CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 ottobre 1982
Cassazione n. 07678/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 23/10/1982 avverso la sentenza del 25/11/2020 del TRIBUNALE di SIRACUSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Premesso che il Tribunale di Siracusa ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di cui agli artt. 81 e 650 cod. pen. e lo ha condannato alla pena complessiva di euro 150 di ammenda, previa concessione delle attenuanti generiche, per le tre violazioni della citata disposizione a lui contestate; Rilevato che il reato in oggetto è punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda sino a 206 euro; Considerato che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché con esso si lamenta la mancata indicazione della quantità di pena stabilita per la continuazione; Ritenuto, infatti, che nel caso in esame il Tribunale ha inflitto la pena pecuniaria dopo avere applicato le circostanze attenuanti generiche, ritenendola equa in relazione ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.; Considerato, al riguardo, che nel caso in cui venga irrogata una pena prossima al minimo edittale, l'obbligo di motivazione del giudice si attenua, talché è sufficiente il richiamo al criterio di adeguatezza della pena, nel quale sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 28852 del 08/05/2013, Rv. 256464 - 01). Inoltre, in tema di reato continuato, il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene (Sez. U - , Sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Rv. 282269 - 01); Ritenuto, altresì, che in tema di determinazione della pena nel reato continuato, krix IL U4 i o non sussiste 'go dt specifica --mtivazione per ogni singolo aumento, essendo sufficiente indicare le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base, vieppiù quando non è possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen., in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati, e i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose omogenee (Sez. 5 - , Sentenza n. 32511 del 14/10/2020, Rv. 279770 - 01); 4.1',1,1 kir<1,c D, ,..iPtcifi fir-rAftr. AD n- uttrypn fyleta,fraft ni (lavi MX• Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (Corte Cost. n. 186 del 2000); P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il