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CassazionedecretoSezione 5Decisione del 15 gennaio 2026

Cassazione n. 04773/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sul ricorso n. 1301/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n. 2521/1/2024 depositata il 1° ottobre 2024.

Visto l’atto depositato il 15 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con le controparti; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ.

P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese.

Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza.

Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sul ricorso n. 1301/2025 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente- AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -resistente- [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore; -intimato- avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria di II grado della Calabria, n. 2521/1/2024 depositata il 1° ottobre 2024. Visto l’atto depositato il 15 gennaio 2026 con il quale la ricorrente ha rinunciato al ricorso dichiarando di aver conciliato la controversia con le controparti; considerato che, pertanto, le spese possono essere compensate; visto l’art. 391 cod. proc. civ. P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese. Dispone che il presente decreto sia comunicato ai difensori delle parti costituite, avvisandoli che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione possono chiedere che sia fissata l’udienza. Roma, [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 04773/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris