CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 10634/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di VENEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 13 luglio 2022 la Corte d'appello di Venezia, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della disciplina della continuazione tra quattro sentenze di condanna emesse nei suoi confronti. Con istanza di ulteriore incidente di esecuzione dell'8 agosto 2022 il difensore del ricorrente ha evidenziato alla Corte d'appello che vi era una ulteriore sentenza oggetto di istanza di continuazione, ovvero la sentenza della Corte d'appello di Venezia 16 marzo 2018 n. 966, che non era stata valutata dal giudice per mero Lh errore materiale (in quanto la data era identica a quella di altra sentenza ricompresa nel provvedimento di continuazione). Con ordinanza del 17 agosto 2022 la Corte d'appello di Venezia ha riqualificato la nuova istanza di incidente di esecuzione come ricorso per cassazione e lo ha trasmesso alla Corte di Cassazione. 2. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. Dagli atti emerge che la istanza originaria di incidente di esecuzione conteneva anche la richiesta di continuazione con la sentenza n. 966. Su tale istanza non vi è mai stata una pronuncia del giudice dell'esecuzione, perché l'ordinanza della Corte d'appello del 13 luglio 2022 non ha provveduto su questa istanza perché l'ha ritenuta frutto di un errore materiale, mentre l'ordinanza del 17 agosto 2022 ha declinato la competenza a provvedere. Si deve concludere, quindi, nel senso che la ordinanza impugnata ha omesso di pronunciare sulla istanza di esistenza di una continuazione tra le altre pronunce indicate nella istanza e la sentenza n. 966, e che l'ordinanza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio su tale punto. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte d'appello di Venezia. Così deciso in Roma, il 31 gennaio 20