CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 34933/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 5115/2014 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., rappre- sentata e difesa dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- Rata presso lo studio del difensore in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 33; - controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] 4siLict41-14 avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del !Moli} (sei n.274/3/2013 depositata il 19 dicembre 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 13 luglio 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Molise, veniva accolto l'appello proposto dal contribuente avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Potenza n.79/3/2011 la quale aveva rigettato il ricorso della società [OSCURATO:SOCIETA]., contro una cartella di pagamento per IVA 2006, impugnata per vizi dell'atto presupposto, un avviso di accertamento di cui il contribuente eccepiva non essere stato posto giuridicamente a conoscenza. 2. Il giudice d'appello, a differenza di quello di prime cure, riteneva che la notifica del prodromico avviso di accertamento non si fosse ri- tualmente perfezionata e, per l'effetto, accoglieva l'impugnazione proposta dal contribuente annullando la cartella di pagamento. 4. Avverso la decisione propone ricorso l'Agenzia delle Entrate per cinque motivi, mentre il contribuente resiste con controricorso. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso - ex art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - l'Agenzia prospetta la violazione e falsa applicazione del- l'art.57 comma 1 del d.lgs. n.546 del 1992 per aver il giudice d'appel- lo mancato di rilevare che la società per la prima volta nell'atto di ap- pello ha prospettato la nullità della notifica del presupposto avviso di accertamento, perché effettuata con le modalità di cui all'art.60 lett. e) del d.P.R. n.600 del 1973 applicabile solo agli irreperibili, e non presso la sede legale societaria posta in Potenza al tempo dei fatti. 6. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, come ecce- pito in controricorso, dal momento che l'Agenzia allega ma non dà evidenza, dell'atto introduttivo della contribuente, riproducendolo al fine di dimostrare la novità della questione, non essendo indonea a tal fine la sintesi contenuta nella nota a piè della pag.2 del ricorso. 7. Con il secondo motivo la ricorrente - ai fini dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - deduce la violazione e falsa applicazione dell'art.112 cod. proc. civ., per aver la CTR ritenuto nulla la notifica del presupposto avviso di accertamento in quanto eseguita all'indiriz- zo di Potenza largo Pascoli 38, ritenuto erroneamente dal giudice d'appello non risultante da alcun atto di causa, dal momento che nel ricorso in appello era stato dichiarato dalla stessa appellante, con la precisazione che il trasferimento della sede in Napoli era intervenuta solo il 7 giugno 2010 successivamente alla notifica dell'avviso di ac- certamento, avvenuta nell'ottobre 2009. 8. Con il terzo motivo l'Agenzia - ai sensi dell'art.360 primo comma n.4 cod. proc. civ. - lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. in dipendenza dei medesimi fatti oggetto del precedente motivo, per non aver il giudice d'appello tenuto conto del- la specifica ammissione da parte della società del fatto che nell'otto- bre 2009 la sua sede era in Potenza largo Pascoli 38, fatto da consi- derarsi pacifico e che avrebbe dovuto essere posto a fondamento del- la decisione. 9. Attraverso il quarto motivo di ricorso - ai fini dell'art.360 primo comma n.3 cod. proc. civ. - si deduce in ogni caso la violazione e fal- sa applicazione degli artt.58 comma 3, 60 comma 1 lett. c) ed e) del d.P.R. n.600 del 1973, 140 e 145 cod. proc. civ., per non aver la CTR tenuto conto del fatto che non solo era onere della contribuente co- municare l'eventuale variazione del proprio domicilio fiscale, ma an- che che la notificazione dell'avviso di accertamento a soggetti diverse dalle persone fisiche deve essere effettuato nel Comune dell'ultimo domicilio fiscale e che, nell'impossibilità di tale adempimento, la noti- ficazione alla persona fisica legale rappresentante deve intervenire invia prioritaria, allorquando la persona è identificata nell'atto da noti- ficare ed è residente nel Comune in cui l'ente ha il domicilio fiscale. 10. I tre motivi, strettamente connessi possono essere esaminati congiuntamente. Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inam- missibilità dei motivi secondo e terzo sollevata dalla società, dal mo- mento che in essi non è chiesto alla Corte di sostituire l'accertamento in fatto del giudice d'appello con il proprio, ma di accertare la sua cor- rispondenza ad un fatto ritenuto pacifico e dichiarato dalla parte stes- sa. 11. I motivi sono fondati, dal momento che l'accertamento in fatto compiuto dalla CTR riguardo la sede della società al tempo della noti- fica dell'avviso di accertamento sottostante la cartella, avvenuto nel novembre 2009, è stato correttamente censurato dall'Agenzia attra- verso la riproduzione a pag.10 del ricorso del pertinente passaggio dell'atto di appello della Ludos (pag.6 dello stesso), in cui la contri- buente stessa riferisce di aver trasferito la propria sede in Napoli solo successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento (il 7 giugno 2010 con iscrizione nel registro delle imprese il 29 di quel mese). Non è nemmeno possibile procedere alla correzione della motivazio- ne, come prospetta erroneamente la contribuente in controricorso, tenuto anche conto del fatto che la CTR ha accertato che la residenza del legale rappresentante è posta al di fuori del Comune di Potenza, ove si colloca al tempo dei fatti (ottobre 2009) la sede della società al momento della notifica dell'avviso. 12. Contrasta con tali fatti pacifici l'accertamento della CTR secondo cui la sede sociale sarebbe stata in Napoli a tale data e, conseguen- temente, non si comprenderebbe secondo il giudice d'appello perché l'atto sia stato inviato a Potenza e successivamente non sia stato no- tificato nel domicilio del legale rappresentante. Assorbito il quinto motivo, con cui viene nuovamente censurato l'ac- certamento della CTR sulla notifica dell'atto impositivo sottostante la cartella di pagamento, la sentenza impugnata dev'essere cassata, con rinvio al giudice d'appello, in diversa composizione, in relazione ai profili, oltre che per la liquidazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte: accoglie il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, inam- missibile il primo e assorbito il quinto, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Basilicata, in diversa composizione, in relazione ai profili accolti e per la liquidazione delle spese di lite. Così deciso in Roma il 13 luglio 2021 [OSCURATO:PERSONA]