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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 3 aprile 2026

Cassazione n. 22442/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1.

Con ordinanza del 21 ottobre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice dell’esecuzione, revocava l’indulto applicato a [OSCURATO:PERSONA] con lesentenze della medesima Corte del 26.2.2009 e del 7.7.2009 in quanto questi, con sentenzadel 18.7.2024, irrevocabile il 15.5.2025 è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusioneper il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2001 al 2021.Osservava che dalla sentenza si evinceva che la condotta criminosa era stata tenutada Trapani in modo ininterrotto, successivamente al periodo coperto dal giudicato delleprecedenti condanne, ritenendo emblematica, al riguardo, l’affermazione fatta dalcollaboratore Chindemi, secondo il quale «i Trapani hanno “da sempre” fatto parte delloschieramento Saraceno senza interruzioni».

Doveva, quindi, ritenersi sussistente ilpresupposto per la revoca del beneficio, avendo il condannato commesso, entro ilquinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della Legge n. 241 del 2006, un delittonon colposo per il quale ha riportato una pena superiore agli anni due.2.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrentearticolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limitistrettamente necessari alla motivazione.

Lamenta che la Corte di appello abbiaerroneamente interpretato il giudicato della sentenza della Corte di appello di ReggioCalabria del 18.7.2024, avendo individuato la data di commissione del reato unicamentesulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, generiche e, quindi, inidonee adindividuare con certezza il periodo di partecipazione alla associazione ‘ndranghetista.Rileva, altresì, che, nell’incertezza sul tempus commissi delicti, la Corte avrebbe dovutoapplicare la regola generale del favor rei e, quindi, ritenere che la sua partecipazione alsodalizio era successiva al 1 agosto 2011.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso.

Ha osservato che la delimitazione della partecipazione del prevenutoall’associazione mafiosa è stata puntualmente perimetrata già nel capo di imputazione econfermata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia riportate nella sentenza dicondanna, sicché nessun errore di interpretazione o applicazione dell’art. 1 legge 241/2006e nessun vizio di motivazione è dato ravvisare nell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

L’art. 1, comma 3 della legge n. 241 del 2006 dispone che il beneficiodell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinqueanni dalla data di entrata in vigore della legge (1.8.2006), un delitto non colposoper il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.Nel caso di reato permanente, qualora in sede esecutiva debba farsidipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di commissione della condottae questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudicedell’esecuzione compiere l’accertamento mediante l’analisi accurata deglielementi a sua disposizione (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121-01;Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Rv. 274877-01).Nel caso in esame, per quanto evincibile dalla sentenza della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata al ricorso ai finidell’autosufficienza, la condotta è stata perimetrata temporalmente conesattezza in sentenza, in quanto il delitto associativo è stato contestato perTrapani [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.2.2021 e ha giudicato il ricorrentecolpevole del reato ascritto con riferimento all’intero periodo, con specificamotivazione sul punto.Da ciò discende che la condotta criminosa è stata tenuta anche nel periododi interesse ovvero nel quinquennio 1.8.2006-1.8.2011, in tal modo integrando ilpresupposto cui il comma 3 dell’art. 1 legge n. 241 del 2006 subordina la revocadell’indulto.3.

Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiestodichiararsi l'inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con ordinanza del 21 ottobre 2025, la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA], infunzione di giudice dell’esecuzione, revocava l’indulto applicato a [OSCURATO:PERSONA] con lesentenze della medesima Corte del 26.2.2009 e del 7.7.2009 in quanto questi, con sentenzadel 18.7.2024, irrevocabile il 15.5.2025 è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusioneper il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., commesso dal 2001 al 2021.Osservava che dalla sentenza si evinceva che la condotta criminosa era stata tenutada Trapani in modo ininterrotto, successivamente al periodo coperto dal giudicato delleprecedenti condanne, ritenendo emblematica, al riguardo, l’affermazione fatta dalcollaboratore Chindemi, secondo il quale «i Trapani hanno “da sempre” fatto parte delloschieramento Saraceno senza interruzioni». Doveva, quindi, ritenersi sussistente ilpresupposto per la revoca del beneficio, avendo il condannato commesso, entro ilquinquennio decorrente dalla data di entrata in vigore della Legge n. 241 del 2006, un delittonon colposo per il quale ha riportato una pena superiore agli anni due.2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’odierno ricorrentearticolando un unico composito motivo di ricorso ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e)cod. proc. pen. che, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen., si riporta nei limitistrettamente necessari alla motivazione. Lamenta che la Corte di appello abbiaerroneamente interpretato il giudicato della sentenza della Corte di appello di ReggioCalabria del 18.7.2024, avendo individuato la data di commissione del reato unicamentesulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, generiche e, quindi, inidonee adindividuare con certezza il periodo di partecipazione alla associazione ‘ndranghetista.Rileva, altresì, che, nell’incertezza sul tempus commissi delicti, la Corte avrebbe dovutoapplicare la regola generale del favor rei e, quindi, ritenere che la sua partecipazione alsodalizio era successiva al 1 agosto 2011.3. [OSCURATO:PERSONA] generale ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile ilricorso. Ha osservato che la delimitazione della partecipazione del prevenutoall’associazione mafiosa è stata puntualmente perimetrata già nel capo di imputazione econfermata dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia riportate nella sentenza dicondanna, sicché nessun errore di interpretazione o applicazione dell’art. 1 legge 241/2006e nessun vizio di motivazione è dato ravvisare nell’ordinanza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. L’art. 1, comma 3 della legge n. 241 del 2006 dispone che il beneficiodell’indulto è revocato di diritto se chi ne ha usufruito commette, entro cinqueanni dalla data di entrata in vigore della legge (1.8.2006), un delitto non colposoper il quale riporti condanna a pena detentiva non inferiore a due anni.Nel caso di reato permanente, qualora in sede esecutiva debba farsidipendere un qualsiasi effetto giuridico dalla data di commissione della condottae questa non sia stata precisata nella sentenza di condanna, spetta al giudicedell’esecuzione compiere l’accertamento mediante l’analisi accurata deglielementi a sua disposizione (Sez. 1, n. 21928 del 17/03/2022, Rv. 283121-01;Sez. 1, n. 10567 del 05/02/2019, Rv. 274877-01).Nel caso in esame, per quanto evincibile dalla sentenza della Corte diappello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA], allegata al ricorso ai finidell’autosufficienza, la condotta è stata perimetrata temporalmente conesattezza in sentenza, in quanto il delitto associativo è stato contestato perTrapani [OSCURATO:PERSONA] dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 16.2.2021 e ha giudicato il ricorrentecolpevole del reato ascritto con riferimento all’intero periodo, con specificamotivazione sul punto.Da ciò discende che la condotta criminosa è stata tenuta anche nel periododi interesse ovvero nel quinquennio 1.8.2006-1.8.2011, in tal modo integrando ilpresupposto cui il comma 3 dell’art. 1 legge n. 241 del 2006 subordina la revocadell’indulto.3. Alla luce delle considerazioni esposte, il ricorso deve essere rigettatocon condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 03/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteSILVIA [OSCURATO:PERSONA]
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