CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 00953/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.9163/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] -AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE, con l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA della CGT2 del la Sicilia, sede di MESSINA , n. 9156/2022depositata il 28/10/2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 02/12/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso proposto dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] la contribuente haimpugnato l’intimazione di pagamento – disposta ex art. 50, comma 2, del d .P.R. n. 602 del 1973 – n. 29520179002683645000 (notificata in data 19/10/2017), limitatamente alla sottesa cartella di pagamento n. 29520030011448957000 (Imposta di registro oltre sanzioni e interessi anno 1997, notificata in data 19/12/2005), per un corrispondente ammontare intimato, comprensivo di accessori, sanzioni ed interessi vari, pari ad € 74.945,81. 2. Con la sentenza n. 5915/13/2018, depositata in data 22/10/2018, la [OSCURATO:PERSONA] di Messina ha rigettato il ricorso. 3. La contribuente ha interposto appello. 4. La CGT2 della Sicilia, con la sentenza meglio in epigrafe indicata, ha accolto il gravame. 5. La Corte territoriale, dopo aver respin to le eccezioni di inammissibilità e le questioni procedurali, ha ritenuto fondato l’appello sul tema della prescrizione, accertando che tra la notifica della cartella (19/12/2005) e quella dell’avviso di intimazione (notificato in data 19/10/2017) era trascorso il termine decennale , per cui ha dichiarato la prescrizione del credito, accogliendo l’appello e annullando sia l’intimazione,sia la cartella, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. 5. Avverso la suddetta sentenza di gravame l’Agenzia delle Entrate Riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso il contribuente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2946 c.c., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. 1.1. La sentenza di appello sarebbe erronea perché applica il termine di prescrizione quinquennale a un credito erariale derivante da imposta di registro, laddove la giurisprudenza costante e la disciplina codicistica impongono il termine ordinario decennale previsto dall’art.2946 c.c. La CTR avrebbe male interpretato la pronuncia delle Sezioni Unite n. 23397/2016, la quale non ha mai sancito che la mancata impugnazione di una cartella comporti automaticamente l’applicazione della prescrizione breve, ma ha piuttosto ribadito che il termine decennale costituisce la regola generale, salvo diversa previsione di legge. L’art. 2948, n. 4, c.c., invocato dai giudici di secondo grado, non è applicabile ai crediti erariali perché le obbligazioni tributarie non hanno natura periodica: ogni anno di imposta genera infatti un’obbligazione autonoma, frutto di una nuova valutazione dei presupposti impositivi. Nel caso di specie, inoltre, va considerata la sospensione del termine prescrizionale prevista dalla legge in occasione della “rottamazione dei ruoli” del 2014, nonché l’interruzione dovuta alla procedura fallimentare in cui l’Ente si era insinuato. Alla luce di tali elementi, il termine decennale non risulterebbedecorso tra la notifica della cartella del 2005 e l’intimazione del 2017, sicché la sentenza impugnata, fondata su una non corretta applicazione dell’art. 2946 c.c., deve essere annullata. 1.2. Il motivo è inammissibile. 1.3. Parte ricorrente non si avvede, in realtà, che è stata applicata dal giudice del gravame -come risulta chiaramente anche dal dispositivo della decisione impugnata -la prescrizione decennale. Come sopra esposto, la Corte territoriale ha rilevato che tra la notifica della cartella eseguita il 19 dicembre 2005 e quella del successivo atto interruttivo (l’intimazione di pagamento), perfezionatasi il 19 ottobre 2017, erano trascorsi più di dieci annied è sulla base di tale rilievo che si è affermata la prescrizione del diritto. 1.4. La censura non coglie, dunque , l’effettiva ratio della decisione, che è stata evidentemente equivocata. Ne consegue la sua inammissibilità. 2. Con il secondo motivo di ricorso, parte ricorrente contesta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. 2.1. La sentenza della CTR risulta viziata perché ha ritenuto maturato il termine prescrizionale dei crediti portati dalla cartella sottesa all’intimazione senza considerare l’effetto interruttivo e sospensivo derivante dalla domanda di insinuazione al passivo fallimentare presentata dall’Ente di riscossione il 21 dicembre 2005. Tale domanda interrompe la prescrizione con effetti permanenti sino alla chiusura della procedura fallimentare, avvenuta per la contribuente il 20 novembre 2012 con la revoca del fallimento, e per la società con il decreto del Tribunale di Patti del 28 gennaio 2016. L’Ente aveva documentato tali circostanze sin dal primo grado di giudizio, depositando istanza, sentenza e decreto di chiusura, ma la Corte d’appello aveva omesso di esaminarle, incorrendo in vizio di omesso esame di un fatto decisivo ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Considerato che dalla chiusura della procedura al 19 ottobre 2017, data di notifica dell’intimazione, non è decorso alcun termine prescrizionale, neppure decennale, anche tenendo conto della sospensione introdotta dalla “rottamazione dei ruoli”, la decisione impugnata deve essere annullata. 2.2. Come ammesso dalla stessa ricorrente (a p. 14), viè stata ammissione al passivo. 2.3. Ciò chiarito, il secondo motivo deve ritenersi fondato. La domanda di insinuazione allo stato passivo del fallimento determina l'interruzione della prescrizione del credito con effetti permanenti che, protraendosi dalla proposizione della domanda fino alla chiusura della procedura concorsuale, possono essere fatti valere anche nei confronti del debitore tornato "in bonis", con decorrenza di un nuovo periodo prescrizionale dalla chiusura della medesima procedura (si vedano, tra le tante, Cass. 16415/2023 e Cass.5428/2019 in tema di revoca del fallimento). Ne consegue, quindi, che il termine va ritenuto interrotto sino al 20/11/2012 (data della revoca del fallimento). 2.4. Ne consegue che sussiste il decisivo vizio lamentato, per cui il secondo motivo va accolto. La controversia va dunque restituita al giudice a quo per il rinnovato esame sull’eccezione di prescrizione. 3. Alla luce delle argomentazioni che precedono, il ricorso va accolto relativamente al secondo motivo, inammissibile il primo , e la causa, previo annullamento della sentenza, va rinviata alla CTR, in diversa composizione, per la verifica sulla questione. P.Q.M la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e dichiara inammissibile il primo; cassa la sentenza impugnata, con rinvio della causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo gra