Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 1107/2024

ECLI:EU:T:2024:469
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023TO0043(01)_INF

Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 luglio 2024 – SCC [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑43/23) ( 1 ) «Ricorso per carenza – Prodotti fitosanitari – Sostanza di base idrogenocarbonato di sodio – Riesame dell’approvazione – Omesso avvio del procedimento di revoca – Articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»

1. Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Decisione di unire al merito la domanda di statuire separatamente sull’eccezione di irricevibilità – Rigetto del ricorso in quanto irricevibile mediante ordinanza motivata – Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 130) (v. punti 21, 22)

2. Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso

3. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Astensione della Commissione dall’avviare la procedura di regolamentazione diretta alla revoca dell’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base – Ricorso proposto da una società titolare di un’autorizzazione all’immissione sul mercato di un prodotto fungicida contenente idrogenocarbonato di sodio quale sostanza attiva – Irrilevanza ai fini della validità dell’autorizzazione all’immissione sul mercato – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità [Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 23, § 1, e 28, § 2, a); regolamento della Commissione n. 2015/2069] (v. punti 32, 35, 40‑43, 47, 51, 57, 60, 62) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La SCC [OSCURATO:PERSONA] mbH è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 164 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0043(01)_INF Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 luglio 2024 – SCC [OSCURATO:PERSONA] / Commissione (causa T‑43/23) ( 1 ) «Ricorso per carenza – Prodotti fitosanitari – Sostanza di base idrogenocarbonato di sodio – Riesame dell’approvazione – Omesso avvio del procedimento di revoca – Articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità» 1. Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Decisione di unire al merito la domanda di statuire separatamente sull’eccezione di irricevibilità – Rigetto del ricorso in quanto irricevibile mediante ordinanza motivata – Ammissibilità (Regolamento di procedura del Tribunale, art. 130) (v. punti 21, 22) 2. Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso 3. Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Astensione della Commissione dall’avviare la procedura di regolamentazione diretta alla revoca dell’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base – Ricorso proposto da una società titolare di un’autorizzazione all’immissione sul mercato di un prodotto fungicida contenente idrogenocarbonato di sodio quale sostanza attiva – Irrilevanza ai fini della validità dell’autorizzazione all’immissione sul mercato – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità [Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 23, § 1, e 28, § 2, a); regolamento della Commissione n. 2015/2069] (v. punti 32, 35, 40‑43, 47, 51, 57, 60, 62) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) La SCC [OSCURATO:PERSONA] mbH è condannata alle spese. ( 1 ) GU C 164 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 1107/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris