Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 1107/2024
ECLI:EU:T:2024:469
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023TO0043(01)_INF
Ordinanza del Tribunale (Seconda Sezione) del 5 luglio 2024 –
SCC [OSCURATO:PERSONA] / Commissione
(causa T‑43/23) (
1
)
«Ricorso per carenza – Prodotti fitosanitari – Sostanza di base idrogenocarbonato di sodio – Riesame dell’approvazione – Omesso avvio del procedimento di revoca – Articolo 23, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009 – Mancanza di incidenza diretta – Irricevibilità»
1.
Procedimento giurisdizionale – Eccezione di irricevibilità – Decisione di unire al merito la domanda di statuire separatamente sull’eccezione di irricevibilità – Rigetto del ricorso in quanto irricevibile mediante ordinanza motivata – Ammissibilità
(Regolamento di procedura del Tribunale, art. 130)
(v. punti 21, 22)
2.
Procedimento giurisdizionale – Ricevibilità dei ricorsi – Valutazione con riferimento alla situazione esistente al momento del deposito del ricorso
3.
Ricorso per carenza – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Astensione della Commissione dall’avviare la procedura di regolamentazione diretta alla revoca dell’approvazione dell’idrogenocarbonato di sodio quale sostanza di base – Ricorso proposto da una società titolare di un’autorizzazione all’immissione sul mercato di un prodotto fungicida contenente idrogenocarbonato di sodio quale sostanza attiva – Irrilevanza ai fini della validità dell’autorizzazione all’immissione sul mercato – Assenza d’incidenza diretta – Irricevibilità
[Art. 263, comma 4, TFUE; regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1107/2009, artt. 23, § 1, e 28, § 2, a); regolamento della Commissione n. 2015/2069]
(v. punti 32, 35, 40‑43, 47, 51, 57, 60, 62)
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
La SCC [OSCURATO:PERSONA] mbH è condannata alle spese.
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1
)
GU C 164 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]
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