CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 07297/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Benevento, Collegio per il riesame; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che sia dichiarata l'inammissibilità del ricorso; sentito il difensore dell'indagato, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 03/09/2021 il Tribunale di Benevento, Collegio per il riesame, ha confermato il decreto con il quale, il precedente 09/07/2021, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente della somma di euro 318.485,13 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA]. e, in caso di accertata incapienza di detta compagine sociale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], indagato per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. 2. Avverso l'ordinanzaha proposto ricorso per cassazione ildifensore di fiducia del Pacelli, avv.to [OSCURATO:PERSONA], che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 12- bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione per carenza in punto di quantificazione del danno erariale. In particolare, assume che i giudici della cautela ne avrebbero erroneamente determinato l'ammontare in euro 318.485,13, tenendo conto dell'importo delle fatture, in tesi false, emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della [OSCURATO:SOCIETA]. s.r.I., senza considerare che queste erano stateindicate dalla società emittente nelle proprie dichiarazioni relative alle annualità 2016, 2017 e 2018; sostiene, quindi, che si sarebbe individuato, in tal modo, un danno erariale - cui poi era stata commisurata la somma sottoposta a vincolo cautelare - di fatto inesistente, perché frutto di un'artificiosa duplicazione del credito concretamente esigibile dall'Amministrazione finanziaria. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 321 cod. proc. pen. per essere stata omessa la prognosi relativa alla sussistenza del periculum in mora. Sostiene segnatamente che il Tribunale del riesame e, in precedenza, il giudice per le indagini preliminari avrebbero obliterato la valutazione della pericolosità della res appresa e l'avrebbero sottoposta al vincolo cautelare solo in ragione della sua confiscabilità, così disattendendo l'orientamento cui, in epoca recente, si sarebbero allineate le Sezioni Unite di questa Corte, in ossequio alla tutela della proprietà privata riconosciuta dagli artt. 42 Cost. e 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione EDU. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 12 -bis del d.lgs. n. 74 del 2000 e vizio di motivazione per carenza in punto di quantificazione del danno erariale, sostenendo che i giudici della cautela, nel determinarne l'ammontare, avrebbero considerato esclusivamente l'importo delle fatture emesse in favore dell'A.T./.[OSCURATO:SOCIETA]. dalla P.C.A. s.r./.,senza tener conto dell'avvenuta indicazione delle stesse nelle dichiarazioni della società emittente relative agli anni 2016, 2017 e 2018, così da giungere a un risultato inesatto, in quanto frutto di un'artificiosa duplicazione del credito esigibile. Osserva al riguardo il Collegio che la specifica questione formante oggetto di doglianza non è stata prospettata ai giudici della cautela con la richiesta di riesame, la qual cosa ne precludela deducibilità in questa sede. Costituisce, infatti, principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità quello secondo cui «Non sono deducibili con il ricorso per cassazione questioni che non abbiano costituito oggetto di motivi di gravame, dovendosi evitare il rischio che in sede di legittimità sia annullato il provvedimento impugnato con riferimento ad un punto della decisione rispetto al quale si configura "a priori" un inevitabile difetto di motivazione per essere stato intenzionalmente sottratto alla cognizione del giudice di appello» (così, ex multis, Sez. 2, n. 29707 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Galdi, Rv. 270316-01, Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745-01 e Sez. 5, n. 28514 del 23/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 255577-01). D'altro canto, l'applicabilità di tale principio anche nella subiecta materia non trova ostacolo nella natura pienamente devolutiva del riesame, avendo chiarito la Suprema Corte che «In tema di impugnazione delle misure cautelari reali, il cd. "effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti del sequestro ("fumus commissi delicti" e, in quello preventivo, "periculum in mora"), ma non anche a procedere all'analisi di aspetti ulteriori, quali, ad esempio, elementi fattuali - non espressamente dedotti - da cui possa desumersi un diverso inquadramento giuridico della fattispecie di reato contestata» (così Sez. 3, n. 37608 del 09/06/2021, Costagliola, Rv. 282023-01, nonché Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano e altro, Rv. 267508-01). Tanto detto, deve, da ultimo, evidenziarsi la sussistenza di un'ulteriore causa di manifesta infondatezza dell'agitata doglianza, nella parte in cui è dedotta carenza motivazionale, costituendo principio consolidato in sede di legittimità quello secondo cui «Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomenta tivo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice» (così Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli e altro, Rv. 269656-01, nonché Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01 e Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093-01). 3. Palesemente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall'art. 321 cod. proc. pen. per omessa valutazione del periculum in mora, assumendo che i giudici della cautela avrebbero sequestrato la somma di danaro in ragione della sua confiscabilità, senza argomentare in alcun modo in ordine alla pericolosità della res, in contrasto con l'orientamento recepito, di recente, dalla Sezioni Unite. Si rileva in proposito che anche della questione in oggetto risulta omessa la prospettazione al giudice gravato, come di fatto ammesso dallo stesso ricorrente laddove ha asserito, nel corpo della proposta impugnativa, che il giudice per le indagini preliminari, diversamente dal Tribunale del riesame, aveva cercato di stabilire un rapporto tra il disposto sequestro e il periculum in mora. Dunque, in presenza della valutazione delle esigenze preventive da parte del giudice di prime cure, è logico inferire che quello del gravame ne abbia obliterato lo scrutinio in ragione della mancata prospettazione della questione ad opera della parte, senza che ciò abbia inciso in alcun modo sulla validità dell'ordinanza di conferma, che, com'è noto, si integra con quella impositiva del vincolo cautelare. Tale circostanza, per le considerazioni in precedenza esposte, preclude la deduzione della questione in questa sede, rendendo manifestamente infondata l'impugnativa anche in parte qua. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza «versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di euro tremila. P.Q.M. 7/9' Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore