CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 gennaio 2023
Cassazione n. 08333/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso 31789/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] T. Tasso, [OSCURATO:PERSONA]; - intimati - nonchè sul ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] della Balduina 63 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente incidentale - contro [OSCURATO:PERSONA] T. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- intimati - avverso la sentenza n. 1293/2019 della CORTE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 19/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/01/2023 da [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che 1.-I1 [OSCURATO:PERSONA], quale proprietario di un fondo con annessi fabbricati sito in Scafati, ha preteso la restituzione di tale fondo da parte degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], cui il terreno era stato concesso in affitto con contratto del 4 giugno 1999, e che si era risolto a seguito del decesso dell'affittuario. [OSCURATO:PERSONA] ha dunque ritenuto che gli eredi del detentore, ossia i figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] detenessero quel terreno senza titolo. Nel giudizio intentato dal Convitto per il rilascio, i due fratelli Mario e [OSCURATO:PERSONA] si sono costituiti per resistere alla domanda di rilascio. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato un contratto da lui stipulato con il commissario straordinario del Convitto, con il quale egli era riconosciuto unico legittimo successore contrattuale del padre originario affittuario. 2.-Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sezione specializzata agraria, ha condannato dunque [OSCURATO:PERSONA] a rilasciare il terreno in favore di [OSCURATO:PERSONA]. 3.-Questa decisione è stata impugnata da [OSCURATO:PERSONA] il quale ha preliminarmente fatto presente che il provvedimento di primo grado gli è stato comunicato solo in data 31 dicembre 2018, e che dunque da tale data doveva dirsi decorrere il termine per l'appello, mentre, nel merito, ha chiesto annullarsi la sentenza sia per incomprensibilità della sua motivazione che per la mancata totale istruttoria. La Corte d'appello di Salerno, sezione specializzata agraria, ha tuttavia giudicato questa impugnazione come tardiva, ritenendo che il termine per proporre appello decorreva dal giorno della lettura in udienza del dispositivo, vale a dire il 5 giugno 2018, e non già dal giorno della comunicazione di tale dispositivo, ossia il 31 dicembre 2018. 4.Avverso tale decisione ha proposto un ricorso principale [OSCURATO:PERSONA], sia pure per mero refuso indicato nel ricorso come [OSCURATO:PERSONA], con un solo motivo, e ricorso incidentale [OSCURATO:PERSONA] con tre motivi. La trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell'articolo 380 bis n. c.p.c. Parte ricorrente principale ha depositato memoria. Considerato che 5.- Lo scrutinio del ricorso incidentale è preliminare in quanto contesta la rado principale della decisione, vale a dire la inammissibilità dell'appello; mentre il ricorso principale mira esclusivamente a contestare la decisione sulle spese. 6.-Con il primo motivo del ricorso incidentale si fa valere la violazione degli articoli 156, 429, 437 del codice di procedura civile. Il ricorrente si vuole del fatto che la decisione impugnata ha individuato come dies a quo del termine lungo per impugnare quello della udienza di precisazione delle conclusioni, all'esito della quale sarebbe stata data lettura del dispositivo e della motivazione. Il ricorrente osserva come tuttavia in quella udienza il Collegio aveva concesso termine di 30 giorni per note alla parte ricorrente, riservandosi all'esito la decisione della causa. Egli dunque ritiene incompatibile con tale ordinanza che si sia potuta dare lettura del dispositivo in quella stessa udienza, in cui invece la decisione era stata riservata con termini di 30 giorni per note. 6.1.- Con il secondo motivo si denuncia genericamente un vizio di erronea valutazione delle risultanze processuali. In realtà, il ricorrente si duole di un'errata interpretazione del dispositivo di sentenza di primo grado da parte del giudice d'appello: quest'ultimo, attesa l'ordinanza di riserva della decisione con termine per note, avrebbe dovuto ritenere che ricorreva l'ipotesi prevista dall'articolo 430 del codice di procedura civile secondo cui" in caso di particolare complessità della controversia il giudice 3 fissa nel dispositivo un termine, non superiore a 60 giorni per il deposito della sentenza". In altri termini, il fatto che il giudice di primo grado avesse riservata la decisione concedendo termine di 30 giorni per note era da interpretarsi come la volontà di dichiarare particolarmente complessa la controversia e di rinviare il deposito della motivazione rispetto alla data della decisione. 6.2.- Infine, con il terzo motivo si censura l'omesso esame di un fatto decisivo, che, secondo il ricorrente, consiste per l'appunto nel non aver tenuto conto di quel termine per note: la Corte d'appello in sostanza avrebbe dovuto dare il giusto rilievo al termine per note, e se lo avesse fatto avrebbe ricavato che era incompatibile con una pronuncia invece immediata sia del dispositivo che della motivazione. Questi tre motivi possono esaminarsi insieme e sono inammissibili. Infatti, la ratio della sentenza è nel senso che la parte avrebbe potuto, in ipotesi beneficiare di una rimessione in termini, ove l'avesse chiesta: "la conoscenza avvenuta solo in data 31.12.2018 della sentenza n. 1982/ 2018, per fatto non imputabile alla parte, idoneo a superare la regola della conoscenza legale, riferita alla pubblicazione della sentenza con lettura del dispositivo, avrebbe potuto trovare ingresso in questa sede solo qualora la parte appellante avesse formulato istanza motivata di rimessione in termini per errore scusabile... Tale istanza tuttavia non è stata formulata dalla parte appellante". Questa ratio decidendi non è qui contestata dal ricorrente, essendo i motivi di censura rivolti ad altro, come sopra riportato (v. Cass. 359/ 2005). 7.-Ciò detto, quanto al ricorso principale, esso è basato su un solo motivo che denuncia violazione degli articoli 92 e 132 del codice di procedura civile. Il ricorrente principale si duole del fatto che la decisione di secondo grado, pur avendo dichiarato inammissibile l'appello della controparte, che risulta dunque soccombente, ha deciso di compensare le spese con motivazione inadeguata o comunque con motivazione meramente apparente: la Corte d'appello ha in sostanza giustificato la compensazione "considerata la decisione in rito e l'andamento complessivo del giudizio di primo grado" con motivazione del tutto inidonea a dare conto delle eccezionali ragioni che l'articolo 92 del codice di procedura civile richiede perché si possa disporre la compensazione delle spese in casi diversi dalla soccombenza reciproca. Il motivo è infondato. Infatti, ferma restando l'esigenza che le spese non siano poste a carico della parte vittoriosa, il giudice di merito ha discrezionalità nella valutazione delle eccezionali ragioni che lo inducono a compensare le spese, discrezionalità non sindacabile in questa sede , in quanto "il sindacato di legittimità sulle pronunzie dei giudici del merito è diretto solamente ad evitare che possa risultare violato il principio secondo cui esse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, essendo del tutto discrezionale la valutazione di totale o parziale compensazione per giusti motivi, la cui insussistenza il giudice del merito non è tenuto a motivare". (Cass. 26912/ 2020). O tutto al più, "il sindacato di legittimità sulla pronuncia di compensazione è diretto ad evitare che siano addotte ragioni illogiche o erronee a fondamento della decisione di compensarne i costi tra le parti e consiste, come affermato dalla Corte costituzionale (sent. n.157 del 2014), in una verifica "in negativo" in ragione della "elasticità" costituzionalmente necessaria che caratterizza il potere giudiziale di compensazione delle spese di lite, "non essendo indefettibilmente coessenziale alla tutela giurisdizionale la ripetizione di dette spese" in favore della parte vittoriosa". (Cass. 21400/ 2021). Senza contare che il riferimenti all'andamento complessivo del giudizio di primo grado costituisce di certo motivazione sufficiente a reggere la decisione sulle spese. Vanno dunque rigettati sia il ricorso principale che quello incidentale e tale esito dei ricorsi esclude che si debba ordinare il rinnovo della loro notificazione nei confronti del Convitto: la notifica è stata fatta presso la difesa erariale distrettuale t'vtiva.\A"In UL.s. I P. Q. M . r La Corte rigetta sia il ricorso principale che quello incidentale. Spese 91 compensate. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppose(' 5 \ per il versamento, da parte del ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale ed il ricorso incidentale, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13