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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 14 gennaio 2022

Cassazione n. 31448/2022

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la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 8537-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore; - intimati - f<)-' avverso l'ordinanza n. 1112/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2022 n. 08537 sez.

M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la correzione di errore materiale indicato come contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 1.112 del 2022; il ricorso è stato notificato e le controparti sono rimaste intimate; è stata depositata memoria; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la sussistenza dell'errore materiale laddove l'ordinanza in parola, di accoglimento e cassazione della pronuncia gravata, contiene il rinvio al Tribunale di Tivoli invece che Tribunale di Viterbo; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso dev'essere accolto; infatti, pur trattandosi di capo decisorio distinto, e pur non essendo individuabile un vincolo al rinvio davanti al medesimo Ufficio giudiziario di adozione della decisione cassata territorialmente inteso (C:ass., 21/02/2001, n. 2510, Cass., 29/01/2021, n. 2114), nella statuizione d'individuazione del giudice competente per territorio (e di pari grado), emerge un errore materiale laddove, nella motivazione del provvedimento, si offre conto del fatto che il giudizio di appello si era svolto davanti al Tribunale di Viterbo, e in fine, e poi nel dispositivo, si menziona invece il Tribunale di Tivoli senza alcuna spiegazione della ragione del mutamento, così da doversi inferire il refuso; va infine sottolineato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio; P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 1112 del 2022, nel senso che, a pag. 7, laddove si legge la parola "Tivoli", sia nella motivazione che nel dispositivo, si deve leggere "Viterbo".

Manda alla Cancelleria per la conseguente annotazione.

Roma, 12 luglio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso 8537-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 25, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore; [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro- tempore; - intimati - f<)-' avverso l'ordinanza n. 1112/2022 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 14/01/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2022 n. 08537 sez. M3 - ud. 12-07-2022 -2- Rilevato che la [OSCURATO:SOCIETA]. ricorre per la correzione di errore materiale indicato come contenuto nell'ordinanza di questa Corte n. 1.112 del 2022; il ricorso è stato notificato e le controparti sono rimaste intimate; è stata depositata memoria; Rilevato che con l'unico motivo si prospetta la sussistenza dell'errore materiale laddove l'ordinanza in parola, di accoglimento e cassazione della pronuncia gravata, contiene il rinvio al Tribunale di Tivoli invece che Tribunale di Viterbo; Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ.; Rilevato che il ricorso dev'essere accolto; infatti, pur trattandosi di capo decisorio distinto, e pur non essendo individuabile un vincolo al rinvio davanti al medesimo Ufficio giudiziario di adozione della decisione cassata territorialmente inteso (C:ass., 21/02/2001, n. 2510, Cass., 29/01/2021, n. 2114), nella statuizione d'individuazione del giudice competente per territorio (e di pari grado), emerge un errore materiale laddove, nella motivazione del provvedimento, si offre conto del fatto che il giudizio di appello si era svolto davanti al Tribunale di Viterbo, e in fine, e poi nel dispositivo, si menziona invece il Tribunale di Tivoli senza alcuna spiegazione della ragione del mutamento, così da doversi inferire il refuso; va infine sottolineato che nel procedimento di correzione degli errori materiali non è ammessa alcuna statuizione sulle spese processuali, trattandosi di procedimento di natura amministrativa senza una parte soccombente in senso proprio; P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e dispone la correzione dell'errore materiale dell'ordinanza di questa Corte n. 1112 del 2022, nel senso che, a pag. 7, laddove si legge la parola "Tivoli", sia nella motivazione che nel dispositivo, si deve leggere "Viterbo". Manda alla Cancelleria per la conseguente annotazione. Roma, 12 luglio 2022
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