CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06427/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il motivo di ricorso, che sostiene la mera casualità del gesto violento dell'imputato ai danni della vittima, oltre ad essere una ipotesi alternativa scarsamente verosimile e non corroborata da alcunché oltre alla parola dell'imputato, è altresì smentita dalla motivazione della sentenza (pg. 2 e 3) con argomenti logici irrefutabili; osservato in sostanza che le doglianze ripropongono questioni valutative delle prove o dei criteri utilizzati per commisurarne credibilità attendibilità e tenuta logica, nonché conclusioni cui sono giunti i giudici di merito, formulando ipotesi alternative, senza attingere alla critica di legittimità richiesta dall'art. 606 lett. e, cod. proc. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il