CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 settembre 2026
Cassazione n. 25294/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
08), con sede in via Degli Uffizin. 1 Pisa in persona del Dirigente della Direzione “Urbanistica - Edi-lizia privata - Servizi amministrativi alla mobilità - Espropri”, delComune di Pisa, arch. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 71E56 E715G),quale legale rappresentante pro tempore dell’Ente ai sensi dell’art.34 bis dello Statuto, rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 66M51 A562U), con la stessa elettivamentedomiciliati presso l’Avvocatura comunale sita in Pisa via degli Uffizin. 1, in forza di procura allegata al ricorso. Il difensore dichiara cheogni comunicazione di cancelleria potrà essere effettuata al numerodi [OSCURATO:TELEFONO] ovvero all’indirizzo di posta elettronica certifi-cata: comunepisa.sandra.ciaramelli @ pec.it.[OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., con sede legale in Vec-chiano (PI), [OSCURATO:PERSONA] n. 12 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in personadel legale rappresentante pro tempore arch. [OSCURATO:PERSONA], rap-presentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Massa,Numero registro generale 25632/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 25294/2026Data pubblicazione 14/09/2026(c.f. [OSCURATO:PERSONA] 74E06 L833Y; avv.marcuccetti @ pec.it; [OSCURATO:TELEFONO]) come da procura congiunta informaticamente al controri-corso, indicando al fine di ogni comunicazione e notificazione ine-rente il presente procedimento l'indirizzo di posta elettronica certi-ficata (PEC) [OSCURATO:EMAIL]; il numero di [OSCURATO:TELEFONO].Controricorrenteavverso l’ordinanza della Corte d’appello di Firenze n° 2802 depo-sitata il 4 novembre 2025.Rilevato cheQuesto Consigliere delegato ha depositato una proposta di deci-sione accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc.civ. che è stata comunicata alle parti.È trascorso il termine di quaranta giorni da tale comunicazione,senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione dell’impu-gnazione.Considerato cheA norma dell’art. 380-bis, secondo comma, del codice di rito, il ri-corso deve considerarsi rinunciato.Dunque, deve essere dichiarata l’estinzione del giudizio, ai sensidell’art. 391 del codice predetto.Sempre ai sensi del citato art. 391, deve provvedersi sulle speseprocessuali.Le spese predette – da porre a carico del ricorrente soccombente –vengono liquidate come da dispositivo che segue, in base al valoredella lite (euro 111.0000,00) ed al d.m. n° 55 del 2014, come mo-dificato dal d.m. n° 147 del 2022, con esclusione del compenso perla fase decisionale. P.Q.Mdichiara l’estinzione del giudizio. Condanna il ricorrente a rifondereNumero registro generale 25632/2025Numero sezionale 524/2026Numero di raccolta generale 25294/2026Data pubblicazione 14/09/2026al resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro5.900,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rim-borso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al contributoprevidenziale ed all’iva, se dovuta.Roma, 4 settembre 2026Il consigliere delegatoLuciano Varotti