CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 dicembre 2024
Cassazione n. 01633/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Ritenuto che gli argomenti dedotti nell'unico motivo di ricorso, in cui si censura il rigetto della istanza di affidamento in prova e semilibertà, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché sono privi di ragioni in diritto che le sostengano e non individuano tratti di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione dell'ordinanza impugnata, atteso che per ammettere il condannato ad espiare la pena in misura alternativa non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre la presenza di elementi positivi che consentano un giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Incarbone, Rv. 264602), e la presenza di una attività lavorativa o risocializzante è un coelemento di valutazione che concorre alla formulazione di tale giudizio prognostico, talché non è manifestamente illogico che lo stesso sia stato inserito, insieme alla mancata indicazione di un domicilio idoneo, nel percorso logico che ha portato al rigetto dell'istanza; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 19 dicembre 2024 Il consigliere estensore Il presidente