CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 14970/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/06/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 40800/24 [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.368 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, attinente alla sussistenza della responsabilità del ricorrente per il reato di calunnia, è manifestamente infondato, oltre che riproduttivo di doglianze su cui il giudice si è già pronunciato in sede di appello, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte d'appello con puntuale e logico apparato argomentativo, con particolare riguardo alla perizia dalla quale si è ricavata la natura autografa delle firme apposte dall'imputato sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio (v. pag. 10); Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il