CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 26630/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 9/12/ 2021 dalla Cort2 d'Appello di Torino; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza indicata in epigrafe confermava la condanna pronunciata, in data 01/10/2018, dal Tribunale di Firenze nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per resistenza a pubblico ufficiale e per iesioni personali dolose, aggravate dalla circostanza teleologica e del fatto commesso contro un pubblico ufficiale. In particolare, ai suddetti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] era contestato di essersi, in concorso tra loro e unitamente ad altro imputato giudicato autonomamente, opposti ad alcuni agenti di polizia penitenziaria in servizio presso la casa circondariale di [OSCURATO:PERSONA], i quali cercavano di impedire che aggredissero un altro detenuto che si era rifugiato presso il gabbiotto in plexiglass delle guardie, per sottrarsi al violento diverbio divampato durante una partita di calcio in carcere, per motivo di alcuni falli commessi. Agli attuali ricorrenti era inoltre contestato di aver cagionato, al fine di eseguire la suddetta resistenza, lesioni personali giudicate guaribili in cinque giorni all'assistente di polizia penitenziaria [OSCURATO:PERSONA]. A [OSCURATO:PERSONA] era applicata l'aggravante della recidiva semplice; ad [OSCURATO:PERSONA] l'aggravante della recidiva reiterata specifica. 2. Contro la sentenza in epigrafe i difensori di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presentano due distinti ricorsi. 3.1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], nel primo motivo, lamenta violazione della legge penale in relazione alla ritenuta sussistenza della recidiva. Erroneamente la Corte d'Appello avrebbe ritenuto inammissibile la questione perché presentata per la prima volta con i motivi aggiunti. Al contrario, già nell'appello principale si sarebbe fatto riferimento alla "esclusione della recidiva" ai fini della rideterminazione della pena in senso più favorevole all'imputato e, per giurisprudenza pacifica, ciò sarebbe sufficiente ai fini dell'art. 585 cod. proc. pen. Quindi, il ricorrente aggiunge come la precedente condanna per resistenza a pubblico ufficiale non possa essere considerata ai fini della recidiva, essendo stata dichiarata l'estinzione della pena per esito positivo dell'affidamento in prova. Residuando un'unica condanna per delitto, peraltro con pena detentiva sostituita con pena pecuniaria e riguardando gli altri due precedenti mere contravvenzioni, la recidiva sarebbe dunque semplice, non indicativa di pericolosità sociale e, come tale, dovrebbe essere esclusa. 3.2. Il secondo motivo di ricorso lamenta vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. La Corte d'Appello ha escluso la continuazione tra i reati in contestazione e quello giudicato dal Tribunale di Pistoia con sentenza di applicazione penale del 10/10/2018, argomentando che si trattasse di comportamenti assolutamente episodici, tra loro scollegati e distanti nel tempo. Il ricorrente obietta che i fatti sarebbero invece avvenuti a distanza di pochi mesi l'uno dall'altro, nelle medesime circostanze relative a rapporti con altri detenuti, all'interno della struttura carceraria, precisando gli episodi si sarebbe verificati a causa dell'animosità indotta dalla lunga carcerazione dell'imputato.3.3.11 terzo motivo di ricorso censura la motivazione in relazione alla negazione delle circostanze attenuanti generiche. Non si sarebbe tenuto conto del fatto che [OSCURATO:PERSONA] è ed è stato sempre detenuto, e che la regolarità della sua condotta dall'ingresso in carcere nel 2018 fino ad oggi è attestata dalla relazione dell'area trattamentale, redatta ai fini della concessione di un permesso premio. 4. Contro la sentenza in epigrafe ricorre anche il difensore di [OSCURATO:PERSONA], articolando i seguenti motivi. 4.1. Il primo motivo lamenta vizio di motivazione della sentenza di appello, che afferma la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nonostante non ci fosse la certezza probatoria di un suo coinvolgimento e, comunque, in difetto dell'elemento soggettivo di entrambi i reati. L'azione dei detenuti, realizzata in una situazione di foga e confusione, si indirizzava infatti esclusivamente verso l'altro detenuto e non denotava alcun intento aggressivo verso le guardie. Il percorso argomentativo della pronuncia sarebbe quindi contraddittorio ed illogico là dove dà atto che l'azione era diretta verso il solo detenuto e del coinvolgimento dell'agente di polizia penitenziario quale mero "evento collaterale", ma poi ritiene la sussistenza del dolo. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso si contesta erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione quanto alla circostanza aggravante della recidiva. La sentenza di appello ha infatti confermato la recidiva sulla base del rilievo che quella di [OSCURATO:PERSONA] fosse una reazione violenta, del tutto sproporzionata e rivelatrice di una capacità di delinquere particolarmente spiccata, mentre invece il comportamento del ricorrente sarebbe stato estemporaneo e occasionale, maturato nel contesto di tensioni spesso insite nella detenzione, e non denoterebbe una peculiare capacità criminale dell'imputato. Con conseguente illogicità del percorso argomentativo. 5. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito con modificazioni in I. 18 dicembre 2020, n. 176, e dell'art. 16, comma 1, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito in I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili. 2.1. Muovendo dalla posizione di [OSCURATO:PERSONA], quanto al primo motivo di ricorso si rileva che, per consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di impugnazione, il giudice non è obbligato a motivare in ordine al mancato accoglimento di istanze, nel caso in cui esse appaiano improponibili per genericità o per manifesta infondatezza (tra le tante, Sez. 3, n. 53710 del 23/02/2016, C., Rv. 268705; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, lussi, Rv. 261423). Pertanto, la circostanza che, nel caso di specie, il giudice dell'appello abbia ritenuto sollevata la questione per la prima volta nei motivi aggiunti non vizia la motivazione della sentenza. Il motivo principale era infatti formulato in modo affatto aspecifico, essendosi il ricorrente limitato a lamentare «l'eccessiva severità della pena in rapporto alle concrete circostanze dell'azione» e ad addurre la generica supposizione che la sanzione dovesse essere «più mite anche attraverso l'esclusione della recidiva», senza specificarne le ragioni di tali richiesta. La conseguenza è che il motivo va dichiarato inammissibile. 2.2. Ugualmente inammissibile è il secondo motivo di ricorso presentato dall'avvocato di [OSCURATO:PERSONA]. Non è possibile configurare la continuazione e, alla base, l'unicità del disegno criminoso tra fatti che sono tra loro temporalmente distanti (quelli oggetto del presente giudizio si sono svolti il 20 maggio del 2015; gli altri il 3 settembre 2014) e alla luce del carattere 'episodico' (quantomeno) della vicenda in oggetto (derivata, come ricordato, da una lite per falli di gioco). Pure sotto questo profilo, la motivazione della sentenza di appello è, dunque, esente da censure. 2.3 Manifestamente infondato è, infine, il terzo motivo del ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA], relativo al negato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La sentenza di appello, dopo aver censurato come in sostanza aspecifico il motivo di appello, argomenta infatti in modo esaustivo, osservando come gli imputati non avessero dato segni di resipiscenza né avessero mostrato consapevolezza del disvalore del loro comportamento, ed aggiungendo che non risultano aver profuso alcun impegno in termini risarcitori o anche di conciliazione con la persona offesa. 3. Anche il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. Nessun dubbio permane in ordine alla realizzazione dei fatti da parte di [OSCURATO:PERSONA]. Sul punto, la sentenza di secondo grado afferma, pressoché testualmente, che costituisce oggetto di piena prova orale il dato obiettivo dell'ingresso dei due imputati all'interno della struttura in plexiglass della polizia penitenziaria e in cui si era rifugiato l'altro detenuto; definisce certa l'azione violenta tenuta dagli imputati nei confronti dell'agente di polizia penitenziaria che, a braccia aperte, posizionandosi davanti alla porta del bagno dove si era rifugiato il fuggitivo, cercava di proteggerlo e di impedire che venisse raggiunto dai facinorosi; ritiene provato altresì che l'agente in questione fosse stato violentemente strattonato, gettato in aria e fatto cadere a terra, così subendo lesioni personali. Quanto al difetto dell'elemento soggettivo, lamentato in via subordinata, è sufficiente replicare come il giudice di appello abbia sostenuto, nel caso di specie, la configurabilità del dolo nella sua forma eventuale e che tale forma, a differenza di quanto ritenuto nel ricorso, non contrasta affatto - anzi, è perfettamente coerente - con la natura collaterale del danno fisico cagionato all'agente che si era interposto tra gli assalitori e l'aggredito. Il motivo appare, pertanto, sotto entrambi i profili lamentati, manifestamente infondato. 3.2. Inammissibile, infine, è il secondo motivo presentato da [OSCURATO:PERSONA], relativo all'applicazione della recidiva. La valutazione del giudice di appello sulla capacità a delinquere, fatta espressamente discendere dalla dinamica dell'azione aggressiva e violenta, del tutto sproporzionata rispetto a contrasti e discussioni in occasione di falli di gioco, implica infatti un apprezzamento nel merito non sindacabile dalla Corte ed appare comunque esente da censure, poiché coerentemente argomentata. P.Q.N11. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma