Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 36/2016
ECLI:EU:T:2016:630
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62015TJ0153
SENTENZA DEL TRIBUNALE (Settima Sezione)
26 ottobre 2016 (
*1
)
«Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Annullamento degli atti anteriori da parte di una sentenza del Tribunale — Nuovi atti che includono i nomi dei ricorrenti negli elenchi — Ricorso di annullamento — Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura — Contenuto del ricorso — Ricevibilità — Obbligo di motivazione — Onere della prova — Diritto di proprietà — Libertà d’impresa»
Nella causa T‑153/15,
[OSCURATO:PERSONA]
, residente in Damasco (Siria),
[OSCURATO:PERSONA]
, con sede in Damasco,
rappresentati da A. Boesch, D. Amaudruz e M. Ponsard, avvocati,
ricorrenti,
contro
Consiglio dell’Unione europea
, rappresentato da G. Étienne e S. Kyriakopoulou, in qualità di agenti,
convenuto,
avente ad oggetto il ricorso fondato sull’articolo 263 TFUE e inteso all’annullamento della decisione di esecuzione 2015/117/PESC del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (
GU 2015, L 20, pag. 85
), e del regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/108 del Consiglio, del 26 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 36/2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (
GU 2015, L 20, pag. 2
), nella parte in cui il nome dei ricorrenti è stato iscritto nell’elenco delle persone e delle entità alle quali si applicano le misure restrittive,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione),
composto, al momento della deliberazione, da M. van der [OSCURATO:PERSONA], presidente, I. [OSCURATO:PERSONA] (relatore) e A. [OSCURATO:PERSONA], giudici,
cancelliere: E. Coulon
ha pronunciato la seguente
Sentenza
Fatti
1
Il sig. [OSCURATO:PERSONA], uomo d’affari siriano, è il presidente della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo, definiti congiuntamente: i «ricorrenti»), società siriana specializzata nei settori delle telecomunicazioni, del turismo, del noleggio di auto e della rappresentanza di società straniere, essenzialmente europee.
2
Condannando fermamente la violenta repressione delle pacifiche manifestazioni di protesta avvenute in varie località della Siria e chiedendo alle autorità siriane di astenersi dal ricorrere alla forza, il Consiglio dell’Unione europea ha adottato, il 9 maggio 2011, la decisione 2011/273/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (
GU 2011, L 121, pag. 11
). Data la gravità della situazione, il Consiglio ha imposto un embargo sulle armi, un divieto di esportazioni di materiale che potrebbe essere utilizzato a fini di repressione interna, restrizioni all’ammissione nell’Unione europea, nonché un congelamento dei capitali e delle risorse economiche di determinate persone ed entità responsabili della violenta repressione perpetrata contro la popolazione civile siriana.
3
I nomi delle persone responsabili della violenta repressione perpetrata contro la popolazione civile in Siria, nonché quelli delle persone, fisiche o giuridiche, e delle entità ad esse associate sono indicati nell’allegato alla decisione 2011/273. Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 1, di tale decisione, il Consiglio, deliberando su proposta di uno Stato membro o dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, può modificare detto allegato. Il nome dei ricorrenti non vi compariva.
4
Dato che alcune delle misure restrittive adottate nei confronti della Repubblica araba di Siria rientrano nell’ambito di applicazione del Trattato FUE, il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 442/2011, del 9 maggio 2011, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria (
GU 2011, L 121, pag. 1
). Tale regolamento è sostanzialmente identico alla decisione 2011/273, ma prevede possibilità di sblocco dei capitali congelati. L’elenco delle persone, delle entità e degli organismi riconosciuti quali responsabili della repressione di cui trattasi o associati ai responsabili summenzionati, contenuto nell’allegato II di detto regolamento, è identico a quello contenuto nell’allegato alla decisione 2011/273. Il nome dei ricorrenti, dunque, non vi compariva. Ai sensi dell’articolo 14, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 442/2011, il Consiglio, qualora decida di applicare a una persona fisica o giuridica, a un’entità o a un organismo le misure restrittive previste, modifica di conseguenza l’allegato II e riesamina, inoltre, l’elenco ivi contenuto periodicamente e almeno ogni dodici mesi.
1.
Procedimento anteriore concernente i ricorrenti
5
Con la decisione di esecuzione 2011/302/PESC del 23 maggio 2011, che attua la decisione 2011/273 (
GU 2011, L 136, pag. 91
), il Consiglio ha modificato la decisione 2011/273 al fine, in particolare, di applicare le misure restrittive in questione ad altre persone ed entità. Il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato inserito nell’elenco figurante all’allegato a quest’ultima decisione, alla riga 19 della tabella costitutiva di tale allegato. Tale riga conteneva diverse informazioni, fra cui quelle relative alla data dell’iscrizione del suo nome nell’elenco di cui trattasi, nella specie il 23 maggio 2011, alla sua data di nascita e al suo numero di passaporto, nonché le seguenti motivazioni:
«Cognato di [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA]; uomo d’affari e agente locale di varie società straniere; finanzia il regime che permette la repressione dei manifestanti».
6
Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato, sul fondamento dell’articolo 215, paragrafo 2, TFUE e della decisione 2011/273, il regolamento di esecuzione (UE) n. 504/2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (
GU 2011, L 136, pag. 45
). Il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato aggiunto nell’elenco figurante all’allegato II di quest’ultimo regolamento, con informazioni e motivazioni identiche a quelle contenute nell’allegato alla decisione di esecuzione 2011/302.
7
Con la decisione di esecuzione 2011/367/PESC, del 23 giugno 2011, che attua la decisione 2011/273 (
GU 2011, L 164, pag. 14
), il Consiglio ha applicato le misure restrittive di cui trattasi ad altre persone ed entità, i cui nomi sono stati aggiunti nell’elenco figurante in allegato a quest’ultima decisione. Il nome della [OSCURATO:PERSONA] è stato inserito in tale elenco alla riga 3 della tabella B di tale allegato, la quale conteneva diverse informazioni, fra cui quelle relative alla data dell’iscrizione del suo nome nell’elenco di cui trattasi, nella specie il 23 giugno 2011, e al suo indirizzo, nonché le seguenti motivazioni:
«Sotto il controllo di [OSCURATO:PERSONA] o Hamsho; fonte di finanziamenti per il regime».
8
Lo stesso giorno, il Consiglio ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 611/2011, che attua il regolamento n. 442/2011 (
GU 2011, L 164, pag. 1
). Il nome della [OSCURATO:PERSONA] è stato inserito nell’elenco figurante all’allegato II di quest’ultimo regolamento con informazioni e motivazione identiche a quelle contenute nell’allegato alla decisione di esecuzione 2011/367.
9
Con la decisione 2011/782/PESC, del 1
o
dicembre 2011, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/273 (
GU 2011, L 319, pag. 56
), il Consiglio, data la gravità della situazione in Siria, ha ritenuto necessario istituire misure restrittive supplementari. A fini di chiarezza, le misure imposte dalla decisione 2011/273 e le misure supplementari sono state riunite in un unico atto giuridico. Tale decisione precisa che le misure restrittive enunciate si applicano parimenti alle «persone che traggono vantaggio dal regime o lo sostengono». I nomi dei ricorrenti figuravano nell’elenco dell’allegato I alla decisione 2011/782, rispettivamente alla riga 19 della tabella A per il sig. [OSCURATO:PERSONA] e alla riga 3 della tabella B per la [OSCURATO:PERSONA], con informazioni e motivazione identiche a quelle contenute nell’allegato alla decisione 2011/273, come attuata dalle decisioni di esecuzione 2011/302 e 2011/367.
10
Il regolamento n. 442/2011 è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 36/2012 del Consiglio, del 18 gennaio 2012, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Siria e che abroga il regolamento n. 442/2011 (
GU 2012, L 16, pag. 1
). I nomi dei ricorrenti figuravano nell’elenco dell’allegato II al regolamento n. 36/2012, con informazioni e motivazioni identiche a quelle contenute nell’allegato II al regolamento n. 442/2011, come attuato dai regolamenti di esecuzione n. 504/2011 e n. 611/2011.
11
Il 30 gennaio 2012, i ricorrenti hanno proposto dinanzi al Tribunale un ricorso inteso ad ottenere l’annullamento della decisione 2011/273, della decisione 2011/782, del regolamento n. 442/2011 e del regolamento n. 36/2012, come attuati o modificati fino alla data di presentazione del ricorso, nella misura in cui tali atti li riguardavano. Tale ricorso è stato registrato presso la cancelleria del Tribunale con il numero di ruolo T‑43/12.
12
Con la decisione di esecuzione 2012/172/PESC del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua la decisione 2011/782 (
GU 2012, L 87, pag. 103
), e con il regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2012 del Consiglio, del 23 marzo 2012, che attua l’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012 (
GU 2012, L 87, pag. 45
), le motivazioni concernenti il sig. [OSCURATO:PERSONA] che figuravano all’allegato II alla decisione 2011/782 e al regolamento n. 36/2012, sono state sostituite dalle seguenti motivazioni:
«Uomo d’affari siriano e agente locale di varie società straniere; collaboratore di [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA], di cui amministra parte degli interessi finanziari ed economici; contribuisce in tal modo al finanziamento del regime».
13
Con la decisione 2012/739/PESC del Consiglio, del 29 novembre 2012, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria e che abroga la decisione 2011/782 (
GU 2012, L 330, pag. 21
), le misure restrittive in questione sono state riunite in un unico atto giuridico. I nomi dei ricorrenti figuravano nell’elenco dell’allegato I alla decisione 2012/739, rispettivamente alla riga 18 della tabella A per il sig. [OSCURATO:PERSONA] e alla riga 3 della tabella B per la [OSCURATO:PERSONA], con informazioni e motivazione identiche a quelle contenute nella decisione 2011/782, come attuata dalla decisione di esecuzione 2012/172.
14
Il 31 maggio 2013, il Consiglio ha adottato la decisione 2013/255/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (
GU 2013, L 147, pag. 14
). I nomi dei ricorrenti figuravano nell’elenco dell’allegato I a tale decisione, rispettivamente alla riga 18 della tabella A per il sig. [OSCURATO:PERSONA] e alla riga 3 della tabella B per la [OSCURATO:PERSONA], con informazioni e motivazione identiche a quelle menzionate nell’allegato alla decisione 2012/739.
15
Con memorie di adeguamento della domanda, depositate presso la cancelleria del Tribunale il 22 giugno 2012, il 7 gennaio e il 24 giugno 2013, i ricorrenti hanno parimenti chiesto l’annullamento, segnatamente, della decisione di esecuzione 2012/172, del regolamento di esecuzione n. 266/2012, della decisione 2012/739, della decisione di esecuzione 2013/185/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua la decisione 2012/739 (
GU 2013, L 111, pag. 77
), del regolamento di esecuzione (UE) n. 363/2013 del Consiglio, del 22 aprile 2013, che attua il regolamento n. 36/2012 (
GU 2013, L 111, pag. 1
), e della decisione 2013/255.
16
Con sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑43/12, non pubblicata; in prosieguo: la «sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I»,
EU:T:2014:946
), il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso di annullamento formato dai ricorrenti e ha annullato il regolamento n. 36/2012, il regolamento di esecuzione n. 266/2012, il regolamento di esecuzione n. 363/2013 e la decisione 2013/255, nella parte in cui tali atti riguardavano i ricorrenti, con effetto a partire dal 23 gennaio 2015.
17
Il Consiglio non ha impugnato la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I.
2.
Procedimento di reinscrizione del nome dei ricorrenti negli elenchi controversi
18
Con lettera del 19 dicembre 2014, il Consiglio ha comunicato agli avvocati dei ricorrenti la sua intenzione di iscrivere nuovamente il nome di questi ultimi negli elenchi delle persone ed entità oggetto di misure restrittive, figuranti all’allegato I alla decisione 2013/255 e all’allegato I al regolamento n. 36/2012 (in prosieguo: gli «elenchi controversi»). Esso ha indicato i motivi che intendeva dedurre a sostegno di tale reinscrizione e ha trasmesso una copia dei documenti e degli elementi di informazione (recanti i numeri di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 342/14 e [OSCURATO:PERSONA] 343/14) sui quali lo stesso intendeva fondarsi al fine di supportare la proposta di reinscrizione. Il Consiglio ha impartito un termine ai ricorrenti per eventuali osservazioni.
19
Con lettera del 15 gennaio 2015, gli avvocati dei ricorrenti hanno chiesto al Consiglio di rinunciare ad iscrivere nuovamente il nome di questi ultimi negli elenchi controversi e hanno contestato tutte le informazioni e i documenti che, secondo il Consiglio, suffragavano questa nuova iscrizione.
20
Il 26 gennaio 2015, il Consiglio ha adottato la decisione di esecuzione 2015/117/PESC, che attua la decisione 2013/255 (
GU 2015, L 20, pag. 85
). Lo stesso giorno, esso ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2015/108, che attua il regolamento n. 36/2012 (
GU 2015, L 20, pag. 2
). Con tali atti, il nome dei ricorrenti è stato nuovamente iscritto negli elenchi controversi.
21
In particolare, il nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato nuovamente iscritto alla riga 18 della tabella contenente gli elenchi in questione, al titolo «A. Persone»; tale reinscrizione si fonda sulle seguenti motivazioni:
«Eminente uomo d’affari siriano, proprietario di [OSCURATO:PERSONA], vicino a figure chiave del regime siriano, compresi il presidente [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA]. Dal marzo 2014 detiene la posizione di presidente per la Cina dei consigli bilaterali delle imprese [siriani] a seguito della sua nomina da parte del Ministro dell’economia, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associato con persone che traggono vantaggio dal regime e lo sostengono».
22
Il nome della [OSCURATO:PERSONA] è stato nuovamente iscritto alla riga 3 della tabella contenente gli elenchi in questione, al titolo «B. Entità»; tale reinscrizione si basava sulle seguenti motivazioni:
«[OSCURATO:PERSONA] è una grande società siriana [holding] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] trae vantaggio dal regime [siriano] e lo sostiene, ed è associata con una persona che trae vantaggio dal regime e lo sostiene».
23
Con lettera del 27 gennaio 2015, indirizzata ai ricorrenti, nonché agli avvocati dei ricorrenti, il Consiglio ha risposto alla loro lettera del 15 gennaio 2015 e ha notificato loro una copia della decisione di esecuzione 2015/117 e del regolamento di esecuzione 2015/108 (in prosieguo: gli «atti impugnati»), nonché nuovi elementi di informazione a supporto di tali atti (recanti il numero di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 66/15).
Procedimento e conclusioni delle parti
24
Con atto depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2015, i ricorrenti hanno presentato il ricorso di annullamento in esame avverso gli atti impugnati.
25
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2015, i ricorrenti hanno presentato domanda di procedimento accelerato ai sensi dell’articolo 76 bis, paragrafo 2, del regolamento di procedura del Tribunale del 2 maggio 1991.
26
Con atto separato, depositato presso la cancelleria del Tribunale il 15 maggio 2015, i ricorrenti hanno proposto una domanda di provvedimenti provvisori al fine di ottenere la sospensione dell’esecuzione degli atti impugnati, nella parte in cui li riguardavano, sino alla pronuncia del Tribunale sul ricorso principale.
27
Con ordinanza del 20 maggio 2015, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (
T‑153/15 R
, non pubblicata,
EU:T:2015:298
), il presidente del Tribunale ha dichiarato tale domanda irricevibile.
28
Con decisione del 3 giugno 2015, il Tribunale ha respinto l’istanza di procedimento accelerato.
29
Il Tribunale (Settima Sezione) ha deciso, in applicazione dell’articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura, di statuire senza aprire la fase orale del procedimento.
30
I ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:
—
disporre «che sia prodotto il fascicolo della causa T‑43/12»;
—
riconoscere loro il diritto di replica e, in tale occasione, di produrre nuovi documenti e di citare testimoni;
—
annullare gli atti impugnati;
—
condannare il Consiglio alle spese.
31
Il Consiglio chiede che il Tribunale voglia:
—
respingere il ricorso;
—
condannare i ricorrenti alle spese.
In diritto
1.
Sul primo capo di conclusioni
32
Con il primo capo di conclusioni, i ricorrenti chiedono al Tribunale «che sia prodotto il fascicolo della causa T‑43/12». In sostanza, essi desiderano che il Tribunale ordini l’acquisizione nel fascicolo della presente causa del fascicolo relativo alla causa sfociata nella sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
).
33
A questo proposito, da un lato, occorre ricordare che ciascuna causa proposta dinanzi al Tribunale dispone di un proprio fascicolo, contenente in particolare i documenti e gli atti processuali prodotti dalle parti nella controversia di cui trattasi, e che ogni fascicolo è dunque interamente autonomo. Quest’ultimo punto viene chiarito dalle norme pratiche di esecuzione del regolamento di procedura (
GU 2015, L 152, pag. 1
), secondo le quali «[u]n atto processuale e i suoi allegati prodotti in una causa, inclusi nel fascicolo di quest’ultima, non possono essere presi in considerazione per le esigenze relative all’istruzione di un’altra causa» (ordinanza del 15 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑459/07
,
EU:T:2009:403
, punto
12
).
34
D’altro lato, occorre rilevare come una costante giurisprudenza affermi che, in virtù delle regole sulla gestione dei procedimenti dinanzi al Tribunale, le parti godono di tutela contro l’uso improprio dei documenti processuali e, pertanto, le parti di una causa hanno il diritto di utilizzare gli atti processuali delle altre parti, ai quali esse abbiano potuto avere accesso, soltanto per difendere le proprie ragioni nell’ambito di quella causa (v. ordinanza del 15 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑459/07
,
EU:T:2009:403
, punto
13
e la giurisprudenza ivi citata).
35
Inoltre, sempre secondo una giurisprudenza consolidata, salvo casi eccezionali in cui la divulgazione di un documento potrebbe compromettere la buona amministrazione della giustizia, le parti di un procedimento sono libere di divulgare le proprie memorie a terzi estranei a quest’ultimo. Analogamente, una parte di un procedimento potrebbe, con la medesima riserva, acconsentire a che una memoria da essa presentata nell’ambito di questo procedimento venga utilizzata da un’altra parte di quest’ultimo in un altro procedimento (v. ordinanza del 15 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑459/07
,
EU:T:2009:403
, punto
14
e la giurisprudenza ivi citata).
36
Infine, è solo qualora il Tribunale dovesse giudicare che il contenuto del fascicolo relativo alla causa sfociata nella sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
), potrebbe essere utile alla soluzione della presente controversia che lo stesso avrebbe la facoltà di ordinarne la produzione in giudizio tramite una misura di organizzazione del procedimento in forza dell’articolo 89 del regolamento di procedura (v., in tal senso, ordinanza del 15 ottobre 2009, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑459/07
,
EU:T:2009:403
, punto
15
).
37
Il Tribunale constata, nella specie, che, nella versione dell’atto introduttivo del ricorso depositato presso la cancelleria del Tribunale il 27 marzo 2015, i ricorrenti hanno già aggiunto, quali allegati a detto documento, le memorie principali facenti parte del fascicolo della causa sfociata nella sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
), ossia, da un lato, l’atto di ricorso e la replica dei ricorrenti (allegati A.1 e A.3) e, dall’altro, la comparsa di risposta e la controreplica del Consiglio (allegati A.2 e A.4).
38
Sul fondamento della giurisprudenza citata ai punti 34 e 35 supra, la cancelleria del Tribunale ha chiesto ai ricorrenti, con lettera del 9 aprile 2015, se essi avessero ottenuto l’autorizzazione del Consiglio per poter produrre, quali allegati A.2 e A.4 al loro ricorso, la comparsa di risposta e la controreplica del Consiglio nell’ambito della causa sfociata nella sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
). Alla luce della risposta negativa ricevuta dai ricorrenti, detti allegati sono stati ritirati dal fascicolo della presente causa con decisione del presidente della Settima Sezione del Tribunale del 4 maggio 2015.
39
Ne consegue che la domanda presentata dai ricorrenti con il loro primo capo di conclusioni deve essere intesa nel senso che essa si riferisce a tutti i documenti del fascicolo relativi alla causa sfociata nella sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
), ad eccezione dell’atto introduttivo del ricorso e della replica, i quali fanno già parte del fascicolo della presente causa.
40
Orbene, nonostante il fatto che tanto la causa sfociata nella sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
), quanto la presente causa abbiano ad oggetto l’iscrizione dei nomi degli stessi ricorrenti negli elenchi delle misure restrittive adottate dal Consiglio nei confronti della Repubblica araba di Siria, è giocoforza constatare che le due cause riguardano atti diversi, e che la motivazione elaborata dal Consiglio in entrambi i casi, nonché le prove addotte per suffragare tali iscrizioni, sono specifiche di ciascuna di tali cause. Inoltre, occorre rilevare che i ricorrenti non hanno precisato gli elementi concreti del fascicolo che consentirebbero loro di esercitare i loro diritti della difesa. Pertanto, occorre ritenere che la produzione del fascicolo della causa sfociata nella sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
), come chiesto dai ricorrenti, non sia in grado di aggiungere elementi di informazione rilevanti per valutare la fondatezza degli atti impugnati nella presente causa. Nessuna misura di organizzazione del procedimento è dunque giustificata alla luce della giurisprudenza citata al punto 36 supra.
41
Alla luce di quanto precede, non è necessario ordinare che il fascicolo relativo alla causa sfociata nella sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
), venga incluso nel fascicolo della presente causa.
42
Il primo capo di conclusioni deve dunque essere respinto.
2.
Sul secondo capo di conclusioni
43
Con il secondo capo di conclusioni, i ricorrenti chiedono al Tribunale di «riconoscere loro il diritto di replica e, in tale occasione, di produrre nuovi documenti e di citare testimoni».
44
Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda con cui si chiede di poter presentare una replica nella presente causa, occorre ricordare che i ricorrenti sono stati invitati dal Tribunale, in conformità all’articolo 83 del regolamento di procedura, a presentare una replica entro il 10 settembre 2015. Essi hanno successivamente chiesto una proroga del termine di deposito di detta memoria, proroga che è stata loro accordata dal Tribunale il 26 agosto 2015. I ricorrenti hanno depositato la replica il 9 ottobre 2015. Ne consegue che la parte del secondo capo di conclusioni relativa alla possibilità di presentare una replica è divenuta priva di oggetto.
45
Per quanto attiene, in secondo luogo, alla domanda con cui si chiede di poter produrre nuovi documenti al momento della presentazione della replica, l’articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura prevede che un ricorrente possa essere autorizzato, in via eccezionale, a produrre prove od offerte di prova dopo il primo scambio di memorie, a condizione che il ritardo nella presentazione delle sue offerte di prova sia giustificato.
46
Nella specie, la produzione di nuovi documenti non può essere autorizzata, in quanto, da un lato, essa risulta da una domanda meramente speculativa e riguarda la produzione di prove future e ipotetiche non ancora fornite dai ricorrenti. Dall’altro, contrariamente a quanto richiesto dall’articolo 85, paragrafi 2 e 3, del regolamento di procedura, i ricorrenti non hanno motivato le cause che giustificano il deposito tardivo di documenti complementari all’atto introduttivo del ricorso.
47
Per quanto riguarda, in terzo luogo, la parte della domanda relativa alla citazione di testimoni, si deve ricordare che, in conformità all’articolo 88, paragrafo 2, del regolamento di procedura, quando questa domanda è formulata dopo il primo scambio di memorie, la parte che presenta la domanda espone le ragioni per le quali essa non ha potuto presentarla anteriormente.
48
Nella specie, occorre rilevare, ancora una volta, che i ricorrenti non hanno motivato le cause dell’eventuale ritardo nella citazione di un testimone, ragione per cui la loro domanda deve parimenti essere respinta, così come il secondo capo di conclusioni in toto.
3.
Sul terzo capo di conclusioni
49
Con il terzo capo di conclusioni, i ricorrenti chiedono l’annullamento degli atti impugnati.
Sulla ricevibilità
50
Il Consiglio, senza sollevare un’eccezione formale ai sensi dell’articolo 130, paragrafo 1, del regolamento di procedura, manifesta i propri dubbi in ordine alla ricevibilità della domanda di annullamento dei ricorrenti, a causa della violazione dell’articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura. In particolare, esso fa valere che il ricorso è impreciso e insufficientemente circostanziato, e critica il fatto che i ricorrenti si limitano ad operare rinvii sistematici agli allegati al loro ricorso e alla causa sfociata nella sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
). Secondo il Consiglio, tali rinvii non possono ovviare alle carenze formali e sostanziali dell’atto introduttivo del ricorso.
51
I ricorrenti non deducono alcun argomento contrario alle eccezioni di irricevibilità sollevate dal Consiglio.
52
Occorre ricordare che, ai sensi dell’articolo 76, paragrafo 1, lettera d), del regolamento di procedura, il ricorso deve indicare l’oggetto della controversia e l’esposizione sommaria dei motivi dedotti. Questi elementi devono sufficientemente chiari e precisi per consentire alla parte convenuta di preparare la sua difesa e al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso, eventualmente senza altre informazioni a supporto. Al fine di garantire la certezza del diritto e una corretta amministrazione della giustizia, affinché un ricorso sia considerato ricevibile, è necessario che gli elementi essenziali di fatto e di diritto sui quali esso si fonda emergano, anche sommariamente, purché in modo coerente e comprensibile, dall’atto introduttivo stesso (ordinanza dell’11 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]/Commissione e Consiglio,
T‑445/11 e T‑88/12
, non pubblicata,
EU:T:2013:4
, punto
57
).
53
Nella specie, occorre rilevare che i motivi presentati dai ricorrenti emergono in maniera sufficientemente comprensibile dal testo stesso del ricorso. Infatti, da un lato, i ricorrenti fanno valere che la motivazione e i documenti prodotti dal Consiglio nella presente causa sono identici a quelli forniti nella causa precedente, e che i documenti prodotti a sostegno degli atti impugnati sono vaghi ed astratti, nonché la fonte delle sue informazioni. Dall’altro, i ricorrenti sostengono che i loro diritti di proprietà e di libertà economica sono stati violati per il mero fatto che è stato arrecato pregiudizio ai loro diritti della difesa. Inoltre, la circostanza che la parte convenuta abbia potuto preparare la sua difesa conferma che il testo dell’atto introduttivo del ricorso è sufficientemente chiaro e preciso per consentire al Tribunale di pronunciarsi sul ricorso.
54
Di conseguenza, il ricorso in esame è ricevibile e deve essere esaminato nel merito.
Nel merito
55
A sostegno del loro ricorso, i ricorrenti fanno valere, in sostanza, tre motivi. Il primo è relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione. Il secondo è relativo alla violazione delle norme in materia di prova e all’errore di valutazione della fondatezza dei motivi dell’iscrizione del loro nome negli elenchi controversi. Il terzo è relativo alla violazione dei loro diritti di proprietà e di libertà economica.
Sul primo motivo, relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione
56
Col primo motivo i ricorrenti fanno valere che il Consiglio non fornisce alcuna motivazione o documento sostanzialmente diverso o nuovo rispetto alla motivazione e ai documenti già presi in considerazione dal Tribunale ai fini della sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
).
57
Secondo una giurisprudenza costante, l’obbligo di motivare un atto che arreca pregiudizio, che costituisce un corollario del principio del rispetto dei diritti della difesa, ha per scopo, da un lato, di fornire all’interessato un’indicazione sufficiente per giudicare se l’atto sia fondato oppure sia eventualmente inficiato da un vizio che consenta di contestarne la validità dinanzi al giudice dell’Unione, e, dall’altro, di consentire a quest’ultimo di esercitare il suo controllo sulla legittimità di detto atto (v. sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio,
T‑383/11
,
EU:T:2013:431
, punto
60
e la giurisprudenza ivi citata).
58
Occorre parimenti rammentare che la motivazione prescritta dall’articolo 296 TFUE deve essere adeguata alla natura dell’atto di cui trattasi e deve far apparire in forma chiara e inequivocabile l’iter logico seguito dall’istituzione da cui esso promana, in modo da consentire agli interessati di conoscere le ragioni del provvedimento adottato e al giudice competente di esercitare il proprio controllo (v. sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio,
T‑383/11
,
EU:T:2013:431
, punto
61
e la giurisprudenza ivi citata).
59
Per quanto riguarda le misure restrittive adottate nell’ambito della politica estera e di sicurezza comune, si deve sottolineare che, poiché l’interessato non dispone di un diritto ad essere sentito prima dell’adozione di una decisione iniziale di congelamento di capitali, il rispetto dell’obbligo di motivazione è tanto più importante in quanto costituisce l’unica garanzia che consenta all’interessato, almeno dopo l’adozione di tale decisione, di avvalersi proficuamente dei mezzi di ricorso a sua disposizione per contestare la legittimità di detta decisione (v. sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio,
T‑383/11
,
EU:T:2013:431
, punto
62
e la giurisprudenza ivi citata).
60
Pertanto, la motivazione di un atto del Consiglio che impone una misura di congelamento di capitali deve identificare i motivi specifici e concreti per i quali esso consideri, nell’esercizio del suo potere discrezionale, che l’interessato debba essere oggetto di una misura siffatta (v. sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio,
T‑383/11
,
EU:T:2013:431
, punto
63
e la giurisprudenza ivi citata).
61
Tuttavia, l’obbligo di motivazione deve essere valutato in funzione delle circostanze del caso di specie, in particolare del contenuto dell’atto, della natura dei motivi addotti e dell’interesse che i destinatari possono avere a ricevere chiarimenti (v. sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio,
T‑383/11
,
EU:T:2013:431
, punto
64
e la giurisprudenza ivi citata).
62
La motivazione non deve necessariamente specificare tutti gli elementi di fatto e di diritto rilevanti, in quanto la questione di sapere se la motivazione di un atto soddisfi i requisiti di cui all’articolo 296 TFUE va valutata alla luce non solo del suo tenore, ma anche del suo contesto e del complesso delle norme giuridiche che disciplinano la materia di cui trattasi (v. sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio,
T‑383/11
,
EU:T:2013:431
, punto
65
e la giurisprudenza ivi citata).
63
In particolare, un atto che arreca pregiudizio è sufficientemente motivato quando è stato emanato in un contesto noto all’interessato, che gli consenta di comprendere la portata del provvedimento adottato nei suoi confronti (v. sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio,
T‑383/11
,
EU:T:2013:431
, punto
66
e la giurisprudenza ivi citata).
64
Nella specie, da un lato, il Consiglio ha motivato la reinscrizione del nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] negli elenchi controversi nei seguenti termini:
«Eminente uomo d’affari siriano, proprietario di [OSCURATO:PERSONA], vicino a figure chiave del regime siriano, compresi il presidente [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA]. Dal marzo 2014 detiene la posizione di presidente per la Cina dei consigli bilaterali delle imprese [siriani] a seguito della sua nomina da parte del Ministro dell’economia, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] trae vantaggio dal regime siriano e lo sostiene, ed è associato con persone che traggono vantaggio dal regime e lo sostengono».
65
Dall’altro, il Consiglio ha motivato la reinscrizione della [OSCURATO:PERSONA] negli elenchi controversi nei seguenti termini:
«[OSCURATO:PERSONA] è una grande società siriana [holding] di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] trae vantaggio dal regime [siriano] e lo sostiene, ed è associata con una persona che trae vantaggio dal regime e lo sostiene».
66
In primo luogo, quanto all’argomento dei ricorrenti secondo il quale la motivazione impiegata dal Consiglio per giustificare l’iscrizione del loro nome negli atti impugnati sarebbe identica a quella alla base degli atti annullati dalla sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
), occorre rilevare che un siffatto argomento deve essere respinto in quanto inconferente. Infatti, risulta dal punto 108 della sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
), che il Consiglio, nell’ambito di un nuovo esame, ha la possibilità di iscrivere nuovamente il nome dei ricorrenti negli elenchi delle misure restrittive sulla base di motivi debitamente comprovati. Pertanto, une decisione di reinscrizione adottata sulla base di motivi identici a quelli accolti in occasione della prima iscrizione può essere sufficiente per giustificare detta iscrizione, sempreché gli elementi di prova prodotti dal Consiglio supportino adeguatamente detti motivi.
67
Peraltro, e in ogni caso, si deve osservare che, contrariamente a quanto fatto valere dai ricorrenti, la motivazione che emerge dagli elenchi controversi nella presente causa è ben distinta dalla motivazione impiegata dal Consiglio nell’ambito degli atti annullati dalla sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
). Infatti, il nome dei ricorrenti era stato inizialmente iscritto, negli elenchi allegati alla decisione 2011/273 e al regolamento n. 442/2011, a causa del loro sostegno finanziario al regime. Per contro, la nuova motivazione si fonda, anzitutto, sul fatto che il ricorrente è un eminente uomo d’affari siriano; poi, sulla vicinanza del sig. [OSCURATO:PERSONA] a figure chiave del regime e, infine, sul fatto egli detiene la posizione di presidente per la Cina dei consigli bilaterali delle imprese in rappresentanza della Repubblica araba di Siria. Ne consegue che i ricorrenti traggono vantaggio dalle politiche del regime e lo sostengono, essendo associati a persone che traggono vantaggio dalle politiche del regime e lo sostengono.
68
In secondo luogo, occorre considerare che la motivazione formulata dal Consiglio negli atti impugnati nella presente causa osserva le regole richiamate ai punti da 57 a 63 supra. In particolare, è pacifico che una siffatta motivazione è idonea a consentire ai ricorrenti di comprendere le ragioni per le quali il loro nome è stato nuovamente iscritto negli elenchi controversi a causa del loro ruolo significativo negli ambienti d’affari siriani, tanto più che, attraverso la loro prima iscrizione, essi erano già venuti a conoscenza del contesto e della portata delle misure adottate nei loro confronti.
69
Inoltre, come si evince dalla loro argomentazione, la motivazione fornita dal Consiglio è stata evidentemente sufficiente per consentire loro di proporre il ricorso in esame e al giudice dell’Unione di esercitare il suo controllo di legittimità (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio,
T‑383/11
,
EU:T:2013:431
, punto
72
).
70
Nella specie, i ricorrenti contestano il fatto che i documenti prodotti a sostegno della motivazione degli atti impugnati nell’ambito della presente causa siano nuovi. Essi contestano parimenti la loro efficacia probatoria e ritengono che essi non suffraghino in maniera sufficiente gli atti impugnati.
71
A tale riguardo, si deve rilevare che l’obbligo di motivare un atto costituisce una forma sostanziale che va tenuta distinta dalla questione della fondatezza della motivazione, attinente alla legittimità nel merito dell’atto controverso. Infatti, la motivazione di un atto consiste nell’esprimere espressamente le ragioni su cui si fonda tale atto. Qualora tali ragioni siano viziate da errori, questi ultimi inficiano la legittimità nel merito di detto atto, ma non la motivazione di quest’ultimo, che può essere sufficiente pur illustrando ragioni errate (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba,
C‑417/11 P
,
EU:C:2012:718
, punto
60
).
72
Alla luce delle considerazioni che precedono, si deve respingere il motivo relativo alla violazione dell’obbligo di motivazione. Per quanto attiene alla fondatezza dei motivi posti dal Consiglio a carico dei ricorrenti, l’argomento sollevato al riguardo deve essere valutato nell’ambito di un motivo distinto.
Sul secondo motivo, relativo alla violazione delle norme in materia di prova e al manifesto errore di valutazione della fondatezza delle motivazioni accolte dagli atti impugnati
73
Il motivo dedotto dai ricorrenti si articola, in sostanza, in due parti. In primo luogo, i ricorrenti, da un lato, sostengono che il Consiglio non fornisce alcun documento materialmente diverso o nuovo rispetto a quelli già presi in considerazione dal Tribunale nella sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
). Al fine di sviluppare la loro linea argomentativa, essi rimandano alla loro lettera del 15 gennaio 2015 (v. allegato A.10 del ricorso). Dall’altro, essi addebitano al Consiglio il carattere vago, astratto e privo di qualsivoglia efficacia probatoria dei documenti prodotti a sostegno della reinscrizione del loro nome negli atti impugnati. In secondo luogo, i ricorrenti concludono che tale reinscrizione è manifestamente abusiva, e corrisponde alla volontà del Consiglio di mantenere il loro nome negli elenchi controversi.
74
Il Consiglio contesta gli argomenti dei ricorrenti.
75
Secondo una giurisprudenza costante, l’effettività del controllo giurisdizionale garantito dall’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea postula in particolare che, nello svolgere il controllo della legittimità dei motivi su cui si basa la decisione di inserire o mantenere il nominativo di una determinata persona negli elenchi di persone cui siano inflitte sanzioni, il giudice dell’Unione si assicuri che tale decisione si fondi su una base di fatto sufficientemente solida. Ciò comporta una verifica dei fatti addotti nell’esposizione dei motivi sottesa a tale decisione, cosicché il controllo giurisdizionale non si limita alla valutazione dell’astratta verosimiglianza dei motivi dedotti, ma consiste invece nell’accertare se questi motivi, o per lo meno uno di essi considerato di per sé sufficiente a suffragare la medesima decisione, siano fondati (sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punto
119
).
76
In caso di contestazione, è all’autorità competente dell’Unione che incombe il compito di dimostrare la fondatezza dei motivi posti a carico della persona interessata, e non già a quest’ultima di produrre la prova negativa dell’infondatezza di tali motivi. Occorre che le informazioni o gli elementi prodotti dall’autorità in questione suffraghino i motivi posti a carico della persona interessata. Qualora tali elementi non consentano di accertare la fondatezza di un motivo, il giudice dell’Unione espunge tale motivo da quelli posti a fondamento della decisione di iscrizione o di mantenimento dell’iscrizione in oggetto (sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punti da
121
a
123
).
77
Nella specie, occorre verificare, anzitutto, se il Consiglio abbia assolto l’onere della prova ad esso incombente in forza dell’articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali, segnatamente alla luce degli argomenti formulati dai ricorrenti ai punti 50 e 51 del loro ricorso.
– Sulla prima parte, relativa alla violazione delle norme in materia di prova
78
In primo luogo, nella misura in cui, al punto 49 del ricorso, i ricorrenti rinviano in toto alla loro lettera del 15 gennaio 2015 al fine di sviluppare la loro linea argomentativa relativa ai nuovi documenti prodotti dal Consiglio, un siffatto rinvio deve essere respinto in quanto irricevibile. Infatti, sebbene il testo dell’atto introduttivo del ricorso possa essere suffragato e integrato in punti specifici con rinvii a determinati passi di atti che vi sono allegati, un rinvio globale ad altri scritti, anche allegati all’atto introduttivo, non può ovviare alla mancanza di elementi essenziali in quest’ultimo. Non spetta al Tribunale ricercare ed individuare, negli allegati, i motivi ed argomenti sui quali, a suo parere, il ricorso dovrebbe essere fondato, atteso che gli allegati assolvono ad una funzione meramente probatoria e strumentale (v. ordinanza del 19 maggio 2008, TF1/Commissione,
T‑144/04
,
EU:T:2008:155
, punto
29
e la giurisprudenza ivi citata; sentenza del 25 ottobre 2012, Arbos/Commissione,
T‑161/06
, non pubblicata,
EU:T:2012:573
, punto
23
).
79
In secondo luogo, quanto agli addebiti mossi ai punti 50 e 51 del loro ricorso, in primis, occorre rilevare che i ricorrenti criticano l’irrilevanza dei documenti sulla base dei quali il Consiglio insisterebbe nell’affermare che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il cognato del sig. [OSCURATO:PERSONA] al‑[OSCURATO:PERSONA]. Essi sottolineano che tale aspetto è già stato respinto dal Consiglio stesso.
80
Orbene, se è vero che il Consiglio ha fornito ai ricorrenti un estratto stampa che mette in evidenza che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il cognato del sig. [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA], mentre lo stesso non conferma più tale motivo quale giustificazione per la reinscrizione del suo nome, ciò non toglie che tale documentazione contiene altri elementi di informazione parimenti utili per suffragare la nuova motivazione posta a carico dei ricorrenti, ossia che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è un eminente uomo d’affari siriano, vicino a figure chiave del regime, come il sig. [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA], e che detiene la [OSCURATO:PERSONA], una grande società holding operante in diversi settori dell’industria siriana. Inoltre, il Consiglio ricorda, al punto 12 del suo controricorso, di non essersi fondato sull’informazione secondo la quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe il cognato del sig. [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA] per fondare i motivi accolti negli atti impugnati.
81
Di conseguenza, si deve ritenere che, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, detto estratto risulti rilevante al fine di comprovare i motivi della reinscrizione del loro nome negli elenchi controversi.
82
In secundis, i ricorrenti addebitano al Consiglio il carattere vago ed astratto dei nuovi documenti prodotti, e ne mettono in dubbio l’efficacia probatoria, in quanto, a loro avviso, essi non identificano la fonte primaria delle informazioni ivi figuranti.
83
A tal riguardo, occorre osservare che il Consiglio ha fornito ai ricorrenti, per giustificare la loro reinscrizione, i documenti recanti i numeri di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 342/14, [OSCURATO:PERSONA] 343/14 e [OSCURATO:PERSONA] 66/15, datati rispettivamente 17 dicembre 2014 e 23 gennaio 2015 (v. allegati A.9 e A.11 dell’atto introduttivo del ricorso). Si tratta di tre documenti, contenenti elementi di informazione accessibili al pubblico, destinati a precisare, secondo il Consiglio, il contesto generale e personale concernente i ricorrenti. In particolare, il documento contenente il numero di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 342/14 contiene una sintesi dei motivi posti a carico dei ricorrenti, nonché elementi di informazione forniti a sostegno di tale motivazione. Tali informazioni sono, segnatamente, link e estratti di articoli di giornale pubblicati sui siti [OSCURATO:PERSONA] «Wordcrunch», «[OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (MERIP)», «[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]», «[OSCURATO:PERSONA] du Levant» e «[OSCURATO:PERSONA]». Inoltre, tale documento contiene parimenti estratti di due libri pubblicati nel 2006 e nel 2014, nonché informazioni provenienti dal sito [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA]. Dal canto suo, il documento recante il numero di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 343/14 contiene un articolo pubblicato nella rivista
[OSCURATO:PERSONA] du Levant
, intitolato «La guerre a transformé la communauté syrienne des affaires» [La guerra ha trasformato la comunità siriana degli affari], il quale descrive l’evoluzione dell’élite economica siriana e il suo rapporto con il regime in carica. Infine, il documento recante il numero di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 66/15 contiene un articolo pubblicato il 12 gennaio 2015 sul sito [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]», secondo il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato nominato segretario generale della camera di commercio di Damasco (Siria) dal Ministro dell’Economia della Repubblica araba di Siria.
84
Nella specie, occorre rilevare che la lettura degli estratti forniti dal Consiglio, e segnatamente quelli facenti parte dei documenti recanti i numeri di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 342/14 e [OSCURATO:PERSONA] 66/15, consentono di constatare che gli elementi di informazione ivi figuranti sono non vaghi ed astratti, come sostenuto dai ricorrenti, ma, al contrario, concreti e precisi. Infatti, detti elementi mostrano dati concreti utili al fine di descrivere il sig. [OSCURATO:PERSONA] come un importante uomo d’affari legato a figure chiave del regime siriano, fra cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA]. Del pari, dette informazioni specificano le funzioni economiche e di rappresentanza da questi svolte e che lo legano a detto regime, ossia la presidenza dei consigli bilaterali siriani delle imprese per la Cina, la segreteria generale della camera di commercio di Damasco e la presidenza della [OSCURATO:PERSONA], importante società holding presente nella maggior parte dei settori dell’economia siriana.
85
In particolare, occorre osservare quanto segue:
—
anzitutto, numerosi articoli diversi per data e fonte descrivono in maniera chiara e concreta il rapporto fra il ricorrente e il regime. Infatti, in primo luogo, il libro pubblicato nel 2006 e intitolato
Governance in the [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
descriveva il sig. [OSCURATO:PERSONA] nel contesto della chiusura della catena di televisioni privata «the [OSCURATO:PERSONA] channel» come «un amico vicino al Presidente che era in procinto di avviare una propria catena di televisioni». In secondo luogo, i due articoli pubblicati nel febbraio del 2012 sul sito [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (MERIP)» affermavano, da un lato, che «il sig. [OSCURATO:PERSONA] [era] un uomo d’affari vicino al sig. [OSCURATO:PERSONA] al‑[OSCURATO:PERSONA]» e, dall’altro, che «le famiglie associate al regime in un modo o in un altro [erano] venute a dominare il settore privato, oltre ad esercitare un controllo significativo sulle attività economiche pubbliche, e che questi clan comprend[eva]no la famiglia [OSCURATO:PERSONA]». In terzo luogo, l’articolo pubblicato nel novembre del 2013 nella rivista
[OSCURATO:PERSONA] du Levant
affermava che «gli interessi dei più potenti uomini d’affari, fra cui il sig. [OSCURATO:PERSONA], dipend[eva]no a tal punto dal potere che gli stessi [erano] considerati parte integrante del sistema in carica» e che, «benché poco numerosi, questi uomini d’affari dispon[eva]no di un’ampia base finanziaria»;
—
ancora, l’articolo pubblicato il 30 giugno 2014 sul sito [OSCURATO:PERSONA] «Woldcrunch» illustra parimenti in modo dettagliato le attività commerciali del ricorrente nei seguenti termini: «il sig. [OSCURATO:PERSONA], servitore dell’oligarca siriano [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA], possiede il mercato estremamente redditizio del VOIP ([OSCURATO:PERSONA]) verso la Siria ed è in procinto di farsi assegnare un permesso, dal Ministero del Turismo del paese, per sviluppare un progetto di isola artificiale vicino a Tartus»;
—
inoltre, i due articoli pubblicati, rispettivamente, il 3 e il 30 marzo 2014 sui siti [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]» descrivono la nomina del ricorrente alla carica di presidente per la Cina dei consigli bilaterali siriani delle imprese da parte del Ministro dell’Economia, il sig. [OSCURATO:PERSONA], nonché la sua partecipazione con il Primo ministro, il sig. [OSCURATO:PERSONA] al-Halqi, e il Ministro dell’Economia, segnatamente, alla prima assemblea generale dei consigli bilaterali delle imprese del 29 marzo 2014;
—
infine, l’articolo pubblicato il 12 gennaio 2015 sul sito [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» indica che il ricorrente è stato nominato segretario generale della camera di commercio di Damasco all’inizio del dicembre del 2014 da parte del Ministro dell’Economia, e che egli è vicino al sig. [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA] ed è il principale azionista della [OSCURATO:PERSONA], gruppo operante nel settore dell’informatica. L’articolo afferma che la ragione del cambiamento radicale all’interno del consiglio di amministrazione di tale camera è la conseguenza di diversi fattori, come la posizione politica adottata da taluni uomini d’affari nei confronti del regime.
86
Ne consegue che l’argomento dei ricorrenti secondo il quale la documentazione prodotta dal Consiglio conterrebbe unicamente affermazioni vaghe ed astratte non può essere accolto.
87
Per quanto riguarda, inoltre, la mancata identificazione delle fonti primarie delle informazioni figuranti negli articoli di giornale prodotti dal Consiglio, i quali sarebbero privi, per questo motivo, di efficacia probatoria, occorre ricordare che, secondo una costante giurisprudenza, per l’attività della Corte e del Tribunale vale il principio della libera valutazione delle prove, e che soltanto l’attendibilità delle prove prodotte è decisiva per la valutazione delle stesse. Inoltre, per valutare l’efficacia probatoria di un documento si deve prendere in considerazione la verosimiglianza dell’informazione in esso contenuta e considerare, in particolare, la provenienza del documento, le circostanze in cui esso è stato elaborato, il suo destinatario e chiedersi se, in base al suo contenuto, esso appaia ragionevole e affidabile (v., in tal senso, sentenza del 27 settembre 2012, [OSCURATO:PERSONA] e a./Commissione,
T‑343/06
,
EU:T:2012:478
, punto
161
e la giurisprudenza ivi citata).
88
Nella specie, occorre rilevare, anzitutto, che gli elementi la cui efficacia probatoria è contestata dai ricorrenti provengono da diverse fonti di informazione digitali e da studi accademici, e sono dunque caratterizzati da origini geografiche diverse, non solo locali, come «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]», ma anche straniere, come «[OSCURATO:PERSONA]», «Woldcrunch», «[OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] (MERIP)», «[OSCURATO:PERSONA] du Levant» e «[OSCURATO:PERSONA]». Occorre poi osservare, al pari del Consiglio, che gli articoli di giornale citati sono stati pubblicati in date diverse, anche prima dello scoppio della crisi siriana, e che essi associavano già i ricorrenti al regime. Infine, occorre rilevare che ciascuna fonte di informazione fornisce elementi di informazione diversi, e ciò nonostante il fatto che tutte queste fonti concordino, in sostanza, nel descrivere il sig. [OSCURATO:PERSONA] quale uomo d’affari legato al regime, alla luce delle attività commerciali e delle funzioni di rappresentanza da questi svolte, nonché del fatto che i ricorrenti traggono vantaggio dal regime siriano, in particolare nel contesto di guerra attuale.
89
Il Tribunale ritiene, pertanto, che gli elementi di informazione prodotti dal Consiglio, considerati nel loro insieme, possano essere reputati attendibili ai sensi della giurisprudenza citata al punto 87 supra. A tal riguardo, occorre rilevare che, anche se essi non indicano espressamente la fonte primaria delle loro informazioni, la situazione di guerra in Siria rende in pratica difficile, o addirittura impossibile, la raccolta di testimonianze da parte di persone che accettino di essere identificate. Le conseguenti difficoltà di indagine e il pericolo al quale si espongono coloro che forniscono informazioni costituiscono un ostacolo a che vengano fornite fonti precise di comportamenti personali di sostegno al regime (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Anbouba/Consiglio,
C‑605/13 P
,
EU:C:2015:2
, paragrafo
204
). Infine, occorre osservare che, sebbene nell’atto introduttivo del ricorso i ricorrenti contestino globalmente l’efficacia probatoria degli estratti prodotti dal Consiglio, essi non deducono alcun minimo indizio idoneo a rimettere in discussione la loro attendibilità.
90
Ne consegue che l’argomento dei ricorrenti concernente la mancanza di efficacia probatoria degli elementi di informazione prodotti dal Consiglio, a causa dell’omessa indicazione delle fonti primarie delle informazioni, deve essere respinto.
91
In terzo luogo, i ricorrenti si riferiscono all’articolo prodotto dal Consiglio nell’ambito del documento recante il numero di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 343/14, pubblicato nel novembre 2013 nella rivista
[OSCURATO:PERSONA] du Levant
, per sostenere che detto articolo «invalida» la presunzione del Consiglio secondo la quale la riuscita commerciale dei ricorrenti potrebbe spiegarsi solo con la loro vicinanza al regime siriano e con il loro sostegno a quest’ultimo.
92
A tal riguardo, da un lato, occorre rilevare che i ricorrenti continuano a non essere in grado, ancora una volta, di spiegare in che modo detto articolo sarebbe idoneo a «invalidare» la presunzione criticata. Dall’altro, e in ogni caso, si deve ritenere, al pari del Consiglio, che l’articolo pubblicato nel documento recante il numero di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 343/14 non solo non rimette in discussione detta presunzione, ma è idoneo a suffragarla, in quanto, fra gli altri aspetti, viene ivi evidenziato il fatto che gli interessi dei più potenti uomini d’affari siriani, fra cui il sig. [OSCURATO:PERSONA], «dipendono a tal punto dal potere che gli stessi sono considerati parte integrante del sistema in carica» (v., a tal riguardo, pag. 227 in fine). Si deve quindi respingere l’argomento dei ricorrenti.
93
Risulta da quanto precede che gli argomenti formulati dai ricorrenti ai punti 50 e 51 del loro ricorso devono essere respinti, al pari, di conseguenza, della prima parte del secondo motivo.
– Sulla seconda parte, relativa ad un errore di valutazione della fondatezza dell’iscrizione del nome dei ricorrenti negli elenchi controversi
94
I ricorrenti affermano, al punto 52 del ricorso, che la reinscrizione del loro nome è stata «manifestamente abusiva», corrispondendo alla volontà del Consiglio di mantenere il loro nome negli elenchi controversi «almeno per la durata del procedimento di ricorso».
95
A tal riguardo, in primo luogo, occorre rilevare che, come è già stato indicato al punto 66 supra, risulta dalla sentenza del 13 novembre 2014, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] I (
T‑43/12
, non pubblicata,
EU:T:2014:946
), che il Consiglio, nell’ambito di un nuovo esame, conserva la possibilità di iscrivere nuovamente il nome dei ricorrenti negli elenchi sulla base di motivi sufficientemente comprovati. In tale contesto, il fatto che il Consiglio abbia proceduto alla reinscrizione del nome dei ricorrenti negli elenchi controversi non può, di per sé, mettere in luce una volontà abusiva e illegittima di detta istituzione nei confronti dei ricorrenti.
96
In secondo luogo, qualora il Tribunale dovesse ritenere che, con il loro argomento, i ricorrenti intendono, in realtà, contestare il carattere sufficientemente suffragato e giustificato della reinscrizione del loro nome negli elenchi controversi, si deve ricordare che, in conformità alla giurisprudenza della Corte, la valutazione della fondatezza di un’iscrizione deve essere effettuata esaminando gli elementi di prova non isolatamente, bensì nel contesto in cui si inseriscono (v., in tal senso, sentenze del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punto
102
, e del 28 novembre 2013, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA],
C‑348/12 P
,
EU:C:2013:776
, punto
70
).
97
Inoltre, tenuto conto della situazione in Siria, il Consiglio adempie all’onere della prova che gli incombe qualora evochi dinanzi al giudice dell’Unione un complesso di indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti che consentano di dimostrare l’esistenza di un collegamento sufficiente tra la persona sottoposta ad una misura di congelamento dei suoi fondi e il regime combattuto (sentenza del 21 aprile 2015, Anbouba/Consiglio,
C‑630/13 P
,
EU:C:2015:247
, punto
53
).
98
Nella specie, come emerge dalla lettera del 19 dicembre 2014, il Consiglio ha deciso di iscrivere nuovamente il nome dei ricorrenti negli elenchi controversi sulla base del criterio dell’associazione con il regime siriano, in particolare attraverso i loro legami di natura economica e politica con i dirigenti del regime in carica, nonché il vantaggio che essi potrebbero trarre da tale vicinanza. Un siffatto criterio discende dall’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255 e dall’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 36/2012. La motivazione del Consiglio contiene peraltro, da un lato, per quanto riguarda il sig. [OSCURATO:PERSONA], tre elementi: in primo luogo, il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe un importante uomo d’affari siriano, proprietario della [OSCURATO:PERSONA]; in secondo luogo, egli sarebbe vicino a figure chiave del regime siriano, compresi il presidente [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA], e, in terzo luogo, egli deterrebbe la posizione di presidente per la Cina dei consigli bilaterali siriani delle imprese. Ne consegue che egli trarrebbe vantaggio dalle politiche del regime e lo sosterrebbe, essendo anche associato con persone che traggono vantaggio dalle politiche del regime e lo sostengono. Dall’altro, il nome della [OSCURATO:PERSONA] è stato iscritto dal Consiglio poiché essa sarebbe un’importante società holding siriana detenuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA] e, per questo motivo, trarrebbe vantaggio dalle politiche del regime e lo sosterrebbe, e sarebbe associata con una persona che trae vantaggio dalle politiche del regime e lo sostiene.
99
Occorre esaminare, anzitutto, la fondatezza di ciascuno dei motivi di reinscrizione del nome del sig. [OSCURATO:PERSONA].
100
Per quanto riguarda il terzo motivo, relativo alle funzioni svolte dal sig. [OSCURATO:PERSONA] quale presidente per la Cina dei consigli bilaterali siriani delle imprese, occorre osservare, anzitutto, che i ricorrenti fanno valere appena un unico argomento nei confronti di una siffatta affermazione del Consiglio. Infatti, essi si limitano a sostenere nella loro replica che «tale istituzione è stata rapidamente chiusa, ammesso che essa sia stata veramente in funzione» e che «si tratta di semplici camere di commercio». Tuttavia, essi non deducono alcun argomento concreto destinato a rimettere in discussione la sostanza del motivo del Consiglio.
101
Inoltre, secondo la giurisprudenza, concernente una decisione recante misure restrittive, in considerazione della loro natura preventiva, qualora il giudice dell’Unione concluda che almeno uno degli elementi della motivazione sia sufficientemente preciso e concreto, risultando dimostrato e costituendo di per sé un fondamento adeguato della decisione medesima, la circostanza che altri elementi della motivazione non lo siano non è sufficiente per giustificare l’annullamento di detta decisione (v. sentenza del 28 novembre 2013, Consiglio/[OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA],
C‑348/12 P
,
EU:C:2013:776
, punto
72
e la giurisprudenza ivi citata).
102
In ogni caso, il Tribunale considera che, alla luce delle informazioni provenienti dai documenti analizzati ai punti da 83 a 88 supra e del contesto politico e economico particolare della Siria, il Consiglio poteva giustamente ritenere che il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse uno dei principali uomini d’affari della Siria e che, in ragione delle sue funzioni economiche e di rappresentanza, egli non avrebbe potuto aver successo a meno di non essere legato al regime.
103
Infatti, occorre osservare che, come si evince dalla documentazione prodotta dal Consiglio e, in particolare, dai due articoli pubblicati rispettivamente il 3 e il 30 marzo 2014 sui siti [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» e «[OSCURATO:PERSONA]», il ricorrente, nel marzo del 2014, è stato nominato dal Ministro dell’Economia, il sig. [OSCURATO:PERSONA], presidente per la Cina dei consigli bilaterali delle imprese siriani. Inoltre, emerge dall’articolo pubblicato il 12 gennaio 2015 sul sito [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» che egli è stato anche nominato, nel dicembre del 2014, segretario generale della camera di commercio di Damasco da parte del Ministro dell’Economia. Se è vero che tali articoli non consentono, di per sé, di dimostrare il rapporto diretto fra il ricorrente, da un lato, e il Ministro dell’Economia o il regime in carica, dall’altro, ciò non toglie che essi costituiscono indizi sufficientemente concreti, precisi e concordanti, i quali devono essere presi in considerazione congiuntamente all’importante posizione del ricorrente nella vita economica siriana, segnatamente a causa della sua detenzione della società [OSCURATO:PERSONA] e delle sue attività economiche.
104
Inoltre, occorre rilevare che la funzione del ricorrente all’interno dei consigli economici come i consigli bilaterali delle imprese siriani per la Cina, intesi a promuovere l’economica siriana e lo sviluppo delle sue imprese, delle sue attività commerciali e degli investimenti, può spiegarsi solo con una certa vicinanza al regime in carica, e costituisce un elemento di fatto pacifico che testimonia un certo legame del ricorrente con il regime di [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA]. Tale legame risulta corroborato dalla sua nomina, nel dicembre del 2014, alla carica di segretario generale della camera di commercio di Damasco da parte del Ministro dell’Economia. Infatti, l’articolo pubblicato il 12 gennaio 2015 sul sito [OSCURATO:PERSONA] «[OSCURATO:PERSONA]» dice al riguardo che la ragione del cambiamento radicale nella composizione del consiglio di amministrazione della camera di commercio di Damasco è la conseguenza di diversi fattori, fra cui la posizione politica adottata da taluni uomini d’affari nei confronti del regime.
105
Inoltre, occorre rilevare che il giudice dell’Unione, se intende esercitare un controllo realistico delle misure restrittive fissate dal Consiglio nei confronti del ricorrente, deve tenere obbligatoriamente conto, nella sua valutazione, del contesto della Repubblica araba di Siria (v., in tal senso, conclusioni dell’avvocato generale Bot nella causa Anbouba/Consiglio,
C‑605/13 P
,
EU:C:2015:2
, paragrafo
205
).
106
Nella specie, il Consiglio ha fornito ai ricorrenti, tramite il documento recante il numero di riferimento [OSCURATO:PERSONA] 343/14, l’articolo pubblicato sulla rivista
[OSCURATO:PERSONA] du Levant
. Tale articolo descrive il contesto generale nel quale si trovano gli uomini d’affari siriani importanti, di cui il sig. [OSCURATO:PERSONA] fa parte. In particolare, tale articolo constata, segnatamente, che gli interessi dei più potenti uomini d’affari dipendono a tal punto dal potere in Siria che gli stessi sono considerati parte integrante del sistema in carica. Come affermato dal Consiglio nella lettera del 19 dicembre 2014, indirizzata ai ricorrenti, tale aspetto emerge parimenti dalla natura autoritaria del regime siriano, il quale esercita uno stretto controllo sull’economia siriana e sui suoi attori.
107
Inoltre, occorre rilevare che la comunità d’affari siriana è stata oggetto di numerosi altri articoli di giornale, di fonti diverse, che sono stati prodotti dal Consiglio in allegato al suo controricorso. Tali articoli affermano che l’élite economica siriana è stata largamente costituita da imprenditori scelti da [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA] e dalla sua famiglia allargata, e che tale élite ha prosperato approfittando dei favori del regime. Nella specie, occorre rilevare, al pari del Consiglio e contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, che tale documentazione è ricevibile, in quanto ha l’obiettivo non già di motivare ex post gli atti controversi, bensì di dimostrare che, alla luce del contesto nel quale l’adozione di tali atti si è inserita, la motivazione dei medesimi era sufficiente (v., in tal senso, sentenza del 15 novembre 2012, Consiglio/Bamba,
C‑417/11 P
,
EU:C:2012:718
, punto
62
).
108
Infine, è giocoforza constatare che il Consiglio, nel suo controricorso, illustra in maniera precisa non solo in che modo il ricorrente faccia parte della classe economica dirigente in Siria, ma anche l’innegabilità dei suoi legami con il regime siriano, dal momento che egli esercita un’influenza determinante, tramite le sue funzioni di rappresentanza, le sue attività commerciali e la detenzione della [OSCURATO:PERSONA], sulla totalità della prima cerchia dei dirigenti di tale regime, traendo così vantaggio dal medesimo.
109
Risulta da quanto precede che il Consiglio ha giustamente ritenuto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse uno dei principali uomini d’affari in Siria, e che egli mantenesse legami con il regime di [OSCURATO:PERSONA] al-[OSCURATO:PERSONA] per il fatto di svolgere funzioni di rappresentanza della Repubblica araba di Siria. Si deve pertanto concludere che i motivi a sostegno della reinscrizione del nome del sig. [OSCURATO:PERSONA] negli elenchi controversi sono sufficientemente comprovati.
110
Inoltre, risulta dall’articolo 28, paragrafo 1, della decisione 2013/255 che devono essere congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti alle entità associate alle persone che sostengono il regime. Nella specie, da un lato, si evince dal punto 109 supra che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è stato giustamente iscritto negli elenchi controversi. Dall’altro, occorre rilevare che la [OSCURATO:PERSONA] è una società holding detenuta principalmente dal sig. [OSCURATO:PERSONA], come emerge dagli allegati alle memorie delle parti, circostanza che, peraltro, non è stata contestata dagli stessi ricorrenti.
111
Di conseguenza, senza che occorra valutare gli elementi di prova addotti dal Consiglio, si deve rilevare che il nominativo della [OSCURATO:PERSONA], società holding detenuta dal sig. [OSCURATO:PERSONA], è stato giustamente iscritto negli elenchi controversi.
112
La seconda parte del secondo motivo deve essere pertanto respinta, al pari del motivo nel suo insieme.
Sul terzo motivo, relativo alla violazione dei diritti di proprietà e di libertà economica
113
I ricorrenti fanno valere che i loro diritti di proprietà e di libertà economica sono stati violati per il mero fatto che è stato arrecato pregiudizio ai loro diritti della difesa.
114
Il Consiglio contesta l’argomentazione dei ricorrenti.
115
In via preliminare, occorre ricordare che il rispetto dei diritti della difesa, sancito dall’articolo 41, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali, comporta il diritto di essere sentiti e il diritto di accedere al fascicolo nel rispetto degli interessi legittimi della riservatezza (v. sentenza del 18 luglio 2013, Commissione e a./Kadi,
C‑584/10 P, C‑593/10 P e C‑595/10 P
,
EU:C:2013:518
, punto
99
e la giurisprudenza ivi citata).
116
Secondo una giurisprudenza costante in materia di misure restrittive, l’efficacia del controllo giurisdizionale, che deve poter avere ad oggetto, segnatamente, la legittimità dei motivi sui quali si basa l’iscrizione del nome di una persona o di un’entità negli elenchi dei destinatari di dette misure, implica che l’autorità dell’Unione sia tenuta a comunicare detti motivi alla persona o entità interessata, per quanto possibile, al momento in cui tale iscrizione è stata decisa, o, quantomeno, il più rapidamente possibile dopo tale decisione, in modo da consentire a detta persona o entità di esercitare, entro i termini, il suo diritto di ricorso (v., in tal senso, sentenza del 3 settembre 2008, Kadi e [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio e Commissione,
C‑402/05 P e C‑415/05 P
,
EU:C:2008:461
, punto
336
).
117
L’osservanza di tale obbligo di comunicare detti motivi è infatti necessaria per consentire ai destinatari delle misure restrittive di difendere i loro diritti nelle migliori condizioni possibili e di decidere in particolare, con piena cognizione di causa, se sia utile per loro adire il giudice dell’Unione (v., in tal senso, sentenze del 15 ottobre 1987, Heylens e a.,
222/86
,
EU:C:1987:442
, punto
15
, e del 4 febbraio 2014, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio,
T‑174/12 e T‑80/13
,
EU:T:2014:52
, punto
132
).
118
Nella specie, occorre rilevare che, come si evince dai punti 18, 19 e 23 supra, il Consiglio ha comunicato in via preliminare ai ricorrenti, con lettera del 19 dicembre 2014, i motivi e gli elementi di prova forniti a sostegno della reinscrizione del loro nome negli elenchi controversi, impartendo loro un termine per formulare eventuali osservazioni. I ricorrenti hanno contestato questa nuova iscrizione il 15 gennaio 2015. In seguito, il Consiglio ha deciso di iscrivere nuovamente il loro nome negli elenchi controversi, comunicando ai medesimi la sua decisione, gli atti impugnati e nuovi elementi di informazione che li riguardavano con lettera del 27 gennaio 2015. Pertanto, al Consiglio non può essere addebitata la violazione dei diritti della difesa dei ricorrenti.
119
Inoltre, occorre ricordare che il diritto di proprietà fa parte dei principi generali del diritto dell’Unione ed è sancito dall’articolo 17 della Carta dei diritti fondamentali (v. sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio,
T‑383/11
,
EU:T:2013:431
, punto
96
e la giurisprudenza ivi citata).
120
Tuttavia, secondo una giurisprudenza costante, tale diritto fondamentale non fruisce, nel diritto dell’Unione, di una tutela assoluta, ma va considerato in relazione alla sua funzione nella società. Di conseguenza, possono essere apportate restrizioni dell’esercizio di tale diritto, a condizione che tali restrizioni rispondano effettivamente ad obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non costituiscano, alla luce dello scopo perseguito, un intervento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito (v. sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio,
T‑383/11
,
EU:T:2013:431
, punto
97
e la giurisprudenza ivi citata).
121
Ne discende che, data la fondamentale importanza della tutela dei civili in Siria e le deroghe previste dagli atti impugnati, le restrizioni del diritto di proprietà menzionate dal ricorrente non sono sproporzionate (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio,
T‑383/11
,
EU:T:2013:431
, punto
106
), tanto più che gli atti impugnati prevedono talune eccezioni che consentono alle persone e alle entità interessate da misure restrittive di far fronte alle spese essenziali.
122
Infatti, gli atti impugnati prevedono la possibilità di autorizzare l’uso dei capitali congelati per soddisfare bisogni fondamentali o taluni obblighi, di accordare autorizzazioni specifiche al fine di scongelare i capitali, altri proventi finanziari o altre risorse economiche, e di riesaminare periodicamente la composizione degli elenchi al fine di consentire che le persone e le entità che non rispondono più ai criteri per comparire nell’elenco controverso ne siano cancellati (v., in tal senso, sentenza del 13 settembre 2013, Makhlouf/Consiglio,
T‑383/11
,
EU:T:2013:431
, punti
102
e
105
).
123
Infine, per quanto attiene alle asserite restrizioni alla libertà economica dei ricorrenti, sancita dall’articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali, esse, per ragioni identiche a quelle illustrate ai punti 119 e 120 supra con riferimento al diritto di proprietà, non possono essere considerate sproporzionate.
124
Ne consegue che il Consiglio non ha violato il diritto di proprietà e la libertà economica dei ricorrenti.
125
Pertanto, il terzo motivo deve essere respinto, così come il ricorso nella sua integralità.
Sulle spese
126
Ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. I ricorrenti, rimasti soccombenti, devono essere condannati alle spese del presente grado di giudizio, ivi comprese quelle relative al procedimento sommario, conformemente alla domanda del Consiglio.
Per questi motivi,
IL TRIBUNALE (Settima Sezione)
dichiara e statuisce:
1)
Il ricorso è respinto.
2)
Il sig. [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] sono condannati a sopportare le proprie spese, nonché le spese sostenute dal Consiglio dell’Unione europea nell’ambito del presente grado di giudizio e in occasione del procedimento sommario.
Van der [OSCURATO:PERSONA] deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 ottobre 2016.
Firme
(
*1
) Lingua processuale: il francese.