Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 2015/2025
ECLI:EU:T:2025:251
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0596
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
12 marzo 2025 (
*1
)
«Aiuti di Stato – Misura volta a ridurre il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica nella penisola iberica – Crisi energetica – Decisione di non sollevare obiezioni – Insussistenza di gravi difficoltà – Principio di non discriminazione – Proporzionalità – Legittimo affidamento»
Nella causa T‑596/22,
PGI Spain, SL
, con sede in Barcellona (Spagna),
[OSCURATO:PERSONA], SA
, con sede in Navarra (Spagna),
[OSCURATO:PERSONA], SA
, con sede in Barcellona,
RPC Envases, SA
, con sede in Madrid (Spagna),
[OSCURATO:PERSONA], SL
, con sede in Barcellona,
rappresentate da P. Holtrop, avocat,
ricorrenti,
contro
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata da T. Scharf, I. Georgiopoulos e C.-M. Carrega, in qualità di agenti,
convenuta,
sostenuta da
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna
, rappresentato da A. [OSCURATO:PERSONA] e M. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
interveniente,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata),
composto da M. van der Woude, presidente, P. Škvařilová-[OSCURATO:PERSONA], I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore), G. [OSCURATO:PERSONA] e D. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: A. Marghelis, amministratore
vista la fase scritta del procedimento,
in seguito all’udienza del 17 settembre 2024,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con il loro ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE, le ricorrenti, PGI Spain, SL, [OSCURATO:PERSONA], SA, [OSCURATO:PERSONA], SA, RPC Envases, SA, e [OSCURATO:PERSONA], SL, chiedono l’annullamento della decisione C(2022) 3942 final della [OSCURATO:PERSONA], dell’8 giugno 2022, relativa agli aiuti di Stato SA.102454 (2022/N) – Spagna e SA.102569 (2022/N) – Portogallo – Meccanismo di adeguamento dei costi di produzione per la riduzione del prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica nel mercato iberico (in prosieguo: la «decisione impugnata»).
Fatti
2
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna e la Repubblica portoghese hanno notificato alla [OSCURATO:PERSONA] europea, rispettivamente il 20 e il 23 maggio 2022, una misura volta a ridurre il prezzo all’ingrosso dell’energia elettrica nella penisola iberica con il sovvenzionamento dei costi dei fattori di produzione delle tecnologie a base di combustibili fossili (in prosieguo: la «misura notificata»).
3
Con la decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha deciso di non sollevare obiezioni ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell’articolo 108 TFUE (
GU 2015, L 248, pag. 9
).
4
Nella decisione impugnata, in primo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha descritto le caratteristiche essenziali della misura notificata. In particolare, ha rilevato che:
–
la misura notificata si inseriva nel contesto delle crisi che i mercati nazionali e internazionali dell’energia avevano dovuto affrontare negli ultimi decenni, le quali avevano portato a un aumento dei prezzi dei combustibili fossili, in particolare quello del gas naturale (punti 4 e 5);
–
tale aumento aveva avuto un impatto sulle famiglie e sulle piccole e medie imprese rientranti, in Spagna, in contratti regolamentati, vale a dire il «precio voluntario para el pequeño consumidor» (PVPC, prezzo volontario per i piccoli consumatori) e lo sconto regolamentato per consumatori vulnerabili denominato «Bono social» (in prosieguo, congiuntamente: i «contratti regolamentati»), e su quasi tutti i tipi di attività economica (punti 6 e 7);
–
il mercato giornaliero dell’energia elettrica dell’Unione europea applicava un metodo di tariffazione basato sul prezzo marginale, il quale implicava che il prezzo dell’energia elettrica fosse fissato dall’ultima fonte di produzione necessaria per soddisfare la domanda in un dato momento, vale a dire – spesso – le centrali elettriche a combustibili fossili, le centrali più costose a causa dei loro elevati costi di esercizio (punti da 20 a 23 e 34);
–
la misura notificata consisteva nell’effettuare pagamenti ai gestori di centrali elettriche a combustibili fossili situate nella penisola iberica al fine di ridurre i prezzi dell’energia elettrica sui mercati all’ingrosso e, di conseguenza, al dettaglio (punti 24 e da 33 a 39);
–
la misura notificata era, in particolare, finanziata mediante un contributo (in prosieguo: il «contributo») imposto dall’Operador del [OSCURATO:PERSONA] de la Energía-[OSCURATO:PERSONA], SA (OMIE) agli acquirenti sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, vale a dire i fornitori di energia elettrica e i consumatori che acquistavano direttamente energia elettrica sul mercato all’ingrosso per uso proprio (in prosieguo: i «consumatori diretti»), in proporzione alla quantità di energia elettrica che acquistavano (punti 25 e 44);
–
taluni acquirenti sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica erano esentati dal pagamento del contributo, segnatamente quelli che avevano concluso contratti a prezzo fisso prima del 26 aprile 2022, fatto salvo il rispetto di determinate condizioni fra cui la notifica dei loro contratti all’OMIE (in prosieguo: l’«esenzione dal contributo») [punti da 45, lettera d), a punto 48].
5
In secondo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato la qualificazione della misura notificata alla luce dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE. Mentre ha ritenuto che la misura notificata rientrasse nell’ambito di applicazione di tale disposizione, la [OSCURATO:PERSONA] non ha esteso tale conclusione all’esenzione dal contributo. A tal riguardo, essa ha considerato che gli acquirenti sul mercato all’ingrosso che avevano concluso accordi per la copertura dei loro acquisti di energia elettrica prima dell’adozione della misura notificata non avevano beneficiato degli effetti di detta misura e ne ha dedotto che l’esenzione non si risolveva in un vantaggio selettivo a loro favore e, pertanto, non era qualificabile come aiuto di Stato (punti da 97 a 106 della decisione impugnata).
6
In terzo luogo, la [OSCURATO:PERSONA] ha valutato la compatibilità della misura notificata con il mercato interno alla luce dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE. Essa ha ritenuto, in particolare, che detta misura fosse necessaria, adeguata e proporzionata (punti da 107 a 154 della decisione impugnata) e che non violasse alcuna delle disposizioni pertinenti del diritto dell’Unione, in particolare quelle del regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell’energia elettrica (
GU 2019, L 158, pag. 54
), e della direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (
GU 2019, L 158, pag. 125
) (punti da 174 a 192).
Conclusioni delle parti
7
Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
–
annullare la decisione impugnata;
–
condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese.
8
[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna chiedono che il Tribunale voglia:
–
respingere il ricorso;
–
condannare le ricorrenti alle spese.
In diritto
9
Le ricorrenti sono società spagnole che non acquistano la loro energia elettrica direttamente sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, bensì tramite un fornitore di energia elettrica che funge da intermediario. Al fine di garantirsi la stabilità del prezzo della fornitura di energia elettrica, esse hanno concluso accordi di acquisto di energia elettrica. Per una parte della fornitura di energia elettrica, le ricorrenti hanno concluso accordi che coinvolgevano un’impresa diversa dal loro fornitore fisico di energia elettrica e che poggiavano su pagamenti compensativi in funzione della differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo fissato nel contratto. Esse qualificano questo tipo di accordi di acquisto di elettricità come finanziari.
10
Le ricorrenti, in quanto interessati e ai fini della tutela dei diritti processuali che esse traggono dall’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dall’articolo 1, lettera h), del regolamento 2015/1589, contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver ritenuto che la misura notificata sollevasse gravi difficoltà, tali da giustificare l’avvio del procedimento d’indagine formale.
11
Occorre ricordare che la legittimità di una decisione, come la decisione impugnata, di non sollevare obiezioni, fondata sull’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento 2015/1589, dipende dalla questione se la valutazione delle informazioni e degli elementi di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva, al momento della fase di esame preliminare della misura notificata, avrebbe dovuto obiettivamente suscitare dei dubbi riguardo alla qualificazione di tale misura come aiuto e in ordine alla compatibilità di tale misura con il mercato interno, tenendo presente che simili dubbi devono dar luogo all’avvio di un procedimento d’indagine formale al quale possono partecipare le parti interessate contemplate dall’articolo 1, lettera h), del suddetto regolamento (v., in tal senso, sentenze del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑57/19 P
,
EU:C:2021:663
, punto
38
, e del 5 settembre 2024, Slovenia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑447/22 P
,
EU:C:2024:678
, punto
53
).
12
Un ricorrente che chiede l’annullamento di una decisione di non sollevare obiezioni contesta essenzialmente il fatto che la decisione adottata dalla [OSCURATO:PERSONA] a proposito dell’aiuto di cui trattasi è stata presa senza che tale istituzione avviasse il procedimento d’indagine formale, violando così i diritti procedurali di esso ricorrente. Affinché la sua domanda di annullamento sia accolta, il ricorrente può invocare qualsiasi motivo idoneo a dimostrare che la valutazione delle informazioni e degli elementi a disposizione della [OSCURATO:PERSONA], al momento della fase preliminare di esame della misura notificata, avrebbe dovuto far sorgere dei dubbi in ordine alla qualificazione dell’aiuto o alla sua compatibilità con il mercato interno. L’utilizzazione di simili argomenti non può tuttavia comportare la trasformazione dell’oggetto del ricorso, né la modifica dei presupposti di ricevibilità di quest’ultimo. Al contrario, l’esistenza di dubbi circa tale qualificazione o tale compatibilità è proprio la prova che deve essere fornita per dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] era tenuta ad avviare il procedimento d’indagine formale di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE (v., in tal senso, sentenza del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑57/19 P
,
EU:C:2021:663
, punto
39
e giurisprudenza ivi citata).
13
La prova dell’esistenza di dubbi simili, che va ricercata sia nelle circostanze dell’adozione della decisione di non sollevare obiezioni sia nel contenuto di tale decisione, deve essere fornita dal soggetto che richiede l’annullamento della decisione stessa, sulla scorta di un insieme di indizi concordanti (sentenze del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑57/19 P
,
EU:C:2021:663
, punto
40
, e del 5 settembre 2024, Slovenia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑447/22 P
,
EU:C:2024:678
, punto
51
).
14
In particolare, il carattere insufficiente o incompleto dell’esame condotto dalla [OSCURATO:PERSONA] in occasione del procedimento di esame preliminare costituisce un indizio dell’esistenza di serie difficoltà nella valutazione della misura in questione, la cui presenza obbliga detta istituzione ad avviare il procedimento d’indagine formale (sentenze del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑57/19 P
,
EU:C:2021:663
, punto
41
, e del 5 settembre 2024, Slovenia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑447/22 P
,
EU:C:2024:678
, punto
52
).
15
Inoltre, la legittimità di una decisione di non sollevare obiezioni presa al termine del procedimento di esame preliminare deve essere valutata dal giudice dell’Unione in funzione non soltanto degli elementi di informazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] disponeva nel momento in cui l’ha assunta, ma anche degli elementi di cui essa poteva disporre (v. sentenza del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑57/19 P
,
EU:C:2021:663
, punto
42
e giurisprudenza ivi citata).
16
Orbene, gli elementi di informazione di cui la [OSCURATO:PERSONA] «poteva disporre» includono quelli che appaiono pertinenti ai fini della valutazione da effettuarsi in conformità della giurisprudenza citata al precedente punto 11 e dei quali essa avrebbe potuto, su propria richiesta, ottenere la produzione nel corso del procedimento amministrativo (sentenze del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑57/19 P
,
EU:C:2021:663
, punto
43
, e del 5 settembre 2024, Slovenia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑447/22 P
,
EU:C:2024:678
, punto
54
).
17
Infatti, la [OSCURATO:PERSONA] è tenuta a svolgere la procedura di esame delle misure in questione in modo diligente e imparziale al fine di disporre, al momento dell’adozione di una decisione finale che accerta l’esistenza e, eventualmente, l’incompatibilità o l’illegittimità dell’aiuto, degli elementi il più possibile completi e affidabili per fare ciò (sentenze del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑57/19 P
,
EU:C:2021:663
, punto
44
, e del 5 settembre 2024, Slovenia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑447/22 P
,
EU:C:2024:678
, punto
55
).
18
Tuttavia, se certo la Corte ha statuito che, in occasione dell’esame dell’esistenza e della legittimità di un aiuto di Stato, poteva essere necessario che la [OSCURATO:PERSONA] andasse, ove occorresse, al di là del semplice esame degli elementi di fatto e di diritto portati alla sua conoscenza, non si può dedurre da tale giurisprudenza che incomba alla [OSCURATO:PERSONA] ricercare, di propria iniziativa e in mancanza di qualsiasi indizio in tal senso, tutte le informazioni che potrebbero presentare un nesso con il caso di cui è investita, quand’anche simili informazioni fossero pubblicamente disponibili (sentenze del 2 settembre 2021, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],
C‑57/19 P
,
EU:C:2021:663
, punto
45
, e del 5 settembre 2024, Slovenia/[OSCURATO:PERSONA],
C‑447/22 P
,
EU:C:2024:678
, punto
56
).
19
A sostegno dei loro ricorsi, le ricorrenti deducono cinque motivi di ricorso, vertenti, il primo, su un’errata comprensione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della misura notificata, il secondo, su errori nella valutazione di adeguatezza e proporzionalità della misura notificata, il terzo, sulla violazione dell’articolo 10 del regolamento 2019/943 e dell’articolo 5 della direttiva 2019/944, il quarto, sulla violazione del principio di non discriminazione e, il quinto, sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento.
20
Implicitamente rispetto a tali motivi di ricorso, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver avviato il procedimento d’indagine formale della misura notificata, sebbene esistessero dubbi in ordine alla compatibilità di tale misura con il mercato interno, a causa della limitazione dell’ambito di applicazione dell’esenzione dal contributo ai soli acquirenti sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, e non agli acquirenti sul mercato al dettaglio, e degli effetti negativi che tale limitazione aveva avuto per gli acquirenti sul mercato al dettaglio che avevano concluso accordi finanziari di acquisto di energia elettrica, come le ricorrenti, sui quali si era ripercosso il costo del contributo versato dal loro fornitore fisico di energia elettrica senza che essi beneficiassero di una riduzione del prezzo della loro elettricità.
Sugli elementi di prova e sugli argomenti delle ricorrenti presentati il 10 agosto 2023
21
[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna ritengono che gli elementi di prova e gli argomenti presentati dalle ricorrenti il 10 agosto 2023 in risposta alla memoria di intervento del [OSCURATO:PERSONA] di Spagna debbano essere respinti in quanto irricevibili, perché presentati tardivamente. [OSCURATO:PERSONA] aggiunge che essi sono, in ogni caso, inoperanti, in quanto successivi alla decisione impugnata e quindi inidonei ad essere presi in considerazione ai fini del controllo della sua legittimità.
22
A tal riguardo, occorre rilevare che, al momento del deposito delle loro osservazioni il 10 agosto 2023, le ricorrenti hanno presentato nuovi elementi di prova, relativi, da un lato, alla modifica della misura notificata successivamente alla decisione impugnata, la quale consente ormai agli acquirenti sul mercato al dettaglio dell’energia elettrica di notificare all’OMIE i loro accordi di acquisto di energia elettrica per il periodo da maggio a dicembre 2023, e, dall’altro, alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] del 25 aprile 2023 di non sollevare obiezioni nei confronti di tale modifica della misura.
23
Senza che sia necessario interrogarsi sulla questione se tali nuovi elementi e correlati argomenti presentino o meno un carattere tardivo tale da renderli irricevibili, è sufficiente sottolineare che tali elementi non possono, in ogni caso, essere presi in considerazione ai fini del controllo di legittimità della decisione impugnata, come giustamente sostenuto dalla [OSCURATO:PERSONA].
24
Infatti, dalla giurisprudenza citata al precedente punto 15 risulta che la decisione impugnata deve essere valutata in base alle informazioni di cui la [OSCURATO:PERSONA] poteva disporre quando l’ha adottata. Si tratta di un’applicazione particolare del principio più generale secondo cui, nell’ambito di un ricorso di annullamento, la legittimità di un atto dell’Unione deve essere valutata in base agli elementi di fatto e di diritto esistenti alla data in cui tale atto è stato adottato, cosicché atti successivi all’adozione di una decisione non possono inficiare la validità di quest’ultima (v. sentenza del 17 ottobre 2019, Alcogroup e Alcodis/[OSCURATO:PERSONA],
C‑403/18 P
,
EU:C:2019:870
, punto
45
e giurisprudenza ivi citata).
25
Gli elementi di prova presentati dalle ricorrenti il 10 agosto 2023 e, di conseguenza, i correlati argomenti non possono, pertanto, essere presi in considerazione ai fini del controllo di legittimità della decisione impugnata.
Sul primo e sul quarto motivi di ricorso, vertenti, rispettivamente, su un’errata comprensione da parte della [OSCURATO:PERSONA] della misura notificata e sul suo carattere discriminatorio
26
Il Tribunale ritiene che occorra esaminare congiuntamente questi due motivi di ricorso.
27
Con il primo motivo di ricorso, le ricorrenti sostengono che l’analisi da parte della [OSCURATO:PERSONA] del funzionamento della misura notificata manca di precisione, dal momento che non risulterebbe chiaramente se essa abbia preso in considerazione il fatto che gli acquirenti sul mercato al dettaglio ricorrevano anch’essi a meccanismi di copertura del loro acquisto di energia elettrica come quelli degli acquirenti sul mercato all’ingrosso, compresi gli accordi finanziari di acquisto di energia elettrica. A tal riguardo, esse sostengono che l’utilizzo di tale tipo di accordi deriva dall’organizzazione giuridica del mercato dell’energia elettrica in forza del diritto dell’Unione e costituisce una struttura contrattuale semplice e corrente che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare.
28
Le ricorrenti ne deducono che la [OSCURATO:PERSONA] si trovava in una situazione di incertezza quanto alla determinazione esatta degli attori che potevano beneficiare dell’esenzione. Ciò l’avrebbe indotta ad autorizzare un regime di aiuti la cui conformità con il diritto dell’Unione era dubbia. A tal riguardo, esse sottolineano che, sebbene la [OSCURATO:PERSONA] affermi di essersi basata ai fini della sua valutazione sulle informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e dalla Repubblica portoghese nella loro notifica nonché sulle informazioni complementari presentate da tali Stati membri, tali diverse informazioni non erano state loro divulgate. Esse chiedono pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] versi al fascicolo le notifiche nonché ogni altra informazione pertinente relativa alla misura notificata che le è stata comunicata da detti Stati membri.
29
Con il quarto motivo di ricorso, le ricorrenti contestano alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver esaminato la conformità della misura notificata al principio di non discriminazione. In tale contesto, esse affermano, in sostanza, che il criterio di confronto pertinente non poteva essere quello dell’acquisizione sul mercato all’ingrosso o al dettaglio, ma avrebbe dovuto essere quello relativo alla «capacità di coprire e far coprire le proprie forniture di energia elettrica», e sottolineano le forti somiglianze esistenti tra la loro situazione e quelle dei consumatori diretti sul mercato all’ingrosso, vale a dire le imprese che acquistano esse stesse, per il loro fabbisogno, energia elettrica su tale mercato.
30
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, ritiene che questi due motivi di ricorso non rivelino l’esistenza di gravi difficoltà.
31
Dalla lettura combinata di questi due motivi di ricorso risulta che le ricorrenti, in sostanza, muovono tre censure al fine di dimostrare l’esistenza di gravi difficoltà che giustificavano l’avvio di un procedimento d’indagine formale. In primo luogo, esse ritengono che dalla lettura della decisione impugnata derivi l’esistenza di un’incertezza quanto all’esatta determinazione degli acquirenti di energia elettrica che potevano beneficiare di un’esenzione. In secondo luogo, esse sostengono che la [OSCURATO:PERSONA] non poteva ignorare che taluni acquirenti sul mercato al dettaglio dell’energia elettrica si garantivano la stabilità dei prezzi della loro fornitura mediante il ricorso ad accordi di acquisto di energia elettrica finanziari. In terzo luogo, esse ritengono che gli acquirenti sul mercato al dettaglio che ricorrono a siffatti accordi si trovino in una situazione paragonabile a quella dei consumatori diretti sul mercato all’ingrosso, cosicché la misura notificata avrebbe violato il principio di non discriminazione.
32
In primo luogo, occorre rilevare che risulta, in particolare, dai punti da 4 a 7, 24 e da 33 a 39 della decisione impugnata, da un lato, che l’obiettivo della misura notificata è quello di provocare una riduzione dei prezzi dell’energia elettrica nel contesto di una forte pressione al rialzo sui prezzi dei combustibili, legata ad una situazione di crisi cui i mercati nazionali e internazionali dell’energia dovevano far fronte, e, dall’altro, che la misura mira a raggiungere tale obiettivo sovvenzionando talune fonti di energia elettrica al fine di ottenere una diminuzione del prezzo sul mercato all’ingrosso, la quale dovrebbe comportare, di conseguenza, una diminuzione dei prezzi sul mercato al dettaglio.
33
Per quanto riguarda, anzitutto, le fonti di energia sovvenzionate, dai punti da 33 a 39 della decisione impugnata risulta che la misura notificata ha lo scopo di ridurre i costi di produzione delle centrali a combustibili fossili e di condurre ad una diminuzione delle offerte che esse sottopongono all’asta quotidianamente, in particolare, sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica. Secondo il punto 43, il calcolo della sovvenzione corrispondente e il suo effettivo pagamento rientrano nell’ambito dell’OMIE.
34
Per quanto riguarda, poi, gli acquirenti sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, da un lato, dal punto 44 della decisione impugnata risulta che essi, in quanto beneficiari della riduzione dei prezzi sul mercato all’ingrosso, sono assoggettati a un contributo che copre, in parte, il costo della misura e il cui importo è determinato dall’OMIE in funzione del volume dei loro acquisti sul mercato all’ingrosso. Dall’altro lato, dal punto 45, lettera d), della decisione impugnata e dall’articolo 8, paragrafo 3, della misura notificata emerge che essi sono esentati dal pagamento di tale contributo per la parte dei loro acquisti di energia elettrica per la quale hanno concluso contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso prima del 26 aprile 2022, fatta salva la notifica di detti contratti all’OMIE entro i termini specificati dalla misura stessa. Dai punti da 46 a 48 della decisione impugnata risulta altresì che tale esenzione presenta un carattere temporaneo, in quanto è destinata a non applicarsi più quando i contratti sono rinnovati.
35
Per quanto riguarda, infine, gli acquirenti sul mercato al dettaglio, dalla lettura combinata, in particolare, dei punti 6, 35, 49, 50 e 134 della decisione impugnata deriva che viene effettuata una differenziazione a seconda che essi abbiano concluso, o meno, contratti regolamentati, vale a dire se sono consumatori che beneficiano della tariffa PVPC e dello sconto denominato «Bono social».
36
Infatti, è nei confronti dei soli contratti regolamentati che la ripercussione sia della riduzione del prezzo dell’energia elettrica sia dell’importo del contributo riveste carattere obbligatorio. Per quanto riguarda i contratti non regolamentati, gli autori della misura notificata hanno previsto, per quelli con prezzi dinamici, ossia che riflettevano direttamente le variazioni dei prezzi all’ingrosso nei prezzi al consumo, che sia la riduzione del prezzo dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso sia l’importo del contributo si sarebbero ripercossi direttamente sui consumatori finali. Per gli altri tipi di contratti non regolamentati, detti autori hanno ritenuto che la ripercussione della riduzione del prezzo del mercato all’ingrosso e del contributo sarebbe derivata dall’applicazione del gioco della concorrenza, dal momento che esisteva un numero elevato di fornitori al dettaglio sui mercati spagnolo e portoghese.
37
In secondo luogo e di conseguenza, la censura relativa all’incertezza circa la portata dell’esenzione nella decisione impugnata è priva di base fattuale. Risulta, infatti, dai precedenti punti 34 e 35, da un lato, che detta esenzione si applica esclusivamente agli acquirenti sul mercato all’ingrosso che hanno concluso contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso prima del 26 aprile 2022 e, dall’altro, che l’incidenza — sia della riduzione del prezzo sul mercato all’ingrosso sia dell’eventuale pagamento del contributo — sui contratti conclusi dai consumatori finali diversi dai contratti regolamentati rientra nell’applicazione del gioco della concorrenza sul mercato al dettaglio.
38
Più in particolare, per quanto riguarda i punti 48, 80, 104 e 142 della decisione impugnata, presi dalle ricorrenti nel senso che implicano, in sostanza, che taluni acquirenti sul mercato al dettaglio potrebbero beneficiare di un’esenzione dal pagamento del contributo, è giocoforza constatare che essi non possono essere interpretati in tal senso.
39
Sotto un primo profilo, il punto 48 della decisione impugnata si inserisce nel contesto dei punti da 44 a 48 menzionati al precedente punto 34, i quali riguardano il contributo cui sono assoggettati gli acquirenti sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica e l’eventuale esenzione di questi ultimi. Più in particolare, esso espone la posizione delle autorità portoghesi e spagnole secondo cui tale esenzione riveste carattere temporaneo, non essendo più destinata ad applicarsi in caso di rinnovo dei contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso, e, in tale contesto, precisa che la loro durata è generalmente di un anno.
40
Sotto un secondo profilo, il punto 80 della decisione impugnata si limita a ricordare la distinzione operata al punto 49 di detta decisione e menzionata al precedente punto 35, per quanto riguarda la ripercussione dell’importo del contributo, che riveste carattere obbligatorio per i consumatori rientranti in contratti regolamentati e che è attesa per gli altri.
41
Sotto un terzo profilo, dal punto 104 della decisione impugnata risulta senza la minima ambiguità che esso si riferisce esclusivamente agli acquirenti sul mercato all’ingrosso. Più precisamente, viene esaminata la questione se l’esenzione di cui beneficiano coloro che hanno concluso contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso prima dell’entrata in vigore della misura notificata sia tale da conferire loro un vantaggio selettivo ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
42
Infine, sotto un quarto profilo, per quanto riguarda il punto 142 della decisione impugnata, è sufficiente sottolineare che la [OSCURATO:PERSONA] si riferisce esplicitamente nella prima frase di quest’ultimo al fatto che «la misura esenta dall’obbligo di pagare il contributo gli acquirenti sul mercato all’ingrosso dell’energia elettrica, per la parte dei loro acquisti di energia elettrica per la quale hanno concluso contratti di fornitura di energia elettrica a prezzo fisso prima del 26 aprile 2022». Pertanto, le considerazioni rappresentate in seguito sull’importanza di un’attenuazione dei rischi di prezzo mediante coperture finanziarie non possono essere intese nel senso che suggeriscono, come sostengono le ricorrenti, che tutti i contratti conclusi a fini di copertura, compresi quelli degli acquirenti sul mercato al dettaglio, dovessero essere presi in considerazione al fine di evitare che il costo del contributo si ripercuotesse, anche indirettamente, su di essi.
43
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la censura relativa all’omessa considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] del ricorso ad accordi finanziari di acquisto di energia elettrica da parte degli acquirenti sul mercato al dettaglio, neppure essa può essere accolta.
44
È vero che gli accordi finanziari di acquisto di energia elettrica del tipo di quelli conclusi dalle ricorrenti presentano specificità che, alla luce del funzionamento della misura notificata, implicano per gli acquirenti sul mercato al dettaglio che li hanno conclusi una ripercussione dell’importo del contributo, ma non della riduzione del prezzo dell’energia elettrica. Infatti, se la misura notificata ha come conseguenza la ripercussione del costo del contributo ad opera del fornitore fisico, l’applicazione di un contratto con un’altra impresa, basato su pagamenti compensativi in funzione della differenza tra il prezzo di mercato e il prezzo fissato in detto contratto, ha l’effetto di non far beneficiare detti acquirenti della riduzione globale del prezzo dell’energia elettrica prevista dagli autori della misura notificata.
45
Tuttavia, è giocoforza constatare che le ricorrenti non dimostrano che esistevano indizi nel senso che taluni accordi di acquisto di energia elettrica conclusi dagli acquirenti sul mercato al dettaglio non si prestassero o mal si prestassero, a causa della loro struttura, ad una ripercussione della riduzione dei prezzi dell’energia elettrica sul mercato all’ingrosso, indizi che avrebbero potuto giustificare che la [OSCURATO:PERSONA] andasse oltre il mero esame degli elementi di fatto e di diritto portati a sua conoscenza, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 18.
46
Innanzitutto, nelle loro memorie, le ricorrenti si limitano a sottolineare che «la [OSCURATO:PERSONA] è indubbiamente informata dell’esistenza degli [accordi di acquisto di energia elettrica] a lungo termine», deducendo tale conoscenza dalla possibilità, derivante dal diritto dell’Unione, per un consumatore, di scegliere tale tipo di modalità di fornitura di energia elettrica. Tuttavia, una siffatta affermazione non consente di attestare che il ricorso ad accordi finanziari di acquisto di energia elettrica da parte di acquirenti sul mercato al dettaglio rivestisse carattere notorio quando la [OSCURATO:PERSONA] ha adottato la decisione impugnata.
47
Poi, occorre rilevare che le ricorrenti rinviano in maniera generale a taluni documenti della [OSCURATO:PERSONA], senza identificare i passaggi di detti documenti che vertono sulla promozione di strutture contrattuali equivalenti a quelle da esse privilegiate. Ciò vale per la proposta della [OSCURATO:PERSONA], del 14 marzo 2023, di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica i regolamenti (UE) 2019/943 e (UE) 2019/942 e le direttive (UE) 2018/2001 e (UE) 2019/944 per migliorare l’assetto del mercato dell’energia elettrica dell’Unione (COM/2023/148 final) o per il documento di lavoro della [OSCURATO:PERSONA], del 18 maggio 2022, intitolato «Orientamenti a uso degli Stati membri sulle buone pratiche per accelerare le procedure autorizzative per i progetti di energia rinnovabile e sull’agevolazione degli accordi di compravendita di energia rinnovabile» (SWD/2022/0149 final). Sebbene tali documenti mettano certamente in evidenza l’interesse che può rappresentare la conclusione di accordi di acquisto di energia elettrica, essi non affrontano il caso particolare degli accordi del tipo di quelli conclusi dalle ricorrenti, le quali non rinviano, del resto, ad alcun passaggio preciso di detti documenti.
48
A tal riguardo, l’unico elemento di prova addotto dalle ricorrenti che, secondo la presentazione che esse ne fanno, evoca la loro struttura contrattuale di fornitura è uno studio effettuato per conto della Banca europea per gli investimenti (BEI) e della [OSCURATO:PERSONA]. Tuttavia, è sufficiente sottolineare che si tratta di un’analisi prospettica vertente sulle possibilità di sviluppare gli accordi di acquisto di energia rinnovabile — compresi quelli del tipo sottoscritto dalle ricorrenti — nell’Unione. Essa non è quindi idonea a dimostrare che il ricorso a tale tipo di accordi di acquisto di energia elettrica da parte degli acquirenti sul mercato al dettaglio rivestisse un carattere notorio, di modo che la [OSCURATO:PERSONA] dovesse essa stessa prendere in considerazione la loro esistenza in sede di esame della misura notificata.
49
Per quanto riguarda, in quarto luogo, la censura relativa alla violazione del principio di non discriminazione, nella parte in cui le ricorrenti criticano la limitazione dell’ambito di applicazione dell’esenzione dal contributo ai soli acquirenti sul mercato all’ingrosso, neppure essa può essere accolta.
50
A tal riguardo, anzitutto, occorre rilevare che una siffatta censura equivale a contestare alla [OSCURATO:PERSONA] di non aver rilevato che l’ambito di applicazione dell’esenzione dal contributo aveva come risultato di conferire ai soli acquirenti sul mercato all’ingrosso un vantaggio selettivo e costituiva, pertanto, un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE.
51
Infatti, la valutazione del requisito di selettività del vantaggio mira proprio a identificare l’esistenza di un trattamento differenziato idoneo, in sostanza, ad essere qualificato come discriminatorio. Essa implica che si stabilisca se, nell’ambito di un dato regime giuridico, la misura nazionale in discussione sia tale da favorire «talune imprese o talune produzioni» rispetto ad altre, che si trovino in una situazione fattuale e giuridica analoga, tenuto conto dell’obiettivo perseguito da detto regime (v. sentenza del 21 dicembre 2016, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] e a.,
C‑20/15 P e C‑21/15 P
,
EU:C:2016:981
, punto
54
e giurisprudenza ivi citata).
52
Inoltre, da un lato, occorre rilevare che, ai punti da 97 a 101, 104 e 105 della decisione impugnata, la [OSCURATO:PERSONA] ha esaminato se detta esenzione costituisse un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE e ha concluso che così non fosse, non essendo soddisfatta in suo capo la condizione di selettività inerente a tale nozione. Dall’altro lato, risulta più specificamente dal punto 104 della decisione impugnata che la [OSCURATO:PERSONA] si è soltanto pronunciata espressamente sulla questione se la differenza di trattamento tra gli acquirenti sul mercato all’ingrosso, a seconda che essi beneficiassero o meno di un’esenzione, fosse all’origine di un vantaggio selettivo, ma non ha affrontato l’eventuale esistenza di un vantaggio selettivo a causa dell’esclusione dal beneficio dell’esenzione degli acquirenti sul mercato al dettaglio.
53
Tuttavia, infine, alla luce della logica della misura notificata, come ricordata nella decisione impugnata (v. punti precedenti da 32 a 36), era evidente che gli acquirenti sul mercato all’ingrosso e al dettaglio non si trovavano in una situazione paragonabile sotto il profilo del modo in cui la riduzione dei prezzi sul mercato all’ingrosso e il pagamento del contributo potessero riflettersi nel prezzo dell’energia elettrica, cosicché la [OSCURATO:PERSONA] non era tenuta a pronunciarsi esplicitamente sulla questione se la limitazione dell’ambito di applicazione dell’esenzione dal contributo ai soli acquirenti sul mercato all’ingrosso costituisse un vantaggio selettivo.
54
Infatti, per quanto riguarda, da un lato, gli acquirenti sul mercato all’ingrosso, essi acquistano direttamente la loro energia elettrica al prezzo derivante da tale mercato. Il vantaggio di cui essi beneficiano dipende proprio dalla differenza, calcolata dall’OMIE, tra, da un lato, il prezzo di mercato quale risulta dal sovvenzionamento di talune fonti di energia e, dall’altro, quello che sarebbe stato praticato in assenza di un siffatto sovvenzionamento. Parimenti, l’OMIE è incaricato di determinare con precisione l’importo del contributo nonché dell’esenzione per gli acquirenti che non sono stati in condizione di beneficiare della riduzione di detti prezzi.
55
Dall’altro lato, il prezzo sul mercato al dettaglio dell’energia elettrica è formato sulla base dell’offerta e della domanda su tale secondo mercato. Come esposto al precedente punto 36, tale considerazione è stata presa in conto dagli autori della misura notificata, dal momento che questi ultimi — ad esclusione dei contratti regolamentati — prevedevano una ripercussione indiretta della riduzione del prezzo dell’energia elettrica, ma anche dell’importo del contributo, sui consumatori, a causa della concorrenza su tale mercato, facendo riferimento al numero elevato di fornitori al dettaglio in Spagna e in Portogallo.
56
Dalle considerazioni che precedono deriva che la terza censura delle ricorrenti non è idonea a dimostrare l’esistenza di gravi difficoltà, tali da giustificare l’avvio del procedimento d’indagine formale.
57
Tale conclusione non è inficiata dall’argomento delle ricorrenti secondo cui esse sarebbero state in una situazione paragonabile a quella dei consumatori diretti sul mercato all’ingrosso.
58
Da un lato, tale argomento si basa sul postulato secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto essa stessa prendere in considerazione la specificità degli acquirenti sul mercato al dettaglio che avevano fatto ricorso ad accordi finanziari di acquisto di energia elettrica. Orbene, per le ragioni esposte ai precedenti punti da 43 a 48, un siffatto postulato non può essere preso in considerazione.
59
Dall’altro lato, e in ogni caso, se è vero che l’acquisto dell’energia elettrica da parte dei consumatori diretti sul mercato all’ingrosso si avvicina, per la sua finalità, a quello delle ricorrenti, nel senso che è effettuato per il proprio consumo e non a fini di fornitura di energia elettrica ad acquirenti successivi, resta il fatto che tale acquisto avviene su due mercati diversi, per i quali la fissazione dei prezzi non segue la stessa logica, come esposto ai precedenti punti 53 e 54.
60
Alla luce di quanto precede, occorre respingere il primo e il quarto motivi di ricorso in quanto infondati.
61
Per quanto riguarda la domanda formulata dalle ricorrenti per ottenere, in sostanza, che siano versati agli atti le notifiche effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna e dalla Repubblica portoghese nonché gli scambi di tali Stati membri con la [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che spetta al Tribunale valutare l’opportunità delle misure di organizzazione del procedimento richieste da una delle parti principali (v., in tal senso, sentenza del 6 luglio 1999, Séché/[OSCURATO:PERSONA],
T‑112/96 e T‑115/96
,
EU:T:1999:134
, punto
284
).
62
Per consentire al Tribunale di valutare se sia utile ai fini del corretto svolgimento del procedimento disporre la produzione di determinati documenti, la parte che ne fa domanda deve identificare i documenti sollecitati e fornire al Tribunale almeno un minimo di elementi idonei ad accreditare la rilevanza di tali documenti ai fini del procedimento (sentenza del 17 dicembre 1998, Baustahlgewebe/[OSCURATO:PERSONA],
C‑185/95 P
,
EU:C:1998:608
, punto
93
; v., anche, sentenza del 16 ottobre 2013, TF1/[OSCURATO:PERSONA],
T‑275/11
, non pubblicata,
EU:T:2013:535
, punto
117
e giurisprudenza ivi citata). Tale parte deve quindi in particolare fornire indizi precisi e pertinenti che spieghino in che modo i documenti in questione potevano presentare un interesse per la soluzione della controversia [v., in tal senso, sentenza del 20 luglio 2016, Oikonomopoulos/[OSCURATO:PERSONA],
T‑483/13
,
EU:T:2016:421
, punto
253
(non pubblicata)].
63
In primo luogo, occorre rilevare, da un lato, che le ricorrenti hanno avuto accesso al testo della misura notificata e, dall’altro, per le ragioni esposte in sede di esame del presente motivo di ricorso, che quest’ultima si basa su una logica chiara fondata sulla distinzione tra acquisizioni sui mercati all’ingrosso e al dettaglio.
64
In secondo luogo, la domanda di misure di organizzazione del procedimento delle ricorrenti, per la sua ampiezza, mira a che siano versati in discussione i documenti del fascicolo amministrativo della [OSCURATO:PERSONA], sebbene le ricorrenti, anche nella loro capacità di parti interessate, non dispongano di un diritto di accesso a detto fascicolo (v., in tal senso, sentenza del 29 giugno 2010, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑139/07 P
,
EU:C:2010:376
, punto
58
).
65
In terzo luogo, in tali circostanze, sarebbe stato necessario che le ricorrenti fornissero elementi idonei ad accreditare l’idea che, al di là del testo della misura notificata, la questione del ricorso da parte degli acquirenti sul mercato al dettaglio ad accordi finanziari di acquisto di energia elettrica fosse stata affrontata in occasione degli scambi precedenti la notifica, circostanza che tanto la [OSCURATO:PERSONA] quanto il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna contestano. Orbene, è giocoforza constatare che tali elementi mancano.
66
La domanda di misure di organizzazione del procedimento delle ricorrenti deve essere, pertanto, respinta.
Sul secondo motivo di ricorso, vertente, in sostanza, sul carattere sproporzionato della misura notificata
67
Le ricorrenti affermano, in sostanza, che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ritenere che la misura notificata non fosse adeguata e proporzionata e, pertanto, avviare il procedimento d’indagine formale. Esse criticano, a tal riguardo, anzitutto, un’asserita esclusione dall’ambito di applicazione dell’esenzione di taluni modi di coprire i prezzi dell’energia elettrica, vale a dire l’utilizzo di accordi finanziari di acquisto di energia elettrica, poi, una limitazione della possibilità di beneficiare di un’esenzione ai soli acquirenti sul mercato all’ingrosso e, infine, l’omessa considerazione da parte della [OSCURATO:PERSONA] degli effetti della misura notificata sui consumatori finali che si trovavano nella loro stessa situazione.
68
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, ricorda, in via preliminare, che non era tenuta a prendere in considerazione la situazione degli acquirenti di energia elettrica sul mercato al dettaglio che si trovavano nella situazione delle ricorrenti. Essa ritiene, in ogni caso, che l’esame della proporzionalità della misura notificata non sollevasse alcuna grave difficoltà.
69
In via preliminare, nei limiti in cui il presente motivo di ricorso poggia sul postulato secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la situazione particolare degli acquirenti sul mercato al dettaglio che avevano concluso accordi del tipo di quelli privilegiati dalle ricorrenti, esso deve essere senz’altro respinto, per motivi analoghi a quelli esposti ai precedenti punti da 43 a 48.
70
Parimenti, l’argomento delle ricorrenti vertente sul fatto che la misura notificata avrebbe escluso dall’ambito di applicazione dell’esenzione un particolare tipo di accordi di acquisto di energia elettrica deriva da una lettura erronea della decisione impugnata. Per le ragioni esposte ai precedenti punti da 33 a 35, l’ambito di applicazione dell’esenzione di cui al punto 45, lettera d), della decisione impugnata non dipende dal tipo di accordi conclusi, bensì dal mercato sul quale l’energia elettrica viene acquistata.
71
È quindi rilevante solo la questione se la limitazione dell’esenzione dal contributo ai soli acquirenti sul mercato all’ingrosso costituisse una grave difficoltà sotto il profilo della sua proporzionalità.
72
Il principio di proporzionalità, richiamato all’articolo 5, paragrafo 4, TUE, esige che gli atti delle istituzioni dell’Unione non vadano oltre quanto è opportuno e necessario al conseguimento degli obiettivi legittimi perseguiti dalla normativa di cui trattasi (v., in tal senso, sentenza del 17 maggio 1984, [OSCURATO:PERSONA],
15/83
,
EU:C:1984:183
, punto
25
), fermo restando che, qualora sia possibile una scelta tra più misure appropriate, si deve ricorrere alla meno restrittiva e che gli inconvenienti causati non devono essere sproporzionati rispetto alle finalità ricercate [sentenza del 30 aprile 2019, Italia/Consiglio (Quota di pesca del pesce spada del Mediterraneo),
C‑611/17
,
EU:C:2019:332
, punto
55
].
73
Il rispetto del principio di proporzionalità da parte di una misura include, quindi, tre componenti. La prima componente riguarda il suo carattere appropriato, ossia la capacità di conseguire l’obiettivo legittimo perseguito. La seconda componente riguarda la sua necessità e implica che detto obiettivo legittimo non possa essere conseguito con mezzi meno costrittivi, ma altrettanto appropriati (v., in tal senso, sentenza del 26 settembre 2013, [OSCURATO:PERSONA]- og Økonomforbund,
C‑546/11
,
EU:C:2013:603
, punto
69
). Infine, la terza componente, talvolta qualificata come «proporzionalità in senso stretto», riguarda il suo carattere proporzionato, vale a dire l’assenza di inconvenienti smisurati rispetto agli obiettivi previsti (v., in tal senso, sentenze del 7 marzo 2013, Polonia/[OSCURATO:PERSONA],
T‑370/11
,
EU:T:2013:113
, punto
89
, e del 26 settembre 2014, Romonta/[OSCURATO:PERSONA],
T‑614/13
,
EU:T:2014:835
, punto
74
).
74
Per quanto riguarda, più in particolare, la componente relativa alla necessità della misura notificata, da una giurisprudenza costante emerge che la [OSCURATO:PERSONA] non è tenuta a pronunciarsi in astratto su tutte le misure alternative ipotizzabili, poiché, sebbene lo Stato membro interessato debba esporre in modo circostanziato le ragioni che hanno presieduto all’adozione del regime di aiuti in questione, in particolare per quanto riguarda i criteri di ammissibilità adottati, esso non è tuttavia tenuto a dimostrare, in positivo, che nessun’altra misura immaginabile, per definizione ipotetica, avrebbe consentito di raggiungere in modo migliore l’obiettivo perseguito. Se è vero che detto Stato membro non è soggetto a un obbligo del genere, un ricorrente non può legittimamente chiedere al Tribunale di imporre alla [OSCURATO:PERSONA] di sostituirsi alle autorità nazionali in tale compito di ricognizione normativa al fine di esaminare qualsiasi misura alternativa ipotizzabile (v. sentenza del 6 maggio 2019, Scor/[OSCURATO:PERSONA],
T‑135/17
, non pubblicata,
EU:T:2019:287
, punto
94
e giurisprudenza ivi citata).
75
Inoltre, dal momento che le ricorrenti rimettono in discussione, con il presente motivo, la valutazione della proporzionalità di un regime di aiuti che la [OSCURATO:PERSONA] ha ritenuto compatibile con l’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, occorre ricordare che quest’ultima gode, in applicazione dell’articolo 107, paragrafo 3, TFUE, di un ampio potere discrezionale il cui esercizio comporta complesse valutazioni di ordine economico e sociale (v. sentenza del 29 luglio 2019, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA],
C‑654/17 P
,
EU:C:2019:634
, punto
80
e giurisprudenza ivi citata), cosicché il controllo giurisdizionale deve limitarsi alla verifica del rispetto delle regole di procedura e di motivazione, nonché a quella dell’esattezza materiale dei fatti e dell’assenza di errori manifesti di valutazione, di errori di diritto e di sviamento di potere (v. sentenza del 22 dicembre 2008, [OSCURATO:PERSONA],
C‑333/07
,
EU:C:2008:764
, punto
78
e giurisprudenza ivi citata).
76
In primo luogo, come sottolineato al precedente punto 32, occorre rilevare che la misura notificata ha l’obiettivo di ottenere una riduzione dei prezzi dell’energia elettrica nel contesto di una forte pressione al rialzo sui prezzi dei combustibili legata a una situazione di crisi che i mercati nazionali e internazionali devono affrontare. Orbene, da un lato, la materialità di tale contesto di crisi e dei suoi effetti sui prezzi non è rimessa in discussione dalle ricorrenti. Dall’altro lato, un siffatto obiettivo è conforme a quello previsto all’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE, volto a «porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro».
77
In secondo luogo, come è stato parimenti sottolineato al precedente punto 32, la misura notificata cerca di raggiungere tale obiettivo mediante il sovvenzionamento di talune fonti di energia elettrica al fine di ottenere una riduzione del prezzo sul mercato all’ingrosso, la quale deve comportare, di conseguenza, una riduzione del prezzo sul mercato al dettaglio. Inoltre, come risulta dai precedenti punti da 33 a 35 e da 53 a 56, la ripercussione della riduzione dei prezzi sul mercato al dettaglio, ad esclusione dei contratti regolamentati, rientra nell’applicazione del gioco della concorrenza su tale mercato.
78
In tale contesto, sotto un primo profilo, la [OSCURATO:PERSONA] ha potuto considerare, senza incorrere in un errore manifesto di valutazione, ai punti da 131 a 134 della decisione impugnata, che, in assenza della misura notificata, il gioco della concorrenza non consentiva di raggiungere tali obiettivi legittimi.
79
Sotto un secondo profilo, occorre rilevare che sia l’articolo 3, lettere a) e b), del regolamento 2019/943, sia l’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2019/944 promuovono la libera formazione dei prezzi dell’energia elettrica sulla base dell’offerta e della domanda. Detti articoli precisano che «i prezzi si formano in base alla domanda e all’offerta», «le regole del mercato incoraggiano la libera formazione dei prezzi ed evitano le azioni intese ad impedire la formazione dei prezzi in base alla domanda e all’offerta», «[i] fornitori hanno la facoltà di determinare il prezzo della fornitura di energia elettrica ai clienti» e «[g]li Stati membri adottano provvedimenti opportuni per assicurare un’effettiva concorrenza tra i fornitori».
80
Orbene, è giocoforza constatare che la misura notificata, in quanto limita l’intervento diretto delle autorità nazionali alla formazione dei prezzi del mercato all’ingrosso e non lo estende al mercato al dettaglio, fatta eccezione per i contratti regolamentati, preserva per quanto possibile il principio della libera formazione dei prezzi dell’energia elettrica sulla base dell’offerta e della domanda di cui al regolamento 2019/943 e alla direttiva 2019/944.
81
Sotto un terzo profilo, nei limiti in cui le ricorrenti sostengono che avrebbe dovuto essere ricercata la riduzione del prezzo dell’energia elettrica sul mercato al dettaglio prevedendo la possibilità per gli acquirenti su tale mercato di notificare i loro accordi di acquisto di energia elettrica al fine di beneficiare, anch’essi, di un’esenzione dal pagamento del contributo, esse avanzano un approccio alternativo a quello privilegiato dagli Stati membri e avallato dalla [OSCURATO:PERSONA], il quale, in applicazione della giurisprudenza citata al precedente punto 74, non può essere preso in considerazione.
82
In ogni caso, occorre rilevare che l’approccio al quale le ricorrenti fanno riferimento si discosta ancor più dalla logica del principio della libera formazione dei prezzi derivante dalla direttiva 2019/944 e dal regolamento 2019/943 e non può quindi essere considerato necessario ai sensi della giurisprudenza citata al precedente punto 73.
83
Alla luce di quanto precede, occorre respingere il secondo motivo di ricorso.
Sul terzo motivo di ricorso, vertente sulla violazione del regolamento 2019/943 e della direttiva 2019/944 da parte della misura notificata
84
Le ricorrenti sostengono che, poiché la misura notificata si discosta dal principio della libera formazione dei prezzi, essa avrebbe dovuto essere conforme alle condizioni che consentono una deroga all’applicazione di tale principio, di cui all’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2019/944, il che non si sarebbe verificato, in ragione degli effetti della misura notificata sui consumatori di energia elettrica che si trovavano nella loro stessa situazione.
85
È giocoforza constatare che il presente motivo di ricorso si basa esclusivamente sul postulato secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere in considerazione la situazione degli acquirenti di energia elettrica sul mercato al dettaglio che avevano concluso accordi finanziari di acquisto di energia elettrica. Il presente motivo di ricorso deve, quindi, essere senz’altro respinto, per ragioni analoghe a quelle esposte ai precedenti punti da 43 a 48, come sostengono giustamente la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna.
Sul quinto motivo di ricorso, vertente sulla violazione del principio di tutela del legittimo affidamento
86
Le ricorrenti sottolineano che la [OSCURATO:PERSONA] e, più in generale, l’Unione hanno incoraggiato la conclusione di accordi finanziari di acquisto di elettricità, in particolare ai fini della promozione delle energie rinnovabili. Esse ne deducono che potevano legittimamente attendersi di non essere trattate in modo meno favorevole rispetto alle imprese che non avevano cercato di coprire i rischi del mercato, di organizzarsi meglio e di essere meno inquinanti.
87
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dal [OSCURATO:PERSONA] di Spagna, ritiene che non potesse sorgere alcun legittimo affidamento presso le ricorrenti.
88
Secondo una giurisprudenza costante, il principio di tutela del legittimo affidamento fa parte dei principi fondamentali dell’Unione e la possibilità di avvalersene si estende a qualsiasi operatore economico che si trovi in una situazione nella quale un’istituzione, fornendogli garanzie precise, abbia fatto sorgere in lui speranze fondate (v. sentenza del 24 ottobre 2013, Kone e a./[OSCURATO:PERSONA],
C‑510/11 P
, non pubblicata,
EU:C:2013:696
, punto
76
e giurisprudenza ivi citata).
89
Costituiscono assicurazioni in tal senso, indipendentemente dalla forma con cui sono comunicate, informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili. Per contro, nessuno può invocare una violazione di tale principio in mancanza di assicurazioni precise fornitegli dall’amministrazione (v. sentenza del 14 febbraio 2006, TEA-CEGOS e a./[OSCURATO:PERSONA],
T‑376/05 e T‑383/05
,
EU:T:2006:47
, punto
88
e giurisprudenza ivi citata).
90
È giocoforza constatare che l’argomentazione delle ricorrenti poggia sul postulato secondo cui la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fatto sorgere nei loro confronti un legittimo affidamento nel senso che i consumatori finali che avevano fatto ricorso ad accordi finanziari di acquisto di energia elettrica sarebbero stati trattati con non minor favore di quelli che avevano concluso altri tipi di accordi.
91
A tal riguardo, è sufficiente sottolineare che, per ragioni analoghe a quelle esposte ai precedenti punti da 46 a 48, le ricorrenti non forniscono alcun elemento di prova che dimostri che informazioni precise, incondizionate e concordanti, provenienti da fonti autorizzate ed affidabili, avessero previsto che la situazione dei consumatori che ricorrevano ad accordi finanziari di acquisto di energia elettrica sarebbe stata presa in considerazione dalla [OSCURATO:PERSONA] nell’esercizio delle sue competenze di controllo sugli aiuti di Stato.
92
Occorre pertanto respingere il quinto motivo di ricorso.
93
Da quanto precede risulta che nessuno dei motivi di ricorso dedotti dalle ricorrenti vale a dimostrare che la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto rilevare l’esistenza di gravi difficoltà comportanti l’avvio del procedimento d’indagine formale della misura notificata.
94
Il ricorso deve essere pertanto respinto.
Sulle spese
95
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Poiché le ricorrenti sono rimaste soccombenti, occorre condannarle a farsi carico, oltre che delle proprie spese, di quelle sostenute dalla [OSCURATO:PERSONA], conformemente alla domanda di quest’ultima.
96
Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento di procedura, le spese sostenute dagli Stati membri intervenuti nella causa restano a loro carico. Pertanto, il [OSCURATO:PERSONA] di Spagna si farà carico delle proprie spese.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Terza Sezione ampliata)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
PGI Spain, SL, [OSCURATO:PERSONA], SA, [OSCURATO:PERSONA], SA, RPC Envases, SA e [OSCURATO:PERSONA], SL sono condannate a farsi carico delle proprie spese e di quelle della [OSCURATO:PERSONA] europea.
3)
[OSCURATO:PERSONA] di Spagna si farà carico delle proprie spese.
Van der Woude
Škvařilová-[OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo, il 12 marzo 2025.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: l’inglese.