso la domanda attorearitenendo non dimostrata la riferibilità degli esborsi dedotti in giudizioall’oggetto dell’obbligazione assunta dal resistente con l’atto dicessione delle quote societarie;- ha, quindi, accolto il gravame interposto, limitatamente alla posizionedi [OSCURATO:PERSONA] – di cui, peraltro, ha dato atto che aveva agito anchenella qualità di socio unico della [OSCURATO:SOCIETA]. – ritenendo provatii fatti costitutivi delle quattro posizioni creditorie (relative alle vertenzedi altrettanti lavoratori) azionate in giudizio, avuto riguardo allariferibilità dei versamenti effettuati alla gestione sociale antecedentealla data della cessione per il pagamento delle quali [OSCURATO:PERSONA] contrattualmente assunto un obbligo di restituzione;- ha, quindi, quantificato l’importo dovuto in proporzione alla misuradella quota sociale (pari al 40%) oggetto dell’intervenuta cessione;Numero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026- il ricorso è affidato a cinque motivi; Data pubblicazione 01/07/2026- resistono, con unico controricorso, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].r.l., società che, nelle more del giudizio di appello, aveva incorporatoChioggiamar s.r.l.;- il ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc.civ.;[OSCURATO:PERSONA]:- vanno preliminarmente esaminate le eccezioni preliminari sollevatedai controricorrenti in ordine al mancato deposito tempestivodell’istanza di trasmissione del fascicolo ex art. 369 cod. proc. civ. eall’inesistenza della notifica del ricorso per cassazione effettuata neiconfronti de [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.;- entrambe le eccezioni sono prive di pregio;- in ordine alla prima eccezione, si osserva che il ricorrente, in data 12maggio 2022, ha depositato, unitamente al ricorso, l’istanza ditrasmissione del fascicolo d'ufficio al giudice a quo;- risulta, dunque, aver assolto all’adempimento procedurale in oggettonel rispetto del termine di venti giorni indicato dall’art. 369 cod. proc.civ., decorrente dalla notifica del ricorso effettuata il 22 aprile 2022(cfr. Cass. n. 12844 del 2021);- in ordine alla seconda eccezione, la controricorrente deduce cheall’esito della fusione per incorporazione di [OSCURATO:SOCIETA]. in [OSCURATO:SOCIETA]., intervenuta nelle more del giudizio di appello, lanotifica del ricorso per cassazione avrebbe dovuto effettuarsi neiconfronti di quest’ultima società e non già presso il procuratorecostituito in giudizio della società estinta;- un siffatto assunto non è condivisibile atteso che correttamente lanotifica è stata effettuata presso il procuratore della parte costituito inappello, operando il principio dell’ultrattività del mandato (cfr. Cass.;Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295; da ultimo, poi, Cass. 1° dicembre2025, n. 31348), in disparte il profilo assorbente del raggiungimentoNumero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026dello scopo per essere stato depositato il controricorso anche dallasocietà incorporante;- nel merito, con il primo motivo il ricorrente principale denuncia laviolazione e falsa applicazione degli artt. 1394 cod. civ., 156 cod. proc.civ. e 24 e 111 Cost., per aver la Corte di appello omesso di rilevare lanullità della procura dei ricorrenti ed appellanti [OSCURATO:PERSONA] eChioggiamar s.r.l. in ragione della sussistenza di potenziale conflitto diinteressi, con conseguente inammissibilità della difesa in giudizio amezzo dello stesso procuratore e, conseguentemente, nullità degli attiintroduttivi dei giudizi di primo e secondo grado;- evidenzia, in particolare, che l’attore [OSCURATO:PERSONA] ha agito pervedersi riconosciute dal cedente [OSCURATO:PERSONA] somme relative apretese sopravvenienze passive della società e che tali sopravvenienzepassive potrebbero, astrattamente, essere state causate dal medesimoPaolo Cavallarin, divenuto socio unico e legale rappresentante dellasocietà e, dunque, responsabile della gestione dei contenziosi cheavrebbero provocato dette sopravvenienze;- il motivo è infondato;- da quanto accertato dalla Corte di appello emerge che la domandagiudiziale proposta da [OSCURATO:PERSONA] trova la sua causa petendinell’atto di cessione di quote sociali concluso tra questi e MarcoCavallarin e, in particolare, nell’obbligazione che ivi quest’ultimoavrebbe assunto di rifondere ai cessionari – tra cui il predetto PaoloCavallarin – in misura proporzionale alla partecipazione societariaacquistata da ciascuno, ogni sopravvenienza passiva che, purmanifestandosi successivamente, fosse derivata alla società da fattianteriori alla cessione;- orbene, l’esistenza di un conflitto di interessi tra le parti (attuale ovirtuale) va valutata in correlazione stretta con il concreto rapportoesistente fra le parti i cui interessi risultino suscettibili dicontrapposizione verificando se la tutela degli interessi di un assistitoNumero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026non possa attuarsi senza nocumento per gli interessi dell'altro (cfr.Cass. 18 settembre 2023, n. 26769; Cass. 22 gennaio 2018, n. 1530;Cass. 8 settembre 2017, n. 20950);- tale situazione non ricorre nel caso di specie in quanto le posizioni diPaolo Cavallarin, in proprio, e della società da lui rappresentata non sicollocano su piani tra loro antagonisti, ma risultano processualmenteconvergenti, essendo entrambe dirette a far valere, nei confronti delconvenuto, il medesimo titolo di responsabilità e il medesimo petitum;- la prospettazione del ricorrente, secondo cui le sopravvenienzepassive potrebbero essere, in astratto, imputabili anche a condotteriferibili allo stesso Cavallarin, attiene, al più, all’operatività dellaclausola contrattuale invocata e, dunque, all’ambito dei rapporti traPaolo e [OSCURATO:PERSONA] quali parti dell’atto di cessione di quote socialiall’interno del quale è stata prevista la obbligazione dedotta in giudizio;- l’asserita imputabilità delle sopravvenienze passive a condottegestorie dello stesso [OSCURATO:PERSONA] integra, dunque, una meraeventualità fattuale estranea al thema decidendum del presentegiudizio e non evidenzia alcuna concreta antinomia tra le posizioniprocessuali degli assistiti, richiesta ai fini della configurabilità delconflitto di interessi;- con il secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione degliartt. 1223 e 2697 cod. civ. e 115, primo comma, cod. proc. civ. e 116,primo comma, cod. proc. civ. per avere la sentenza impugnata ritenutoprovata la domanda, anche in relazione al nesso causale, in relazioneagli oneri derivanti da tutti e quattro i contenziosi malgrado il mancatoassolvimento da parte dell’appellante del relativo onere probatorio enon ponendo a fondamento della propria decisione i fatti nonspecificamente contestati dal ricorrente appellante e le prove propostedalle parti con il dovuto prudente apprezzamento;- con il terzo motivo si duole, in relazione alla ritenuta riferibilità deifatti accertati all’arco temporale oggetto dell’obbligazione dedotta inNumero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026causa, dell’omesso esame circa un fatto decisivo e controverso delgiudizio, nella parte in cui non sono stati presi in esame i documentiprodotti proprio dall’appellante (doc. 10, 11 e 15 da correlare con ildoc. 2 sempre di parte appellante e doc. 5, 6 e 25, sempre da correlarecon il doc. 2 di parte appellante);- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- nella parte in cui si deduce che la documentazione prodotta dall’attorePaolo Cavallarin non consentiva di ritenere assolto l’onere probatoriospettante al signor [OSCURATO:PERSONA], la doglianza si risolve in una criticaalla valutazione degli elementi probatori che è riservata al giudice dimerito;- nella parte in cui, invece, si denuncia la mancata applicazione delprincipio della non contestazione la censura pecca della necessariaspecificità, in quanto, in primo luogo, non indica con sufficienteprecisione quali siano le circostanze di fatto – avulse da considerazionigiuridiche – che controparte non avrebbe contestato, limitandosi ariportare ampi e interi brani della comparsa di costituzione e rispostain primo grado;- in secondo luogo, il ricorrente principale omette di correlare lacontestazione dei fatti al contenuto delle allegazioni della controparte,non consentendo alle stesse e al giudice di verificare immediatamente,sulla base delle contrapposte allegazioni e deduzioni, quali siano i fattinon contestati e quelli ancora controversi;- infine, si rammenta che il principio di non contestazione, se solleva laparte dall'onere di provare il fatto non specificamente contestato dalconvenuto costituito, non esclude tuttavia che il giudice, ove dalleprove comunque acquisite emerga la smentita di quel fatto o una suadiversa ricostruzione, possa pervenire ad un diverso accertamento (cfr.Cass. 7 giugno 2023, n. 16028; Cass. 30 dicembre 2021, n. 42035);- infine, in relazione al vizio motivazionale prospettato con il terzomotivo, la censura si risolve in una critica alla valutazione degliNumero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026elementi probatori che è riservata al giudice di merito, nonindividuando un fatto storico decisivo il cui esame sia stato omessodalla Corte territoriale, ma limitandosi a richiamare una serie didocumenti che il giudice di merito avrebbe valutato in modo noncondiviso dal ricorrente;- con il quarto motivo critica la sentenza di appello per violazione ofalsa applicazione degli artt. 329 e 346 cod. proc. civ. nella parte in cuinon ha considerato il giudicato interno formatosi in ordine alla carenzadi legittimazione attiva in capo a [OSCURATO:PERSONA] con riferimento allequote cedute da [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA];- con l’ultimo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione degliartt. 81 cod. proc. civ., 1260 cod. civ. e 24 Cost., per aver la Corteterritoriale omesso di rilevare il difetto di legittimazione attiva in capoa [OSCURATO:PERSONA] con riferimento alle quote cedute da [OSCURATO:PERSONA].- i motivi, esaminabili congiuntamente, sono inammissibili;- rileva il ricorrente principale che, sul punto della legittimazionedell’attore [OSCURATO:PERSONA] a richiedere anche quanto di riferimento allacessione delle quote da parte di [OSCURATO:PERSONA] a [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale aveva così statuito: «Nel merito, d’altro canto, pur essendopalese che l’obbligazione di garanzia contrattualmente assunta dalresistente non potesse essere trasferita a terzi se non tramite unnegozio trilaterale di cessione del contratto, anziché delle mere quote,appare dirimente la questione, più liquida, di sussistenza della provadell’operatività della clausola contrattuale in questione con riguardoagli esborsi allegati»;- sostiene che, stante l’assenza di impugnazione sulla statuizioneconcernente il difetto di legittimazione dell’attore, la Corte d’appello haviolato il giudicato interno formatosi sul punto, ritenendo sussistente lacontestata legittimazione ad agire dell’attore;- orbene, si osserva che la statuizione del Tribunale concernenteNumero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026l'impossibilità di trasferire a terzi l'obbligazione di garanzia mediantesemplice cessione delle quote non ha costituito oggetto di una verastatuizione decisoria, essendo stata espressamente anteposta dalTribunale alla diversa ratio, ritenuta dirimente e più liquida,concernente il difetto di prova dei presupposti di operatività dellaclausola contrattuale;- ciò determina che parte appellante non era tenuta a impugnare talestatuizione, da considerarsi quale obiter dictum e, in quanto tale,ininfluente ai fini della decisione e insuscettibile di dare luogo a unaccertamento avente valore di giudicato;- sotto altro aspetto, si evidenzia che il giudicato non si forma,nemmeno implicitamente, sugli aspetti del rapporto che non hannocostituito oggetto di specifica disamina e valutazione da parte delgiudice di merito come accade quando la decisione sia stata adottataalla stregua del principio della ragione più liquida (cfr. Cass. 9novembre 2021, n. 32650; Cass. 17 marzo 2015, n. 5264);- con l’unico motivo cui è affidato il ricorso incidentale si deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 277 cod. proc. civ., peraver la Corte di appello disposto la condanna (anche) della Chioggiamars.r.l. alla rifusione delle spese processuali benché il Tribunale avessecondannato alla rifusione delle spese processuali il solo [OSCURATO:PERSONA] tale statuizione non fosse stata oggetto di appello incidentale;- il motivo è infondato;- la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione della regola di cuiall’art. 91 cod. proc. civ. secondo cui «il giudice, con la sentenza chechiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente alrimborso delle spese a favore dell’altra parte»;- pertanto, in caso di riforma della sentenza impugnata, il giudice diappello deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronunzia dimerito adottata, a un nuovo regolamento delle spese processuali, il cuionere va attribuito tenendo presente l'esito complessivo della lite,Numero registro generale 11620/2022Numero sezionale 2849/2026Numero di raccolta generale 22584/2026Data pubblicazione 01/07/2026poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazionedelle spese, in base ad un criterio unitario e globale (cfr. Cass. 8 ottobre2025, n. 27000; Cass. 12 aprile 2018, n. 9064);- per le suesposte considerazioni, pertanto, sia il ricorso, sia quelloincidentali vanno respinti;- atteso che la soccombenza concernente il ricorso incidentale riguardaesclusivamente la posizione della società controricorrente, appareopportuno disporre la compensazione solo parziale tra le parti dellespese del presente giudizio, nella misura di un terzo, e di porre a caricodel ricorrente la frazione residua. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; compensa trale parti un terzo delle spese del giudizio di legittimità, che liquida perl’intero in euro 4.000,00 per compensi, oltre euro 200,00 per esborsi,rimborso forfettario nella misura del 15 % e accessori di legge, econdanna il ricorrente principale alla rifusione della frazione residua.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, t.u. spese giust., dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente principale e dei ricorrenti incidentali, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorsoprincipale e quello incidentale, a norma del comma 1-bis dello stessoart. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 24 giugno 2026.Il PresidenteEnrico Scoditti
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