CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 42483/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: • SCHIAVONE Giovanna [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • MASCOLO Antonio [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • BALZAMO Carlo [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • CECCO Domenico [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • SPAGNOLETTA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • SPAGNOLETTA Umberto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] • avverso la sentenza emessa il 19/10/2020 dalla Corte di Appello di Torino [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], SPA [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] visti gli atti, la sentenza ed i ricorsi, trattati con contraddittorio orale, ai sensi dell'art. 23, co. 8 d.l. n. 137/2020, su richiesta del difensore; udita la relazione svolta dal consigliere dr. [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; per [OSCURATO:PERSONA] in via principale inammissibilità del ricorso e, in subordine, annullamento senza rinvio e trasmissione atti alla Corte di appello,; sentiti i difensori delle parti civili, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino - in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di TORINO - in difesa di [OSCURATO:PERSONA] spa nonché di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Torino in difesa di [OSCURATO:PERSONA] - che deposita conclusioni scritte con nota spese per gli avvocati oggi sostituiti; avv. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di sostituto processuale dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma in difesa di [OSCURATO:SOCIETA], che deposita conclusioni scritte a cui si riporta. sentito il difensore presente, avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Con sentenza del 19/10/2020 la Corte di Appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Ivrea il 18/07/2019 con la quale gli appellanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] erano stati condannati alle pene di giustizia perché ritenuti responsabili del reato di cui al capo O (associazione a delinquere finalizzata alla commissione di un numero indeterminato di frodi ai danni della [OSCURATO:SOCIETA] e dello Stato) nonché della quasi totalità dei reati scopi contestati: a) riduceva le pene inflitte a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in accoglimento delle proposte di concordato formulate dalle parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. pen.; b) confermava la pronuncia di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; c) confermava le statuizioni civili in favore delle costituite parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] spa. 2. Avverso la pronuncia di secondo grado hanno proposto ricorso per cassazione, tramite i rispettivi difensori di fiducia: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico atto hanno eccepito la tardività della querela proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA], con conseguente non luogo a procedere in relazione ai reati di cui al capo 161 nonché alle truffe e alle frodi assicurative considerate reati fine rispetto al delitto associativo; - [OSCURATO:PERSONA] ha eccepito la violazione di legge in quanto l'azione penale non doveva essere proseguita in relazione ai reati di cui agli artt. 640 e 642 cod. pen. per difetto di manifestazione della volontà di procedere nonché per intempestività della querela; - [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con un unico e comune motivo hanno eccepito la nullità della sentenza per violazione ed erronea interpretazione degli artt. 110, 81 e 416 cod, pen. relativamente all'affermazione di responsabilità per partecipazione ad un'associazione per delinquere invece che per concorso in reati continuati nonché il vizio di motivazione in riferimento all'individuazione dei presupposti giuridici e fattuali della condotta partecipativa. 3. I ricorsi sono inammissibili. 4. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].I ricorrenti sostengono che la dichiarazione di non luogo a procedere nei confronti dell'imputato [OSCURATO:PERSONA] in relazione al fatto descritto sub 161, contestato anche al Mascolo, per tardività della querela da parte della [OSCURATO:SOCIETA], debba estendersi a tutti i reati ad essi contestati, essendo esportabili le considerazioni effettuate dalla corte territoriale a tutti i reati di truffa per i quali era stata confermata la condanna. Uguali considerazioni sono state formulate a sostegno del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Non considerano tuttavia i ricorrenti che secondo la costante giurisprudenza di legittimità, in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (ex multis Cass. sez. 1, sent. n. 944 del 23/10/2019 - dep. 13/01/2020 - Rv. 278170). Così circoscritto l'ambito del giudizio di legittimità, tutte le doglianze dei ricorrenti, attinenti alla tempestività delle querele in ordine ai reati non procedibili di ufficio ad essi contestati, si riferiscono a motivi rinunciati, dopo la loro prospettazione in appello - circostanza peraltro non oggetto di contestazione — e determinano l'inammissibilità dei ricorsi. 5. Ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. A differenti conclusioni non si sottrae il ricorso del Mascolo, in relazione anche al reato sub 161 per il quale il coimputato [OSCURATO:PERSONA] è stato prosciolto per la tardività della querela. Riconosce infatti il difensore che il ricorrente "rinunciava (all'eccezione) per accedere al concordato" (pag. 3 del ricorso congiunto), così esplicitando che, pur di ottenere una riduzione della pena inflitta in primo grado, non aveva interesse a far valere ogni questione, in rito e nel merito, relativa all'accertamento di responsabilità per i numerosi reati (ben 67 oltre il delitto associativo); volontà di accedere al concordato espressa in maniera non equivoca, che corrisponde ad un'indubbia finalità di contenimento del complessivo trattamento sanzionatorio determinato in esito al giudizio di primo grado.E se è vero che l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale, giova anche agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile o che al ricorso hanno successivamente rinunciato (Cass. sez. 3, sent. n. 55001 del 18/07/2018 - dep. 10/12/2018 - Rv. 274213), nel caso di specie tuttavia la differente strategia processuale si è verificata in appello e corrisponde ad una scelta precisa dei coimputati, previa valutazione delle rispettive posizioni processuali. D'altra parte, il Mascolo non ha formalizzato l'eccezione di estensione del giudicato, limitatamente al reato commesso in concorso con il [OSCURATO:PERSONA], ma, associandosi alle conclusioni della Schiavone e del Balzanno, ha richiesto una generalizzata pronuncia di non luogo a provvedere per tardività della querela rispetto a tutti i reati fine contestati. 6. Ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. I ricorrenti sono stati ritenuti partecipi dell'associazione a delinquere di cui al capo O nonché responsabili di alcuni dei reati scopo loro contestati. Sostengono l'insussistenza del reato associativo e la mancanza di prova circa la partecipazione al sodalizio con il ruolo contestato, reiterando a riguardo censure adeguatamente esaminate dalla corte territoriale che — richiamando i principi di diritto enucleati da questa Corte — ha evidenziato (pagine da 149 a 168), sulla base delle prove dichiarative e documentali acquisite in dibattimento, gli elementi costitutivi del reato associativo (il numero di frodi commesse con le stesse modalità, la disponibilità di persone e di mezzi, la suddivisione dei ruoli ed il contributo di ciascun associato), anche dal punto di vista soggettivo, con conseguente esclusione della configurabilità del concorso nel reato continuato. Quanto alla posizione dei fratelli Spagnoletta, i giudici di merito hanno fatto riferimento alle dichiarazioni dei contraenti campani, ritenute utilizzabili, ed alla documentazione in atti (operativi nella zona di Gragnano, aderirono all'associazione in un momento successivo, ricevendo e trasmettendo la documentazione necessaria per concludere i contratti di assicurazione, nella consapevolezza della falsificazione dei dati, e in costante sinergia con i sodali). 7. Alla dichiarazione d'inammissibilità dei ricorsi segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro duemila a titolo di sanzione pecuniaria.I ricorrenti sono altresì condannati al pagamento delle spese processuali sostenute nel presente grado di giudizio dalle parti civili, nella misura liquidata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 2.900,00 oltre accessori di legge, disponendo il pagamento a favore dello Stato; condanna i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:SOCIETA] che liquida in complessive euro 3.510,00, oltre accessori di legge; condanna infine i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] spa che liquida in complessive euro 3.510,00, oltre accessori di legge. 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