Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 11 giugno 2026

Cassazione n. 19185/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

OGERO C., con sede in Canicattì (AG),alla via Pagano n. 4, e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi,giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] Sgammeglia, con cui elettivamente domiciliano presso lo studiodel primo in Canicattì, al [OSCURATO:PERSONA] n. 60.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Conegliano (TV), alla via [OSCURATO:PERSONA]. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, la [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in persona dellegale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], quale mandatariacon rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede inConegliano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, ora [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima, a propria volta, mandataria conrappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa, giustaNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata([OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domicilia.- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Conegliano (TV), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1,in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, la [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in persona dellegale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], quale mandatariacon rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede inConegliano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, ora [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima, a propria volta, mandataria conrappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio indirizzo di posta elettronica certificata([OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domicilia.- controricorrente –avverso la SENTENZA, n. cron. 1480/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi PALERMO il giorno 13/09/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.

Con atto ritualmente notificato il 23 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] proposero tempestiva opposizioneavverso il decreto n. 25/2011 con cui il Tribunale di Agrigento, sezionedistaccata di Canicattì, richiestone da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]per conto della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi, cui era succeduta in corso di giudizio,ex art. 111 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]., gli aveva ingiunto il pagamentodi € 96.506,41, quale saldo debitore sul c/c n. 315/134412, poi, n.2315/146201, della cui corresponsione Cancialosi e Bordonaro, con atti del 5Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026ottobre 2005, del 22 settembre 2006 e del 15 dicembre 2006, si eranocostituiti personalmente garanti.A sostegno delle loro ragioni, gli opponenti negarono come proprie lesottoscrizioni sui detti documenti ed eccepirono l’illegittimo addebito degliinteressi ex art. 1283 cod. civ., delle commissioni di massimo scoperto e delrelativo calcolo, l’usurarietà del tasso di mora applicato ed il superamento deltetto massimo della fideiussione prestata, limitato ad € 90.000,00.Chiesero, quindi, la revoca del decreto opposto e, in subordine, ladeterminazione delle somme effettivamente dovute, detratte le commissionidi massimo scoperto, gli interessi su interessi addebitati in conto ed il tassodi mora dell’11.85%, nonché, in ogni caso, dichiararsi la responsabilità dellabanca per aver aggravato la posizione debitoria della società opponente e,per l’effetto, condannarsi l’opposta al risarcimento dei danni.Costituendosi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., qualeprocuratrice della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi, contestò la fondatezzadell’opposizione, chiedendo all’uopo la verificazione delle firme degliopponenti apposte alle fideiussioni e la conferma dell’ingiunzione.Istruita con produzione documentale e c.t.u., la causa, riassunta aseguito di ordinanza che ne aveva disposto la cancellazione dal ruolo, fudecisa dal Tribunale di Agrigento con sentenza del 6 aprile 2018, n. 476, chedichiarò estinto il giudizio ponendone le spese a carico delle partianticipatarie.2. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diCancialosi Calogero C., e [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame controquella decisione.Nel relativo giudizio si costituì [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concludendoper il rigetto dell’impugnazione di controparte.In corso di causa intervenne pure [OSCURATO:SOCIETA]., premettendo cheMarte [OSCURATO:SOCIETA]., successore a titolo particolare del [OSCURATO:PERSONA] di Lodi, leaveva ceduto una parte dei suoi crediti, tra cui quello oggetto dicontestazione, che essa cessionaria aveva conferito a Securitisation ServicesNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026s.p.a. ogni facoltà di sub delegare l’attività di gestione in qualità di soggettoincaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e che, pertanto,quest’ultima aveva delegato [OSCURATO:SOCIETA]. al compimento di tutti gli attirelativi alla migliore gestione dei crediti.

Chiese, quindi, che il giudizioproseguisse con l’estromissione di [OSCURATO:SOCIETA]Con sentenza del 13 settembre 2021, n. 1480, l’adita Corte di appello diCatania, decidendo il gravame suddetto, così dispose: «[…], rigetta l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di rappresentante dellaBoca [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., e da [OSCURATO:PERSONA], […].Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado, che liquida nellacomplessiva somma di euro 3.800,00, oltre al rimborso forfettario delle spesegenerali, al CPA ed all’IVA.

Compensa le spese nel rapporto con la societàintervenuta».Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte: i) ritennesolo parzialmente fondato il primo motivo di appello, con cui gli appellanti,contestando la sentenza del tribunale per aver dichiarato erroneamenteestinto il giudizio e ritenuto inammissibile la riassunzione, avevano invocatola rimessione al giudice di prime cure per la prosecuzione del giudizio.

Opinò,in proposito, che, «in tema di estinzione del processo, se nel corso del primogrado il giudice con ordinanza dichiara l’estinzione del giudizio, il giudiced’appello che ne viene investito deve rilevare l’invalidità di tale dichiarazionee rimettere la causa al primo giudice come previsto dall’art. 354 c.p.c.Diversamente deve ritenersi quando l’estinzione sia stata deliberata dalTribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate leconclusioni, sia stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 189 c.p.c.; in talcaso, il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimetterela causa al primo giudice non ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 308c.p.c., comma 2, richiamato dall’art. 354, comma 2, ma deve trattenere lacausa e deciderla nel merito (Cass. n. 23997 del 26.9.2019).

Nella specie,pertanto, in cui il primo giudice, precisate le conclusioni, ha dichiarato consentenza l’estinzione del giudizio, la causa non va rimessa al primo giudice,ma va decisa nel merito»; ii) considerò «assorbiti i motivi d’impugnazioneNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026secondo e terzo, afferenti alla medesima problematica processuale testéesaminata»; iii) osservò che «gli appellanti hanno dato per scontato che, unavolta accertata l’erroneità della dichiarazione di estinzione, la Corte avrebberimesso la causa al primo giudice e non si sono preoccupati di coltivare la loroopposizione.

Infatti, si sono limitati a richiamare i motivi di opposizione e ainsistere in tutto quanto genericamente dedotto e richiesto in primo grado,già di per sé insufficiente a supportare la richiesta di caducazione del decretoingiuntivo.

Hanno, in particolare, formulato una serie di eccezioni e didomande inerenti alla nullità della clausola di determinazione degli interessiultra legali, all'applicazione della cd. commissione di massimo scoperto(CMS), alla misura degli addebiti per valute, spese e interesse, che avrebberorichiesto ben più precisa e rigorosa allegazione, onde consentire allacontroparte, a fini difensivi, e al giudice, a fini di accertamento, di controllareciascun elemento rilevante della fattispecie costitutiva del credito.

Gliappellanti hanno preferito fare ricorso a una formula di contestazionegenerica e stereotipata, risolventesi nell’astratta deduzione di vizi delcontratto o di gestione del conto e utilizzabile da qualunque correntistamoroso e per qualsiasi conto corrente, senza articolazione di motivi specificisorretti dal riferimento a precise voci contabili e regole contrattuali e dallaproduzione dei pertinenti estratti conto, inviati per legge ai correntisti.

Labanca ha invece rinviato agli estratti conto depositati nel procedimentomonitorio e allegati in primo grado, rispetto alle cui risultanze non vi è stataalcuna contestazione specifica da parte dei debitori.

Neanche laddove la partecreditrice ha asserito di aver applicato correttamente la capitalizzazionetrimestrale degli interessi, rimandando agli estratti conto in atti, gliopponenti, pur avendo la possibilità di verificare ed eventualmentecontestare, hanno formulato rilievi specifici.

Per tali ragioni l’opposizione ad.i. va rigettata».3.

Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], “in proprioe quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.”, e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato ad otto motivi.Hanno resistito, con separati controricorsi: i) nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] SPVNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria con rappresentanza diSecuritisation [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,quest’ultima a propria volta mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l.; ii) nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]., qualemandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le controricorrenti hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In via pregiudiziale, va rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiaratodi promuovere l’odierno ricorso “in proprio e quale legale rappresentante dellaBoca [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.” (cfr. la relativa epigrafe).Laddove proposto “in proprio”, entrambe le controricorrenti ne hannoeccepito l’inammissibilità sul presupposto che, in sede di gravame, ilCancialosi aveva interposto appello, avverso la sentenza del Tribunale diAgrigento n. 476/2018, esclusivamente dichiarando di agire nella qualità di“rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., così,come agevolmente si evince dall’epigrafe della sentenza oggi impugnata e daquella dell’atto di appello riprodotta in entrambi i controricorsi.[OSCURATO:PERSONA] rileva, però, che, nel dispositivo della sentenza da ultimorichiamata, si legge, tra l’altro, che «La Corte […], rigetta l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., e da [OSCURATO:PERSONA], […]».

Dallamedesima sentenza emerge pure (cfr. pag. 2, terz’ultimo e quart’ultimo rigo)che anche nella citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. notificatail 23 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] aveva agito, innanzi al Tribunale diAgrigento, sezione distaccata di Canicattì, in proprio e nell’appena indicataqualità.1.1.

Orbene, è noto che la sentenza è un atto unitario, ma i contenuti dacui è composta (art. 132 cod. proc. civ.) non assolvono alla medesimafunzione.Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026Invero, l’intestazione ha funzione prevalentemente identificativa:individua il giudice, le parti, il procedimento e gli altri dati esteriori dell’atto,così contribuendo alla collocazione processuale della decisione, ma noncostituisce, di regola, la sede del comando giudiziale.Il dispositivo, invece, contiene la statuizione decisoria, cioè il comandoche definisce, in tutto o in parte, il giudizio.

In esso, dunque, si esprime,secondo la fisiologia dell’atto, la portata precettiva della pronuncia.La motivazione, a sua volta, permette di rendere conoscibile l’iter logico-giuridico che sorregge il decisum e può concorrere all’interpretazione deldispositivo quando quest’ultimo sia incompleto, ambiguo o bisognoso diintegrazione.1.2.

Fermo quanto precede, è innegabile, che, nell’odierna vicenda, lacorte distrettuale, riferendosi, nel dispositivo della sua pronuncia, anche alCancialosi in proprio, malgrado nell’intestazione della sentenza lo avesseindicato solo «n.q. di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA].» (allo stesso modo, alla pagina 4 dello Svolgimento delprocesso, si legge che «[OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto appello …»), ha diretto la propria statuizione definitiva (rectius: ilproprio comando) anche nei confronti di un soggetto (il Cancialosi in proprio)che non aveva impugnato la decisione di primo grado.

Si è al cospetto, quindi,non già di un dispositivo incompleto, ambiguo o bisognoso di integrazione,bensì di un comando, in parte qua, assolutamente univoco e chiaro ma,evidentemente, viziato, sicché, al fine di evitare il consolidamento dellacorrispondente statuizione, sarebbe stata necessaria la sua specificaimpugnazione, ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ. (evidentemente in viaincidentale, essendo le appellate risultate vincitrici nel merito), insufficienterivelandosi, dunque, la mera eccezione di inammissibilità del ricorso comeformulata, sul punto, dalle controricorrenti.2.

I formulati motivi dell’odierno ricorso denunciano, rispettivamente, insintesi:Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026I) «Violazione dell’art. 2697 c.c. – Onere della prova – Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 342 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».

Si deducono l’erroneità della sentenza impugnata peraver rigettato l’appello nonostante la riconosciuta fondatezza (parziale) delprimo motivo e la violazione delle regole sull’onere della prova nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo.

I ricorrenti assumono, sostanzialmente,che: i) quello di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio dicognizione, con onere probatorio a carico della banca, la quale, tuttavia, nonaveva prodotto tutti gli estratti conto necessari; ii) la consulenza tecnica diufficio disposta ed espletata in primo grado aveva accertato lacunedocumentali nella serie degli estratti predetti, sicché, in assenza della loroproduzione integrale, il credito della banca non si sarebbe potuto ritenereprovato e il decreto ingiuntivo doveva essere revocato;II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712, 2719 c.c., degliartt. 214, 215, 216 e 217 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., tutti in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Si contesta il mancato rilievo deldisconoscimento delle sottoscrizioni sui contratti bancari e sulle fideiussioniche gli opponenti avevano effettuato fin dal loro primo atto difensivo,ascrivendosi, dunque, alla corte territoriale di avere utilizzato documenti prividi efficacia probatoria, posto che l’assenza di loro verificazione avrebbedovuto comportare inutilizzabilità di quelle scritture;III) «Violazione dell’art. 2 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 108, dell’art. 644 c.p.,degli artt. 1418 e 1815 c.c., tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.», per avere la corte distrettuale completamente ignorato lausurarietà del rapporto malgrado il c.t.u. nominato in primo grado avesserilevato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri.

Si assume che lapresenza anche di una sola fase usuraria avrebbe determinato la nullitàdell’intero rapporto e la non debenza degli interessi;IV) «Violazione degli artt. 1283, 1284 e 2697 c.c., degli artt. 117, 118 e127 T.U.B. n. 385/93, violazione codice del consumatore, tutti in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».

Si censura la qualificazione come“generiche” delle contestazioni su interessi, c.m.s. e spese, precisandosi cheNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026le contestazioni avevano riguardato l’anatocismo, la commissione di massimoscoperto, le spese non documentate e la illegittimità delle condizionieconomiche.

Si argomentano, inoltre: i) la nullità dei contratti prodotti dallabanca, perché recanti la sola sottoscrizione dei clienti e per la mancataconsegna di una loro copia a questi ultimi; ii) la carenza di prova dellevariazioni ex art. 118 TUB;V) «Manifesta illogicità – Affermazioni tra loro inconciliabili – Omessoesame di fatto storico, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», peravere la corte territoriale ignorato il disconoscimento delle sottoscrizioni e lerisultanze della c.t.u. (recanti una riduzione del saldo ed il rilievo dell’usura).Se tali elementi fossero stati valutati, la decisione, secondo i ricorrenti,sarebbe stata diversa;VI) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e ss. c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.».

Si contesta nuovamentealla corte distrettuale la ritenuta genericità dei motivi di appello.

Si assumeche il gravame si era limitato a censurare una sentenza che non aveva decisonel merito, sicché era legittimo richiamare le difese di primo grado, nésarebbe stato possibile articolare doglianze più specifiche su questioni maiesaminate dal tribunale;VII) «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, comma2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», denunciandosil’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello e la carenza motivazionale.

Inparticolare, la corte territoriale non si era pronunciata su c.m.s., anatocismo,interessi e spese, e la sua motivazione doveva considerarsi carente oapparente, specie in relazione alle risultanze della c.t.u. espletata in primogrado;VIII) «Violazione dell’art. 354, comma 2, c.p.c. – Error in procedendo –in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.».

In estremo subordine, e perl’ipotesi di rigetto di tutti i precedenti motivi, si lamenta che erroneamente lacorte di appello aveva ritenuto di poter decidere nel merito.

Si assume che,la sentenza di primo grado si era limitata a dichiarare l’estinzione del giudizio,Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026sicché quella corte, una volta esclusa quest’ultima, avrebbe dovuto rimetterela causa al primo giudice e non decidere nel merito.3.

Il primo, il secondo, il quinto ed il sesto dei suddetti motivi possonoessere scrutinati congiuntamente perché chiaramente connessi.

Essi sirivelano fondati, nei limiti di cui appresso, per le seguenti considerazioni.Il giudice di primo grado definì il giudizio innanzi a sé con una pronunciain rito (dichiarazione di estinzione), senza minimamente affrontare il merito.Lo fece, peraltro, dopo aver fatto precisare le conclusioni alle parti: tanto èstato affermato espressamente dalla corte di appello (cfr. pag. 6 dellasentenza impugnata) e, comunque, così può ritenersi, ragionevolmente,tenuto conto di quanto riferito dalle controricorrenti e dal tenore del verbaledella udienza del 6 aprile 2018, innanzi al tribunale, da esse riportato.

Delresto, il fatto che la causa, in tale data, fosse stata decisa ex art. 281-sexiescod. proc. civ. non esclude l’avvenuta precisazione delle conclusionianteriormente alla discussione orale.3.1.

Trattandosi di una dichiarazione di estinzione pronunciata dal giudicemonocratico con sentenza resa dopo la precisazione delle conclusioni adopera delle parti, la corte di appello, una volta accolto il primo motivo digravame (correttamente assumendo come illegittima la dichiarataestinzione), doveva decidere la causa nel merito, senza poterla rimettere altribunale (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 18603 del 2025 e Cass. n. 40831del 2021).3.2.

Tanto premesso, giova rimarcare che, come si legge in Cass. n.28708 del 2024, «La contestazione della correttezza della soluzione in rito(che ha avuto un effetto di assorbimento improprio del merito), porta con séanche l’interesse ad una decisione nel merito, una volta rimossa la causaostativa in rito, sicché, in questo caso, l’effetto devolutivo del merito deveritenersi automaticamente operante.

Negli appelli avverso una statuizione dimero rito, la cognizione del giudice assume dei confini “vincolati” poiché siestende al merito, impropriamente assorbito dalla decisione impugnata,nell’ipotesi in cui venga riformata la decisione di carattere esclusivamenteprocessuale.

Il richiamo, ancorché generico, alle conclusioni rassegnate negliNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026scritti del primo grado, quindi, deve ritenersi sufficiente ad attivare lacognizione del giudice di appello nel merito delle doglianze proposte, sullequali è tenuto a pronunciarsi qualora le reputi fondate (Cass., S.U., n.927/2022).

Trattasi, peraltro, di conclusione che costituisce il più efficacepresidio delle esigenze di coerenza e logicità, nonché di ragionevolezza exart. 3 Cost. del sistema processuale civile, che impongono di disciplinarediversamente fattispecie tra loro disomogenee; quali, ai fini dell’odiernogiudizio, quella prevista dall’art. 346 cod. proc. civ., basata sullasoccombenza teorica della parte vittoriosa in primo grado rispetto a domandeed eccezioni “non accolte”, e quella che si delinea nel caso de quo, disoccombenza totale su questione pregiudiziale di rito».Da questi principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, deriva,allora, che nessun seguito merita la complessiva affermazione della cortedistrettuale secondo cui «gli appellanti hanno dato per scontato che, una voltaaccertata l’erroneità della dichiarazione di estinzione, la corte avrebberimesso la causa al primo giudice e non si sono preoccupati di coltivare la loroopposizione.

Infatti si sono limitati a richiamare i motivi di opposizione e ainsistere in tutto quanto genericamente dedotto e richiesto in primo grado,già di per sé insufficiente a supportare la richiesta di caducazione del decretoingiuntivo.

Hanno, in particolare, formulato una serie di eccezioni e didomande inerenti alla nullità della clausola di determinazione degli interessiultra legali, all'applicazione della cd. commissione di massimo scoperto (cms),alla misura degli addebiti per valute, spese e interesse, che avrebberorichiesto ben più precisa e rigorosa allegazione, onde consentire allacontroparte a fini difensivi e al giudice a fini di accertamento, di controllareciascun elemento rilevante della fattispecie costitutiva del credito.

Gliappellanti hanno preferito fare ricorso a una formula di contestazionegenerica e stereotipata, risolventesi nell’astratta deduzione di vizi delcontratto o di gestione del conto e utilizzabile da qualunque correntistamoroso e per qualsiasi conto corrente, senza articolazione di motivi specificisorretti dal riferimento a precise voci contabili e regole contrattuali e dallaproduzione dei pertinenti estratti conto, inviati per legge ai correntisti.

LaNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026banca ha invece rinviato agli estratti conto depositati nel procedimentomonitorio e allegati in primo grado, rispetto alle cui risultanze non vi è stataalcuna contestazione specifica da parte dei debitori.

Neanche laddove la partecreditrice ha asserito di aver applicato correttamente la capitalizzazionetrimestrale degli interessi, rimandando agli estratti conto in atti, gliopponenti, pur avendo la possibilità di verificare ed eventualmentecontestare, hanno formulato rilievi specifici.

Per tali ragioni l’opposizione ad.i. va rigettata».Da un lato, infatti, risulta, sia dal ricorso che da entrambi i controricorsi,che gli appellanti, in sede di gravame, avevano richiamato, anche nelleconclusioni del loro atto, le stesse domande già formulate con l’atto diopposizione (sicché doveva escludersi la genericità di quella impugnazione,in ossequio alla riportata Cass. n. 28708 del 2024).Dall’altro, non va dimenticato che questo giudizio è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],come opposizione proposta dagli odierni ricorrenti, ex art. 645 cod. proc. civ.,avverso un decreto ingiuntivo ottenuto, nei loro confronti, da un istitutobancario.

In detta opposizione, gli ingiunti avevano contestato il creditoazionato monitoriamente, ritenendolo inficiato dal computo di interessiultralegali asseritamente illegittimi, da anatocismo, da usura edall’applicazione di una commissione di massimo scoperto a loro dire nonpattuita.È noto, poi, che, con l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., non siimpugna il decreto, ma si attiva, piuttosto, la fase a cognizione ordinaria delmedesimo processo, invocando una pronuncia definitiva sui fatti e sui dirittiaddotti dal creditore col ricorso iniziale (cfr. Cass., SU, n. 927 del 2022, atenore della quale «L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actionullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione,ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge inprosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, macome fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con ilricorso per ottenere il decreto ingiuntivo»).Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026In altri termini, l’opposizione a decreto ingiuntivo non è un’azione diimpugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarieragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione dimerito, finalizzato all’accertamento della esistenza del diritto di credito fattovalere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ.

Il giudiziodi cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesaazionata dall’ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale diopponente, che riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr., inmotivazione, Cass., SU, n. 26727 del 2024; Cass., SU. 26128 del 2010).Muovendo da tali principi, dunque, nella specie, sarebbe stato onere dellabanca (attrice in senso sostanziale), provare l’effettiva entità del propriopreteso credito a fronte della sua contestazione come effettuata dagliopponenti.Ad avviso, del Collegio, peraltro, nemmeno sussiste la genericità riferitadalla corte distrettuale alle contestazioni mosse dagli odierni ricorrenti con laloro opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (stante il tenore della stessariportata nei motivi di ricorso.

Del resto, il tribunale aveva disposto anche unac.t.u., regolarmente eseguita e giunta alla conclusione dell’esistenza di uncredito della banca inferiore a quello di cui all’ingiunzione opposta).3.3.

A tutto quanto fin qui detto, poi, va aggiunto che, nella medesimaopposizione ex art. 645 cod. proc. civ., il Cancialosi ed il Bordonaro avevanodisconosciuto le sottoscrizioni di cui ai documenti del 5 ottobre 2005, del 22settembre 2006 e del 15 dicembre 2006, né risulta che il procedimento diverificazione, benché tempestivamente richiesto dalla banca in primo grado,sia stato poi effettuato, sicché quei documenti nemmeno si sarebbero potutiutilizzare ai fini della decisione (né, per la verità, la corte di appello, su questospecifico aspetto, riferisce alcunché, come si è puntualmente lamentato nelquinto motivo di ricorso).3.4.

Tanto premesso, è doveroso ricordare che, giusta Cass. n. 1763 del2024 (cfr. in motivazione, pag. 32 e ss.), «nel giudizio che vede contrappostiuna banca ed il suo cliente quanto al pregresso loro rapporto di conto correnteNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026bancario, la ripartizione fra le parti dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.)impone, quando la banca vanta un credito derivato dal saldo finale di segnonegativo di tale rapporto, la rideterminazione di tale saldo finale mediante laricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratticonto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito inconseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulatorilievi in ordine alla documentazione, incompleta, in giudizio depositata dallabanca (cfr. Cass. n. 21466 del 2013 e Cass. n. 15148 del 2018, entramberichiamate, in motivazione, nelle successive Cass. n. 35979 del 2022).

Questoindirizzo ermeneutico, peraltro, ha subito una precisazione da parte di Cass.n. 23852 del 2020 e di Cass. n. 22387 del 2021, secondo cui: nei rapportibancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamentodel saldo del rapporto, proposta dalla banca, si contrapponga la domandariconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizionedell'indebito, ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cuisi origina il saldo, con la conseguenza che la mancata documentazione di unaparte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista,non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratticonto prodotti da una certa data in poi: la mancata produzione degli estratticonto assume, infatti, una colorazione neutra sul piano della ricostruzione delrapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo diconto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo nondocumentato.

Invero, proprio in quanto ognuna delle parti assume la vestedi attore all’interno del giudizio, è inconcepibile che l’una e l’altra possanogiovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatoriodella controparte, sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del contooccorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare alrigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo,quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della postainiziale del primo degli estratti conto prodotti (cfr. Cass. n. 22276 del 2023)».In altri termini, la banca che si affermi creditrice deve produrre gli estratticonto a partire dall’inizio del rapporto, dando, così, integrale dimostrazioneNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente comeaccade, a parti invertite, per il correntista ove si tratti di azione di ripetizioneda questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole delcontratto di conto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1763 del 2024; Cass. n. 28945del 2017; Cass. n. 20693/2016).La medesima Cass. n. 1763 del 2024, tra l’altro ha puntualizzato pure(cfr. pag. 37 e ss.) che, «nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto diconto corrente bancario, l’istituto di credito ed il correntista sono onerati delladimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle lorodomande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principiosancito dall’art. 2697 cod. civ.

È innegabile, peraltro, che, ove alla domandadella banca diretta al pagamento del saldo del conto si contrappongano lepretese del correntista di rideterminazione di quel saldo, depurato dagliimporti asseritamente non dovuti (ad esempio, per capitalizzazione indebita,interessi ultralegali e/o usurari, commissione di massimo scoperto etc.), e diripetizione di indebito, il reciproco onere probatorio deve trovare concretache, nell’ambito della medesima causa, il saldo da prendere in considerazione(la cui determinazione costituisce, come appare intuitivo, il sostrato comunedelle contrapposte istanze) possa essere diverso a seconda che si valuti ladomanda di una o dell’altra parte; parimenti, occorre evitare di gravare unadelle parti dell’onere di dimostrare l’eventuale insussistenza di un credito o diun minor debito dell’altra. […].

È innegabile, peraltro, che malgrado larichiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integralericostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in unarco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quelrisultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentitoutilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritengapiù idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quantopiù possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti.

Inquest’ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criteriodell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro nonNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsiil meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancitodall’art. 2697 cod. civ.

Ne consegue che se la banca agisca in giudizio per ilpagamento dell’importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, asua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condannadell’istituto di credito a pagare in proprio favore o per l’accoglimento delladomanda di quest’ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamenteformulata, l’eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altradocumentazione che consenta l’integrale ricostruzione dell’andamento delrapporto, comporta che: i) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovutopotrà farsi: i-a) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalgaall’inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non puòsottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenzadell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non sipuò confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile conquello di prova del proprio credito.

Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n.7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n.23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza delprimo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, conil primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione delsaldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodosuccessivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b)laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi,azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che nonsi dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo noncoperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione delricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell’ultimo estratto contodisponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nelperiodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finalerisulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, ilcorrentista che lamenti l’illegittimo addebito di importi non dovuti (peranatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto,Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli sitrova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, attesoche il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: ii-a) nell’ipotesi in cuinon ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto, egli odimostra l’eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o diun minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondentedocumentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizioneprocessuale), o beneficia comunque dell’azzeramento del saldo di partenzadel primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto,con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione delsaldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa alperiodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii-b)laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi,anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata unasomma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, adesempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali nonpattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deveprovare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però,nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per ilcongegno di acquisizione processuale.

Altrimenti, beneficerà del meccanismodi azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenzachiarito, con l’evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, nonottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nullarecupera.

Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno haprovato che cosa sia successo.

Con la conseguenza che l’estratto contoimmediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono esserecorretti ricollegando l’ultimo saldo disponibile al primo saldo in cuiricominciano ad essere presenti gli estratti conto.

In questo modo, dunque, ilproblema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, ilmeccanismo dell’azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio, pereventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona allostesso modo sia per la banca che per il correntista».Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026affatto correttamente, che, eliminata la statuizione di estinzioneerroneamente pronunciata dal tribunale, era obbligata a decidere il meritodella lite (senza poterla rimettere al primo giudice), avrebbe dovuto tenereconto dei suddetti principi.

Ciò, tuttavia, non è avvenuto nella misura quellacorte distrettuale, di fatto: i) ha addossato agli appellanti la dimostrazionedell’entità, eventualmente inferiore a quella ad essi ingiunta, del credito dellacui prova sarebbe stata gravata la banca stessa (attrice in senso sostanziale);ii) ha totalmente ignorato l’avvenuto tempestivo disconoscimento, da partedel Cancialosi e del Bordonaro, delle sottoscrizioni apposte alle scritture del5 ottobre 2005, del 22 settembre 2006 e del 15 dicembre 2006, né ha fornitoqualsivoglia motivazione in proposito.Pertanto, in accoglimento dei motivi fin qui esaminati, la sentenzaimpugnata deve essere cassata, rendendosi necessario un nuovo esame ditali profili, in sede di rinvio, alla stregua dei principi tutti finora esposti.4.

Il terzo motivo di ricorso può considerarsi assorbito, posto che il giudicedi rinvio dovrà procedere alla nuova ricostruzione del saldo sulla base delladocumentazione già ritualmente acquisita in atti (estratti conto prodotti dallabanca) e secondo i criteri sanciti dalla riportata Cass. n. 1763 del 2024.5.

Il quarto motivo di ricorso si rivela infondato nella parte in cui deducela nullità per mancata consegna al cliente della copia di un contratto cd.monofirma.Questa Corte, infatti, ha già chiarito, ripetutamente, che la mancataconsegna del documento che riproduce un siffatto contratto non è produttivadi alcuna nullità (cfr. Cass., SU, n. 898 del 2018; Cass. n. 18230 del 2024;Cass. nn. 30760 e 32279 del 2025).Per il resto, esso può considerarsi assorbito per effetto dell’accoglimentodei motivi primo, secondo, quinto e sesto.6.

Parimenti assorbiti, e per la stessa ragione appena esposta, si rivelanoil settimo e l’ottavo motivo di ricorso, quest’ultimo, peraltro, espressamenteproposto in via subordinata al rigetto di tutti i precedenti motivi.Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/20267.

In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], “inproprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA].”, e [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto limitatamente aisuoi motivi primo, secondo, quinto e sesto, rigettandosene parzialmente ilquarto e dichiarandosene assorbiti la residua parte di quest’ultimo e tutti glialtri.

Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione aimotivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversacomposizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazionedelle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di CalogeroCancialosi, “in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] C.”, e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai suoimotivi primo, secondo, quinto e sesto, rigettandone parzialmente il quarto edichiarandone assorbiti la residua parte di quest’ultimo e tutti gli altri.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per ilcorrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 10 giugno 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
OGERO C., con sede in Canicattì (AG),alla via Pagano n. 4, e [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi,giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] Sgammeglia, con cui elettivamente domiciliano presso lo studiodel primo in Canicattì, al [OSCURATO:PERSONA] n. 60.- ricorrenti -contro[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Conegliano (TV), alla via [OSCURATO:PERSONA]. 1, in persona del legale rappresentante pro tempore, e, per essa, la [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in persona dellegale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], quale mandatariacon rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede inConegliano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, ora [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima, a propria volta, mandataria conrappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa, giustaNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA],presso il cui indirizzo di posta elettronica certificata([OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domicilia.- controricorrente -[OSCURATO:PERSONA] S.R.L., con sede in Conegliano (TV), alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1,in persona del legale rappresentante pro tempore e, per essa, la [OSCURATO:SOCIETA]., con sede in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 16, in persona dellegale rappresentante pro tempore dott. [OSCURATO:PERSONA], quale mandatariacon rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede inConegliano, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 1, ora [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima, a propria volta, mandataria conrappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso ilcui studio indirizzo di posta elettronica certificata([OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domicilia.- controricorrente –avverso la SENTENZA, n. cron. 1480/2021, emessa dalla CORTE D'APPELLOdi PALERMO il giorno 13/09/2021.udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno10/06/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1. Con atto ritualmente notificato il 23 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA],in proprio e quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA]., e [OSCURATO:PERSONA] proposero tempestiva opposizioneavverso il decreto n. 25/2011 con cui il Tribunale di Agrigento, sezionedistaccata di Canicattì, richiestone da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]per conto della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi, cui era succeduta in corso di giudizio,ex art. 111 cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]., gli aveva ingiunto il pagamentodi € 96.506,41, quale saldo debitore sul c/c n. 315/134412, poi, n.2315/146201, della cui corresponsione Cancialosi e Bordonaro, con atti del 5Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026ottobre 2005, del 22 settembre 2006 e del 15 dicembre 2006, si eranocostituiti personalmente garanti.A sostegno delle loro ragioni, gli opponenti negarono come proprie lesottoscrizioni sui detti documenti ed eccepirono l’illegittimo addebito degliinteressi ex art. 1283 cod. civ., delle commissioni di massimo scoperto e delrelativo calcolo, l’usurarietà del tasso di mora applicato ed il superamento deltetto massimo della fideiussione prestata, limitato ad € 90.000,00.Chiesero, quindi, la revoca del decreto opposto e, in subordine, ladeterminazione delle somme effettivamente dovute, detratte le commissionidi massimo scoperto, gli interessi su interessi addebitati in conto ed il tassodi mora dell’11.85%, nonché, in ogni caso, dichiararsi la responsabilità dellabanca per aver aggravato la posizione debitoria della società opponente e,per l’effetto, condannarsi l’opposta al risarcimento dei danni.Costituendosi in giudizio, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., qualeprocuratrice della [OSCURATO:PERSONA] di Lodi, contestò la fondatezzadell’opposizione, chiedendo all’uopo la verificazione delle firme degliopponenti apposte alle fideiussioni e la conferma dell’ingiunzione.Istruita con produzione documentale e c.t.u., la causa, riassunta aseguito di ordinanza che ne aveva disposto la cancellazione dal ruolo, fudecisa dal Tribunale di Agrigento con sentenza del 6 aprile 2018, n. 476, chedichiarò estinto il giudizio ponendone le spese a carico delle partianticipatarie.2. [OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. diCancialosi Calogero C., e [OSCURATO:PERSONA] proposero gravame controquella decisione.Nel relativo giudizio si costituì [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata da [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., concludendoper il rigetto dell’impugnazione di controparte.In corso di causa intervenne pure [OSCURATO:SOCIETA]., premettendo cheMarte [OSCURATO:SOCIETA]., successore a titolo particolare del [OSCURATO:PERSONA] di Lodi, leaveva ceduto una parte dei suoi crediti, tra cui quello oggetto dicontestazione, che essa cessionaria aveva conferito a Securitisation ServicesNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026s.p.a. ogni facoltà di sub delegare l’attività di gestione in qualità di soggettoincaricato alla riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e che, pertanto,quest’ultima aveva delegato [OSCURATO:SOCIETA]. al compimento di tutti gli attirelativi alla migliore gestione dei crediti. Chiese, quindi, che il giudizioproseguisse con l’estromissione di [OSCURATO:SOCIETA]Con sentenza del 13 settembre 2021, n. 1480, l’adita Corte di appello diCatania, decidendo il gravame suddetto, così dispose: «[…], rigetta l’appelloproposto da [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di rappresentante dellaBoca [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C., e da [OSCURATO:PERSONA], […].Condanna gli appellanti alla rifusione delle spese del grado, che liquida nellacomplessiva somma di euro 3.800,00, oltre al rimborso forfettario delle spesegenerali, al CPA ed all’IVA. Compensa le spese nel rapporto con la societàintervenuta».Per quanto di residuo interesse in questa sede, quella corte: i) ritennesolo parzialmente fondato il primo motivo di appello, con cui gli appellanti,contestando la sentenza del tribunale per aver dichiarato erroneamenteestinto il giudizio e ritenuto inammissibile la riassunzione, avevano invocatola rimessione al giudice di prime cure per la prosecuzione del giudizio. Opinò,in proposito, che, «in tema di estinzione del processo, se nel corso del primogrado il giudice con ordinanza dichiara l’estinzione del giudizio, il giudiced’appello che ne viene investito deve rilevare l’invalidità di tale dichiarazionee rimettere la causa al primo giudice come previsto dall’art. 354 c.p.c.Diversamente deve ritenersi quando l’estinzione sia stata deliberata dalTribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate leconclusioni, sia stata trattenuta in decisione ai sensi dell’art. 189 c.p.c.; in talcaso, il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimetterela causa al primo giudice non ricorrendo l’ipotesi contemplata dall’art. 308c.p.c., comma 2, richiamato dall’art. 354, comma 2, ma deve trattenere lacausa e deciderla nel merito (Cass. n. 23997 del 26.9.2019). Nella specie,pertanto, in cui il primo giudice, precisate le conclusioni, ha dichiarato consentenza l’estinzione del giudizio, la causa non va rimessa al primo giudice,ma va decisa nel merito»; ii) considerò «assorbiti i motivi d’impugnazioneNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026secondo e terzo, afferenti alla medesima problematica processuale testéesaminata»; iii) osservò che «gli appellanti hanno dato per scontato che, unavolta accertata l’erroneità della dichiarazione di estinzione, la Corte avrebberimesso la causa al primo giudice e non si sono preoccupati di coltivare la loroopposizione. Infatti, si sono limitati a richiamare i motivi di opposizione e ainsistere in tutto quanto genericamente dedotto e richiesto in primo grado,già di per sé insufficiente a supportare la richiesta di caducazione del decretoingiuntivo. Hanno, in particolare, formulato una serie di eccezioni e didomande inerenti alla nullità della clausola di determinazione degli interessiultra legali, all'applicazione della cd. commissione di massimo scoperto(CMS), alla misura degli addebiti per valute, spese e interesse, che avrebberorichiesto ben più precisa e rigorosa allegazione, onde consentire allacontroparte, a fini difensivi, e al giudice, a fini di accertamento, di controllareciascun elemento rilevante della fattispecie costitutiva del credito. Gliappellanti hanno preferito fare ricorso a una formula di contestazionegenerica e stereotipata, risolventesi nell’astratta deduzione di vizi delcontratto o di gestione del conto e utilizzabile da qualunque correntistamoroso e per qualsiasi conto corrente, senza articolazione di motivi specificisorretti dal riferimento a precise voci contabili e regole contrattuali e dallaproduzione dei pertinenti estratti conto, inviati per legge ai correntisti. Labanca ha invece rinviato agli estratti conto depositati nel procedimentomonitorio e allegati in primo grado, rispetto alle cui risultanze non vi è stataalcuna contestazione specifica da parte dei debitori. Neanche laddove la partecreditrice ha asserito di aver applicato correttamente la capitalizzazionetrimestrale degli interessi, rimandando agli estratti conto in atti, gliopponenti, pur avendo la possibilità di verificare ed eventualmentecontestare, hanno formulato rilievi specifici. Per tali ragioni l’opposizione ad.i. va rigettata».3. Per la cassazione di questa sentenza, [OSCURATO:PERSONA], “in proprioe quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C.”, e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso affidato ad otto motivi.Hanno resistito, con separati controricorsi: i) nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] SPVNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026s.r.l., la [OSCURATO:SOCIETA]., quale mandataria con rappresentanza diSecuritisation [OSCURATO:SOCIETA]., ora [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.,quest’ultima a propria volta mandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] SPVs.r.l.; ii) nell’interesse di [OSCURATO:SOCIETA]., la [OSCURATO:SOCIETA]., qualemandataria con rappresentanza di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ora [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] le controricorrenti hannodepositato memoria ex art. 380-bis.1 cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In via pregiudiziale, va rimarcato che [OSCURATO:PERSONA] ha dichiaratodi promuovere l’odierno ricorso “in proprio e quale legale rappresentante dellaBoca [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] C.” (cfr. la relativa epigrafe).Laddove proposto “in proprio”, entrambe le controricorrenti ne hannoeccepito l’inammissibilità sul presupposto che, in sede di gravame, ilCancialosi aveva interposto appello, avverso la sentenza del Tribunale diAgrigento n. 476/2018, esclusivamente dichiarando di agire nella qualità di“rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., così,come agevolmente si evince dall’epigrafe della sentenza oggi impugnata e daquella dell’atto di appello riprodotta in entrambi i controricorsi.[OSCURATO:PERSONA] rileva, però, che, nel dispositivo della sentenza da ultimorichiamata, si legge, tra l’altro, che «La Corte […], rigetta l’appello propostoda [OSCURATO:PERSONA], in proprio e n.q. di rappresentante della [OSCURATO:PERSONA].a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C., e da [OSCURATO:PERSONA], […]». Dallamedesima sentenza emerge pure (cfr. pag. 2, terz’ultimo e quart’ultimo rigo)che anche nella citazione in opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. notificatail 23 marzo 2011, [OSCURATO:PERSONA] aveva agito, innanzi al Tribunale diAgrigento, sezione distaccata di Canicattì, in proprio e nell’appena indicataqualità.1.1. Orbene, è noto che la sentenza è un atto unitario, ma i contenuti dacui è composta (art. 132 cod. proc. civ.) non assolvono alla medesimafunzione.Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026Invero, l’intestazione ha funzione prevalentemente identificativa:individua il giudice, le parti, il procedimento e gli altri dati esteriori dell’atto,così contribuendo alla collocazione processuale della decisione, ma noncostituisce, di regola, la sede del comando giudiziale.Il dispositivo, invece, contiene la statuizione decisoria, cioè il comandoche definisce, in tutto o in parte, il giudizio. In esso, dunque, si esprime,secondo la fisiologia dell’atto, la portata precettiva della pronuncia.La motivazione, a sua volta, permette di rendere conoscibile l’iter logico-giuridico che sorregge il decisum e può concorrere all’interpretazione deldispositivo quando quest’ultimo sia incompleto, ambiguo o bisognoso diintegrazione.1.2. Fermo quanto precede, è innegabile, che, nell’odierna vicenda, lacorte distrettuale, riferendosi, nel dispositivo della sua pronuncia, anche alCancialosi in proprio, malgrado nell’intestazione della sentenza lo avesseindicato solo «n.q. di rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA].» (allo stesso modo, alla pagina 4 dello Svolgimento delprocesso, si legge che «[OSCURATO:PERSONA], quale rappresentante della [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto appello …»), ha diretto la propria statuizione definitiva (rectius: ilproprio comando) anche nei confronti di un soggetto (il Cancialosi in proprio)che non aveva impugnato la decisione di primo grado. Si è al cospetto, quindi,non già di un dispositivo incompleto, ambiguo o bisognoso di integrazione,bensì di un comando, in parte qua, assolutamente univoco e chiaro ma,evidentemente, viziato, sicché, al fine di evitare il consolidamento dellacorrispondente statuizione, sarebbe stata necessaria la sua specificaimpugnazione, ex art. 161, comma 1, cod. proc. civ. (evidentemente in viaincidentale, essendo le appellate risultate vincitrici nel merito), insufficienterivelandosi, dunque, la mera eccezione di inammissibilità del ricorso comeformulata, sul punto, dalle controricorrenti.2. I formulati motivi dell’odierno ricorso denunciano, rispettivamente, insintesi:Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026I) «Violazione dell’art. 2697 c.c. – Onere della prova – Violazione e/ofalsa applicazione degli artt. 342 e ss. c.p.c., in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.». Si deducono l’erroneità della sentenza impugnata peraver rigettato l’appello nonostante la riconosciuta fondatezza (parziale) delprimo motivo e la violazione delle regole sull’onere della prova nel giudizio diopposizione a decreto ingiuntivo. I ricorrenti assumono, sostanzialmente,che: i) quello di opposizione a decreto ingiuntivo è un ordinario giudizio dicognizione, con onere probatorio a carico della banca, la quale, tuttavia, nonaveva prodotto tutti gli estratti conto necessari; ii) la consulenza tecnica diufficio disposta ed espletata in primo grado aveva accertato lacunedocumentali nella serie degli estratti predetti, sicché, in assenza della loroproduzione integrale, il credito della banca non si sarebbe potuto ritenereprovato e il decreto ingiuntivo doveva essere revocato;II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2712, 2719 c.c., degliartt. 214, 215, 216 e 217 c.p.c. e dell’art. 24 Cost., tutti in relazione all’art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Si contesta il mancato rilievo deldisconoscimento delle sottoscrizioni sui contratti bancari e sulle fideiussioniche gli opponenti avevano effettuato fin dal loro primo atto difensivo,ascrivendosi, dunque, alla corte territoriale di avere utilizzato documenti prividi efficacia probatoria, posto che l’assenza di loro verificazione avrebbedovuto comportare inutilizzabilità di quelle scritture;III) «Violazione dell’art. 2 della legge [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 108, dell’art. 644 c.p.,degli artt. 1418 e 1815 c.c., tutti in relazione all’art. 360, primo comma, n.3, c.p.c.», per avere la corte distrettuale completamente ignorato lausurarietà del rapporto malgrado il c.t.u. nominato in primo grado avesserilevato il superamento del tasso soglia in alcuni trimestri. Si assume che lapresenza anche di una sola fase usuraria avrebbe determinato la nullitàdell’intero rapporto e la non debenza degli interessi;IV) «Violazione degli artt. 1283, 1284 e 2697 c.c., degli artt. 117, 118 e127 T.U.B. n. 385/93, violazione codice del consumatore, tutti in relazioneall’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.». Si censura la qualificazione come“generiche” delle contestazioni su interessi, c.m.s. e spese, precisandosi cheNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026le contestazioni avevano riguardato l’anatocismo, la commissione di massimoscoperto, le spese non documentate e la illegittimità delle condizionieconomiche. Si argomentano, inoltre: i) la nullità dei contratti prodotti dallabanca, perché recanti la sola sottoscrizione dei clienti e per la mancataconsegna di una loro copia a questi ultimi; ii) la carenza di prova dellevariazioni ex art. 118 TUB;V) «Manifesta illogicità – Affermazioni tra loro inconciliabili – Omessoesame di fatto storico, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.», peravere la corte territoriale ignorato il disconoscimento delle sottoscrizioni e lerisultanze della c.t.u. (recanti una riduzione del saldo ed il rilievo dell’usura).Se tali elementi fossero stati valutati, la decisione, secondo i ricorrenti,sarebbe stata diversa;VI) «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 342 e ss. c.p.c., inrelazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.». Si contesta nuovamentealla corte distrettuale la ritenuta genericità dei motivi di appello. Si assumeche il gravame si era limitato a censurare una sentenza che non aveva decisonel merito, sicché era legittimo richiamare le difese di primo grado, nésarebbe stato possibile articolare doglianze più specifiche su questioni maiesaminate dal tribunale;VII) «Nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132, comma2, n. 4, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.», denunciandosil’omessa pronuncia su alcuni motivi di appello e la carenza motivazionale. Inparticolare, la corte territoriale non si era pronunciata su c.m.s., anatocismo,interessi e spese, e la sua motivazione doveva considerarsi carente oapparente, specie in relazione alle risultanze della c.t.u. espletata in primogrado;VIII) «Violazione dell’art. 354, comma 2, c.p.c. – Error in procedendo –in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.». In estremo subordine, e perl’ipotesi di rigetto di tutti i precedenti motivi, si lamenta che erroneamente lacorte di appello aveva ritenuto di poter decidere nel merito. Si assume che,la sentenza di primo grado si era limitata a dichiarare l’estinzione del giudizio,Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026sicché quella corte, una volta esclusa quest’ultima, avrebbe dovuto rimetterela causa al primo giudice e non decidere nel merito.3. Il primo, il secondo, il quinto ed il sesto dei suddetti motivi possonoessere scrutinati congiuntamente perché chiaramente connessi. Essi sirivelano fondati, nei limiti di cui appresso, per le seguenti considerazioni.Il giudice di primo grado definì il giudizio innanzi a sé con una pronunciain rito (dichiarazione di estinzione), senza minimamente affrontare il merito.Lo fece, peraltro, dopo aver fatto precisare le conclusioni alle parti: tanto èstato affermato espressamente dalla corte di appello (cfr. pag. 6 dellasentenza impugnata) e, comunque, così può ritenersi, ragionevolmente,tenuto conto di quanto riferito dalle controricorrenti e dal tenore del verbaledella udienza del 6 aprile 2018, innanzi al tribunale, da esse riportato. Delresto, il fatto che la causa, in tale data, fosse stata decisa ex art. 281-sexiescod. proc. civ. non esclude l’avvenuta precisazione delle conclusionianteriormente alla discussione orale.3.1. Trattandosi di una dichiarazione di estinzione pronunciata dal giudicemonocratico con sentenza resa dopo la precisazione delle conclusioni adopera delle parti, la corte di appello, una volta accolto il primo motivo digravame (correttamente assumendo come illegittima la dichiarataestinzione), doveva decidere la causa nel merito, senza poterla rimettere altribunale (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 18603 del 2025 e Cass. n. 40831del 2021).3.2. Tanto premesso, giova rimarcare che, come si legge in Cass. n.28708 del 2024, «La contestazione della correttezza della soluzione in rito(che ha avuto un effetto di assorbimento improprio del merito), porta con séanche l’interesse ad una decisione nel merito, una volta rimossa la causaostativa in rito, sicché, in questo caso, l’effetto devolutivo del merito deveritenersi automaticamente operante. Negli appelli avverso una statuizione dimero rito, la cognizione del giudice assume dei confini “vincolati” poiché siestende al merito, impropriamente assorbito dalla decisione impugnata,nell’ipotesi in cui venga riformata la decisione di carattere esclusivamenteprocessuale. Il richiamo, ancorché generico, alle conclusioni rassegnate negliNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026scritti del primo grado, quindi, deve ritenersi sufficiente ad attivare lacognizione del giudice di appello nel merito delle doglianze proposte, sullequali è tenuto a pronunciarsi qualora le reputi fondate (Cass., S.U., n.927/2022). Trattasi, peraltro, di conclusione che costituisce il più efficacepresidio delle esigenze di coerenza e logicità, nonché di ragionevolezza exart. 3 Cost. del sistema processuale civile, che impongono di disciplinarediversamente fattispecie tra loro disomogenee; quali, ai fini dell’odiernogiudizio, quella prevista dall’art. 346 cod. proc. civ., basata sullasoccombenza teorica della parte vittoriosa in primo grado rispetto a domandeed eccezioni “non accolte”, e quella che si delinea nel caso de quo, disoccombenza totale su questione pregiudiziale di rito».Da questi principi, che il Collegio condivide ed intende ribadire, deriva,allora, che nessun seguito merita la complessiva affermazione della cortedistrettuale secondo cui «gli appellanti hanno dato per scontato che, una voltaaccertata l’erroneità della dichiarazione di estinzione, la corte avrebberimesso la causa al primo giudice e non si sono preoccupati di coltivare la loroopposizione. Infatti si sono limitati a richiamare i motivi di opposizione e ainsistere in tutto quanto genericamente dedotto e richiesto in primo grado,già di per sé insufficiente a supportare la richiesta di caducazione del decretoingiuntivo. Hanno, in particolare, formulato una serie di eccezioni e didomande inerenti alla nullità della clausola di determinazione degli interessiultra legali, all'applicazione della cd. commissione di massimo scoperto (cms),alla misura degli addebiti per valute, spese e interesse, che avrebberorichiesto ben più precisa e rigorosa allegazione, onde consentire allacontroparte a fini difensivi e al giudice a fini di accertamento, di controllareciascun elemento rilevante della fattispecie costitutiva del credito. Gliappellanti hanno preferito fare ricorso a una formula di contestazionegenerica e stereotipata, risolventesi nell’astratta deduzione di vizi delcontratto o di gestione del conto e utilizzabile da qualunque correntistamoroso e per qualsiasi conto corrente, senza articolazione di motivi specificisorretti dal riferimento a precise voci contabili e regole contrattuali e dallaproduzione dei pertinenti estratti conto, inviati per legge ai correntisti. LaNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026banca ha invece rinviato agli estratti conto depositati nel procedimentomonitorio e allegati in primo grado, rispetto alle cui risultanze non vi è stataalcuna contestazione specifica da parte dei debitori. Neanche laddove la partecreditrice ha asserito di aver applicato correttamente la capitalizzazionetrimestrale degli interessi, rimandando agli estratti conto in atti, gliopponenti, pur avendo la possibilità di verificare ed eventualmentecontestare, hanno formulato rilievi specifici. Per tali ragioni l’opposizione ad.i. va rigettata».Da un lato, infatti, risulta, sia dal ricorso che da entrambi i controricorsi,che gli appellanti, in sede di gravame, avevano richiamato, anche nelleconclusioni del loro atto, le stesse domande già formulate con l’atto diopposizione (sicché doveva escludersi la genericità di quella impugnazione,in ossequio alla riportata Cass. n. 28708 del 2024).Dall’altro, non va dimenticato che questo giudizio è [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA],come opposizione proposta dagli odierni ricorrenti, ex art. 645 cod. proc. civ.,avverso un decreto ingiuntivo ottenuto, nei loro confronti, da un istitutobancario. In detta opposizione, gli ingiunti avevano contestato il creditoazionato monitoriamente, ritenendolo inficiato dal computo di interessiultralegali asseritamente illegittimi, da anatocismo, da usura edall’applicazione di una commissione di massimo scoperto a loro dire nonpattuita.È noto, poi, che, con l’opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., non siimpugna il decreto, ma si attiva, piuttosto, la fase a cognizione ordinaria delmedesimo processo, invocando una pronuncia definitiva sui fatti e sui dirittiaddotti dal creditore col ricorso iniziale (cfr. Cass., SU, n. 927 del 2022, atenore della quale «L'opposizione prevista dall'art. 645 c.p.c. non è una "actionullitatis" o un'azione di impugnativa nei confronti dell'emessa ingiunzione,ma un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge inprosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, macome fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con ilricorso per ottenere il decreto ingiuntivo»).Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026In altri termini, l’opposizione a decreto ingiuntivo non è un’azione diimpugnazione del decreto stesso, volta a farne valere vizi, ovvero originarieragioni di invalidità, ma introduce un ordinario giudizio di cognizione dimerito, finalizzato all’accertamento della esistenza del diritto di credito fattovalere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 cod. proc. civ. Il giudiziodi cognizione, quindi, è diretto ad accertare la fondatezza della pretesaazionata dall’ingiungente opposto, che assume la posizione sostanziale diopponente, che riveste la posizione sostanziale di convenuto (cfr., inmotivazione, Cass., SU, n. 26727 del 2024; Cass., SU. 26128 del 2010).Muovendo da tali principi, dunque, nella specie, sarebbe stato onere dellabanca (attrice in senso sostanziale), provare l’effettiva entità del propriopreteso credito a fronte della sua contestazione come effettuata dagliopponenti.Ad avviso, del Collegio, peraltro, nemmeno sussiste la genericità riferitadalla corte distrettuale alle contestazioni mosse dagli odierni ricorrenti con laloro opposizione ex art. 645 cod. proc. civ. (stante il tenore della stessariportata nei motivi di ricorso. Del resto, il tribunale aveva disposto anche unac.t.u., regolarmente eseguita e giunta alla conclusione dell’esistenza di uncredito della banca inferiore a quello di cui all’ingiunzione opposta).3.3. A tutto quanto fin qui detto, poi, va aggiunto che, nella medesimaopposizione ex art. 645 cod. proc. civ., il Cancialosi ed il Bordonaro avevanodisconosciuto le sottoscrizioni di cui ai documenti del 5 ottobre 2005, del 22settembre 2006 e del 15 dicembre 2006, né risulta che il procedimento diverificazione, benché tempestivamente richiesto dalla banca in primo grado,sia stato poi effettuato, sicché quei documenti nemmeno si sarebbero potutiutilizzare ai fini della decisione (né, per la verità, la corte di appello, su questospecifico aspetto, riferisce alcunché, come si è puntualmente lamentato nelquinto motivo di ricorso).3.4. Tanto premesso, è doveroso ricordare che, giusta Cass. n. 1763 del2024 (cfr. in motivazione, pag. 32 e ss.), «nel giudizio che vede contrappostiuna banca ed il suo cliente quanto al pregresso loro rapporto di conto correnteNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026bancario, la ripartizione fra le parti dell'onere della prova (art. 2697 cod. civ.)impone, quando la banca vanta un credito derivato dal saldo finale di segnonegativo di tale rapporto, la rideterminazione di tale saldo finale mediante laricostruzione dell'intero andamento del rapporto, sulla base degli estratticonto a partire dalla sua apertura, non potendo ritenersi provato il credito inconseguenza della mera circostanza che il correntista non abbia formulatorilievi in ordine alla documentazione, incompleta, in giudizio depositata dallabanca (cfr. Cass. n. 21466 del 2013 e Cass. n. 15148 del 2018, entramberichiamate, in motivazione, nelle successive Cass. n. 35979 del 2022). Questoindirizzo ermeneutico, peraltro, ha subito una precisazione da parte di Cass.n. 23852 del 2020 e di Cass. n. 22387 del 2021, secondo cui: nei rapportibancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamentodel saldo del rapporto, proposta dalla banca, si contrapponga la domandariconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizionedell'indebito, ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cuisi origina il saldo, con la conseguenza che la mancata documentazione di unaparte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista,non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratticonto prodotti da una certa data in poi: la mancata produzione degli estratticonto assume, infatti, una colorazione neutra sul piano della ricostruzione delrapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo diconto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo nondocumentato. Invero, proprio in quanto ognuna delle parti assume la vestedi attore all’interno del giudizio, è inconcepibile che l’una e l’altra possanogiovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell’onere probatoriodella controparte, sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del contooccorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare alrigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo,quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della postainiziale del primo degli estratti conto prodotti (cfr. Cass. n. 22276 del 2023)».In altri termini, la banca che si affermi creditrice deve produrre gli estratticonto a partire dall’inizio del rapporto, dando, così, integrale dimostrazioneNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026del credito vantato con riguardo alle afferenti risultanze, esattamente comeaccade, a parti invertite, per il correntista ove si tratti di azione di ripetizioneda questi avanzata per effetto della dedotta nullità di alcune clausole delcontratto di conto (cfr., ex plurimis, Cass. n. 1763 del 2024; Cass. n. 28945del 2017; Cass. n. 20693/2016).La medesima Cass. n. 1763 del 2024, tra l’altro ha puntualizzato pure(cfr. pag. 37 e ss.) che, «nelle controversie aventi ad oggetto un rapporto diconto corrente bancario, l’istituto di credito ed il correntista sono onerati delladimostrazione dei fatti rispettivamente posti a fondamento delle lorodomande e/o eccezioni, tanto costituendo evidente applicazione del principiosancito dall’art. 2697 cod. civ. È innegabile, peraltro, che, ove alla domandadella banca diretta al pagamento del saldo del conto si contrappongano lepretese del correntista di rideterminazione di quel saldo, depurato dagliimporti asseritamente non dovuti (ad esempio, per capitalizzazione indebita,interessi ultralegali e/o usurari, commissione di massimo scoperto etc.), e diripetizione di indebito, il reciproco onere probatorio deve trovare concretache, nell’ambito della medesima causa, il saldo da prendere in considerazione(la cui determinazione costituisce, come appare intuitivo, il sostrato comunedelle contrapposte istanze) possa essere diverso a seconda che si valuti ladomanda di una o dell’altra parte; parimenti, occorre evitare di gravare unadelle parti dell’onere di dimostrare l’eventuale insussistenza di un credito o diun minor debito dell’altra. […]. È innegabile, peraltro, che malgrado larichiamata, vasta tipologia di documentazione utilizzabile per la integralericostruzione delle operazioni che si sono susseguite sul conto (spesso in unarco temporale anche molto ampio), non sia possibile addivenire a quelrisultato, sicché, solo in tale ipotesi al giudice di merito sarà consentitoutilizzare, dandone adeguata giustificazione, i metodi di calcolo che ritengapiù idonei al raggiungimento comunque di un risultato che rispecchi quantopiù possibile l’avvenuto effettivo sviluppo del rapporto tra le parti. Inquest’ottica, dunque, potrà certamente trovare applicazione anche il criteriodell’azzeramento del saldo o del cd. saldo zero, il quale, pertanto, altro nonNumero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026rappresenta che uno dei possibili strumenti attraverso il quale può esplicitarsiil meccanismo della ripartizione dell’onere probatorio tra le parti sancitodall’art. 2697 cod. civ. Ne consegue che se la banca agisca in giudizio per ilpagamento dell’importo risultante a saldo passivo ed il correntista chieda, asua volta, la rideterminazione del saldo, concludendo o per la condannadell’istituto di credito a pagare in proprio favore o per l’accoglimento delladomanda di quest’ultimo in misura inferiore rispetto a quella originariamenteformulata, l’eventuale carenza di alcuni estratti conto o, comunque di altradocumentazione che consenta l’integrale ricostruzione dell’andamento delrapporto, comporta che: i) per quanto riguarda la banca, il calcolo del dovutopotrà farsi: i-a) nell’ipotesi in cui non ci sia in atti documentazione che risalgaall’inizio del rapporto (ricordandosi, in proposito, che la banca non puòsottrarsi all'assolvimento di un tale onere invocando l'insussistenzadell'obbligo di conservare le scritture contabili oltre dieci anni, perché non sipuò confondere l'onere di conservazione della documentazione contabile conquello di prova del proprio credito. Cfr. Cass. n. 13258 del 2017; Cass. n.7972 del 2016; Cass. n. 19696 del 2014; Cass. n. 1842 del 2011; Cass. n.23974 del 2010; Cass. n. 10692 del 2007), azzerando il saldo di partenza delprimo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto, conil primo estratto del rapporto) e procedendo, poi, alla rideterminazione delsaldo finale utilizzando la completa documentazione relativa al periodosuccessivo fino alla chiusura del conto (o alla data della domanda); i-b)laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi,azzerando i soli saldi intermedi: intendendosi, con tale espressione, che nonsi dovrà tenere conto di quanto eventualmente accumulatosi nel periodo noncoperto da documentazione, sicché si dovrà ripartire, nella prosecuzione delricalcolo, dalla somma che risultava a chiusura dell’ultimo estratto contodisponibile (la banca, cioè, perde solo quello che si sarebbe accumulato nelperiodo non coperto dagli estratti conto mancanti, sicché il dato finalerisulterà abbattuto di quella somma); ii) per quanto riguarda, invece, ilcorrentista che lamenti l’illegittimo addebito di importi non dovuti (peranatocismo, usura, pagamento di interessi ultralegali non pattuiti per iscritto,Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026commissioni di massimo scoperto etc.) e ne chieda la restituzione, egli sitrova, in realtà, in posizione praticamente analoga a quella della banca, attesoche il calcolo del dovuto potrà farsi tenendo conto che: ii-a) nell’ipotesi in cuinon ci sia in atti documentazione che risalga all’inizio del rapporto, egli odimostra l’eventuale vantata esistenza di un saldo positivo in suo favore, o diun minore saldo negativo a suo carico (ma, in tal caso, la corrispondentedocumentazione vale per entrambe le parti, per il congegno di acquisizioneprocessuale), o beneficia comunque dell’azzeramento del saldo di partenzadel primo estratto conto disponibile (ove quest’ultimo non coincida, appunto,con il primo estratto del rapporto) e della successiva rideterminazione delsaldo finale avvenuta utilizzando la completa documentazione relativa alperiodo successivo fino alla chiusura (o alla data della domanda); ii-b)laddove manchi documentazione riguardante uno o più periodi intermedi,anche in tal caso, egli, se sostiene che in quei periodi si è accumulata unasomma a suo credito o un minore importo a suo debito per effetto, adesempio di anatocismo e/o usura e/o pagamento di interessi ultralegali nonpattuiti e/o commissioni di massimo scoperto non concordate, lo deveprovare, producendo la corrispondente documentazione che, in tal caso, però,nuovamente sarà utilizzabile anche per la controparte, sempre per ilcongegno di acquisizione processuale. Altrimenti, beneficerà del meccanismodi azzeramento del/i saldo/i intermedio/i nel significato in precedenzachiarito, con l’evidente risultato che la banca, per quel/quei periodo/i, nonottiene niente ed il correntista, per lo stesso o gli stessi periodi, nullarecupera. Questi, cioè, è come se non ci fossero, posto che nessuno haprovato che cosa sia successo. Con la conseguenza che l’estratto contoimmediatamente successivo, e tutti i successivi ancora, devono esserecorretti ricollegando l’ultimo saldo disponibile al primo saldo in cuiricominciano ad essere presenti gli estratti conto. In questo modo, dunque, ilproblema del rischio di due saldi difformi viene meno e, in buona sostanza, ilmeccanismo dell’azzeramento (anche di quello, prima definito intermedio, pereventuali intervalli temporali in cui mancano gli estratti conto) funziona allostesso modo sia per la banca che per il correntista».Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/2026affatto correttamente, che, eliminata la statuizione di estinzioneerroneamente pronunciata dal tribunale, era obbligata a decidere il meritodella lite (senza poterla rimettere al primo giudice), avrebbe dovuto tenereconto dei suddetti principi. Ciò, tuttavia, non è avvenuto nella misura quellacorte distrettuale, di fatto: i) ha addossato agli appellanti la dimostrazionedell’entità, eventualmente inferiore a quella ad essi ingiunta, del credito dellacui prova sarebbe stata gravata la banca stessa (attrice in senso sostanziale);ii) ha totalmente ignorato l’avvenuto tempestivo disconoscimento, da partedel Cancialosi e del Bordonaro, delle sottoscrizioni apposte alle scritture del5 ottobre 2005, del 22 settembre 2006 e del 15 dicembre 2006, né ha fornitoqualsivoglia motivazione in proposito.Pertanto, in accoglimento dei motivi fin qui esaminati, la sentenzaimpugnata deve essere cassata, rendendosi necessario un nuovo esame ditali profili, in sede di rinvio, alla stregua dei principi tutti finora esposti.4. Il terzo motivo di ricorso può considerarsi assorbito, posto che il giudicedi rinvio dovrà procedere alla nuova ricostruzione del saldo sulla base delladocumentazione già ritualmente acquisita in atti (estratti conto prodotti dallabanca) e secondo i criteri sanciti dalla riportata Cass. n. 1763 del 2024.5. Il quarto motivo di ricorso si rivela infondato nella parte in cui deducela nullità per mancata consegna al cliente della copia di un contratto cd.monofirma.Questa Corte, infatti, ha già chiarito, ripetutamente, che la mancataconsegna del documento che riproduce un siffatto contratto non è produttivadi alcuna nullità (cfr. Cass., SU, n. 898 del 2018; Cass. n. 18230 del 2024;Cass. nn. 30760 e 32279 del 2025).Per il resto, esso può considerarsi assorbito per effetto dell’accoglimentodei motivi primo, secondo, quinto e sesto.6. Parimenti assorbiti, e per la stessa ragione appena esposta, si rivelanoil settimo e l’ottavo motivo di ricorso, quest’ultimo, peraltro, espressamenteproposto in via subordinata al rigetto di tutti i precedenti motivi.Numero registro generale 2203/2022Numero sezionale 2567/2026Numero di raccolta generale 19185/2026Data pubblicazione 11/06/20267. In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA], “inproprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA].”, e [OSCURATO:PERSONA] deve essere accolto limitatamente aisuoi motivi primo, secondo, quinto e sesto, rigettandosene parzialmente ilquarto e dichiarandosene assorbiti la residua parte di quest’ultimo e tutti glialtri. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione aimotivi accolti e la causa va rinviata alla Corte di appello di Palermo, in diversacomposizione, per il corrispondente nuovo esame e per la regolamentazionedelle spese di questo giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il ricorso di CalogeroCancialosi, “in proprio e quale legale rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.di [OSCURATO:PERSONA] C.”, e [OSCURATO:PERSONA] limitatamente ai suoimotivi primo, secondo, quinto e sesto, rigettandone parzialmente il quarto edichiarandone assorbiti la residua parte di quest’ultimo e tutti gli altri.Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia lacausa alla Corte di appello di Palermo, in diversa composizione, per ilcorrispondente nuovo esame e per la regolamentazione delle spese di questogiudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civiledella Corte Suprema di cassazione, il 10 giugno 2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19185/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris