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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:141
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CO0517(01)_INF

Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 febbraio 2026 – [Broski] ( i ) (causa C‑517/24) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Izba Odpowiedzialności Zawodowej (Sezione per la responsabilità professionale) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Possibilità di impugnare una condanna definitiva in materia disciplinare nell’ambito di un procedimento di cumulo delle pene – Irricevibilità manifesta» Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Limiti - Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile - Questioni riguardanti il rispetto dei requisiti relativi a un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, da parte di un collegio comprendente un giudice nominato in circostanze particolari - Competenza dei giudici nazionali a valutare la legittimità di tale collegio giudicante o mettere in discussione la sua condanna definitiva in materia disciplinare nell’ambito di un procedimento di cumulo delle pene - Assenza - Irricevibilità manifesta (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; art. 267 TFUE) (v. punti 37‑46) [OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (Tribunale disciplinare presso la Corte d’appello di Danzica, Polonia), con decisione del 28 giugno 2024, è manifestamente irricevibile. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio.

Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CO0517(01)_INF Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 26 febbraio 2026 – [Broski] ( i ) (causa C‑517/24) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 267 TFUE – Articolo 53, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte – Stato di diritto – Articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, TUE – Tutela giurisdizionale effettiva nei settori disciplinati dal diritto dell’Unione – Indipendenza dei giudici – Izba Odpowiedzialności Zawodowej (Sezione per la responsabilità professionale) del Sąd Najwyższy (Corte suprema, Polonia) – Possibilità di impugnare una condanna definitiva in materia disciplinare nell’ambito di un procedimento di cumulo delle pene – Irricevibilità manifesta» Questioni pregiudiziali - Ricevibilità - Limiti - Questioni manifestamente prive di pertinenza e questioni ipotetiche poste in un contesto che esclude una risposta utile - Questioni riguardanti il rispetto dei requisiti relativi a un organo giurisdizionale indipendente, imparziale e precostituito per legge, da parte di un collegio comprendente un giudice nominato in circostanze particolari - Competenza dei giudici nazionali a valutare la legittimità di tale collegio giudicante o mettere in discussione la sua condanna definitiva in materia disciplinare nell’ambito di un procedimento di cumulo delle pene - Assenza - Irricevibilità manifesta (Art. 19, § 1, comma 2, TUE; art. 267 TFUE) (v. punti 37‑46) [OSCURATO:PERSONA] domanda di pronuncia pregiudiziale presentata dal Sąd Dyscyplinarny przy Sądzie Apelacyjnym w Gdańsku (Tribunale disciplinare presso la Corte d’appello di Danzica, Polonia), con decisione del 28 giugno 2024, è manifestamente irricevibile. ( i ) Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.
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